29 aprile 2009

a.c. 2180: emendamenti approvati dalle commissioni

Cari amici,
ieri le Commissioni I e II della Camera hanno esaminato tutti gli emendamenti al ddl sicurezza (A.C. 2180).


Trovate resoconto ed emendamenti sul mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio)


Riporto qui sotto quelli approvati in relazione alla condizione degli stranieri.


Con l'eccezione della soppressione della disposizione che cancellava il divieto di segnalazione dello straniero irregolare che ricorra alle prestazioni sanitarie, il quadro e' sconfortante.


Riporto in coda il resoconto del dibattito sull'art. 45. Vi prego di apprezzare quanto detto da Mantovano in relazione alla modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (obbligo di esibizione del permesso anche per il perfezionamento degli atti di stato civile). Mi auguro che l'Italia sappia restituire presto un giurista di questo calibro all'allevamento dei maiali.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, dopo le parole: figli nati aggiungere le seguenti: o adottati.
4. 7. Bucchino, Miotto, Binetti, Murer, Grassi, Bossa, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi.
(Approvato)





Nota: Rilevano i figli adottati ai fini del dimezzamento dei tempi per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio


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Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Articolo 9-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi: 1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.».
4. 14.Il Governo.
(Approvato)





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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione detto straniera, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine dei trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
5. 01. (Nuova Formulazione) I Relatori.
(Approvato)





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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».

6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.
(Approvato)


Nota: sostituzione, in alcuni casi, del nulla-osta al matrimonio con dichiarazione.




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Al comma 1, lettera b), capoverso Art 602-bis, sostituire le parole: articoli 600, 601 e 602, con le seguenti: articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.
13. 4.Cosenza.

(Approvato)




Nota: estensione del novero dei reati a seguito dei quali si perde la potesta' genitoriale.




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Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
45. 102. Governo.
(Approvato)



Nota: unificazione dei termini per la richiesta di rinnovo del permesso.


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Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. II periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
e conseguentemente sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in curo 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in curo 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 por l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella 1

(articolo 66, comma 1, lettera a)

2009
2010
2011
Ministero dell'economia e delle finanze
7.582.000
3.403.000
3.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
36.475.000
30.029.000
23.374.000
Ministero della giustizia
911.000

805.000
Ministero degli affari esteri
2.386.000
26.455.000
20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
499.000
2.417.000
2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
22.000
521.000
514.000
Ministero per i beni e le attività culturali
526.000
1.971.000
1.947.000

Totale . . .
48.401.000
64.796.000
52.912.000
Tabella 2

(articolo 66, comma 1, lettera b)

2010
Ministero dell'economia e delle finanze
500.000
Ministero degli affari esteri
3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali
80.000

Totale . . .
3.580.000
45. 100.Governo.

(Approvato)



Nota: prolungamento dei termini per la detenzione in CIE.


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Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c) le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado».
45. 101.Governo.
(Approvato)



Nota: limitazione al caso di convivenza con parenti entro il secondo grado dell'inespellibilita' del familiare straniero di cittadino italiano


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Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 2.I Relatori.

(Approvato)




Nota: soppressione della disposizione che cancellava il divieto di segnalazione.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).
1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi i e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 10.(Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)




Nota: ronde.




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Sull'art. 45




Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 45 ad esclusione degli emendamenti del Governo 45.102, 45.100 e 45.101, nonché degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21, Turco 45.44, Narducci 45.35, Zaccaria 45.66, Contento 45.37, Di Biagio 45.18, Capano 45.10, Vietti 45.29, Bernardini 45.8 e Palomba 45.51.
Roberto ZACCARIA (PD), premesso che tutti gli emendamenti all'articolo 45 sono importanti in quanto tutte le disposizioni dell'articolo limitano diritti fondamentali della persona, si soffermerà soltanto sull'emendamento Ferranti 45.59, soppressivo della lettera f) del comma 1. La disposizione tende infatti ad impedire il riconoscimento dei figli da parte degli immigrati irregolari, colpendo in questo modo la persona direttamente alla nascita e in qualche misura negandole l'esistenza, ed è pertanto la più grave ed incivile tra le disposizioni del provvedimento.
Guido MELIS (PD) rileva che l'articolo 45 è il cuore del provvedimento, quello nel quale si concentra il maggior numero di disposizioni inique: dal contributo per il permesso di soggiorno all'arresto per chi non esibisce il documento di identità; dal test di conoscenza della lingua italiana, di per sé condivisibile ma del quale non si specificano le modalità rimettendolo alla discrezionalità della pubblica amministrazione, all'obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici. A quest'ultimo riguardo, è infatti vero che i relatori hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera t) del comma 1, ma è altresì vero che, nel momento in cui l'immigrazione clandestina è configurata come reato, è obbligo di ogni pubblico ufficiale procedere alla sua denuncia all'autorità giudiziaria.
Cinzia CAPANO (PD) si sofferma in particolare sulla lettera f) del comma 1, la quale, se letta in combinato disposto con il resto dell'ordinamento, comporta effetti che ritiene non siano voluti dalla maggioranza: di certo infatti nessuno intende vietare il riconoscimento del figlio agli immigrati irregolari, il che, oltre che ai più elementari principi etici, sarebbe contrario alle convenzioni internazionali in materia di infanzia. Eppure l'effetto che deriva dalla disposizione citata è appunto che gli immigrati clandestini, non essendo in condizione di esibire il permesso di soggiorno, non potranno procedere al riconoscimento del figlio, con la conseguenza che il minore sarà dichiarato automaticamente non riconosciuto e adottabile.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che durante la gestazione e per i sei mesi successivi al parto non possa procedersi all'espulsione della madre e che il questore debba rilasciare a quest'ultima, per tale periodo, un permesso di soggiorno. Tale diritto è stato esteso dalla Corte costituzionale al marito convivente della donna che partorisce. Alla



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nascita del bambino, pertanto, i genitori risulteranno in regola con il permesso di soggiorno e sarà pertanto loro consentita non soltanto la dichiarazione di nascita ma anche la richiesta di qualunque provvedimento che abbia come presupposto il regolare soggiorno sul territorio nazionale. Si aggiunga che il testo in esame preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino.
Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la precisazione resa dal rappresentante del Governo non sia convincente. In ogni caso, nel prendere atto con soddisfazione che il Governo nega di voler perseguire l'obiettivo di impedire ai genitori che siano immigrati irregolari di poter riconoscere i propri figli, ritiene che non dovrebbero esserci allora obiezioni ad una riformulazione della norma che eviti ogni possibile equivoco interpretativo che porti alle conseguenze illustrate.
Mario TASSONE (UdC) ritiene che, considerata l'estrema delicatezza della questione, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sul punto in vista della discussione in Assemblea.

Giovanni CUPERLO (PD) ricorda che, nell'ambito delle audizioni svoltesi la scorsa settimana, l'organizzazione Save the children ha manifestato una forte preoccupazione sulla disposizione in esame, esprimendo il timore che essa possa indurre le donne a non recarsi in ospedale per il parto, con gravi rischi conseguenti di aumento della mortalità neonatale e per la salute pubblica. Ritiene che, di fronte a tali rischi, sarebbe saggio che il Governo e la maggioranza si assumessero la responsabilità di riformulare la disposizione in esame per evitare che sorgano equivoci in sede di interpretazione.
Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, considerato il limpido e convincente chiarimento fornito dal sottosegretario Mantovano e sottolineato che nessuno della maggioranza ha mai inteso impedire l'iscrizione dei nuovi nati all'anagrafe, non ritiene necessaria alcuna modifica alla norma in esame.
Federico PALOMBA (IdV) rileva la sussistenza di una evidente discrasia tra l'interpretazione letterale dell'articolo 45, comma 1, lettera f), con effetti fortemente discriminatori e preoccupanti, e l'interpretazione che della norma viene fornita dal Governo e dalla maggioranza. Invita quindi il Governo a risolvere tale questione interpretativa.
Anna Paola CONCIA (PD) nel replicare al relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, precisa che il collega Cuperlo non ha fatto riferimento a polemiche giornalistiche, bensì alle audizioni svoltesi dinanzi a queste Commissioni.
Donatella FERRANTI (PD) rileva che il sottosegretario Mantovano ha dato dell'articolo 45, comma 1, lettera f) un'interpretazione che dimostra come il significato letterale della stessa diverga da quella che sembra essere l'intenzione del Governo. Ritiene pertanto assolutamente indispensabile riformulare o sopprimere la norma, per evitare ambiguità interpretative.
Roberto ZACCARIA (PD) rileva come dal dibattito siano emersi tutti i possibili, gravi ed inquietanti equivoci interpretativi e applicativi insiti nella formulazione dell'articolo 45, comma 1, lettera f), che costituisce una norma assolutamente qualificante del provvedimento in esame. Chiede quindi al Governo e ai relatori di chiarire se vi sia la disponibilità a sopprimere tale disposizione, eventualmente con l'impegno a verificare la possibilità di addivenire in Assemblea ad una formulazione maggiormente condivisa che non susciti dubbi interpretativi. Avverte che, in mancanza di tale disponibilità, i deputati del gruppo del Partito democratico saranno costretti a prendere atto dell'inutilità della prosecuzione del dibattito e ad abbandonare i lavori delle Commissioni.



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Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che, pur sussistendo la massima disponibilità del Governo al dialogo e all'approfondimento, nel caso di specie, come già chiarito, non esistono i rischi paventati dall'opposizione. Ribadisce, infatti, che la disposizione in esame ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma. Non ritiene, pertanto, che sussistano motivi per sopprimere o modificare la disposizione in esame.
Roberto ZACCARIA (PD), alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, annuncia che i deputati del gruppo del PD abbandoneranno i lavori delle Commissioni.
I deputati del gruppo del Partito democratico abbandonano i lavori delle Commissioni.
Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che la norma in esame presenta oggettivi profili di ambiguità interpretativa e invita il Governo ad una maggiore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.54, 45.5, 45.17, 45.38, 45.56 e 45.16, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zeller 45.33 e approvano l'emendamento 45.102 del Governo.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.57, 45.58, 45.59, 45.36, 45.22, 45.13, 45.11, 45.4 e 45.47, si intende che essi vi abbiano rinunziato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Palomba 45.53 e Vietti 45.28.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.48, 45.25, 45.60, 45.6, 45.61 e 45.27, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 45.30, volto a prevedere che il test di conoscenza della lingua di cui all'articolo 45, comma 1, lettera h), debba avere ad oggetto la lingua italiana o la lingua tedesca nella provincia di Bolzano. Raccomanda l'approvazione di tale emendamento ritenendo che altrimenti la norma sarebbe affetta da un vizio di costituzionalità.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento Zeller 45.30.
Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Zeller 45.30, ritenendo che esso stesso, introducendo un trattamento differenziato non per tutte le zone caratterizzate da bilinguismo ma per la sola provincia di Bolzano, possa introdurre nella disposizione un elemento di incostituzionalità.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 45.30, invitando il Governo e i relatori ad un approfondimento della questione in vista dell'esame in Assemblea.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.34 e 45.49, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.100.
Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Dussin 45.9. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.3, 45.62, 45.63 e 45.64, si intende che essi vi abbiano rinunziato.



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Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.101.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.40, 45.19, 45.1, 45.46, e 45.20, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira i propri emendamenti 45.32 e 45.31.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.41, 45.12, 45.52, 45.65, 45.43, 45.15, 45.26, 45.7, 45.42, 45.44, 45.35, 45.66, 45.18, 45.10, 45.8 e 45.51, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29, non saranno posti in votazione gli emendamenti Mussolini 45.23 e 45.24. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.39, 45.45 e degli articoli aggiuntivi 45.01, si intende che essi vi abbiano rinunziato.

lettera aperta ai deputati sul ddl sicurezza

Cari amici,
appendo qui sotto la lettera aperta che ho inviato a un gruppo di deputati su alcuni aspetti estremamente critici del ddl sicurezza (a.c. 2180).

Mi auguro che su questi (e su altri) punti, si levino nei prossimi giorni (il ddl va probabilmente in Aula domani) voci piu' autorevoli della mia (es.: Chiesa Cattolica).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Egregi Onorevoli,

in seguito all'approvazione, da parte delle Commissioni I e II della Camera, delle disposizioni di cui all'art. 21, all'art. 45, co. 1, lettera f) e all'art. 6, co. 1 del Progetto di legge in materia di sicurezza pubblica (PDL 2180), desidero fare osservare quanto segue:


1) L'introduzione del reato di soggiorno illegale (art. 21 PDL 2180) rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) che venga a conoscenza di una situazione di irregolarita' del soggiorno.

In particolare, i direttori di scuole elementari e i presidi saranno costretti a denunciare il genitore del minore iscritto a scuola, ove ne rilevino la condizione di soggiorno illegale.

Si noti come al minore straniero, quale che sia la condizione di soggiorno, si applichi (art. 38 D. Lgs. 286/1998 e art. 45 DPR 394/1999) il diritto/dovere di istruzione scolastica. L'esistenza di un rischio/certezza di denuncia indurrebbe i genitori in condizioni di soggiorno illegale a non mandare i figli a scuola.

Per di piu', producendosi il reato in questione, non appena entrata in vigore la legge, col semplice perdurare della condizione di irregolarita', presidi e direttori sarebbero tenuti a denunciare i genitori dei minori gia' iscritti per i quali sia nota la condizione di soggiorno illegale.

E' opportuno osservare come motivazione dichiarata dell'introduzione del reato di soggiorno illegale sia l'intento di avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE (sui rimpatri). Tale disposizione consente di non applicare la Direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, del reato di soggiorno illegale si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni della Direttiva che privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e senza ricorso alla detenzione.

Lo stesso risultato potrebbe pero' essere raggiunto, senza bisogno di assimilare a reato il soggiorno illegale, in base alla disposizione, assai generale, di cui all'art. 15, co. 1 lettera a) della stessa Direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo in tutti i casi in cui vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre essere legittimamente ravvisato dall'Amministrazione.



2) La modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 introdotta da art. 45, co. 1 lettera f) PDL 2180, sopprimendo la deroga relativa al perfezionamento degli atti di stato civile, rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno a tale fine. Le diverse tesi, emerse nel dibattito, secondo le quali l'obbligo sussisterebbe solo ai fini del rilascio di licenze e simili, o solo quando si tratti di atto nell'interesse esclusivo dello straniero, richiederebbero, per avere fondamento, una opportuna riformulazione della disposizione in questione.

Risulta colpita da questa modifica, in particolare, la possibilita' per l'immigrato irregolare, di perfezionare gli atti relativi alla registrazione della nascita, al riconoscimento del figlio naturale e al matrimonio.


2.a) Ai fini della registrazione della nascita, la possibilita' per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno (art. 28, co. 1 DPR 394/1999), piu' volte richiamata nel dibattito, non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso puo' essere rilasciato solo in presenza di passaporto valido (art. 9 DPR 394/1999).


2.b) Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre irregolarmente soggiornante sarebbe invece precluso in modo assoluto, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale. La Corte Costituzionale, infatti, con Sent. 376/2000, ha esteso la condizione di inespellibilita' al marito della donna incinta o che abbia partorito da poco (purche' con essa convivente), ma ha escluso, con Ord. 192/2006, che tale condizione si estenda anche al padre naturale del bambino.


2.c) Risulterebbe preclusa, allo straniero irregolarmente soggiornante, anche la celebrazione del matrimonio in Italia, non solo dalla disposizione di cui all'art. 45, co. 1, lettera f) PDL 2180, ma anche dalla modifica dell'art. 116 c.c. apportata da art. 6, co. 1 PDL 2180 (necessita' di dimostrare la regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione di matrimonio in Italia da parte di straniero).

Obiettivo implicito di queste modifiche e', evidentemente, quello di impedire che lo straniero irregolarmente soggiornante possa guadagnare una condizione di soggiorno legale dalla celebrazione del matrimonio. Si noti pero' come questa possibilita' sia prevista dalla normativa vigente solo quando lo straniero sposi un cittadino italiano o un cittadino dell'Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o un rifugiato; non lo e', invece, quando il coniuge sia uno straniero soggiornante in Italia per motivi diversi dall'asilo.

Impedire la celebrazione del matrimonio si configura quindi come mera lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dalle convenzioni internazionali (e, quindi, da art. 117 Cost.), quando si tratti di matrimonio col generico straniero. Negli altri tre casi, la disposizione, pur non risultando incongrua con la finalita' implicita, si tradurrebbe in una intollerabile lesione di quel diritto anche per un soggetto terzo cui l'ordinamento riserva la massima tutela (il cittadino italiano) o, comunque, una tutela rafforzata dal diritto comunitario (il cittadino dell'Unione Europea) o dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (il rifugiato).

Vi chiedo, in vista dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera, di tenere nella dovuta considerazione gli argomenti qui esposti e di operare perche' non vengano varate norme lesive di diritti fondamentali e del tutto estranee al bisogno di sicurezza dei cittadini.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

28 aprile 2009

punti gravi del ddl sicurezza

Cari amici,
oggi riprende nelle Commissioni I e II della Camera l'esame del ddl sicurezza (A.C. 2180).

Riporto di seguito l'elenco delle questioni piu' gravi poste dal ddl.

1) Soppressione del divieto di denuncia dell'irregolare che si rivolga alla struttura sanitaria (art. 35, co. 5 T.U.). La maggioranza avrebbe deciso di eliminare dal ddl questa modifica.

2) Reato di soggiorno illegale. L'introduzione del reato creera' problemi, anche nell'ipotesi di cancellazione della modifica dell'art. 35, co. 5 T.U., con riferimento alla situazione dei genitori irregolari di minore iscritto a scuola: il preside sara' sottoposto all'obbligo di denuncia nei loro confronti.

Si noti come la motivazione dell'introduzione del reato non sia peregrina, dal punto di vista di Maroni: art. 2, co. 2 della Direttiva 115/2008 (sui rimpatri) consente di non applicare la direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio e' sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione del reato si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni garantiste della direttiva (rimpatrio volontario, senza detenzione, etc.).

Notate pero' che lo stesso risultato Maroni potrebbe ottenerlo in base al generalissimo art. 15, co. 1 lettera a) della stessa direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo ove vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre essere legittimamente ravvisato dall'amministrazione.

3) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai fini dell'accesso ai servizi (sanita' esclusa) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, rileva soprattutto la questione dei servizi scolastici: se il genitore dovra' esibire il permesso, il preside sara' messo di fronte all'eventuale condizione di soggiorno illegale (del genitore, non del figlio), e non potra' fare altro che sporgere denuncia, trattandosi di un reato perseguibile d'ufficio (vedi punto 1).

Per quanto riguarda la registrazione della nascita, la possibilita' per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso puo' essere rilasciato solo in presenza di pasaporto valido.

Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre clandestino sarebbe semplicemente impossibile, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale.

4) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia. Concorre con il punto precedente a violare, anche per il cittadino italiano, il diritto di costituire una famiglia legititma, quando si voglia sposare una persona irregolarmente soggiornante.

5) Obbligo di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica. Vale per tutti (anche italiani e comunitari) e viola il diritto alla liberta' di circolazione dei cittadini (italiani, in primo luogo). Notate che, in base alla legge, la persona che abbia un alloggio non idoneo dovrebbe comunque essere iscritta all'anagrafe come "senza fissa dimora". Non si vede quale effetto positivo possa avere la modifica.

6) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento. Moltissimi edifici nei centri storici sono privi di tale idoneita', eppure sono normalmente abitati da cittadini italiani. La normativa europea prescrive che si possa imporre solo la disponibilita' di un alloggio considerato "normale" nella regione dove lo straniero vive.

7) Introduzione del permesso a punti. Da' luogo ad un appesantimento intollerabile del lavoro dell'amministrazione, gia' in difficolta' cronica con il rispetto dei tempi di legge per rilascio e rinnovo dei permessi.

8) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. Si noti come il possesso di tale permesso e' condizione necessaria, oggi, per l'accesso a misure di assistenza sociale per invalidi. La persona con invalidita' psichica rischierebbe di restare esclusa dal godimento di tali misure per il fatto di non essere in grado di superare il test.

9) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Si colpisce, in un momento di crisi economica, la parte piu' fragile della popolazione.

10) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore eta', alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale. Vanifica l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in questi anni, rischia di incentivare un'immigrazione di infra-quindicenni e induce all'abbandono dei progetti di inserimento i minori non accompagnati per i quali la conversione dovesse risultare inevitabilmente preclusa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 aprile 2009

La detenzione nei CIE, Mantovano e i cetrioli


Cari amici,

in un'intervista al giornale radio, ieri mattina, il Sottosegretario all'interno Mantovano ha spiegato come l'esigenza di innalzare la massima durata della detenzione nei Centri di identificazine ed espulsione (CIE) da due mesi a sei mesi non derivi dalla necessita' di dare compimento alle procedure per l'identificazione degli espellendi, ma da quella di porre riparo al freno opposto dagli Stati alla riammissione dei propri cittadini. Mantovano ha affermato che l'identificazione si conclude di solito in tempi abbastanza brevi, grazie alla collaborazione dei paesi di provenienza degli stranieri, e che pero' alcuni di questi paesi non accettano di riammettere oltre un certo numero di espulsi per giorno; la Tunisia, per esempio, secondo Mantovano, ne accetta non piu' di sette al di'.

Cerco di spiegare con un apologo perche' sia assurdo prolungare i termini della detenzione, assunto che il problema sia quello sottolineato da Mantovano.

Un droghiere apre un nuovo negozio di alimentari. Acquista, dal grossista, dodici confezioni di cetrioli sottaceto al giorno. Riesce a venderne, tuttavia, soltanto sette al giorno. Ne accumula cosi', invendute, cinque al giorno, che sistema nel retrobottega.

La data di scadenza di ogni confezione e' posteriore di sessanta giorni alla data di acquisto. Il droghiere, trascorsi sessanta giorni dall'apertura del negozio, comincia a buttar via le confezioni scadute. Ne butta, cosi', cinque al giorno.

In questo modo, dal sessantunesimo giorno in poi, le cinque confezioni invendute della giornata vanno a prendere il posto delle cinque appena scadute. Nel retrobottega, su uno scaffale di opportune dimensioni, campeggiano quindi, da quel giorno in poi, 300 confezioni di cetrioli (5x60).

Il droghiere tiene al profitto e mal sopporta l'idea di gettare nell'immondizia tutte quelle confezioni di cetrioli.

La moglie gli suggerisce di cercare di incrementare le vendite, lanciando tra le massaie del quartiere la campagna "Un cetriolo e' meglio". Ma il droghiere sospetta che dietro questo consiglio si celi un attacco alla sua romana virilita'.


Il garzone suggerisce allora di modificare l'accordo col grossista, concordando l'acquisto di sole sette confezioni al giorno. Il droghiere, pero', considera il garzone un comunista e un degenerato, e respinge senza tentennamenti anche questo suggerimento.

Decide invece di cambiare marca di cetrioli: il grossista, messo a parte delle preoccupazioni per il gran numero di confezioni sprecate, gli ha segnalato che una marca di Bruxelles assicura una durata del prodotto pari a centottanta giorni, anziche' sessanta.

Dal giorno in cui cominciano ad arrivare le nuove confezioni, per un po' non succede niente di nuovo: cinque confezioni invendute vanno in retrobottega ogni giorno, al posto delle cinque (della vecchia marca) arrivate a scadenza.

La moglie mugugna. Il garzone fa battutine sarcastiche. Il droghiere comincia a pensare che il grossista l'ha fregato.

Poi, dopo sessanta giorni dal cambio di marca, succede una cosa meravigliosa: quando la sera il droghiere va a sistemare sullo scaffale le cinque confezioni invendute, scopre che non ce n'e' piu' neanche una della vecchia marca (le ultime sono finite nei rifiuti la sera prima). Quelle sullo scaffale sono tutte confezioni della marca belga, e tutte ancora lontane dalla scadenza: le piu' anziane hanno sessanta giorni di vita e saranno commestibili ancora per centoventi giorni (180-60=120).

Il droghiere torna trionfante nella bottega e dice a moglie e garzone: "Che vi avevo detto? Sono o non sono il miglior droghiere che abbiate mai conosciuto?".

Moglie e garzone gli fanno pero' osservare che sullo scaffale non c'e' piu spazio.


Il droghiere riflette: o getto via cinque confezioni anche oggi, benche' non ancora scadute (ma allora il cambiar marca non e' servito a niente), o compro con urgenza un nuovo scaffale. Opta per questa seconda via e corre, prima che chiudano i negozi, in cerca dello scaffale. Non avendo tempo di andare da IKEA, si deve accontentare del negozio piu' vicino: lo scaffale e' in ebano intarsiato e costa uno sproposito. Ma il droghiere, che non puo' darla vinta a moglie e garzone, lo compra.


Per centoventi giorni le cose vanno avanti cosi': non si butta piu' una confezione, e quelle invendute vanno a riempire lo scaffale appena acquistato e, poi, un altro ancora (in ebano intarsiato anche questo, che' altrimenti l'estetica ne avrebbe nocumento).

Si arriva a uno stock di 900 confezioni (300 + 5x120 = 5x180 = 900): tre scaffali pieni pieni, di cui due in ebano.

Quando il droghiere e' ormai sul punto di ordinare un quarto scaffale, succede un altro fatto nuovo: le cinque confezioni rimaste invendute il giorno di arrivo della nuova marca vanno a scadenza, essendo passati, da quella data, proprio centottanta giorni. Vengono cosi' buttate via, e il loro posto e' preso dalle cinque appena avanzate.

Da quel giorno, il droghiere riprende a buttare cinque confezioni al giorno. Con uno stock di confezioni invendute triplicato, rispetto ai vecchi tempi, e sistemato, per due terzi, su scaffali in ebano.

La moglie decide di lasciarlo e va a vivere col garzone.

Se a suo tempo avete frequentato con profitto la terza elementare, potete andare direttamente ai saluti, saltando la righe che seguono.

Se, invece, siete ministri o sottosegretari del governo in carica o anche semplicemente leghisti, puo' esservi utile una legenda che stabilisca un parallelo tra l'apologo e la questione della detenzione nei CIE:


1) Confezioni di cetrioli acquistate quotidianamente dal droghiere: cittadini tunisini da espellere, avviati quotidianamente al CIE;

2) Confezioni di cetrioli vendute quotidianamente dal droghiere: cittadini tunisini rimpatriati quotidianamente;

3) Confezioni di cetrioli buttate: espellendi rimessi in liberta' e destinatari dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni;

4) Data di scadenza della marca vecchia: gli attuali limiti per la detenzione in CIE;

5) Data di scadenza della marca di Bruxelles: limiti estesi per la detenzione in CIE;

6) Scaffali nel retrobottega: Centri di identificazine ed espulsione;

7) Droghiere: governo e maggioranza;

8) Moglie del droghiere: Livia Turco, che ha sempre sostenuto la stipula di accordi di riammissione;

9) Garzone del droghiere: Dr. Luigi Mone, gia' responsabile, al Ministero dell'interno, per l'immigrazione, che suggeri' di non dar luogo a detezione per gli espellendi per i quali non fosse effettuabile il rimpatrio;


Grossista: la P.S.;

Venditore di scaffali in ebano: imprenditore vicino alla Lega, interessato agli appalti per la costruzione di nuovi CIE e l'ampliamento dei vecchi.

Cordiali saluti

sergio briguglio

15 aprile 2009

a.c. 2180: lettera a Fini e ai deputati

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/aprile/lettera-ac-2180.pdf troverete il testo di una nota indirizzata, da un gruppo di esperti, al Presidente della Camera e ai membri delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, relativa ad alcune delle disposizioni piu' censurabili contenute nel ddl sicurezza (A.C. 2180).

In particolare, vengono presi in esame i punti seguenti:

a) la soppressione del divieto di segnalazione all'autorita' dell'immigrato irregolare che ricorra alle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, da considerarsi alla luce della contemporanea introduzione del reato di soggiorno illegale;

b) l'estensione dell'onere di esibizione del titolo di soggiorno ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile;

c) l'inclusione della dimostrazione di regolarita' del soggiorno tra i requisiti necessari per la celebrazione in Italia del matrimonio da parte dello straniero.

L'esame del ddl da parte delle Commissioni e' previsto per la settimana prossima. Quello da parte dell'Aula per la settimana seguente.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 aprile 2009

decreto-legge 11/2009

Cari amici,
nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera del decreto-legge 11/2009 (a.c. 2232-A), sono successi due fatti di rilievo:

1) il Governo ha accettato di stralciare le disposizioni relative alle ronde;

2) e' stato approvato, a scrutinio segreto (232 voti favorevoli, 225 contrari), un emendamento soppressivo dell'intero art. 5 - quello che prevedeva l'innalzamento a sei mesi della durata massima della detenzione in CIE per lo straniero espellendo.

La questione ovviamente si riproporra' durante l'esame del ddl sicurezza (a.c. 2180), che contiene disposizioni analoghe.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 aprile 2009

segnalazione da Brescia

Cari amici,
mi segnalano da Brescia due cose piuttosto inquietanti in relazione al rilascio del primo permesso per lavoro agli stranieri che abbiano fatto ingresso nell'ambito dei flussi.

La prima e' che lo Sportello Unico da', allo straniero che si presenti entro gli otto giorni dall'ingresso per firmare il contratto di soggiorno e compilare la richiesta di permesso di soggiorno, appuntamenti che distano nel tempo anche tre mesi.

Ne segue che lo straniero, privo della ricevuta delle poste di avvenuta spedizione della richiesta, non puo' avvalersi delle disposizioni qui sotto sintetizzate:

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

* Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,
o puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
§ abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
§ abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
§ sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
§ il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
§ ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
§ domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dall'obbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)


La seconda circostanza (di segno opposto) e' che, una volta richiesto il permesso, all'atto della convocazione dello straniero in questura per la rilevazione delle impronte, allo straniero stesso viene chiesto di dimostrare di aver gia' avviato il rapporto di lavoro. In mancanza di tale dimostrazione, lo straniero viene avvertito che si procedera' al diniego ove non la produca entro dieci giorni.

Si noti come la possibilita' di avviare il rapporto di lavoro una volta spedita la richiesta del permesso non si traduca in un "obbligo"; ne', soprattutto, si possa imputare al lavoratore il mancato avvio, dipendendo questo, in primo luogo, dalla volonta' del datore di lavoro.


Se queste segnalazioni corrispondono al vero, mi sembra che l'amministrazione sia estremamente indulgente nei confronti della propria inerzia; estremamente severa nei confronti dell'inerzia dei datori di lavoro. Presentando, pero', sempre il conto al lavoratore straniero: l'unico che non puo' dettare i tempi ad alcuno.

Cordiali saluti
sergio briguglio