26 maggio 2005

conversione pds ai 18 anni: richiesta di elena rozzi

Cari amici,
giro un messaggio di Elena Rozzi, di Save the children, relativo al problema del rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' dei minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, ma privi dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.

I documenti cui Elena fa riferimento come allegati sono consultabili alle pagine

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/rozzi-proced-minori-to.html

e

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/sentenze-pds-affidati.html

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Carissime/i,
in molte cittˆ si sta ponendo il grave problema del mancato rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni ai minori non accompagnati che non rispondono ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98.
A Torino, come coordinamento di associazioni, abbiamo presentato alle istituzioni una proposta di procedura che si fonda sul primo comma dell'art. 32, per cui pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni non solo ai minori che rispondono ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter art. 32, ma anche ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 legge 184/83 (vedi allegato).
Il Prefetto di Torino ha affermato che tale proposta risulterebbe inapplicabile in quanto, a suo avviso, i requisiti stabiliti dal c. 1 e quelli stabiliti dai c. 1-bis e ter sarebbero concorrenti e non alternativi: quindi solo i minori che rispondono ai requisiti di cui ai c. 1-bis e ter (ingresso da almeno 3 anni, partecipazione a un progetto per almeno 2 anni ecc.) potrebbero ottenere un permesso alla maggiore etˆ.
Ora, l'interpretazione del Prefetto contrasta con l'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 198/2003) e di diversi TAR.
Intendiamo quindi inviare alla Prefettura e alla Questura di Torino tutta la giurisprudenza in materia, per sostenere la fondatezza della nostra proposta.
Chiedo a tutti voi di inviarci i riferimenti o i testi di tutte le sentenze o ordinanze favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni ai minori non accompagnati affidati ai sensi della legge 184/83 (o, secondo l'interpretazione estensiva della Corte Cost, sottoposti a tutela) anche ove non rispondano ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter.
Possono essere inviati via mail a elena@savethechildren.it o via fax al n. 06.48070057 (all'attenzione di Laura Anzideo).
In allegato trovate i riferimenti delle sentenze che abbiamo giˆ (scaricabili dal sito http://www.savethechildren.it/2003/progetti.asp?id=74&n_pag=6).
Se riuscissimo a far adottare questa procedura a Torino, sarebbe un importante esempio che potrebbe essere poi adottato in altre cittˆ.
Inoltre, questa raccolta di giurisprudenza ci potrebbe essere molto utile nell'ipotesi in cui il Ministero dell'Interno dovesse emanare una circolare che sostenga che i requisiti stabiliti dal c. 1 e quelli stabiliti dai c. 1-bis e ter sono concorrenti.
Grazie e a presto,
Elena
ps vi prego di girare questo msg a tutti coloro che potrebbero avere giurisprudenza su questa materia
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Elena Rozzi
Programma "Minori migranti"
Save the Children Italia

13 maggio 2005

proposta di riforma del testo unico sull'immigrazione

cari amici,

alla pagina di Maggio 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), potrete trovare due
documenti relativi a una bozza di proposta di riforma del Testo unico
sull'immigrazione:

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/prop-riforma-testo-unico.html

e

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/schema-proposte-riforma.html


I cardini della riforma che propongo sono i seguenti:

1) Modifica del meccanismo di accesso al lavoro. Si entra
principalmente per "inserimento nel mercato del lavoro", previa
dimostrazione della capacita' di auto-mantenimento. Limiti numerici
possono essere stabiliti per le regioni che lo chiedano. Altri
ingressi (in presenza di contratti di lavoro gia' stipulati o di
dimostrate capacita' imprenditoriali) sono comunque possibili.

2) Di norma, e' consentita la conversione, in presenza dei requisiti,
di ogni permesso rilasciato con durata non inferiore a un anno.

3) Il rinnovo del permesso e' immediato, in presenza di richiesta
corredata da documentazione formalmente completa. In caso di
successivo accertamento del mancato soddisfacimento dei requisiti, il
permesso e' revocato. Questo dovrebbe evitare il limbo del cedolino...

4) Il provvedimento di espulsione non e' obbligatorio: il prefetto,
valutata la condizione dello straniero, puo' astenersi
dall'adottarlo. In questo caso, lo straniero riceve un permesso o, se
non e' possibile, e' invitato a lasciare l'Italia. Le sanzioni, in
caso di espulsione, sono graduate: il divieto di reingresso vale per
non piu' di un anno nei casi meno gravi; puo' arrivare a dieci anni
nei casi piu' gravi. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico nei
casi meno gravi; puo' avere effetto sospensivo anche nei casi piu'
gravi, a discrezione del giudice. Il trattenimento e' limitato ai
casi piu' gravi. In caso di necessita', si possono adottare misure di
sorveglianza di P.S.

5) La convalida dell'allontanamento coattivo dello straniero e'
richiesta anche quando sia adottata nell'ambito di un provvedimento
di respingimento differito.

7) E' definito in modo esplicito il diritto di soggiorno per i
familiari stranieri di cittadino italiano.

8) I minori stranieri non accompagnati ottengono immediatamente un
permesso che da' loro le stesse facolta' del permesso per motivi
familiari, anche se non impedisce che venga successivamente adottato
ed eseguito il provevdimento di rimpatrio assistito. Nel caso in cui
non si proceda al rimpatrio, ai diciotto anni possono convertire il
permesso se hanno alle spalle un anno di soggiorno (a partire dalla
segnalazione che li riguarda) e se dimostrano di avere i requisiti
per un nuovo permesso (inclusi i motivi umanitari). Condizioni piu'
favorevoli possono essere stabilite, nei singoli casi, dal tribunale
per i minorenni.

9) Agli stranieri detenuti e' rilasciato un permesso, che puo' essere
convertito, a fine pena, in caso di partecipazione a un programma di
reinserimento. Si tiene conto della presenza in Italia di figli
minori prima di procedere all'espulsione dello straniero condannato.
L'espulsione quale misura alternativa alla pena e' applicata solo su
richiesta dello straniero.

10) E' ripristinata la completa equiparazione col cittadino italiano
del titolare di permesso di durata non inferiore a un anno, ai fini
della fruizione delle misure di assistenza sociale.

11) Il riconoscimento dei titoli professionali e l'iscrizione negli
albi non sono soggetti al rispetto di quote. Le sole attivita'
precluse allo straniero sono quelle che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

12) E' stabilito l'obbligo di pubblicazione, su Internet, di tutte le
circolari che riguardino lo straniero.

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre critiche e i vostri commenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio