Cari amici,
a) una sentenza della Cassazione con cui si stabilisce che "che l'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti di uno straniero che non conosce la lingua italiana deve essere tradotta, a pena di nullita', in una lingua a lui nota".
b) il testo di un documento di sindacati e ONG di Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i detenuti stranieri (dal sito www.ristretti.it). Ne sono venuto a conoscenza da poco, anche se il documento risale a un anno fa. Ve lo segnalo perche' offre un quadro rigoroso sulla materia.
c) un mio documento contenente le principali osservazioni sul testo unificato in materia di diritto d'asilo, nella versione risultante dagli emendamenti accettati dal Relatore Soda e, soprattutto, dal Governo.
d) un analogo, e piu' importante, documento dell'ACNUR.
In merito agli ultimi due punti, e' da notare come il Governo si sia riservato di formulare propri emendamenti sull'art. 7 del testo unificato (quello relativo all'esame della domanda). Non sono ancora noti tali emendamenti, ma e' possibile fare delle ipotesi sulla base del seguente argomento.
Il Governo ha dato parere favorevole all'emendamento "8.6 Landi di Chiavenna, Bertolini", che introduce l'art. 8-bis (vedi sotto). Tale articolo rimanda all'art. 7-bis, che sarebbe introdotto dall'emendamento "7.01 Landi di Chiavenna, Bertolini", su cui il Governo non si e' ancora pronunciato. L'art. 7-bis, infine, rinvia a un articolo 6-bis, relativo al trattenimento, che non e' incluso in alcuno degli emendamenti presentati.
Dal momento che Landi di Chiavenna e Bertolini sono esponenti autorevoli, in materia, della maggioranza, immagino che gli emendamenti non siano stati presentati a caso, e che il Governo intenda
1) ripristinare le disposizioni sul trattenimento contenute nella Bossi-Fini (col nuovo articolo fantasma 6-bis);
2) dare parere favorevole all'emendamento 7.01 (articoli 7-bis e 7-ter qui sotto);
3) mantenere l'art. 8-bis.
Il quadro che ne deriverebbe (molto meno brillante del testo Soda, ma non per questo da buttar via) e' il seguente:
a) Lo straniero per il quale non si dia luogo al trattenimento obbligatorio fruisce della procedura ordinaria, con ricorso, automaticamente sospensivo, al tribunale ordinario.
b) Per lo straniero trattenuto obbligatoriamente si applica la procedura semplificata. In caso di esito negativo, il ricorso al tribunale ordinario non ha effetto sospensivo. Si procede invece ad allontanamento dal territorio dello Stato, preceduto pero', in ogni caso, da trattenimento nel CPT. Il giudice competente per la convalida del trattenimento e' tenuto a esaminare nel merito la decisione negativa della Commisisone territoriale.
Questa mia e' - ripeto - soltanto una congettura. Se fosse confermata, e se la proposta venisse approvata in questa forma, si avrebbe indubbiamente un certo miglioramento formale rispetto al quadro definito dalla L. 189/02 (un giudice esaminerebbe la richiesta di asilo prima di ogni allontanamento).
C'e' il rischio, pero', che la valutazione del giudice della convalida sia assolutamente superficiale, e non in grado di evidenziare decisioni errate della Commissione. Il rischio e' tanto piu' alto quanto piu' alto e' il numero dei casi che il giudice e' chiamato a esaminare, in un tempo fissato, in sede di convalida. Il fatto che il meccanismo sia automatico, pero', fa si' che la situazione peggiore si abbia proprio nei casi - quelli di sbarchi imponenti, per esempio - in cui maggiore e' il rischio di un lavoro sommario e impreciso da parte della Commissione.
Mi sembra che, in questo quadro, occorra far si' che una procedura di revisione piu' accurata possa essere richiesta quando siano soddisfatti certi criteri. Questi potrebbero essere di tipo oggettivo (es.: il fatto che la domanda, benche' respinta, non sia stata giudicata manifestamente infondata, o simili), o di tipo soggettivo (es.: la revisione deve essere chiesta dall'interessato, la rinuncia a una revisione piu' accurata comportando assistenza per il rimpatrio o riduzioni del divieto di reingresso). L'introduzione di criteri di questo tipo consentirebbe probabilmente di ridurre notevolmente il numero dei casi critici, e permetterebbe di affidarli, senza rischio di abuso, alla procedura di ricorso ordinaria.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo).
1. La Commissione territoriale competente all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:
a) una procedura semplificata per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b) una procedura ordinaria per i richiedenti asilo non trattenuti.
2. La procedura semplificata si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione, la commissione territoriale procede all'audizione del richiedente entro 15 giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di asilo ai sensi della normativa comunitaria;
c) l'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d) allo scadere del periodo complessivo previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
3. La procedura ordinaria si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'interno, la commissione territoriale procede, entro trenta giorni alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) in caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda, sulla base della documentazione in suo possesso.
Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)
1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante
l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.
7. 01.Landi di Chiavenna, Bertolini.
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Art. 8-bis.
(Convalida del provvedimento di allontanamento).
1. La decisione di rigetto adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che dispone:
a) per il richiedente asilo trattenuto nel centro di permanenza temporanea e assistenza, l'esecuzione dell'espulsione previa convalida del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il giudice convalida entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;
b) per il richiedente trattenuto presso il centro di identificazione, il questore propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della
Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3.
8. 6.Landi di Chiavenna, Bertolini.