Cari amici,
alla pagina di aprile 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dei due decreti legislativi (85/03 e 87/03), appena pubblicati in G.U, di cui da' notizia il messaggio di Paolo Bonetti allegato.
Troverete anche una nota contenente mie osservazioni sul decreto 85/03 (quello sulla direttiva "protezione temporanea"). La nota e' stata scritta sulla base di una versione non ufficiale del testo del decreto, e potrebbe quindi contenere riferimenti imprecisi.
Alla stessa pagina trovere, infine, la relazione preparata da Dino Frisullo per un convegno sui CPT tenutosi a Lecce in questi giorni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Comunico che sono stati da poco pubblicati ed entrano perciò in vigore 2 importanti decreti legislativi che apportano importanti modificazioni e integrazioni al diritto degli stranieri vigente in Italia.
1) DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. (Gazz.Uff. n. 93 del 22-4-2003)
Si tratta di 13 articoli (piuttosto dettagliati e significativi) + 1 allegato che completano la normativa italiana in materia di diritto di asilo nel caso degli esodi di massa, prevedendo i contenuti del D.P.C.M. da adottarsi ai sensi dell'art. 20 T.U. per la protezione temporanea che deve essere accordata in caso di delibera del Consiglio europeo che accerti l'esistenza di una simile situazione e l'esigenza di una protezione temporanea
2)
DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.87 Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. (Gazz. Uff. n. 94 del 23-4-2003)
Esso modifica l'art. 10, comma 3 T.U. (estende gli obblighi a carico del vettore dello straniero respinto previsti dall'art. 10, comma 3 T.U.anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato) e inasprisce molto l'importo (che ora sarà da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati) della sanzione amministrativa prevista dall'art. 12, comma 6 T.U. a carico del vettore che ometta di accertarsi che lo straniero trasportato possieda i documenti necessari per l'ingresso nel terriotorio dello Stato o di riferire alle autorità di frontiera l'eventuale presenza a bordo di stranieri irregolari.
Sperando di aver fatto cosa utile