12 marzo 2003

diritti previdenziali degli immigrati che rimpatriano

Cari amici,

alla pagina di marzo 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) e, prima ancora, nell'archivio giuridico del sito http://www.stranierinitalia.com, troverete la circolare INPS del 28 febbraio 2003, che interpreta la riforma introdotta dalla Bossi-Fini in materia di trattamento pensionistico del lavoratore che rientri nel proprio paese.

Il comma 13 dell'art. 22 del Testo Unico, come modificato dalla Bossi-Fini stabilisce che "salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'art. 25 comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Riporto qui sotto l'art. 1, co. 20 della Legge 335/95 (Riforma Dini) e, per chiarezza, il comma che lo precede.

Nella circolare si chiarisce come la deroga relativa ai requisito di contribuzione minima riguardi solo i lavoratori per i quali si applica un regime puramente contributivo.

Ne segue che il lavoratore straniero al quale si applichi il regime puramente contributivo (solo versamenti successivi al 1996) e, in caso di morte del lavoratore successiva al compimento dei 65 anni, i familiari superstiti ricevono la pensione anche nei casi in cui risultino accreditati meno di cinque anni di contribuzione effettiva.

La cosa puo' essere evidentemente interessante per il lavoratore e per i suoi familiari, anche nei casi di contribuzione limitata, ove esista una grande differenza tra il costo della vita in Italia e quello nel paese d'origine.

Sarebbe molto piu' interessante, ovviamente, se il pensionato potesse godere dell'integrazione al minimo. Tuttavia, l'integrazione al minimo non e' prevista nei casi di regime puramente contributivo; e in quelli di regime retributivo o misto (versamenti anteriori al 1996), la deroga introdotta dalla Bossi-Fini non vale.

Cordiali saluti

sergio briguglio

---------

L. 335/95, art. 1.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.

Nessun commento: