21 dicembre 2004

uscita e reingresso per natale; regolamento asilo

Cari amici,
Silvia Canciani e Marco Ferrero, che ringrazio, mi segnalano che

1) Le istruzioni date dal Ministero dell'interno ale questure su
uscita e reingresso per le vacanze natalizie di stranieri che abbiano
richiesto il rinnovo del permesso prevedono che

a) lo straniero debba essere in possesso del passaporto in corso di
validita', della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno scaduto e di copia del permesso scaduto;

b) che l'uscita e il reingresso avvengano dallo stesso valico di
frontiera, e senza attraversamento di paesi Schengen;

c) che il reingresso abbia luogo entro il 20 gennaio.

Queste informazioni hanno comunque carattere ufficioso.


2) Il regolamento di attuazione della L. 189/2002 in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbe essere pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale di domani.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 dicembre 2004

decreto-flussi 2005

Cari amici,
ricevo da Silvia Canciani e giro.

Il documento sulla "quota Caritas" e' alla pagina di dicembre 2004
del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari amici dell'ASGI, in allegato trovate la notizia sul primo caso in
Italia di quote non assegnate alle Regioni ma a progetti speciali
riguardanti le assistenti familiari, nell'ambito dell'iniziativa
"Occupazione e servizi alla persona", promossa da Patriarcato di Venezia,
Regione Veneto e Italia Lavoro spa.Il progetto ha ricevuto "in gestione"
dalla Direzione generale dell'Immigrazione 100 quote di ingressi per badanti
di nazionalità romena.

Colgo l'occasione per segnalarvi alcune informazioni, ricevute attraverso i
contatti di alcuni soci ASGi con gli Uffici del lavoro locali in merito
all'"imminente" decreto di programmazione dei flussi migratori per il 2005.
Dalle notizie raccolte, pare che il decreto sia stato elaborato e che sia al
momento alla Corte dei Conti. La sua pubblicazione dovrebbe avvenire entro i
primi giorni di gennaio 2005.
La procedura di presentazione delle richieste di autorizzazione dovrebbe
rimanere la stessa utilizzata per quote precedenti riguardanti i lavoratori
comunitari - spedizione tramite raccomandata agli uffici del lavoro- per
evitare le code presso gli sportelli del lavoro.
In mancanza del Piano di programmazione triennale e del regolamento di
attuazione, pare che il numero delle quote previsto sara' pari a
79.500.Rappresentanti del Ministero del Lavoro si sono recati nei giorni
scorsi presso gli uffici del lavoro regionali per descrivere le modalita'
con cui il Ministero del lavoro intende porre in atto gli ingressi di
lavoratori stranieri con diritto di prelazione(precedenza), acquisibile
dagli stessi partecipando a progetti di formazione all'estero approvati dal
Ministero, in base a quanto previsto dalle modifiche apportate dalla legge
189/2002.

Ringrazio coloro che hanno inviato le informazioni.

un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI

15 dicembre 2004

libro verde sull'immigrazione per motivi economici

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) potrete trovare il testo
del libro verde sull'approccio europeo alla gestione
dell'immigrazione per motivi economici. Si tratta di una versione non
definitiva.

Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha fatto avere il documento

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 dicembre 2004

conversione del permesso ai 18 anni: art. 32 T.U.

Cari amici,
come e' noto a molti di voi, la legge Bossi-Fini ha modificato, tra gli altri, l'art. 32 del Testo Unico.

Originariamente, l'articolo prevedeva la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al minore affidato, quando questi compie diciotto anni.

Nella versione emendata, questa possibilita' di conversione viene estesa, positivamente, sebbene a certe condizioni piuttosto restrittive, al minore non accompagnato per il quale il Comitato per i minori stranieri non abbia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito.

E' pero' stabilito che tutte le conversioni effettuate ai sensi dello stesso articolo (incluse quindi quelle per i minori affidati) siano effettuate in detrazione alle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.

La disposizione cosi' modificata rischiava di vanificare ogni possibilita' di conversione, dal momento che le quote programmate si esauriscono, in genere, entro poche ore dalla pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, senza, per altro, che la data della conversione del permesso possa essere scelta a piacimento.

In occasione della stesura dei regolamenti di attuazione della Bossi-Fini molte associazioni avevano chiesto che la detrazione potesse operare rispetto alle quote per l'anno successivo, in modo da dare la precedenza, sui nuovi ingressi, alle conversioni di permesso.

Dalla lettura del DPR 18/10/2004 (che modifica il Regolamento di cui al DPR 394/1999), tuttavia, non sembrava che la richiesta fosse stata accolta (a meno di non arrampicarsi sugli specchi nell'interpretazione delle disposizioni).

L'art. 3, co. 4, del DPR 100/2004 (Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione), pero', da' un'indicazione chiara del fatto che l'accogliemnto c'e' stato. Si legge infatti:

"4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222."

E' evidente che un "decreto di detrazione" puo' essere emanato solo a seguito del censimento di conversioni gia' effettuate.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 dicembre 2004

corte costituzionale: statuto regione toscana

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete la sentenza 372/2004 della Corte Costituzionale, che dichiara, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana (quello sull'estensione del diritto di voto agli immigrati).

A una prima e rapidissima lettura, la sentenza mi sembra, nei fatti, priva di conseguenze pratiche rilevanti, come si puo' evincere dai due stralci riportati sotto (il grassetto e' mio), che possono essere cosi' sintetizzati: l'art. 3, co. 6 e' legittimo, perche' totalmente privo di efficacia sul piano della effettiva attribuzione del diritto di voto amministrativo agli immigrati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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1) "2.3. - La Regione contesta la fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, dello statuto, sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato attivo, poiché prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di voto agli immigrati «nel rispetto dei principi costituzionali», quindi in relazione a deliberazioni o ad elezioni non necessariamente riferibili alle elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile, di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (art.9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"). La Carta di Strasburgo, ratificata e recepita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a «concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni» (art. 6, capitolo C, Carta di Strasburgo).
Secondo la resistente, la norma in questione non implicherebbe peraltro alcuna rivendicazione di competenza in detta materia, e neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del Consiglio regionale nel proporre disegni di legge al Parlamento."


2) Dalle conclusioni della Corte:

"Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. E' quindi inammissibile, per carenza di lesività, il ricorso governativo avverso le denunciate proposizioni dei predetti articoli, anche tenendo conto delle esplicite richieste in tal senso della difesa regionale."

22 novembre 2004

direttiva procedure; quadro completo normativa

Cari amici,
vi segnalo, alla pagina di novembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio),

a) La Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nel testo
che dovrebbe essere definitivamente approvato dal Consiglio europeo.

Secondo quanto si legge nelle premesse, si e' deciso di "posticipare
l'adozione dell'elenco comune minimo dei paesi d'origine sicuri fino
all'adozione della direttiva. A quel punto il Consiglio adotterebbe
l'elenco comune minimo a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo".

Ringrazio Silvia Canciani che mi ha fatto avere documento e informazioni.


b) Un quadro (sperabilmente) completo della normativa su
immigrazione, asilo e cittadinanza (sinottico-normativa-4.html).

Ho incluso i due regolamenti su asilo e immigrazione (DPR 16.9.2004 e
18.10.2004), ancora all'esame della Corte dei Conti.

Saro' grato a chiunque vorra' segnalarmi imprecisioni e lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 novembre 2004

circolari carsiche

Cari amici,

le circolari del Minlavoro n. 37 e 44 sono riemerse (vedi pagina di
Novembre 2004 del mio sito). La prima, per merito di Silvia Canciani.
La seconda, per merito del Ministero del lavoro, che l'ha appena
pubblicata.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto stagionali neocomunitari; circolari minlavoro fantasma

Cari amici,
alla pagina di novembre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete

a) il decreto flussi, appena emanato, per soli stagionali neocomunitari
b) la relativa circolare del Minlavoro (n. 43/2004)
c) una nota della Direzione Provinciale di Modena sulla circolare Minlavoro n. 44/2004.

Quest'ultima e' particolarmente interessante, e la riporto qui sotto. La circolare in questione, non ancora pubblicata sul sito del Ministero, fa il paio con un'altra (n. 37/2004), anch'essa introvabile, di cui vi avevo dato notizia alcuni giorni fa.

Ringrazio Silvia Canciani per le informazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Con circolare n. 44 del 15 novembre 2004, rifacendosi alla riunione interministeriale del 27 ottobre 2004, svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto alla distribuzione delle quote ancora disponibili per l'anno 2004, previste dal DPCM 19.12.2003. Le quote da distribuire sono state così individuate:

a) la quota riservata ai cittadini nigeriani non utilizzata va impiegata in favore dei c.d. "paesi privilegiati" le cui quote sono state già utilizzate;
b) la quota di 2.500 ingressi prevista dall'art. 5 del predetto DPCM con riferimento a "futuri accordi" non utilizzata, è destinata all'ingresso di lavoratori non stagionali appartenenti alle "altre nazionalità", diverse da quelle destinatarie delle quote privilegiate. Da tale quota, 150 unità sono destinate alla provincia di Pordenone per lavoratori agricoli non stagionali per la viticoltura con priorità per Romania e Bulgaria, 100 unità alla provincia di Verona per orto/frutticoltura ed allevamento e 100 unità alla provincia di Cuneo per attività di viticoltura e frutticoltura. Le residue quote pari a 2.150 unità sono destinate a badanti (individuate con mansioni di assistenti alla persona) provenienti, in via preferenziale, da Filippine, Ucraina e Romania. Tale quota, ripartita prima a livello regionale e, poi, provinciale potrà essere utilizzata anche per l'assunzione di badanti di altre nazionalità, ma soltanto se esaurite quelle di nazionalità "preferenziale" e seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla luce di tali premesse la quota dei nigeriani, pari a 1.400 unità, viene ripartita tra albanesi (450), marocchini (450) e moldavi (500) ed assegnate alle Direzioni Regionali del Lavoro "pro - quota" per le successive ripartizioni a livello provinciale. La quota aggiuntiva per i cittadini moldavi non è completamente ripartita: n. 200 unità restano non assegnate per soddisfare i progetti speciali in corso con la Repubblica Moldova.

Ritenendo di fare cosa utile, si riporta la suddivisione per Regione delle quote destinate alle badanti (Filippine, Ucraine e Romene, in via preferenziale):

Valle D'Aosta 20
Piemonte 40
Lombardia 130
Trento 25
Bolzano 25
Veneto 250
Friuli V. Giulia 160
Liguria 150
Emilia - Romagna 100
Toscana 100
Umbria 200
Marche 150
Lazio 200
Abruzzo 25
Molise 50
Campania 150
Puglia 50
Basilicata 25
Calabria 50
Sicilia 100
Sardegna 50

Una ulteriore quota, pari a 100 unità resta, a livello nazionale, come riserva da usare per progetti pilota.

12 novembre 2004

conversione in legge d.l. 241/04; quota residua

Cari amici,
ieri sera e' stato definitivamente convertito in legge il
decreto-legge 241/04 (quello relativo alla convalida
dell'accompagnamento immediato).

Il testo licenziato dalla Camera (A.C. 5369) non differisce da quello
approvato dal Senato, di cui vi avevo gia' parlato.

Alla pagina di novembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il quadro
sinottico delle disposizioni precedentemente vigenti su cui il
provvedimento interviene e delle modifiche approvate.

Vorrei attirare la vostra attenzione - oltre che sull'inasprimento
delle sanzioni contro il soggiorno illegale di chi sia stato gia'
espulso - sulle modifiche apportate alle disposizioni relative alla
regolarizzazione del 2002: e' stabilito esplicitamente che alla
scadenza del permesso rilasciato con la regolarizzazione, il
soggiorno puo' essere validamente prolungato anche in presenza di un
nuovo rapporto di lavoro, o di un'attivita' di lavoro autonomo o, in
generale, dei requisiti per un diverso permesso.

Segnalo infine, ringraziando Silvia Canciani, Massimiliano Vrenna e
Marco Ferrero, che con la circolare n. 37/2004 del 4 ottobre 2004, il
Ministero del Lavoro ha ridistribuito una quota di 600 ingressi per
lavoro del 2004, avanzata da quella a suo tempo trattenuta per le
"grandi opere". La quota e' stata distribuita tra le varie Regioni ed
e' cosi' suddivisa in base alla nazionalita':
111 tunisini
136 marocchini
100 egiziani
40 moldavi
213 per le altre nazionalita'.

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 ottobre 2004

decreto-legge 241: approvazione con modifiche da parte del senato


Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il testo sinottico relativo alle modifiche apportate alla normativa sull'immigrazione dal decreto-legge 241/04, e a quelle che interverrebbero in caso di approvazione definitiva del disegno di legge di conversione nella versione licenziata ieri dal Senato.

Come era da attendersi, i due emendamenti piu' importanti (quello di Viviani et al. sulla conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro, e quello di Maritati et al. sulla convalida da parte del giudice del respingimento differito) non sono stati accolti.

Questo e' certamente segno del livello oggettivamente scadente della maggioranza e del Governo.

L'assoluta mancanza - a quel che mi consta - di sostegno esplicito a quei due emendamenti da parte di ong, sindacati e organismi comunque attivi nel settore e' pero' segno di un degrado non minore. Un convegno in meno e un po' di studio e di lavoro di lobby in piu' gioverebbero a moltissimi...

Vi segnalo alcuni elementi del testo approvato ieri:

a) Si stabilisce, con formulazione diversa da quella approvata dalle Commissioni, che in attesa della convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in un CPT, "salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili".

b) Si prevede l'arresto obbligatorio, in caso di reingresso non autorizzato dello straniero gia' espulso, anche fuori dai casi di flagranza.

c) Vengono estese esplicitamente alla convalida del trattenimento in CPT le disposizioni relative all'assistenza da parte di un difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di un interprete, gia' previste per il ricorso contro l'espulsione. Se capisco bene, pero', resta arduo in questo secondo caso, come pure nel caso della convalida dell'accompagnamento alla frontiera, l'accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato (e' quasi impossibile ottenere per tempo la documentazione necessaria).

d) Titolare della convalida dell'accompagnamento e del trattenimento in CPT, nei casi in cui siano pendenti giudizi in materia di diritto all'unita' familiare (art. 30, co. 6 T.U.) o di diritto del minore presente in Italia (art. 31, co. 3 T.U.), e', invece del giudice di pace, il Tribunale in composizione monocratica o, rispettivamente, il Tribunale per i minorenni. Questa disposizione (positiva) e' contenuta in uno sgrammaticato emendamento del relatore Bobbio (nella vita, magistrato!).

e) Si stabilisce che l'accesso ai corsi delle Universita', a parita' di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno "forti" riguarda anche i corsi delle scuole di specializzazione. Questa disposizione e' stata proposta da Guerzoni et al. (bravi!), e fa giustizia di porcherie perpetrate, fino ad oggi, dal Ministero della Sanita' (Salute) in relazione alle scuole di specializzazione in campo sanitario. Mi auguro non venga vanificata in sede di applicazione.

f) Si stabilisce (o, meglio, si chiarisce) che ai fini del rinnovo dei permessi rilasciati con l'ultima sanatoria si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 (co. 6 e 9) e 6 (co. 1) T.U.. In altri termini, quand'anche si volesse considerare il permesso rilasciato al regolarizzando un permesso sui generis (non assistito quindi da tutte le garanzie relative al permesso di soggiorno per lavoro subordinato - stipulabilita' di altri rapporti di lavoro, convertibilita' in permesso per lavoro autonomo), deve esser chiaro che, in presenza dei requisiti per il rilascio di un permesso (vero e proprio) per lavoro subordinato o autonomo, il permesso di serie B deve essere convertito in quello di serie A. Bravo l'altro relatore, Boscetto, che ha proposto l'emendamento. Oltre agli immigrati interessati, saranno contenti Paolo Bonetti (cui si deve l'art. 5, co. 9 T.U., e Anna Andrian, Silvia Canciani e Tiziana Pedonese, che a quel comma sono particolarmente, e giustamente, affezionate.

g) Si prevede la possibilita' di affidare a concessionari di pubblici servizi o ad altri soggetti non pubblici parte del lavoro relativo ai rinnovi dei permessi di soggiorno. E' - secondo me - una disposizione utile, anche se non oso immaginare come avverra' il rilevamento delle impronte digitali nell'ufficio postale. Penso almeno all'ufficio postale di Frascati, di cui sono vittima.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 ottobre 2004

d.l. 241: modifiche apportate al testo unico

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete un testo
sinottico relativo alle modifiche apportate al Testo unico
sull'immigrazione dal d.l. 241 (nella versione in vigore e in quella
uscita dall'esame delle commissioni del Senato).

Le modifiche riguardano gli articoli 11, 13, 13-bis e 14.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 ottobre 2004

emendamento viviani et al. al d.l. 241/04

Cari amici,
vi segnalo, ancora sulla conversione in legge del decreto-legge
241/04, che un ottimo emendamento dei Senn. Viviani, Maritati,
Guerzoni et al., che consentirebbe la conversione di un permesso di
soggiorno a qualunque titolo in permesso per lavoro subordinato
(extra-quote, a condizione di disponibilita' alla stipula di un
contratto da parte del datore di lavoro), ha ricevuto una valutazione
sostanzialmente positiva (o almeno non negativa) da parte dei
relatori di maggioranza, Senn. Boscetto (FI) e Bobbio (AN).

Anche il sottosegretario D'Ali' ha definito meritevole di attenzione
la questione posta da Viviani.

L'emendamento non e' stato posto ai voti in Commissione, e verra'
ripresentato in Aula. Boscetto ha chiesto che in quella sede il
Governo dia indicazione chiara sulla volonta' di accettare
emendamenti che modificano la normativa in modo incisivo, su temi non
strettamente legati ai contenuti originali del decreto.

Ritengo che l'emendamento Viviani sia scritto molto bene. Ritengo
anche che costituirebbe LA RIFORMA della normativa sull'immigrazione,
non una semplice trascurabile modifica. A condizione, infatti, di
coniugarlo con un serio monitoraggio dell'operato delle nostre
rappresentanze consolari, renderebbe inutile l'ingresso clandestino,
come pure il prolungamento illegale del soggiorno.

Invito quindi quanti siano capaci di farsi ascoltare dal Governo e/o
dalla sua maggiornaza a darsi da fare rapidamente perche'
l'emendamento possa essere approvato in Aula.

Il provvedimento e' all'ordine del giorno della seduta di martedi' 12
ottobre.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 ottobre 2004

decreto-legge 241: nuove sanzioni per il soggiorno illegale

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete i resoconti
delle sedute delle Commissioni competenti del Senato relative alla
conversione in legge (a.s. 3107) del decreto-legge n. 241/04.

In particolare - se capisco bene - nella seduta di ieri sono stati
approvati alcuni emendamenti che incrementano le sanzioni per
soggiorno illegale in caso di recidiva.

Alla stessa pagina del sito troverete un documento che rende chiari i
cambiamenti.

Una volta si diceva "Mentre a Roma si discute, Sagunto e' espugnata".
Oggi dire questo, con riferimento ad ONG, sindacati, chiese, etc.
sarebbe assai impreciso: neanche piu' discutono.

Sogni d'oro
sergio briguglio

6 ottobre 2004

lampedusa: emendamento al d.l. 241/04

Cari amici,
quanto e' successo a Lampedusa in questi giorni mette in evidenza un aspetto molto preoccupante della normativa.

Diversamente dal provvedimento di espulsione, il provvedimento di respingimento e' accompagnato da meccanismi di tutela quasi inesistenti.

In teoria dovrebbe trattarsi infatti di un atto "immediato", equivalente al non aprire la porta di casa alla persona indesiderata che bussa.

Il provvedimento di respingimento e' pero' differito qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 14, co. 1, T.U. (necessita' di dare soccorso allo straniero, mancanza di un vettore, necessita' di acquisire documenti, etc.).

In questi casi - ed e' quello che si verifica sistematicamente in occasione degli sbarchi - si da' luogo al trattenimento in CPT. (Si fa entrare la persona indesiderata e la si chiude temporanemante in un ripostiglio.)

Non appena rimossi gli ostacoli all'esecuzione del provvedimento di respingimento, questo e' - per cosi' dire - riattivato, e lo straniero e' allontanato.

L'allontanamento, in questo caso, avviene ovviamente in modo coattivo. (Si apre il ripostiglio e si accompagna fuori casa la persona indesiderata tirandola per un orecchio.) Formalmente, pero', non figura come provvedimento di "accompagnamento alla frontiera" in esecuzione di un provvedimento di espulsione.

La natura di provvedimento limitativo della liberta' personale e' in ogni caso difficilmente questionabile, dal momento che nessuna rilevanza puo' avere il fatto che all'origine dell'accompagnamento coattivo vi sia un provvedimento di respingimento anziche' di espulsione. (L'orecchio sempre orecchio resta.)

La Corte Costituzionale ha gia' chiarito, con diverse, notissime pronunce, che l'accompagnamento coattivo alla frontiera richiede la convalida dell'autorita' giudiziaria e che non puo' essere eseguito prima che tale convalida abbia avuto luogo. Queste pronunce hanno dato origine al Decreto-legge 51/02 (convertito in L. 106/02) e, di recente, al Decreto-legge 241/04 (attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge).

Le disposizioni introdotte da questi decreti, tuttavia, non introducono alcuna forma di controllo sul provvedimento di respingimento differito, ne' quindi sull'accompagnamento "di fatto" con cui lo si esegue.

E' molto difficile - mi pare - che venga sollevata formalmente la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che consentono di accompagnare alla frontiera lo straniero respinto (con modalita' differita): potrebbe farlo, infatti, solo il giudice amministrativo chiamato a decidere su un ricorso contro un provvedimento del genere. Ma un tale ricorso e' assai improbabile che venga presentato da uno straniero gia' respinto, e che non ha avuto modo di prendere contatto con alcun legale.

Si puo' obiettare che una forma di tutela e' offerta da un altro procedimento di convalida: quello relativo al trattenimento temporaneo in CPT. In quell'ambito lo straniero avrebbe comunque la possibilita' di far valere le proprie ragioni (e il suo eventuale diritto a non essere allontanato) di fronte a un'autorita' terza.

E' pero' possibile - e sospetto che sia questo l'obiettivo di un accordo come quello con la Libia - che il trattenimento abbia durata assai breve (inferiore alle 48 ore). In questo caso, di fatto, il questore potrebbe astenersi dal chiederne la convalida...

Mi sembra che un miglioramento, in senso garantista, della situazione si potrebbe ottenere estendendo le tutele introdotte con i due decreti-legge citati al caso del respingimento differito.

Per ottenere questo risultato si potrebbe emendare il testo del D.L. 241/04 nel modo seguente:

Al comma 1 dell'articolo 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

"5-quater: Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento."

Nel caso in cui questa proposa sia da voi condivisa, vi invito a sostenerla presso i membri delle commissioni competenti di Senato e Camera, tenendo presente che il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato e' gia' scaduto (era fissato per il 29 Settembre) e che, quindi, l'emendamento andrebbe proposto in aula.

Cordiali saluti
sergio briguglio



4 ottobre 2004

regolamento; direttiva status rifugiato

Cari amici,
alla pagina di Ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete, tra le altre
cose,

a) una versione piu' affidabile del testo sinottico relativo al
Regolamento immigrazione;

b) un sommario delle principali modifiche apportate alla normativa
vigente da tale regolamento;

c) il testo della Direttiva 83/2004, appena pubblicata, che definisce
le norme minime per l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di
"persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", nonche'
le norme minime sui contenuti della protezione da assicurare nei due
casi.

Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha inviato quest'ultimo documento.

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 settembre 2004

diritto del lavoro e immigrazione

Cari amici,
alla pagina di Settembe 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete dei miei
appunti (riforma-mercato-lavoro-2.html) sulle interazioni tra riforma
del mercato del lavoro e normativa sull'immigrazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

20 settembre 2004

regolamento immigrazione

Cari amici,

alla pagina di Settembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo
sinottico relativo alle modifiche apportate al DPR 394/99
(Regolamento immigrazione) dallo schema di DPR recentemente approvato
dal Consiglio dei Ministri.

La versione utilizzata non e' quella ufficiale e contiene certamente
alcune imprecisioni (rinvii errati a commi inesistenti, e simili),
che ho cercato di correggere (vedi note).

Lo schema di DPR e' attualmente all'esame della Corte dei conti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 settembre 2004

provvedimenti della magistratura; appunti normativa asilo

Cari amici,
vi segnalo, alla pagina di Settembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio)

a) Una sentenza del TAR Abruzzo (sent-tar-abruzzo-retroatt.html), che
accoglie il ricorso presentato da un cittadino senegalese avverso il
provvedimento negativo su ricorso gerarchico contro il diniego di
rilascio della carta di soggiorno e del rinnovo del permesso di
soggiorno.

Il provvedimento negativo era motivato dall'esistenza di una condanna
per il reato di contraffazione e commercializzazione di prodotti
informatici intervenuta dopo l'entrata in vigore della L. 189/02.

Il TAR, adottando una linea diversa da quella finora seguita,
accoglie il ricorso perche' il fatto per il quale e' stata comminata
la pena e' comunque avvenuto prima della introduzione della L. 189.


b) Un decreto del Tribunale di Catania
(decr-trib-ct-divieto-esp.html), con cui si vieta a tutte le
amministrazioni dello Stato di espellere uno straniero che ha chiesto
il riconoscimento del diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 Cost.,
fin quando non sara' definito il giudizio per tale riconoscimento.


c) Gli appunti sugli elementi principali della normativa sull'asilo
in Italia (seminario-asilo-viareggio.html), che ho preparato in
occasione di un dibattito, sul tema, tenutosi a Viareggio.


Ringrazio il Dr. Ndiaga Gaye e l'Avv. Rosa Lo Faro, che mi hanno
fatto avere i primi due documenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto-legge n. 241/04

Cari amici,

alla pagina di Settembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo del
Decreto-legge n. 241/04, pubblicato sulla G.U. di ieri (in vigore
quindi da oggi).

E', come e' noto, il decreto che corregge il Testo unico
sull'immigrazione in relazione a

a) sospensione dell'accompagnamento alla frontiera nelle more della
convalida del giudice (di pace);

b) attribuzione allo stesso giudice di pace della competenza in
materia di ricorso contro il provvedimento di espulsione e di
convalida del trattenimento nei CPT;

c) cancellazione dell'arresto obbligatorio nei casi di mancato
rispetto del termine di 5 gg. per l'allontanamento dell'espellendo
non trattenibile in CPT.

Ringrazio Silvia Canciani, che me l'ha segnalato.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 agosto 2004

regolarizzazione: rinnovo per lavoro autonomo; regolamento immigrazione

Cari amici,

giro il seguente messaggio di Marco Ferrero, che ringrazio.

Il testo dell'ordinanza e' alla pagina di Agosto 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Alla stessa pagina, segnalo una notizia AGI relativa alle
dichiarazioni del Sottosegretario al lavoro Sacconi sulla questione
del "tagliando per la Bossi-Fini". Sacconi annuncia che il
regolamento di attuazione della L. 189/02 in materia di immigrazione
dovrebbe entrare in vigore ai primi di Settembre (2004, suppongo).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Da: Marco Ferrero
Inviato: lunedì 2 agosto 2004 21.03
Oggetto: Regolarizzati: conversione in lavoro autonomo
Priorità: Alta


Segnalo la ulteriore ordinanza del TAR Veneto n. 770/2004, di sospensiva del
diniego di rinnovo del p.s. per lavoro autonomo richiesto da un
neoregolarizzato come lavoratore subordinato.
Alla luce di questi provvedimenti, il Questore di Padova ha inviato una nota
al Ministero, manifestando l'intenzione di provvedere al rinnovo/conversione
in tutte le situazioni di questo tipo (che fino ad ora erano state tenute in
sospeso in attesa dell'esito dei ricorsi "pilota"). Qualora nei prossimi
dieci
giorni, non vi fossero contrordini dal Ministero, verrà fatta la
decretazione.
Chiedo a coloro che non siano già in ferie di farmi sapere cosa avviene
nelle
altre province.
Marco Ferrero

26 luglio 2004

circolare mininterno espulsioni

Cari amici,

alla pagina di luglio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, il testo della circolare del Ministro dell'interno relativa
alle conseguenze delle sentenze della Corte Costituzionale in materia
di espulsioni.

Ringrazio Silvia Canciani, che l'ha segnalata.

Cordilai saluti
sergio briguglio

19 luglio 2004

documenti vari

Cari amici,
alla pagina di luglio 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose

1) Le sentenze della Corte Costituzionale con cui si dichiarano incostituzionali le norme sull'arresto obbligatorio del clandestino e sulla possibilita' di procedere ad allontanamento coattivo nelle more della convalida del provvedimento.

2) Due ordinanze della stessa Corte, con cui si dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale di norme relative alla conversione del permesso ai 18 anni e all'espulsione alternativa alla detenzione.

3) Il testo del regolamento della L. 189/02 relativo alle disposizioni sull'asilo, cosi' come e' entrato nel Consiglio dei Ministri che poi l'ha approvato. Non sono certo che il testo approvato coincida esattamente con questo, ma non dovrebbero esservi grandi differenze.

4) Un confronto tra le successive versioni del testo di tale regolamento, che consente di apprezzare ictu oculi gli ultimi cambiamenti apportati.

5) Un sommario dello stesso regolamento curato da Gabriella Apollonio e da me.

6) Un sommario della proposta di direttiva del Consiglio in materia di ingresso e soggiorno per lavoro, completo delle osservazioni e delle richieste di emendamento presentate da Parlamento europeo, delegazioni dei vari governi, Comitato economico e sociale, etc.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 giugno 2004

sul rinnovo dei permessi: padova

Cari amici,
ricevo e giro il seguente messaggio di Marco Ferrero sulla questione
del rinnovo dei permessi di soggiorno.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Caro Sergio,
da qualche giorno anche la Questura di Padova, dopo molte sollecitazioni, ha
cominciato a prorogare la durata dei permessi (anche di molti mesi). Senza
però ricevere la documentazione e dunque spostando in avanti il problema
della "copertura" della fase di rinnovo.
A differenza di Pavia, qui il tutto avviene al di fuori di una convenzione,
pertanto con una certa discrezionalità da parte dell'amministrazione.

Cordialmente

Marco Ferrero

16 giugno 2004

rinnovo dei permessi di soggiorno

Cari amici,
alla pagina di giugno 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un articolo di Corrado Giustiniani (Messaggero) sul problema
dei tempi lunghi richiesti dalla procedura di rinnovo dei permessi di
soggiorno.

Trovere anche, sullo stesso argomento, il testo di una convenzione
firmata a Pavia dal questore e da CGIL, CISL, UIL e ACLI. La
convenzione mira ad attenuare il disagio degli stranieri in fase di
rinnovo, prevedendo - se capisco bene - la proroga del permesso fino
alla data fissata dalla questura per il responso sulla richiesta di
rinnovo.

Mi auguro che il permesso prorogato sia considerato valido a tutti
gli effetti (uscita dal territorio dello Stato e reingresso in
esenzione da visto, avvio delle procedure di ricongiungimento,
iscrizioni, etc.).

Ringrazio Piero Soldini (CGIL), che mi ha inviato il testo della
convenzione.

Qualora voleste scaricare il file (invece di limitarvi a stamparlo),
e' necessario che lo salviate come "Web Archive".

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2004

riforma del mercato del lavoro; diritti in campo economico e sociale

Cari amici,

alla pagina di Giugno 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, gli appunti (riforma-mercato-lavoro.html), utilizzati per una
conferenza presso la CGIL di Lucca, sulle principali interferenze tra
normativa sull'immigrazione e riforma del mercato del lavoro (D. Lgs.
368/2001, D. Lgs. 276/2003, etc.).

Alla pagina di Maggio 2004, invece, potrete trovare una nota
(diritti-economico-sociali.html) sui principali problemi posti dalla
normativa sull'immigrazione in fatto di godimento dei diritti
economici e sociali degli stranieri in Italia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

20 maggio 2004

circolare minsalute neo-comunitari

Cari amici,
alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete la circolare
del Ministero della salute sull'assistenza sanitaria per i
neo-comunitari.

Ringrazio Salvatore Geraci, che me l'ha inviata.

Salute a tutti
sergio briguglio

18 maggio 2004

pareri consiglio di stato su regolamenti

Cari amici,
alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il parere
interlocutorio del Consiglio di Stato sul regolamento "immigrazione"
e quelli, definitivi, sui regolamenti "asilo" e "interconnessione tra
amministrazioni".

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 maggio 2004

pdl asilo; condizione giuridica detenuti stranieri

Cari amici,
alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra gli altri
documenti, il testo della proposta di legge sull'asilo (A.C. 1238-A)
licenziato dalla Commissione affari costituzionali della Camera, e
approdato in Aula.

Il termne per la presentazione degli emendamenti pare sia fissato per
lunedi' alle ore 10.

Troverete anche due note - pedonese-rebibbia.html e
incontro-rebibbia.html (preparate rispettivamente da Tiziana
Pedonese e da me) - su alcuni aspetti relativi alla condizione
giuridica del detenuto straniero.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 maggio 2004

decreto e circolari sui neo-comunitari

Cari amici,
alla pagina di Maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose,

1) il testo del DPCM 20/4/04 sugliingressi per lavoro dei neo-comunitari;

2) il testo della circolare n. 15/04 del Minlavoro sullo stesso tema
(la circolare n. 14/04, piu' rilevante, e' alla pagina di Aprile 2004
del sito);

3) i moduli per le richieste di autorizzazione al lavoro per
neo-comunitari (entro e fuori quota);

4) il testo della circolare del Mininterno del 28/4/04, che
chiarisce, in particolare, come decadano gli effetti dei
provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto prima dell'1/5/04.

Ringrazio Silvia Canciani, che mi ha inviato quest'ultimo documento.

Non mi stanco di ripetere che, a termini di legge, queste (pur
blande) restrizioni sull'accesso al lavoro subordinato dei
neo-comunitari non possono precludere un pieno e incondizionato
accesso alla stipula di un contratto di lavoro subordinato di chi, ad
esempio,

a) dichiari di volersi stabilire in Italia per esercitare
un'attivita' di lavoro autonomo (es.: giardiniere, saltimbanco,
animatore di feste di compleanno, etc.), prescindendo dal fatto che
poi la eserciti effettivamente;

b) soggiorni in Italia regolarmente per motivi di lavoro subordinato
(anche a tempo determinato, anche con contratto di durata inferiore
all'anno).

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 maggio 2004

direttiva procedure; dpcm allargamento

Cari amici,

a) alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo della
proposta di direttiva sugli standard minimi relativi alle procedure
di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato su cui e' stato
raggiunto l'accordo in sede europea.

b) Marco Ferrero - che ringrazio - mi segnala che il DPCM relativo
alla quota di ingresso di 20.000 lavoratori subordinati dai nuovi
Stati membri dell'Unione europea dovrebbe essere pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale di oggi.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 aprile 2004

vademecum minlavoro allargamento ue

Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il vademecum
del Ministero del lavoro sull'allargamento UE.

Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo tempo, non verra'
emanato un decreto-legge. Sara' invece pubblicato a breve il DPCM
approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 aprile scorso, che fissa a
20.000 unita' la quota di lavoratori subordinati provenienti dai
nuovi Stati membri ammissibili in Italia per il 2004 (salva
l'emanazione di nuovi DPCM).

Da una rapida lettura del Vademecum mi sembra che debba essere
opportunamente interpretato il paragrafo in cui vengono elencati i
casi di esonero dalle limitazioni transitorie previste (tutti casi
correlati con soggiorni ininterrotti di durata non inferiore ai 12
mesi).

L'enumerazione di questi casi e' corretta, ma non puo' essere
considerata esaustiva (ne' forse vuole esserlo).

In molti altri casi, infatti, il cittadino di un nuovo Stato Membro
puo' accedere al lavoro subordinato senza riguardo alla quota
fissata. Per individuarli, e' sufficiente applicare il principio in
base al quale la condizione di tale cittadino non puo' risultare
peggiorata, per l'applicazione delle norme transitorie, rispetto a
quella che sarebbe stata, ceteris paribus, in mancanza di
acquisizione dello status di cittadino di paese membro della UE.

Cosi', ad esempio, potranno accedere alla stipula di contratti di
lavoro subordinato, senza vincolo di quota, tutti coloro che, alla
data del primo maggio o successivamente, si troveranno a soggiornare
regolarmente in Italia per motivi familiari, di lavoro autonomo, di
lavoro subordinato (a prescindere dalla durata del soggiorno
pregresso) o di studio (nel limite delle 1040 ore annue).

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 aprile 2004

sentenza corte costituzionale su espulsione coattiva

Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un'ANSA sulla sentenza (fantasma) della Corte Costituzionale
sull'accompagnamento coattivo dell'espulso. La sentenza dichiarerebbe
illegittime le disposizioni che consentono tale accompagnamento prima
che il giudice abbia convalidato il provvedimento relativo.

Ringrazio Elisabetta Margonari, che mi ha segnalato la notizia.

In caso di conferma, risulterebbe cancellata una delle principali
bestialita', in fatto di immigrazione, del nostro Legislatore (in
enrambe le versioni: centrosinistra e centrodestra...).

Mi risulta che il Governo intenda varare un decreto-legge che affida
al giudice di pace la convalida preventiva dell'espulsione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 aprile 2004

ddl viviani (conversione turismo-lavoro)

Cari amici,

alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, il testo di un disegno di legge, di iniziativa dei senatori
Viviani (DS) et al., di modifica del Testo unico sull'immigrazione.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge consentirebbero la
conversione dei permessi di soggiorno di breve durata (turismo,
affari, etc.) in permesso per lavoro subordinato in presenza di una
proposta di contratto di soggiorno per lavoro.

Mi sembra - inutile dirlo - che questo disegno di legge colga, e
affronti nel modo migliore, il nodo principale della politica di
immigrazione in Italia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 aprile 2004

allargamento ue e altro

Cari amici,

alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose

1) Un'ordinanza del TAR della Puglia nella quale si afferma che
l'applicazione dell'articolo 26, co. 7 bis, T.U. (revoca del permesso
in seguito a condanna per la vendita di marchi contraffatti) deve
essere limitata al caso di straniero titolare di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.

2) Una circolare dell'INPS (62/2004), con la quale si chiarisce
l'applicazione delle disposizioni sugli assegni per il nucleo
familiare al caso di straniero rifugiato.

3) Il testo di una notizia AGI, nella quale vengono riportate
dichiarazione di Landi di Chiavenna (AN) sulla probabile emanazione
di un nuovo decreto flussi per il 2004.

4) Una notizia, dal sito di stranieriinitalia, relativa ai contenuti
del decreto sulla restrizione transitoria della libera circolazione
dei lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati membri
dell'Unione europea.

Riguardo a quest'ultimo punto, alla stessa pagina del mio sito, vi
segnalo (scusandomi con quelli cui la segnalazione sia gia' arrivata)
il testo di un messaggio che ho inviato alla mailing list dell'ASGI
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/messaggio-allargamento-ue.html).
Nel messaggio esponevo alcuni argomenti in base ai quali la
restrizione dell'accesso al mercato del lavoro subordinato potrebbe
essere facilmente aggirata: ingresso per lavoro autonomo (non
ristretto in alcun modo) e stipula di un contratto di lavoro
subordinato (senza vincoli di quote o altre forme di restrizione) in
base all'art. 1, co. 2 T.U.

Per completezza, riporto qui sotto le disposizioni rilevanti per il
cittadino di uno Stato membro dell'Unione che voglia stabilirsi in
Italia per esercitare un'attivita' di lavoro autonomo (o una
prestazione di servizi). Sono tratte dal DPR 54/02 (Testo unico
"comunitari").

Naturalmente, non e' affatto richiesto che l'interessato avvii
effettivamente l'attivita' autonoma. In altri termini, e a mo' di
esempio, il cittadino polacco che voglia stabilirsi in Italia per
lavorare, con contratto di lavoro subordinato, come manovale, puo'

a) dichiarare, insindacabilmente, di volersi stabilire come
giardiniere autonomo (previa dimostrazione dei requisiti - assai
blandi - previsti);

b) ottenere la carta di soggiorno;

c) stipulare, in qualunque momento, un contratto di lavoro
subordinato come manovale.

Questa e', naturalmente, solo la mia opinione. Critiche o
osservazioni sono benvenute.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
...
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di
cui all'articolo 5.
...


Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
un'attivita' autonoma;
...
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per
effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
...


Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della
Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui
l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle
fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico
per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino
dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita'
nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
...
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una
delle suddette categorie;
...
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata
l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro
datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. ... I documenti di soggiorno,
nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o
rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.

Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno....
3. La carta e' rinnovabile:
...
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata
per la durata di cinque anni;
...
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con
l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita'
della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.

26 marzo 2004

quesiti sulla carta di soggiorno; appunti di lezioni

Cari amici,
mando anche a voi la risposta che ho inviato a Silvia Canciani, dell'ASGI, su due quesiti (anch'essi allegati) relativi al rilascio di carta di soggiorno in certi casi.

Vi segnalo poi che alla pagina di marzo 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete

a) gli appunti delle lezioni su immigrazione e asilo che ho tenuto a Venezia, nell'ambito del Master MIM, nei giorni scorsi (lezioni-venezia.html);

b) un'edizione aggiornata delle note complete sulla normativa (seminario-normativa-8.html).


Cordiali saluti
sergio briguglio



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-----Messaggio originale-----
Da: Centro per l'Integrazione
Arezzo
Oggetto: carta soggiorno
cari soci dell'Asgi,
vorrei avere qualche informazione in merito alla possibilitˆ di ottenere la carta di soggiorno da parte di un cittadino bosniaco maggiorenne completamente invalido.
Vive con la madre, che lo mantiene e che avrebbe tutti i requisiti per ottenere la carta, e con la sorella minore.
Esiste qualche precedente in cui � stata estesa la possibilitˆ che un genitore possa chiedere ed ottenere la carta anche per figli a carico ,se pur maggiorenni, in quanto completamente inabili al lavoro e quindi equiparabili a figli minori?
grazie
Roberta Randellini
Centro per l'Integrazione- Arezzo

-----Messaggio originale-----
Da:
Chiara Favilli
Approfitto della efficiente rete ASGI per avere una conferma e/o delucidazione:
l'adottato maggiorenne di cittadino italiano ha diritto alla carta di soggiorno? deve essere convivente e a carico? c'� una prassi significativa al riguardo? in rete ho trovato solo un parere nel sito Melting Pot nel quale per˜ si parla di permesso di soggiorno e non di carta.
Grazie comunque e saluti a tutti,
Chiara Favilli



Cara Silvia,
provo a dare risposta ai due quesiti sulla carta di soggiorno.

1) Caso del figlio maggiorenne completamente invalido.
Vedo due possibilita'. Saranno praticabili con l'entrata in vigore del regolamento della L. 189/02 in materia di immigrazione (regolamento che riforma il DPR 394/99).

1.1) La prima possibilita' e' che lo straniero invalido maturi i sei anni di soggiorno legale necessari per richiedere autonomamente la carta. Immagino sia in possesso di un permesso (per motivi familiari) illimitatamente rinnovabile. Mancherebbe solo il requisito di reddito, ma l'art. 16, co. 2, lettera d) DPR 394/99 e' stato modificato (almeno dallo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri) nel modo seguente:

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare.

L'interpretazione di questa formulazione si puo' trovare nella Relazione illustrativa del regolamento in questione: si chiarisce che la modifica e' stata introdotta per rompere il circolo vizioso "invalidita' - incapacita' reddituale - impossibilita' di ottenere la carta di soggiorno - impossibilita' di ottenere la pensione di invalidita'". In altri termini, allo straniero che abbia i requisiti soggettivi per il riconoscimento del trattamento (assistenziale) di invalidita' civile, ma che non puo' goderne per la mancanza di carta di soggiorno, il reddito che ne deriverebbe viene computato ai fini del rilascio della carta stessa. Una volta ottenuta la carta, lo straniero otterra' anche la pensione, e il reddito sara' effettivo.

1.2) La seconda possibilita' e' che la madre ottenga la carta di soggiorno. L'art. 16, co. 4, DPR 394/99 e' stato modificato (dallo schema di regolamento) nel modo seguente:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante ... etc.

I familiari di cui all'art. 29, co. 1, lettera b-bis, T.U. sono appunto i

"figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale."

Anche in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento, comunque, nell'ipotesi che la madre ottenga la carta di soggiorno, il figlio invalido puo' ottenere la carta di soggiorno sulla base del seguente argomento:

I) Il figlio maggiorenne invalido rientra - come detto - tra i familiari che possono fare ingresso per ricongiungimento.

II) L'art.30, co.4 T.U. recita : "Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno."

III) Se il figlio invalido risiedesse ancora nel suo paese potrebbe quindi fare ingresso in Italia per ricongiungimento e ottenere una carta di soggiorno. Il fatto che sia gia' in Italia titolare di un permesso di soggiorno non puo' costituire una condizione di svantaggio rispetto a quella che avrebbe risiedendo ancora all'estero.



2) Il maggiorenne adottato da cittadino italiano puo' ottenere la carta di soggiorno in base alle seguenti disposizioni:

a) par. 15, lettera a), Allegato al Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti:

"... Il visto per ricongiungimento familiare sara' rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorita' giudiziaria italiana competente."

b) art.30, co.4 T.U. (vedi sopra), che prevede il rilascio di carta di soggiorno a chi entri per ricongiungimento con italiano.

Nel caso in cui lo straniero sia stato adottato mentre gia' soggiornava legalmente in Italia, si applica - a mio parere - l'argomento esposto sopra (I,II,III).



Cordiali saluti
sergio briguglio

17 marzo 2004

pdl asilo

Cari amici,

alla pagina di marzo 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo di un
appello di diverse ong attive nel campo del diritto d'asilo,
contenente linee-guida per la definizione di una normativa organica
sull'asilo.

Nel frattempo il Governo ha depositato in Commissione affari
costituzionali i propri emendamenti e ha espresso il proprio parere
su gran parte degli emendamenti pendenti (v. resoconto della seduta
della Commissione e proposte del Governo alla stessa pagina del
sito). Su alcuni emendamenti restano ancora riserve da sciogliere.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 marzo 2004

regolamento asilo; decreto-legge correttivo; ricorsi al tar

Cari amici,
alla pagina di marzo 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in materia di asilo. Ringrazio Francesca colecchia e Tereza Zefi per la segnalazione.

Il Consiglio di Stato nega il parere positivo, elencando una lunga serie di rilievi, gia' avanzati nell'ambito dell'esame svolto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', che il Governo avrebbe potuto e dovuto - a giudizio del Consiglio di Stato - recepire.

Vi segnalo anche la notizia, data dal Corriere della Sera di ieri, secondo la quale il Governo intenderebbe apportare, con un decreto-legge, modifiche al Testo unico sull'immigrazione, in modo da prevenire la bocciatura di alcune norme da parte della Corte Costituzionale. Lo schema di decreto-legge sarebbe stato discusso durante l'ultimo Consiglio dei Ministri, e prevederebbe - se capisco bene -

a) l'obbligo di convalida preventiva, ad opera di un giudice di pace, dell'accompagnamento alla frontiera dell'espulso;

b) l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni fin dalla prima violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni.

Quest'ultima disposizione - sempre se capisco bene - consentirebbe la sopravvivenza dell'obbligo di arresto in flagranza (incompatibile, invece, con un reato per il quale sia prevista, nel massimo, la sanzione di un anno di arresto).

Vi giro infine parte di un messaggio dell'avv. Lo Faro, relativo ai costi di un ricorso al TAR.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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(...) E mi piacerebbe che potesse diffondere il messaggio che per un ricorso al TAr non occorre pagare ilcontributo di 310,00 euro, considerando il giudizio di valore inderterminato, ma che la valuzione del valore dei ricorsi, avverso i dinieghi di soggiorno si determina ai sensi dell'art.5 TU 286/98 e 29 DPR394/999 in relazione all'assegno sociale, che e' pari a circa 5000,00 euro; pertanto il contributo da pagare e' di 64,00 euro circa.
Tutti i miei ricorsi al TAR circa 20 sono stati promossi con questa dichiarazione di valore ed accettati e non contestati dalla cancelleria.
Avv. Rosa E.Lo FAro

17 febbraio 2004

ancora sui detenuti stranieri (sentenza cassazione)

Cari amici,
giro un messaggio inviatomi da Daniela Gaddi, che ringrazio, riguardo
alla questione dell'accesso al lavoro dei detenuti stranieri.

La sentenza della Cassazione (del 17/7/03) cui il messaggio si
riferisce e' alla pagina di febbraio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Caro Briguglio,
a proposito del documento di sindacati e ONG di
Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i
detenuti stranieri, ti segnalo che purtroppo la Corte
di Cassazione ha espresso nello scorso luglio un
orientamento affatto diverso.
Anche in forza di quella sentenza, il Tribunale di
Sorveglianza di Milano ha spesso negato l'accesso alle
misure alternative a detenuti stranieri senza permesso
di soggiorno. Non so quale sia la situazione altrove.
Ti allego la sentenza famigerata, perché tu valuti se
ritieni opportuno inserirla nel tuo archivio

(...)

A presto.

Daniela Gaddi

10 febbraio 2004

cassazione; detenuti; pdl asilo

Cari amici,
alla pagina di febbraio 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,

a) una sentenza della Cassazione con cui si stabilisce che "che l'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti di uno straniero che non conosce la lingua italiana deve essere tradotta, a pena di nullita', in una lingua a lui nota".

b) il testo di un documento di sindacati e ONG di Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i detenuti stranieri (dal sito www.ristretti.it). Ne sono venuto a conoscenza da poco, anche se il documento risale a un anno fa. Ve lo segnalo perche' offre un quadro rigoroso sulla materia.

c) un mio documento contenente le principali osservazioni sul testo unificato in materia di diritto d'asilo, nella versione risultante dagli emendamenti accettati dal Relatore Soda e, soprattutto, dal Governo.

d) un analogo, e piu' importante, documento dell'ACNUR.

In merito agli ultimi due punti, e' da notare come il Governo si sia riservato di formulare propri emendamenti sull'art. 7 del testo unificato (quello relativo all'esame della domanda). Non sono ancora noti tali emendamenti, ma e' possibile fare delle ipotesi sulla base del seguente argomento.

Il Governo ha dato parere favorevole all'emendamento "8.6 Landi di Chiavenna, Bertolini", che introduce l'art. 8-bis (vedi sotto). Tale articolo rimanda all'art. 7-bis, che sarebbe introdotto dall'emendamento "7.01 Landi di Chiavenna, Bertolini", su cui il Governo non si e' ancora pronunciato. L'art. 7-bis, infine, rinvia a un articolo 6-bis, relativo al trattenimento, che non e' incluso in alcuno degli emendamenti presentati.

Dal momento che Landi di Chiavenna e Bertolini sono esponenti autorevoli, in materia, della maggioranza, immagino che gli emendamenti non siano stati presentati a caso, e che il Governo intenda

1) ripristinare le disposizioni sul trattenimento contenute nella Bossi-Fini (col nuovo articolo fantasma 6-bis);

2) dare parere favorevole all'emendamento 7.01 (articoli 7-bis e 7-ter qui sotto);

3) mantenere l'art. 8-bis.

Il quadro che ne deriverebbe (molto meno brillante del testo Soda, ma non per questo da buttar via) e' il seguente:

a) Lo straniero per il quale non si dia luogo al trattenimento obbligatorio fruisce della procedura ordinaria, con ricorso, automaticamente sospensivo, al tribunale ordinario.

b) Per lo straniero trattenuto obbligatoriamente si applica la procedura semplificata. In caso di esito negativo, il ricorso al tribunale ordinario non ha effetto sospensivo. Si procede invece ad allontanamento dal territorio dello Stato, preceduto pero', in ogni caso, da trattenimento nel CPT. Il giudice competente per la convalida del trattenimento e' tenuto a esaminare nel merito la decisione negativa della Commisisone territoriale.

Questa mia e' - ripeto - soltanto una congettura. Se fosse confermata, e se la proposta venisse approvata in questa forma, si avrebbe indubbiamente un certo miglioramento formale rispetto al quadro definito dalla L. 189/02 (un giudice esaminerebbe la richiesta di asilo prima di ogni allontanamento).

C'e' il rischio, pero', che la valutazione del giudice della convalida sia assolutamente superficiale, e non in grado di evidenziare decisioni errate della Commissione. Il rischio e' tanto piu' alto quanto piu' alto e' il numero dei casi che il giudice e' chiamato a esaminare, in un tempo fissato, in sede di convalida. Il fatto che il meccanismo sia automatico, pero', fa si' che la situazione peggiore si abbia proprio nei casi - quelli di sbarchi imponenti, per esempio - in cui maggiore e' il rischio di un lavoro sommario e impreciso da parte della Commissione.

Mi sembra che, in questo quadro, occorra far si' che una procedura di revisione piu' accurata possa essere richiesta quando siano soddisfatti certi criteri. Questi potrebbero essere di tipo oggettivo (es.: il fatto che la domanda, benche' respinta, non sia stata giudicata manifestamente infondata, o simili), o di tipo soggettivo (es.: la revisione deve essere chiesta dall'interessato, la rinuncia a una revisione piu' accurata comportando assistenza per il rimpatrio o riduzioni del divieto di reingresso). L'introduzione di criteri di questo tipo consentirebbe probabilmente di ridurre notevolmente il numero dei casi critici, e permetterebbe di affidarli, senza rischio di abuso, alla procedura di ricorso ordinaria.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo)
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1. La Commissione territoriale competente all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:
a) una procedura semplificata per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b) una procedura ordinaria per i richiedenti asilo non trattenuti.

2. La procedura semplificata si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione, la commissione territoriale procede all'audizione del richiedente entro 15 giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di asilo ai sensi della normativa comunitaria;
c) l'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d) allo scadere del periodo complessivo previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.

3. La procedura ordinaria si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'interno, la commissione territoriale procede, entro trenta giorni alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) in caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda, sulla base della documentazione in suo possesso.

Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)


1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante
l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.
7. 01.Landi di Chiavenna, Bertolini.


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Art. 8-bis.
(Convalida del provvedimento di allontanamento).

1. La decisione di rigetto adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che dispone:
a) per il richiedente asilo trattenuto nel centro di permanenza temporanea e assistenza, l'esecuzione dell'espulsione previa convalida del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il giudice convalida entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;
b) per il richiedente trattenuto presso il centro di identificazione, il questore propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della
Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3.
8. 6.Landi di Chiavenna, Bertolini.


27 gennaio 2004

bando progetti protezione sociale (art. 18)

Cari amici,

alla pagina di gennaio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete un comunicato
del Dipartimento Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio
(pubblicato in G.U. 12/1/04). Riguarda la presentazione dei progetti
relativi all'attuazione dell'art. 18 D. Lgs. 286/98 (quello sulla
protezione sociale). Troverete anche, in formato pdf, le varie pagine
dell'allegato (all-com-pari-opport-p01.pdf, ...,
all-com-pari-opport-p11.pdf).

Il termine per la presentazione delle domande e' fissato all'11 febbraio.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 gennaio 2004

testo unificato asilo; sentenza corte cost.; decreto flussi

Cari amici,

alla pagina di gennaio 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,

a) il quadro sinottico del testo unificato delle proposte di legge sul diritto di asilo e dei relativi emendamenti. Me l'ha mandato Jurgen Humburg, che ringrazio;

b) la sentenza della Corte Costituzionale con cui e' stata dichiarata la legittimita' costituzionale dell'art. 14, co. 5-ter D.Lgs. 298/98. Ringrazio Massimo Pastore e Silvia Canciani, che me l'hanno mandata.

c) un articolo del Corriere della Sera di ieri, che da' notizie dei contenuti del decreto di programmazione dei flussi (di imminente pubblicazione). Ringrazio ancora Silvia Canciani.

d) una mia nota sulla disciplina relativa all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri in Italia. L'ho scritta nel tentativo di riordinare le idee - prima di tutto le mie - su una materia confusa e quasi indecifrabile. La nota gronda della mia ignoranza, e tiene conto quasi solo delle disposizioni di legge e di regolamento (non delle circolari, che conosco molto poco). Spero di poter mettere presto sul sito un documento piu' degno, che mi e' stato promesso da persona molto piu' competente. Sono ovviamente benvenute le critiche e i commenti.

Cordiali saluti

sergio briguglio