21 dicembre 2004

uscita e reingresso per natale; regolamento asilo

Cari amici,
Silvia Canciani e Marco Ferrero, che ringrazio, mi segnalano che

1) Le istruzioni date dal Ministero dell'interno ale questure su
uscita e reingresso per le vacanze natalizie di stranieri che abbiano
richiesto il rinnovo del permesso prevedono che

a) lo straniero debba essere in possesso del passaporto in corso di
validita', della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno scaduto e di copia del permesso scaduto;

b) che l'uscita e il reingresso avvengano dallo stesso valico di
frontiera, e senza attraversamento di paesi Schengen;

c) che il reingresso abbia luogo entro il 20 gennaio.

Queste informazioni hanno comunque carattere ufficioso.


2) Il regolamento di attuazione della L. 189/2002 in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbe essere pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale di domani.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 dicembre 2004

decreto-flussi 2005

Cari amici,
ricevo da Silvia Canciani e giro.

Il documento sulla "quota Caritas" e' alla pagina di dicembre 2004
del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari amici dell'ASGI, in allegato trovate la notizia sul primo caso in
Italia di quote non assegnate alle Regioni ma a progetti speciali
riguardanti le assistenti familiari, nell'ambito dell'iniziativa
"Occupazione e servizi alla persona", promossa da Patriarcato di Venezia,
Regione Veneto e Italia Lavoro spa.Il progetto ha ricevuto "in gestione"
dalla Direzione generale dell'Immigrazione 100 quote di ingressi per badanti
di nazionalità romena.

Colgo l'occasione per segnalarvi alcune informazioni, ricevute attraverso i
contatti di alcuni soci ASGi con gli Uffici del lavoro locali in merito
all'"imminente" decreto di programmazione dei flussi migratori per il 2005.
Dalle notizie raccolte, pare che il decreto sia stato elaborato e che sia al
momento alla Corte dei Conti. La sua pubblicazione dovrebbe avvenire entro i
primi giorni di gennaio 2005.
La procedura di presentazione delle richieste di autorizzazione dovrebbe
rimanere la stessa utilizzata per quote precedenti riguardanti i lavoratori
comunitari - spedizione tramite raccomandata agli uffici del lavoro- per
evitare le code presso gli sportelli del lavoro.
In mancanza del Piano di programmazione triennale e del regolamento di
attuazione, pare che il numero delle quote previsto sara' pari a
79.500.Rappresentanti del Ministero del Lavoro si sono recati nei giorni
scorsi presso gli uffici del lavoro regionali per descrivere le modalita'
con cui il Ministero del lavoro intende porre in atto gli ingressi di
lavoratori stranieri con diritto di prelazione(precedenza), acquisibile
dagli stessi partecipando a progetti di formazione all'estero approvati dal
Ministero, in base a quanto previsto dalle modifiche apportate dalla legge
189/2002.

Ringrazio coloro che hanno inviato le informazioni.

un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI

15 dicembre 2004

libro verde sull'immigrazione per motivi economici

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) potrete trovare il testo
del libro verde sull'approccio europeo alla gestione
dell'immigrazione per motivi economici. Si tratta di una versione non
definitiva.

Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha fatto avere il documento

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 dicembre 2004

conversione del permesso ai 18 anni: art. 32 T.U.

Cari amici,
come e' noto a molti di voi, la legge Bossi-Fini ha modificato, tra gli altri, l'art. 32 del Testo Unico.

Originariamente, l'articolo prevedeva la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al minore affidato, quando questi compie diciotto anni.

Nella versione emendata, questa possibilita' di conversione viene estesa, positivamente, sebbene a certe condizioni piuttosto restrittive, al minore non accompagnato per il quale il Comitato per i minori stranieri non abbia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito.

E' pero' stabilito che tutte le conversioni effettuate ai sensi dello stesso articolo (incluse quindi quelle per i minori affidati) siano effettuate in detrazione alle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.

La disposizione cosi' modificata rischiava di vanificare ogni possibilita' di conversione, dal momento che le quote programmate si esauriscono, in genere, entro poche ore dalla pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, senza, per altro, che la data della conversione del permesso possa essere scelta a piacimento.

In occasione della stesura dei regolamenti di attuazione della Bossi-Fini molte associazioni avevano chiesto che la detrazione potesse operare rispetto alle quote per l'anno successivo, in modo da dare la precedenza, sui nuovi ingressi, alle conversioni di permesso.

Dalla lettura del DPR 18/10/2004 (che modifica il Regolamento di cui al DPR 394/1999), tuttavia, non sembrava che la richiesta fosse stata accolta (a meno di non arrampicarsi sugli specchi nell'interpretazione delle disposizioni).

L'art. 3, co. 4, del DPR 100/2004 (Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione), pero', da' un'indicazione chiara del fatto che l'accogliemnto c'e' stato. Si legge infatti:

"4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222."

E' evidente che un "decreto di detrazione" puo' essere emanato solo a seguito del censimento di conversioni gia' effettuate.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 dicembre 2004

corte costituzionale: statuto regione toscana

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete la sentenza 372/2004 della Corte Costituzionale, che dichiara, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana (quello sull'estensione del diritto di voto agli immigrati).

A una prima e rapidissima lettura, la sentenza mi sembra, nei fatti, priva di conseguenze pratiche rilevanti, come si puo' evincere dai due stralci riportati sotto (il grassetto e' mio), che possono essere cosi' sintetizzati: l'art. 3, co. 6 e' legittimo, perche' totalmente privo di efficacia sul piano della effettiva attribuzione del diritto di voto amministrativo agli immigrati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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1) "2.3. - La Regione contesta la fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, dello statuto, sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato attivo, poiché prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di voto agli immigrati «nel rispetto dei principi costituzionali», quindi in relazione a deliberazioni o ad elezioni non necessariamente riferibili alle elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile, di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (art.9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"). La Carta di Strasburgo, ratificata e recepita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a «concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni» (art. 6, capitolo C, Carta di Strasburgo).
Secondo la resistente, la norma in questione non implicherebbe peraltro alcuna rivendicazione di competenza in detta materia, e neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del Consiglio regionale nel proporre disegni di legge al Parlamento."


2) Dalle conclusioni della Corte:

"Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. E' quindi inammissibile, per carenza di lesività, il ricorso governativo avverso le denunciate proposizioni dei predetti articoli, anche tenendo conto delle esplicite richieste in tal senso della difesa regionale."