Cara Marcella, caro Paolo,
provo a elencare, a seguito del seminario di ieri alla CGIL, un po' di cose, in ordine sparso, che si potrebbero fare con circolare o con direttiva.
Minori1) Adeguare la prassi in materia di conversione del pds per i minori non accompagnati ai 18 anni all'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente:
a) i requisiti per il rilascio del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007);
b) il permesso e' rilasciabile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della Sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004 e n. 564/2007).
2) Consentire il rinnovo del pds per motivi familiari anche dopo i 18 anni. Un testo possibile e' questo:
Oltre a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, allo straniero titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, puo' essere concesso, successivamente al compimento della maggiore eta', il rinnovo del medesimo permesso di soggiorno per motivi familiari, purche' sia a carico di uno o di entrambi i genitori o di colui che, prima del compimento della maggiore eta', ne era affidatario o tutore, e siano soddisfatte, ove applicabili, le condizioni di reddito e alloggio previste dalla normativa per il ricongiungimento familiare.Flussi3) Emanare di un DPCM di programmazione transitoria dei flussi per il 2008 di 250.000 posti ulteriori (la quota fissata complessivamente per il 2007, entro cui occorre mantenere un decreto con programmazione transitoria). Nota che per il 2007 sono stati emanati due decreti-flussi: uno per 80.000 stagionali, l'altro per 170.000 non stagionali. E' vero che per il 2008 e' stato gia' emanato un decreto di programmazione transitoria per 80.000 stagionali. Questo pero' non intacca la quota ulteriormente autorizzabile con programmazione transitoria, grazie a quanto stabilito dall'art. 1 ter
L. 80/2005:
Art. 1-ter.(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
In altri termini, il decreto transitorio per 80.000 stagionali gia' emanato per il 2008 puo' essere considerato come sforamento fondato su questa disposizione.4) Disporre fin da ora che le domande per i flussi possono essere presentate durante tutto l'anno. In questo modo, i futuri decreti-flussi potrebbero essere emanati conoscendo gia' il numero di domande pendenti, senza over ricorrere a stime sul fabbisogno prodotte da un trust di nullafacenti.
Lavoro5) Stabilire, coerentemente con la miglior giurisprudenza, che lo straniero autorizzato a lavorare in Italia puo' accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a parita' con il cittadino comunitario (esclusi cioe' posti che comportino esercizio di pubblici poteri, etc.).
Permesso di soggiorno6) Stabilire che e' possibile svolgere attivita' lavorativa per coloro che hanno ricevuto un pds su base diversa da quella della disponibilita' di reddito (es.: motivi di giustizia, gravidanza, etc.).
7)
Disciplinare il rinnovo del pds per lavoro in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento, nonche', in caso di gravidanza recente (nota: le colf incinte sono licenziabili). Questo costituirebbe uno strumento realmente efficace contro il lavoro nero.
8) Raccomandare l'applicazione di art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998, che prevede la convertibilita' dei permessi in presenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso a titolo diverso da quello del permesso originale.
9) Dare attuazione alle disposizioni del Testo unico che impongono, in certi casi, di bilanciare la valutazione sulla effettiva pericolosita' del soggetto con quella relativa alle condizioni di effettivo inserimento in Italia, in sede di adozione dei provvedimenti negativi in materia di ingresso e permesso di soggiorno.
10) Applicare l'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999, che prevede la possibilita' di rilasciare un pds per motivi umanitari (anche) a seguito di acquisizione dall'interessato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento.
Notate che queste ultime due disposizioni consentirebbero di dar vita ad una "regolarizzazione a regime" in casi meritevoli di tutela.
Comunitari
11) Raccomandare l'applicazione dell'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (le norme del Testo unico sull'immigrazione si applicano anche ai comunitari se piu' favorevoli).
Cordiali salutisergio