Cari amici,
il Consiglio dei ministri di venerdi' scorso ha approvato alcuni provvedimenti di modifica della normativa sui cittadini stranieri e sui cittadini comunitari.
Non conosco ancora il testo di questi provvedimenti e devo quindi far riferimento alle notizie diffuse dalla stampa.
Mi soffermo qui su quanto e' stato anticipato in relazione all'allontanamento dei cittadini comunitari che soggiornino in Italia senza essere in possesso dei requisiti che conferiscono loro il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Ricordo che la normativa vigente (D. Lgs. 30/2007) prevede che al cittadino comunitario che sia privo di tali requisiti (o che venga a perderli) il prefetto puo' ordinare di lasciare l'Italia entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il cittadino allontanato puo' rientrare in Italia solo dopo essersi presentato ad un qualunque consolato italiano all'estero, in modo da dimostrare di aver ottemperato all'ordine di allontanamento. Qualora sia trovato in Italia, dopo la scadenza del termine fissato per l'allontanamento e prima di aver provveduto a presentarsi al consolato, e' punito con la sanzione dell'arresto da un mese a sei mesi e dell'ammenda da 200 a 2.000 euro. Non e' invece prevista, neanche in caso di mancato allontanamento, alcuna possibilita' di accompagnamento coattivo alla frontiera (salvo, naturalmente, che l'interessato non risulti pericoloso per l'ordine o per la sicurezza pubblica): il prefetto non puo' far altro che reiterare l'ordine di allontanamento.
Queste disposizioni risultano coerenti con il dettato della Direttiva 2004/38/CE, che fissa, con gli artt. 15, 30 e 31, garanzie procedurali relative ai provvedimenti di allontanamento, prevedendo, in particolare, che la concessione di un termine piu' breve di un mese e' ammissibile solo in casi di comprovata urgenza, anche quando l'allontanamento sia basato su motivi legati alla tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica (a fortiori, quindi, quando sia basato sulla semplice, e non pericolosa, mancanza dei requisiti).
Sembra che le modifiche volute da Maroni prevedano ora che il mancato rispetto dei termini fissati per l'allontanamento sia considerato minaccia all'ordine pubblico e, come tale, sia sanzionato con l'accompagnamento coattivo alla frontiera. Sospetto che quanto riportato dai mezzi di stampa sia impreciso: a meno che il Governo non voglia apportare piu' profonde modifiche al D. Lgs. 30/2007, la possibilita' di un accompagnamento coattivo alla frontiera e' previsto solo quando vi siano motivi di sicurezza dello Stato o "motivi imperativi di pubblica sicurezza".
Quale che sia l'esatta formulazione delle disposizioni proposte dal Governo, mi sembrano rilevanti le tre osservazioni che seguono.