27 maggio 2008

decreto-legge 92/2008

Cari amici,
e' stato pubblicato ieri, ed e' da oggi in vigore, il decreto-legge 92/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".


Potete trovarne il testo alla pagina di maggio 2008 del mi sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).


Per quanto riguarda la condizione dello straniero, hanno rilievo le seguenti disposizioni:


Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
...
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».


Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.


Le disposizioni di cui all'art.1, co. 1 lettera a) ampliano il campo di posibile applicazione della espulsione quale misura di sicurezza. Trattandosi di misura di sicurezza, pero', l'applicazione non e' automatica, ma e' condizionata all'accertamento della pericolosita' dello straniero da parte del giudice (artt. 202, 203 c.p.). Per questo motivo, la disposizione, nella parte in cui si applica il cittadino comunitario o il familiare straniero di un tale cittadino, non sembra violare il dettato della Direttiva 38/2004: anche quando si trattasse di soggetti titolari di diritto di soggiorno, l'allontanamento non conseguirebbe automaticamente da una condanna, ma dalla valutazione di pericolosita' effettuata dal giudice.


Cosi' pure, non sono in contrasto con la Direttiva 38/2004 le disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), trattandosi di straniero o di cittadino comunitario condannati per reati contro la personalita' dello Stato. Si tratta di reati gravissimi, del tipo di quelli commessi o promessi dal partito di cui fa parte il Ministro dell'interno (art. 241 c.p.) o da vari militanti di Ordine Nuovo (artt. 270 c.p. e seguenti).


L'art. 1, co. 1, lettera f) qualifica come circostanza aggravante l'irregolarita' del soggiorno. E' una norma che mi lascia perplesso. Ma non piu' di quanto mi lasci perplesso il fatto che esista la nozione di irregolarita' del soggiorno. In altri termini: se penso a come vorrei che funzionasse il mondo, la trovo na norma ingiusta; se penso a come funziona, la trovo perfettamente in linea.


Le sanzioni previste dall'art. 5, che introduce un nuovo comma all'art. 12 T.U., possono avere invece un impatto molto grave sulla condizione degli stranieri irregolarmente soggiornanti. Potrei trovarle accettabili - forse - in un sistema in cui il soggiornare illegalmente costituisca effettivamente un comportamento deviante rispetto ad un flusso di immigrazione legale e garantito. Nella situazione italiana, nella quale la condizione di illegalita' e' una tassa che gli stranieri normalmente pagano a una classe politica dalla fronte piuttosto bassa, e' un delitto. Sul piano pratico, poi, fara' nascere la figura dell'affittuario-subaffittante incensurato, che in cambio di un adeguato compenso correra' il rischio di una pena detentiva sospesa con la condizionale, mettendo al riparo il proprietario dell'immobile dal rischio di sequestro.


Nelle modifiche apportate dall'art. 9 non riesco a ravvisare il carattere di necessita' ed urgenza. Mi rallegro pero' del fatto che piu' difficilmente i nostri telegiornali potranno ora dire, fidando sull'assonanza, che gli stranieri clandestini sono stati inviati in un centro di accoglienza.


Cordiali saluti
sergio briguglio

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