5 febbraio 2003

provenienza lavoratori stagionali

Date: 12:20 PM 2/5/03 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject:

Cari amici,

il decreto flussi per il 2003 (relativo all'ingresso di 60.000 lavoratori stagionali), stabilisce che possano rientrare nella quota fissata

"i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002.".

Mi risulta che

a) i paesi per i quali sono in vigore accordi bilaterali sul lavoro stagionale sono attualmente Tunisia e Albania;

b) i paesi non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria (in vigore) sono Polonia, Slovenia, Macedonia, Romania, Georgia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Jugoslavia, Croazia, Albania, Bulgaria, Marocco, Slovacchia, Tunisia, Svizzera.

In definitiva, dovrebbero poter essere ammessi i lavoratori stagionali che provengano dai seguenti paesi:

Polonia, Slovenia, Macedonia, Romania, Georgia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Jugoslavia, Croazia, Albania, Bulgaria, Marocco, Slovacchia, Tunisia, Svizzera, Repubblica Ceca, Serbia, Montenegro.

Cordiali saluti

sergio briguglio

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