21 ottobre 2004

decreto-legge 241: approvazione con modifiche da parte del senato


Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il testo sinottico relativo alle modifiche apportate alla normativa sull'immigrazione dal decreto-legge 241/04, e a quelle che interverrebbero in caso di approvazione definitiva del disegno di legge di conversione nella versione licenziata ieri dal Senato.

Come era da attendersi, i due emendamenti piu' importanti (quello di Viviani et al. sulla conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro, e quello di Maritati et al. sulla convalida da parte del giudice del respingimento differito) non sono stati accolti.

Questo e' certamente segno del livello oggettivamente scadente della maggioranza e del Governo.

L'assoluta mancanza - a quel che mi consta - di sostegno esplicito a quei due emendamenti da parte di ong, sindacati e organismi comunque attivi nel settore e' pero' segno di un degrado non minore. Un convegno in meno e un po' di studio e di lavoro di lobby in piu' gioverebbero a moltissimi...

Vi segnalo alcuni elementi del testo approvato ieri:

a) Si stabilisce, con formulazione diversa da quella approvata dalle Commissioni, che in attesa della convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in un CPT, "salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili".

b) Si prevede l'arresto obbligatorio, in caso di reingresso non autorizzato dello straniero gia' espulso, anche fuori dai casi di flagranza.

c) Vengono estese esplicitamente alla convalida del trattenimento in CPT le disposizioni relative all'assistenza da parte di un difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di un interprete, gia' previste per il ricorso contro l'espulsione. Se capisco bene, pero', resta arduo in questo secondo caso, come pure nel caso della convalida dell'accompagnamento alla frontiera, l'accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato (e' quasi impossibile ottenere per tempo la documentazione necessaria).

d) Titolare della convalida dell'accompagnamento e del trattenimento in CPT, nei casi in cui siano pendenti giudizi in materia di diritto all'unita' familiare (art. 30, co. 6 T.U.) o di diritto del minore presente in Italia (art. 31, co. 3 T.U.), e', invece del giudice di pace, il Tribunale in composizione monocratica o, rispettivamente, il Tribunale per i minorenni. Questa disposizione (positiva) e' contenuta in uno sgrammaticato emendamento del relatore Bobbio (nella vita, magistrato!).

e) Si stabilisce che l'accesso ai corsi delle Universita', a parita' di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno "forti" riguarda anche i corsi delle scuole di specializzazione. Questa disposizione e' stata proposta da Guerzoni et al. (bravi!), e fa giustizia di porcherie perpetrate, fino ad oggi, dal Ministero della Sanita' (Salute) in relazione alle scuole di specializzazione in campo sanitario. Mi auguro non venga vanificata in sede di applicazione.

f) Si stabilisce (o, meglio, si chiarisce) che ai fini del rinnovo dei permessi rilasciati con l'ultima sanatoria si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 (co. 6 e 9) e 6 (co. 1) T.U.. In altri termini, quand'anche si volesse considerare il permesso rilasciato al regolarizzando un permesso sui generis (non assistito quindi da tutte le garanzie relative al permesso di soggiorno per lavoro subordinato - stipulabilita' di altri rapporti di lavoro, convertibilita' in permesso per lavoro autonomo), deve esser chiaro che, in presenza dei requisiti per il rilascio di un permesso (vero e proprio) per lavoro subordinato o autonomo, il permesso di serie B deve essere convertito in quello di serie A. Bravo l'altro relatore, Boscetto, che ha proposto l'emendamento. Oltre agli immigrati interessati, saranno contenti Paolo Bonetti (cui si deve l'art. 5, co. 9 T.U., e Anna Andrian, Silvia Canciani e Tiziana Pedonese, che a quel comma sono particolarmente, e giustamente, affezionate.

g) Si prevede la possibilita' di affidare a concessionari di pubblici servizi o ad altri soggetti non pubblici parte del lavoro relativo ai rinnovi dei permessi di soggiorno. E' - secondo me - una disposizione utile, anche se non oso immaginare come avverra' il rilevamento delle impronte digitali nell'ufficio postale. Penso almeno all'ufficio postale di Frascati, di cui sono vittima.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 ottobre 2004

d.l. 241: modifiche apportate al testo unico

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete un testo
sinottico relativo alle modifiche apportate al Testo unico
sull'immigrazione dal d.l. 241 (nella versione in vigore e in quella
uscita dall'esame delle commissioni del Senato).

Le modifiche riguardano gli articoli 11, 13, 13-bis e 14.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 ottobre 2004

emendamento viviani et al. al d.l. 241/04

Cari amici,
vi segnalo, ancora sulla conversione in legge del decreto-legge
241/04, che un ottimo emendamento dei Senn. Viviani, Maritati,
Guerzoni et al., che consentirebbe la conversione di un permesso di
soggiorno a qualunque titolo in permesso per lavoro subordinato
(extra-quote, a condizione di disponibilita' alla stipula di un
contratto da parte del datore di lavoro), ha ricevuto una valutazione
sostanzialmente positiva (o almeno non negativa) da parte dei
relatori di maggioranza, Senn. Boscetto (FI) e Bobbio (AN).

Anche il sottosegretario D'Ali' ha definito meritevole di attenzione
la questione posta da Viviani.

L'emendamento non e' stato posto ai voti in Commissione, e verra'
ripresentato in Aula. Boscetto ha chiesto che in quella sede il
Governo dia indicazione chiara sulla volonta' di accettare
emendamenti che modificano la normativa in modo incisivo, su temi non
strettamente legati ai contenuti originali del decreto.

Ritengo che l'emendamento Viviani sia scritto molto bene. Ritengo
anche che costituirebbe LA RIFORMA della normativa sull'immigrazione,
non una semplice trascurabile modifica. A condizione, infatti, di
coniugarlo con un serio monitoraggio dell'operato delle nostre
rappresentanze consolari, renderebbe inutile l'ingresso clandestino,
come pure il prolungamento illegale del soggiorno.

Invito quindi quanti siano capaci di farsi ascoltare dal Governo e/o
dalla sua maggiornaza a darsi da fare rapidamente perche'
l'emendamento possa essere approvato in Aula.

Il provvedimento e' all'ordine del giorno della seduta di martedi' 12
ottobre.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 ottobre 2004

decreto-legge 241: nuove sanzioni per il soggiorno illegale

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete i resoconti
delle sedute delle Commissioni competenti del Senato relative alla
conversione in legge (a.s. 3107) del decreto-legge n. 241/04.

In particolare - se capisco bene - nella seduta di ieri sono stati
approvati alcuni emendamenti che incrementano le sanzioni per
soggiorno illegale in caso di recidiva.

Alla stessa pagina del sito troverete un documento che rende chiari i
cambiamenti.

Una volta si diceva "Mentre a Roma si discute, Sagunto e' espugnata".
Oggi dire questo, con riferimento ad ONG, sindacati, chiese, etc.
sarebbe assai impreciso: neanche piu' discutono.

Sogni d'oro
sergio briguglio

6 ottobre 2004

lampedusa: emendamento al d.l. 241/04

Cari amici,
quanto e' successo a Lampedusa in questi giorni mette in evidenza un aspetto molto preoccupante della normativa.

Diversamente dal provvedimento di espulsione, il provvedimento di respingimento e' accompagnato da meccanismi di tutela quasi inesistenti.

In teoria dovrebbe trattarsi infatti di un atto "immediato", equivalente al non aprire la porta di casa alla persona indesiderata che bussa.

Il provvedimento di respingimento e' pero' differito qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 14, co. 1, T.U. (necessita' di dare soccorso allo straniero, mancanza di un vettore, necessita' di acquisire documenti, etc.).

In questi casi - ed e' quello che si verifica sistematicamente in occasione degli sbarchi - si da' luogo al trattenimento in CPT. (Si fa entrare la persona indesiderata e la si chiude temporanemante in un ripostiglio.)

Non appena rimossi gli ostacoli all'esecuzione del provvedimento di respingimento, questo e' - per cosi' dire - riattivato, e lo straniero e' allontanato.

L'allontanamento, in questo caso, avviene ovviamente in modo coattivo. (Si apre il ripostiglio e si accompagna fuori casa la persona indesiderata tirandola per un orecchio.) Formalmente, pero', non figura come provvedimento di "accompagnamento alla frontiera" in esecuzione di un provvedimento di espulsione.

La natura di provvedimento limitativo della liberta' personale e' in ogni caso difficilmente questionabile, dal momento che nessuna rilevanza puo' avere il fatto che all'origine dell'accompagnamento coattivo vi sia un provvedimento di respingimento anziche' di espulsione. (L'orecchio sempre orecchio resta.)

La Corte Costituzionale ha gia' chiarito, con diverse, notissime pronunce, che l'accompagnamento coattivo alla frontiera richiede la convalida dell'autorita' giudiziaria e che non puo' essere eseguito prima che tale convalida abbia avuto luogo. Queste pronunce hanno dato origine al Decreto-legge 51/02 (convertito in L. 106/02) e, di recente, al Decreto-legge 241/04 (attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge).

Le disposizioni introdotte da questi decreti, tuttavia, non introducono alcuna forma di controllo sul provvedimento di respingimento differito, ne' quindi sull'accompagnamento "di fatto" con cui lo si esegue.

E' molto difficile - mi pare - che venga sollevata formalmente la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che consentono di accompagnare alla frontiera lo straniero respinto (con modalita' differita): potrebbe farlo, infatti, solo il giudice amministrativo chiamato a decidere su un ricorso contro un provvedimento del genere. Ma un tale ricorso e' assai improbabile che venga presentato da uno straniero gia' respinto, e che non ha avuto modo di prendere contatto con alcun legale.

Si puo' obiettare che una forma di tutela e' offerta da un altro procedimento di convalida: quello relativo al trattenimento temporaneo in CPT. In quell'ambito lo straniero avrebbe comunque la possibilita' di far valere le proprie ragioni (e il suo eventuale diritto a non essere allontanato) di fronte a un'autorita' terza.

E' pero' possibile - e sospetto che sia questo l'obiettivo di un accordo come quello con la Libia - che il trattenimento abbia durata assai breve (inferiore alle 48 ore). In questo caso, di fatto, il questore potrebbe astenersi dal chiederne la convalida...

Mi sembra che un miglioramento, in senso garantista, della situazione si potrebbe ottenere estendendo le tutele introdotte con i due decreti-legge citati al caso del respingimento differito.

Per ottenere questo risultato si potrebbe emendare il testo del D.L. 241/04 nel modo seguente:

Al comma 1 dell'articolo 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

"5-quater: Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento."

Nel caso in cui questa proposa sia da voi condivisa, vi invito a sostenerla presso i membri delle commissioni competenti di Senato e Camera, tenendo presente che il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato e' gia' scaduto (era fissato per il 29 Settembre) e che, quindi, l'emendamento andrebbe proposto in aula.

Cordiali saluti
sergio briguglio



4 ottobre 2004

regolamento; direttiva status rifugiato

Cari amici,
alla pagina di Ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete, tra le altre
cose,

a) una versione piu' affidabile del testo sinottico relativo al
Regolamento immigrazione;

b) un sommario delle principali modifiche apportate alla normativa
vigente da tale regolamento;

c) il testo della Direttiva 83/2004, appena pubblicata, che definisce
le norme minime per l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di
"persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", nonche'
le norme minime sui contenuti della protezione da assicurare nei due
casi.

Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha inviato quest'ultimo documento.

Cordiali saluti
sergio briguglio