Programma "Minori migranti"
Save the Children Italia
Qui trovi i messaggi di Sergio Briguglio
alla pagina di Maggio 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), potrete trovare due
documenti relativi a una bozza di proposta di riforma del Testo unico
sull'immigrazione:
e
I cardini della riforma che propongo sono i seguenti:
1) Modifica del meccanismo di accesso al lavoro. Si entra
principalmente per "inserimento nel mercato del lavoro", previa
dimostrazione della capacita' di auto-mantenimento. Limiti numerici
possono essere stabiliti per le regioni che lo chiedano. Altri
ingressi (in presenza di contratti di lavoro gia' stipulati o di
dimostrate capacita' imprenditoriali) sono comunque possibili.
2) Di norma, e' consentita la conversione, in presenza dei requisiti,
di ogni permesso rilasciato con durata non inferiore a un anno.
3) Il rinnovo del permesso e' immediato, in presenza di richiesta
corredata da documentazione formalmente completa. In caso di
successivo accertamento del mancato soddisfacimento dei requisiti, il
permesso e' revocato. Questo dovrebbe evitare il limbo del cedolino...
4) Il provvedimento di espulsione non e' obbligatorio: il prefetto,
valutata la condizione dello straniero, puo' astenersi
dall'adottarlo. In questo caso, lo straniero riceve un permesso o, se
non e' possibile, e' invitato a lasciare l'Italia. Le sanzioni, in
caso di espulsione, sono graduate: il divieto di reingresso vale per
non piu' di un anno nei casi meno gravi; puo' arrivare a dieci anni
nei casi piu' gravi. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico nei
casi meno gravi; puo' avere effetto sospensivo anche nei casi piu'
gravi, a discrezione del giudice. Il trattenimento e' limitato ai
casi piu' gravi. In caso di necessita', si possono adottare misure di
sorveglianza di P.S.
5) La convalida dell'allontanamento coattivo dello straniero e'
richiesta anche quando sia adottata nell'ambito di un provvedimento
di respingimento differito.
7) E' definito in modo esplicito il diritto di soggiorno per i
familiari stranieri di cittadino italiano.
8) I minori stranieri non accompagnati ottengono immediatamente un
permesso che da' loro le stesse facolta' del permesso per motivi
familiari, anche se non impedisce che venga successivamente adottato
ed eseguito il provevdimento di rimpatrio assistito. Nel caso in cui
non si proceda al rimpatrio, ai diciotto anni possono convertire il
permesso se hanno alle spalle un anno di soggiorno (a partire dalla
segnalazione che li riguarda) e se dimostrano di avere i requisiti
per un nuovo permesso (inclusi i motivi umanitari). Condizioni piu'
favorevoli possono essere stabilite, nei singoli casi, dal tribunale
per i minorenni.
9) Agli stranieri detenuti e' rilasciato un permesso, che puo' essere
convertito, a fine pena, in caso di partecipazione a un programma di
reinserimento. Si tiene conto della presenza in Italia di figli
minori prima di procedere all'espulsione dello straniero condannato.
L'espulsione quale misura alternativa alla pena e' applicata solo su
richiesta dello straniero.
10) E' ripristinata la completa equiparazione col cittadino italiano
del titolare di permesso di durata non inferiore a un anno, ai fini
della fruizione delle misure di assistenza sociale.
11) Il riconoscimento dei titoli professionali e l'iscrizione negli
albi non sono soggetti al rispetto di quote. Le sole attivita'
precluse allo straniero sono quelle che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale.
12) E' stabilito l'obbligo di pubblicazione, su Internet, di tutte le
circolari che riguardino lo straniero.
Vi saro' grato se mi farete avere le vostre critiche e i vostri commenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio