Cari amici,
riporto, qui sotto, le mie proposte di emendamento relative al decreto-legge 89/2011. Potete trovarle anche alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/prop-emend-dl-89-2011.html.
Vi saro' grato se mi farete avere osservazioni.
Data la numerazione un po' complessa delle disposizioni, vi saro' non meno grato se mi farete rilevare errori.
La conversione in legge del decreto-legge (A.C. 4449-A) e' attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera.
Cordiali saluti
sergio briguglio
PROPOSTE DI MODIFICA RELATIVE AL DECRETO-LEGGE 89/2011
(A.C. 4449)
1) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 3), nuovo comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis"
Motivazione: si esclude che l'eventuale condanna per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale comporti automaticamente l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.
2) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 4), nuovo comma 4-bis , lettera a), sopprimere le seguenti parole:
", in corso di validita'"
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera c), punto 5), nuovo comma 5.2 , le parole "in corso di validita'" sono soppresse.
Motivazione: si esclude il caso in cui di possesso di passaporto scaduto dal novero degli indicatori di sussistenza di un rischio di fuga. Un passaporto scaduto e' infatti comunque idoneo a provare l'appartenenza nazionale e rende concretamente effettuabile il rimpatrio.
3) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 4), nuovo comma 4-bis , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) mancanza di un alloggio idoneo ove possa essere agevomente rintracciato"
Motivazione: per uno straniero illegalmente soggiornante e' quasi impossibile procurarsi documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' di alloggio. Deve considerarsi sufficiente l'indicazione di tale alloggio da parte dello straniero, spettando poi all'autorita' di P.S. il compito di accertare la veridicita' dell'indicazione.
4) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 5), nuovo comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:
"Qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni."
e, infine, e' aggiunto il seguente periodo:
"In ogni caso, lo straniero puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione del rimpatrio o dell'espulsione, l'ammisisone a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter.".
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera c), punto 6), il nuovo comma 5.1, e' sostituito dal seguente:
"5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter, mediante schede informative plurilingue."
Motivazione: se non ricorrono i presupposti dell'accompagnamento coattivo, deve essere senz'altro concesso il termine per il rimpatrio volontario, a prescindere da una esplicita richiesta dello straniero (che potrebbe non comprendere appieno i termini della questione). La richiesta esplicita deve invece riguardare l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, che, in base ad art. 14-ter co. 6, puo' applicarsi anche a soggetti altrimenti destinati all'accompagnamento coattivo.
5) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 6), nuovo comma 5.2 , il primo periodo e' sostituito dai seguenti
" Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per un importo proporzionato al termine concesso, nella misura di una mensilità dell'assegno sociale annuo per trenta giorni di soggiorno. In mancanza di tale disponibilita', il questore puo' disporre l'obbligo di dimora dello straniero presso un centro di accoglienza o altra struttura idonea."
Motivazione: trattandosi tipicamente di redditi da lavoro nero, e' estremamente difficile dimostrare la provenienza lecita delle risorse. Tale liceita' va presunta, in mancanza di elementi contrari. Si ridefinisce poi in modo ragionevole l'importo delle risorse da considerare sufficiente (in misura proporzionale all'importo dell'assegno sociale). Infine, il testo attuale della disposizione non indica alcuna conseguenza dell'accertamento di mancanza di disponibilita' di risorse; l'emendamento proposto colma tale lacuna.
6) All'art. 3, co. 1, lettera d), punto 1), nuovo comma 1, dopo le parole "il questore" sono inserite le seguenti:
", qualora non sia possibile adottare misure sufficienti ma meno coercitive"
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera d), punto 2), nuovo comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, se l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente."
Motivazione: si adegua la disposizione al dettato della Direttiva 2008/115/CE (art. 15, paragrafo 1). Si rimuove il riferimento alla validita' in corso del passaporto, ritenendosi ugualmente utile, ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento, la consegna del passaporto scaduto.
7) All'art. 3, co. 1, lettera d), punto 3), nuovo comma 5, le parole: "a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi," sono soprresse, ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Le proroghe previste dal presente comma possono essere disposte solo qualora il ritardo nel rimpatrio sia dovuto alla mancata collaborazione del cittadino straniero o il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi degli articoli 15 o 16, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi, il questore dispone una o piu' delle misure di cui al comma 1-bis."
Motivazione: si consente il prolungamento del trattenimento solo nei casi in cui lo straniero sia da considerare socialmente pericoloso e nei casi in cui il ritardo nel rimpatrio sia ascrivibile al comportamento ostruzionistico dello straniero stesso. Si evita cosi' di penalizzare in modo sproporzionato lo straniero il cui rimpatrio sia ostacolato da comportamenti ostruzionistici di terzi (ad esempio, delle autorita' dello Stato di appartenenza).
8) All'art. 3, co. 1, lettera e), punto 3), nuovo art. 14-ter, co. 1, le parole: "programmi di rimpatrio volontario ed assistito" sono sotituite dalle seguenti:
"programmi di rimpatrio assistito".
Motivazione: dal comma 6 si evince come a tali programmi possano essere ammessi, seppure con alcune esclusioni, anche stranieri destinati all'accompagnamento coattivo. Si modifica la definizione dei programmi, per evitare che la definizione "rimpatrio volontario ed assistito" venga fatta valere, in sede interpretativa, per escludere quegli stranieri.
9) All'art. 3, co. 1, lettera e), punto 3), nuovo art. 14-ter, co. 5, lettera c), sono aggiunte, infine, le parole seguenti:
", con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis"
Motivazione: si esclude che l'eventuale condanna per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale comporti automaticamente l'esclusione dai programmi di rimpatrio assistito.