Cari amici,
come e' noto a molti di voi, la legge Bossi-Fini ha modificato, tra gli altri, l'art. 32 del Testo Unico.
Originariamente, l'articolo prevedeva la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al minore affidato, quando questi compie diciotto anni.
Nella versione emendata, questa possibilita' di conversione viene estesa, positivamente, sebbene a certe condizioni piuttosto restrittive, al minore non accompagnato per il quale il Comitato per i minori stranieri non abbia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito.
E' pero' stabilito che tutte le conversioni effettuate ai sensi dello stesso articolo (incluse quindi quelle per i minori affidati) siano effettuate in detrazione alle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.
La disposizione cosi' modificata rischiava di vanificare ogni possibilita' di conversione, dal momento che le quote programmate si esauriscono, in genere, entro poche ore dalla pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, senza, per altro, che la data della conversione del permesso possa essere scelta a piacimento.
In occasione della stesura dei regolamenti di attuazione della Bossi-Fini molte associazioni avevano chiesto che la detrazione potesse operare rispetto alle quote per l'anno successivo, in modo da dare la precedenza, sui nuovi ingressi, alle conversioni di permesso.
Dalla lettura del DPR 18/10/2004 (che modifica il Regolamento di cui al DPR 394/1999), tuttavia, non sembrava che la richiesta fosse stata accolta (a meno di non arrampicarsi sugli specchi nell'interpretazione delle disposizioni).
L'art. 3, co. 4, del DPR 100/2004 (Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione), pero', da' un'indicazione chiara del fatto che l'accogliemnto c'e' stato. Si legge infatti:
"4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222."
E' evidente che un "decreto di detrazione" puo' essere emanato solo a seguito del censimento di conversioni gia' effettuate.
Cordiali saluti
sergio briguglio