20 dicembre 2007
decreto legislativo correttivo
in vista della riproposizione, in separati provvedimenti, di alcune delle norme contenute nel decreto-legge 181/2007, vorrei richiamare i punti che, nel testo approvato dal Senato, destano - a mio parere - grave perplessita':
1) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);
2) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.
Riguardo al primo punto, osservo quanto segue:
1.a) In mancanza della dichiarazione (formalmente facoltativa), per provare che non si e' in Italia da oltre tre mesi, non basta dimostrare - poniamo - che si e' registrati in albergo da sole due settimane. E' necessario invece dimostrare che meno di tre mesi prima si era all'estero; il che e' molto piu' difficile.
1.b) Se la difficolta' di cui al punto precedente si rivelasse insormontabile, la dichiarazione diventerebbe, in pratica, obbligatoria. La cosa e' legittima, in linea di principio, in base alla Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata. Per di piu', l'allontanamento sanzionerebbe solo l'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!
1.c) Se deve esservi sanzione, deve esservi quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione va presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', trattandosi per lo piu' di ingressi attraverso frontiera Schengen, questo si risolvera' in un fastidiosissimo obbligo di presentazione al commissariato per tutti i comunitari che siano ospiti di un amico, anziche' di un albergo. Salvo il fatto che sara' molto arduo far valere la disposizione: se il comunitario sara' intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?
1.d) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.
Riguardo al secondo punto, osservo come si confonda la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile: davanti alla risposta fornita dal giovane tedesco - "questi seimila euro me li ha dati il babbo" - cosa faremo? indagheremo sulla liceita' delle attivita' del babbo?
Mi sembra che la disciplina che emerge da queste disposizioni in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.
Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme potrebbero incorrere nella censura della Corte di Giustizia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
10 dicembre 2007
sicurezza, nordest e corriere della sera
nell'articolo "Il Nordest e la giustizia fai da te" (Corriere della sera, 8 dicembre), Antonio Stella affronta il problema dei livelli di criminalita' effettivamente misurati nel nostro paese (e nel Nordest in particolare) e di come tali livelli siano percepiti dalla popolazione. L'articolo di Stella e' discutibile, come tutti gli articoli, ma chiaro ed argomentato. Fuorviante e' invece la presentazione grafica di alcuni dati (di per se' corretti) forniti da Marzio Barbagli. Quei dati sono contenuti nel Rapporto sulla Criminalita' in Italia, curato dal Ministero dell'interno in collaborazione con un gruppo di lavoro presieduto dallo stesso Barbagli, e il rapporto puo' essere scaricato dal link http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/0993_20_06_2007_Rapporto_Sicurezza_2006.html
Perche' la presentazione e' fuorviante? I dati sugli omicidi sono riportati nella forma (legittima, sia chiaro!) di "un omicidio per n abitanti". Al dato di ogni anno viene affiancata una striscia colorata di lunghezza proporzionale a... n. In questo modo la striscia piu' lunga (che il lettore frettoloso immagina associata alla situazione con maggior numero di omicidi) e', in realta', quella che corrisponde alla situazione piu' tranquilla. Per completare l'inganno, questa striscia e' riportata in colore rosso-pericolo, mentre le altre sono riportate in un celestino pallido e angelico. Si noti che la striscia incriminata e' proprio quella dell'ultimo anno considerato (il 2005). In questo modo, il lettore frettoloso si indigna per il pericolo che assedia ormai in modo intollerabile lui e i suoi cari, e non si accorge che il numero di omicidi per abitante e' diminuito, rispetto ai bei tempi andati (fine '800), di un fattore 16, e rispetto all'inizio degli anni 80, di un fattore 4.
Per quanto riguarda i borseggi, il grafico riporta accidentalmente i soli dati per il 1984 (circa 67 mila), per il 1996 (circa 115 mila) e per il 206 (circa 156 mila), uniti da una bella retta. (Per inciso: si tratta di una larga striscia rossa; si sa che per due punti, comunque collocati, passa una e una sola retta; i fisici sanno anche che per tre punti, comunque collocati, si puo' far passare qualunque retta, purche' abbastanza grossa...). Con quei dati, la retta e' impennata, ovviamente, verso l'alto, e il lettore frettoloso comincia a sentirsi le mani di un borseggiatore (probabilmente straniero) in tasca. Se e' meno frettoloso, e legge l'articolo, trova un po' di conforto, perche' scopre che, almeno a Padova, i borseggi sono calati, dal 2004 al 2005, del 19 per cento. Gli vien voglia di trasferirsi a Padova, infischiandosene del frignare dei sindaci del Nordest, pur di preservare l'esclusiva sulle proprie tasche. Se pero' andasse a leggersi i dati riportati nel Rapporto del Ministero dell'interno, troverebbe che i borseggi erano gia' 146 mila nel 1990 (a dispetto della modestissima presenza di immigrati in Italia) e piu' di 165 mila nel 1999. Il numero di borseggi, quindi, al di la' delle percezioni degli avventori del Bar Sport, non si sta affatto impennando. A dispetto, questa volta, della crescente presenza di immigrati.
Per quanto riguarda, infine, le rapine, vengono considerati, con la stessa parsimonia, i valori delle denunce presentate nel 1996 e nel 2006 (approssimativamente 31 mila, contro 50 mila: un aumento, in dieci anni, di oltre il 60 per cento). Si sorvola pero' sul fatto che nel 1991 (pochissimi immigrati presenti) le denunce per rapina erano state circa 40 mila. Qui un aumento c'e', e gli immigrati la loro parte la fanno, ma, insomma, dal '91 le rapine sono aumentate del 25 per cento; il numero di immigrati, di circa il 500 per cento...
E ancora: una tabella mostra che la frequenza di rapine agli sportelli (bancari e postali) e' in Italia spaventosamente piu' alta che negli altri paesi europei. Qui si tace il fatto che - lo dice il solito Rapporto - l'apporto della criminalita' straniera per questo specifico reato e' evanescente: nel 2006, il 3 per cento del totale per le rapine in banca; il 6 per cento per quelle negli uffici postali. Si tace anche che, tra gli stranieri denunciati per rapine in banca, prevalgono i tedeschi; tra quelli denunciati per rapine agli uffici postali prevalgono gli irlandesi (ancora dal Rapporto del Mininterno).
La criminalita', in Italia, e' un problema. Lo e' da sempre. Lo e', certamente, anche quella dovuta agli stranieri che vivono in Italia. La percezione comune dei problemi va tenuta nel debito conto per avviare l'analisi di quei problemi e per individuare le contromisure. Ma
a) la percezione spesso e' guidata ad arte da come la realta' viene cucinata da stampa e TV;
b) non si puo' far passare la percezione per analisi. Ne' ci si puo' far guidare dalla percezione per determinare le terapie. Nello stesso modo in cui, se un passeggero di un aereo di linea ha una crisi di panico e grida "non respiro piu', voglio uscire", merita tutta l'attenzione, ma non che gli si apra il portellone a diecimila metri da terra.
Cordiali saluti
sergio briguglio
7 dicembre 2007
decreto-legge 181/2007
alla pagina di dicembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un quadro sinottico del D. Lgs. 30/2007 (sui comunitari) e delle modifiche apportate dal decreto-legge 181/2007, nella versione attualmente in vigore e nella versione emendata dal Senato.
Ricordo che il Senato ha approvato ulteriori emendamenti che modificano altre disposizioni di legge. Il piu' importante, sotto il profilo della condizione giuridica dello straniero, e' l'emendamento che, modificando il Testo Unico sull'immigrazione, sostituisce il tribunale in composizione monocratica al giudice di pace per quanto riguarda convalide e ricorsi relativi ad espulsione e trattenimento nei CPT.
Trovo questa modifica molto positiva.
Riguardo alla normativa sui comunitari, il mio giudizio e' piu' complesso.
Ritengo che siano stati migliorati, in Senato, rispetto al testo originale del decreto-legge 181/2007, i punti relativi a
a) allontanamento motivato dalla pericolosita' sociale del comunitario o del suo familiare;
b) obbligo di presentazione al consolato per il cittadino comunitario o per il suo familiare allontanati per il venir meno dei requisiti (va bene, ora, un qualunque consolato italiano, non necessariamente quello del paese di cittadinanza).
Ritengo invece che il quadro sia stato peggiorato con riferimento a
a) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);
b) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.
Ho espresso le mie perplessita' sul primo di questi due punti nel messaggio di alcuni giorni fa. Anche il secondo punto, pero', mi sembra censurabile, dal momento che confonde la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono - a mio parere - consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile.
Mi sembra che la disciplina che emerge da queste ultime modifiche in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.
Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme saranno fatte a pezzi dalla Corte di Giustizia.
Esagero?
Cordiali saluti
sergio briguglio
5 dicembre 2007
decreto-legge 181/2007 sui comunitari: l'onere della prova
vi segnalo un emendamento criticabilissimo (a mio parere) al decreto-legge 181/2007 sui comunitari, che il Governo ha proposto in sede di conversione in legge (A.S. 1872):
1.300
IL GOVERNO
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto in fine il seguente comma:
"6. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi"».
Riporto in coda al messaggio l'illustrazione dell'emendamento fatta dal Ministro Amato in Senato.
Osservo quanto segue:
1) In mancanza della dichiarazione (apparentemente facoltativa), il provare che, come esemplifica il Ministro Amato, da due settimane sono registrato in albergo non prova che io non sia in Italia da oltre tre mesi. Per provare questo, dovrei dimostrare che meno di tre mesi fa ero all'estero; il che e' molto piu' difficile.
2) Se e' giusto quanto affermo nel punto 1), allora la dichiarazione diventa in realta' obbligatoria. La cosa e' legittima in base alla Direttiva 38, come giustamente dice il Ministro Amato. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata.
3) Nel caso in esame, per giunta, la sanzione deriverebbe solo dall'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!
4) Se deve esservi sanzione, deve esservi, quindi, quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione deve essere presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', se il comunitario viene intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?
5) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
--------------------
AMATO, ministro dell'interno. Signor Presidente, l'emendamento 1.300 tocca lo stesso tema su cui si è soffermato il senatore Pastore. Bisogna però mettersi d'accordo su cosa si sta discutendo. Si prevede, allo scopo di dare data certa all'ingresso, che la persona interessata venga a fare una dichiarazione di presenza. Secondo la direttiva non è l'iscrizione all'anagrafe, che secondo il decreto legislativo deve comunque fare ai fini di una presenza di 3 mesi, ma una dichiarazione di presenza prevista a parte dall'articolo 5, comma 5, della direttiva comunitaria.
Il tema al nostro esame è quello di dare data certa all'ingresso per non consentire alla persona eventualmente fermata di rispondere che secondo la direttiva deve dimostrare di avere i mezzi se si trova nel nostro Paese da almeno tre mesi. In realtà, potrebbe dire che si trova in Italia soltanto da due settimane, e che quindi non è ancora tenuto a dichiararla. Disporre di una data certa è dunque estremamente importante.
Ladata certa va prevista in modo da non sottoporre le migliaia e migliaia di turisti che arrivano, dalla Germania ad esempio, sulla costa romagnola ad un obbligo specifico in assenza del quale si possono trovare nei guai. Pertanto, si prevede che la persona, in ragione della prevista durata del suo soggiorno in Italia, faccia una dichiarazione che garantisce la data certa. Se la persona in questione prevede di restare in Italia e di soggiornare presso un albergo di Cattolica non ha ragione di fare una dichiarazione in tal senso. Basta che quella persona si rechi presso la struttura alberghiera e si registri in modo che a chiunque dovesse chiedere notizie rispetto alla durata del suo soggiorno quest'ultimo potrebbe rispondere di fare un controllo presso la suddetta struttura alberghiera e verificare le sue generalità, la data di arrivo e quella di partenza.
In questo senso io preferisco tale formula a quella illustrata dal senatore Pastore il quale, se non ho capito male, fa riferimento all'iscrizione all'anagrafe. Mi permetto sommessamente di osservare che tale iscrizione non ha finalità di pubblica sicurezza. Tra la finalità di pubblica sicurezza e lo sfizio dello Stato di iscrivere la gente in qualche registro, va considerata la tematica della certezza dei rapporti giuridici ai quali in realtà corrisponde l'iscrizione all'anagrafe. Quest'ultima serve a far sapere allo Stato chi vive con chi, chi è padre di quale figlio, il luogo di residenza e quant'altro. È su questo che si reggono i rapporti tra cittadini e non cittadini.
Anche se lo farei, dall'emendamento 1.300 non può risultare che tale dichiarazione ha finalità di sicurezza e di ordine pubblico perché ciò darebbe luogo ad una procedura di infrazione. La direttiva, lo ripeto, vuole tenere distinto il canale dell'espulsione per ragioni di pubblica sicurezza da quello dell'allontanamento per violazione degli obblighi legati alla pura presenza sul territorio. Se uno di questi obblighi lo connetto alle ragioni di pubblica sicurezza unifico i canali che la direttiva chiede al nostro Paese di tenere distinti. Per questo motivo ho sottolineato in precedenza che in effetti un problema esiste - in questo do ragione al senatore Pastore - ma che lo si può risolvere soltanto modificando la direttiva, non bypassandone i divieti.
In relazione a ciò si prevede che la violazione degli obblighi che mi portano all'allontanamento ha l'effetto di cancellare l'iscrizione anagrafica (emendamento 1.301), con le conseguenze che ciò comporta ma non altre. Inoltre, non ha bisogno di essere illustrato l'emendamento 1.302 che riprende una questione emersa nella discussione con riferimento a risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e dimostrabili. Nella mia replica lo avevo in qualche modo già illustrato.
29 novembre 2007
flussi: considerazioni e proposte
Cari amici,
come e' ormai noto da molto tempo, domani dovrebbe essere pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il decreto-flussi per il 2007.
Le domande di assunzione potranno essere presentate on-line, a
partire da date (sufficientemente posticipate rispetto alla data di
pubblicazione in Gazzetta) che dipendono dal tipo di assunzione.
Suggerisco di far riferimento al sito del Ministero dell'interno
(http://www.interno.it) per il quadro completo delle informazioni
relative alla procedura (in particolare, le risposte alle Frequently
Asked Questions - FAQ -, che vengono aggiornate quasi
quotidianamente, alla pagina
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/Frequently_Asked_Questions.html).
Per quanto riguarda il programma necessario per la compilazione delle
richieste di nulla-osta, la versione messa a disposizione dai siti di
molti organi di stampa nei giorni scorsi presentava sicuramente dei
problemi nel caso di sistemi operativi di tipo Mac Os X (il sistema
dei computer Apple). La cosa e' stata segnalata al Ministero
dell'interno; non so se i tecnici abbiano gia' messo a punto le
modifiche necessarie, ma, se fossi un utente Apple, aspetterei di
scaricare la versione ufficiale e aggiornata dal sito del Mininterno
anziche' far riferimento ad altri siti.
Personalmente ritengo che la novita' introdotta quest'anno sia
estremamente positiva e che, dovesse passare la riforma
Amato-Ferrero, potra' essere utilizzata per la presentazione di
domande di ingresso per autosponsorizzazione dall'estero (saltando
l'implacabile burocrazia dei consolati).
Ritengo anche che, come tutte le novita', la prima applicazione
presentera' piu' problemi di quanti non ne risolva. Ma ho fiducia in
chi ha voluto introdurre queste novita': sara' anche in grado, quadro
politico permettendo, di risolvere quei problemi con un secondo
decreto-flussi che consenta di recepire, alla maniera del 2006, anche
le domande in eccesso.
Per il futuro, per evitare la congestione del click-day (quello in
cui tutti tenteranno di presentare simultaneamente le domande),
suggerisco di stabilire (comunicandolo ufficialmente mentre e' ancora
in corso la ricezione delle domande per quest'anno; ad esempio,
all'inizio di Gennaio) che d'ora in poi le domande
a) potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno (con il
sito, quindi, permanentemente accessibile);
b) saranno tenute in graduatoria in base all'ordine di presentazione;
c) saranno evase solo a seguito della pubblicazione del decreto-flussi;
d) manterranno il posto in graduatoria anche se rimaste inevase.
Questa procedura e' compatibile con la normativa, e consente al
Governo di dimensionare le quote tenendo conto delle domande giacenti
(ferma restando, ovviamente, la liberta' del Governo di fissare quote
piu' esigue).
Cordiali saluti
sergio briguglio
22 novembre 2007
comunitari: onere della prova
desidero esporvi una mia perplessita' relativa alla questione dell'onere della prova di ingresso recente in Italia per il cittadino comunitario.
Il Relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 181/2007, stando al resoconto della seduta di ieri in Commissione Affari costituzionali, ha affermato che "sarebbe preferibile prevedere una dichiarazione facoltativa all'ingresso nel territorio nazionale per tutti i cittadini comunitari e, in mancanza di questa, l'onere della prova in senso contrario alla presunzione di ingresso nel territorio anteriore ai tre mesi".
Capisco l'obiettivo di una disposizione di questo genere, ma ho l'impressione che si rischi di pretendere una "prova diabolica". Provare di non essere stato sul territorio italiano prima di un certo giorno e' veramente arduo, a meno di non voler imporre l'onere, a ciascun comunitario, di portare con se', quando viene in Italia, prove concrete del suo soggiorno in altro Stato membro.
Immaginate che l'Austria introduca disposizioni simili. Immaginate poi che un cittadino di Udine decida, all'ultimo momento, di partire in macchina per una gita a Salisburgo. Invece di badare a mettere in valigia l'occorrente per la toilette, dovra' preoccuparsi di portare con se' l'ultimo scontrino del panettiere sotto casa per non rischiare che un solerte poliziotto austriaco lo rispedisca indietro (col carico aggiuntivo, se l'Austria decide di copiarci in tutto e per tutto, di presentarsi poi al consolato austriaco - il piu' vicino e' a Milano - per dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di allontanamento).
Mi si puo' obiettare: il Relatore contempla, in alternativa, la possibilita' di dichiarazione facoltativa al momento dell'ingresso. Mi sembra pero' che, stante l'improponibilita' dell'onere di munirsi degli scontrini del panettiere, questo introduca surrettiziamente un onere amministrativo per tutti i soggiornanti di breve periodo, incompatibile con la Direttiva 38/2004. Restando all'esempio austriaco: il cittadino di Udine dovra' spendere meta' del fine settimana a far la coda al commissariato di polizia di Salisburgo?
Ne' la cosa appare risolta da quanto affermato dal Sottosegretario Scotti, secondo il quale "la dichiarazione di ingresso rappresenterebbe per il cittadino comunitario un onere riferibile al periodo di soggiorno ulteriore rispetto ai primi tre mesi e percio' sarebbe compatibile con le prescrizioni comunitarie che escludono condizioni o formalita' riferibili al soggiorno minimo di tre mesi". Delle due l'una, infatti: o alla dichiarazione son tenuti tutti, a prescindere dalla durata del soggiorno, e questo viola la Direttiva; o sono tenuti solo quelli che hanno in animo di fermarsi per piu' di tre mesi, e allora la mancata dichiarazione puo' essere giustificata dal cittadino comunitario sottoposto a controlli col semplice fatto che l'ingresso e' avvenuto... da un paio di giorni, e per un soggiorno breve.
Confido che vogliate evitare al nostro Paese l'onta di una censura da parte della Corte di Giustizia, dopo quella che ci e' indirettamente caduta addosso a seguito delle bizzarre esternazioni del povero Frattini.
Coridali saluti
sergio briguglio
9 novembre 2007
circolare cittadinanza; legge 188/2007
Sent: Friday, November 09, 2007 5:41 PM
Subject: circolare cittadinanza; legge 188/2007
Cari amici,
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare il testo di un'ottima circolare del Ministero dell'interno, del 7/11/2007, che rende piu' elastici i criteri per la valutazione del requisito di "residenza legale dalla nascita", ai fini dell'acquisizione della cittadinanza al compimento del diciottesimo anno.
Nella circolare si chiarisce che il ritardo nell'effettuazione dell'iscrizione anagrafica o brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non costituiscono motivo per considerare insussistente il requisito.
Ritengo - ma su questo sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento del Ministero - che in modo analogo si debba considerare non interrotto il periodo di residenza legale da eventuali sopravvenute cancellazioni dell'iscrizione anagrafica, quando la presenza continuativa del minore in Italia sia dimostrabile mediante documentazione integrativa.
Troverete anche il testo della Legge 188/2007, contro le "dimisisoni in bianco", appena pubblicata in G.U. (in vigore dal 23/11/2007).
Cordiali saluti
sergio briguglio
8 novembre 2007
sull'allontanamento per mancanza dei requisiti
a commento di alcune corbellerie dette, in questi giorni, sul tema "allontanamento dei comunitari privi di mezzi di sostentamento" dal vice-presidente della Commissione europea Frattini, vorrei fare osservare quanto segue.
1) I requisiti, per il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, relativi a svolgimento di attivita' lavorativa e disponibilita' di risorse sufficienti sono requisiti alternativi, non concorrenti.
Inoltre, l'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007 (in accordo con l'art. 25, co. 1 della Direttiva 38/2004) stabilisce che
"4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente."
Ne deriva, in particolare, che la disponibilita' di risorse puo' essere provata anche dimostrando direttamente la disponibilita' di valuta, dato che cosi' e' previsto, per lo straniero, dalla Direttiva del Ministro dell'interno 1/3/2000.
Coloro quindi che traggono i mezzi per il proprio sostentamento da attivita' di lavoro occasionale o da attivita' di lavoro nero possono quindi limitarsi a dimostrare di disporre di denaro e di un'assicurazione sanitaria per far valere il proprio diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
2) Si puo' obiettare: il comunitario e' tenuto ad iscriversi in anagrafe, dimostrando il possesso dei requisiti, quando il suo soggiorno si prolunghi per piu' di tre mesi; chi non provvede ad iscriversi e' quindi da considerarsi in posizione illegale.
L'art. 8, co. 2 della Direttiva stabilisce pero' che
"L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.".
E il citato art. 25, co. 1 della stessa Direttiva recita:
"1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalita' amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti puo' essere attestata
con qualsiasi altro mezzo di prova."
E' evidente, pertanto, come dalla mancata iscrizione anagrafica non puo' discendere, per il comunitario che sia di fatto in possesso dei requisiti, la negazione del diritto di soggiorno, dato che questa esclusione si configurerebbe come sanzione discriminatoria.
3) Il venir meno dei requisiti economici per il diritto di soggiorno di lunga durata non corrisponde - e qui che Frattini mostra di non aver capito a sufficienza la normativa europea - a un divieto di soggiorno. Corrisponde solo alla facolta' dello Stato di allontanare la persona. Che poi lo Stato decida di farlo, o meno, e' questione basata su una valutazione di opportunita'.
Possono esservi molti ottimi motivi perche' l'Italia si astenga dall'allontanare i poveri. Uno per tutti: l'opportunita' di investire nella crescita umana e culturale del capitale rappresentato - per esempio - dai bambini Rom.
L'investire nel capitale umano di cittadini europei e' cosa costosa e puo' richiedere forme di burden sharing. Ma e' una scelta politicamente intelligente.
4) Infine, per quanto riguarda il diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi, la Direttiva stabilisce, all'art. 14, co. 1, che, in assenza di pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza o per la sanita' pubblica,
"I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finche' non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.".
Questo punto e' stato recepito in modo impreciso dal D. Lgs. 30/2007, che all'art. 13, co. 1 stabilisce
"I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.".
L'imprecisione e' legata al fatto che la Direttiva pone come condizione per il venir meno del diritto di soggiorno breve il fatto che la persona diventi un effettivo onere per l'assistenza sociale, laddove il Decreto legislativo identifica tale condizione con la cessata disponibilita' di risorse (che potrebbe causare un onere per l'assistenza sociale).
In sede di revisione delle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 sarebbe utile correggere questo punto.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
5 novembre 2007
proposte di emendamento per il decreto-legge
da un'analisi del decreto-legge che ha modificato il D. Lgs. 30/2007 ricavo i seguenti elementi:
1) La nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza e' definita in modo vago e potenzialmente molto ampio. Ne derivano due problemi:
a) dal momento che tale nozione e', per definizione, piu' ristretta di quella di motivi di pubblica sicurezza, c'e' il rischio che il prefetto si senta autorizzato ad estendere in modo inaccettabile quest'ultima nozione, trascurando i limiti posti dalla Direttiva 38/2004 e, in parte, dall'art. 20, co.2 D. Lgs. 30/2007. In particolare, c'e' il rischio che l'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sia utilizzato come strumento di prevenzione generale (cosa vietata dalla Direttiva stessa);
b) dato che in presenza di motivi imperativi si puo' derogare a certe disposizioni a garanzia del cittadino comunitario (tempo non inferiore a un mese per lasciare l'Italia, effetto sospensivo del ricorso, etc.), c'e' il forte rischio che risultino vanificate, nei fatti, le garanzie in materia di tutela giurisdizionale rispetto all'allontanamento. Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario e dei suoi familiari degraderebbero cosi', illegittimamente, al rango di facolta' concessa dallo Stato sulla base di valutazioni discrezionali.
2) Nei casi di allontanamento per mancanza dei requisiti, e' imposto un onere di prova dell'avvenuto allontanamento a carico della persona allontanata: la presentazione di un'attestazione al consolato italiano nel paese di cui l'interessato e' cittadino. Questa disposizione obbliga l'interessato a recarsi nel paese di propria cittadinanza e ne condiziona il reingresso al fatto che il tentativo di presentare tale attestazione vada a buon fine (superando, per esempio, gli ostacoli rappresentati dalla nota inefficienza dei consolati italiani). La cosa appare incompatibile con il dettato della Direttiva 38/2004 per i seguenti aspetti:
a) la Direttiva esclude che in questi casi possa essere fatto valere un divieto di reingresso. L'interessato deve quindi poter rientrare, subito dopo aver lasciato l'Italia, alle condizioni ordinarie. L'imposizione di un adempimento speciale altera tali condizioni;
b) la Direttiva non impone alla persona allontanata di tornare nel paese di cui e' cittadino. La cosa e' rilevante per i cittadini comunitari, che potrebbero essere provenienti da uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini; ma lo e' soprattutto per i familiari stranieri del cittadino comunitario, che, in genere, saranno provenienti dallo Stato membro in cui il cittadino comunitario risiedeva, non certo dal paese di cui essi sono cittadini.
Ritengo che per essere compatibile con la Direttiva 38/2004 il decreto-legge debba essere emendato nel modo esposto di seguito.
1) Deve essere chiarito che i motivi di pubblica sicurezza non possono essere fondati su ragioni di prevenzione generale. E' opportuno introdurre un riferimento all'esistenza di condanne (che restano di per se' insufficienti a giustificare l'allontanamento), perche' questo da' al prefetto e al giudice un'idea dell'entita' della minaccia meritevole di considerazione.
Emendamento proposto:
Sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente (le parti modificate sono in grassetto):
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societa'. Nel valutare l'entita' della minaccia si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice, ma la semplice esistenza di tali condanne non giustifica automaticamente l'adozione del provvedimento di allontanamento. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.
2) I motivi di pubblica sicurezza, per essere considerati imperativi, devono corrispondere a situazioni in cui il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale dell'interessato e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' di cui al punto precedente. Devono quindi essere basati sul fatto che l'interessato e' stato condannato ad una pena detentiva non sospesa (altrimenti, sarebbe il giudice stesso ad attestarne la scarsa pericolosita') e, dopo averla espiata, e' giudicato ancora socialmente pericoloso. Una concreta delimitazione di questa condizione potrebbe essere la seguente: essere sottoposti ad una misura di sicurezza a seguito dell'espiazione di una pena detentiva non sospesa per uno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. o per uno di quelli non colposi di cui all'art. 381 c.p.p.
Emendamento proposto:
Sostituire il nuovo comma 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando l'interessato sia sottoposto ad una misura di sicurezza dopo aver terminato l'espiazione di una pena detentiva a seguito di condanna per reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del medesimo codice.
In alternativa, si potrebbe evitare di delimitare in modo preciso il novero dei motivi imperativi, richiedendo pero' che l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento basato su tali motivi richieda la convalida da parte del tribunale ordinario territorialmente competente. Si noti che anche per gli stranieri non comunitari la convalida del provvedimento di allontanamento coattivo e' di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 1, co. 2-bis L. 271/2004) quando sia pendente un giudizio in materia di uno dei diritti tutelati (unita' familiare; sviluppo psico-fisico del minore).
Conformemente con il disposto dell'art. 31, co. 3 della Direttiva 38/2004, si dovrebbe poi prevedere che, ai fini della convalida, il tribunale valuti, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, anche alla luce dei fattori di inserimento di cui all'art. 20, co. 3 D. Lgs. 30/2007 (durata del soggiorno in Italia, eta', stato di salute, situazione familiare ed economica, integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e importanza dei legami con il paese d'origine).
Emendamento proposto:
Sostituire i nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con i seguenti:
7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatto salvo il caso in cui sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza. In quest'ultimo caso, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica territorialmente competente. Ottenuta la convalida, il provvedimento e' immediatamente eseguito dal questore. Ai fini della convalida, il tribunale valuta, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 20, co. 3.
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale della persona da allontanare e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' pregiudicato dal comportamento della persona stessa.
3) Deve essere stabilito che la sanzione amministrativa si applica solo nei casi in cui l'interessato venga trovato nel territorio nazionale prima che sia trascorso un certo tempo (es.: tre mesi) e non sia in grado di dimostrare in alcun modo di essersi, a seguito dell'ordine precedente, allontanato dall'Italia. Una previsione di questo genere, tra l'altro, non lascerebbe che la posizione del cittadino comunitario o del suo familiare risulti svantaggiata rispetto a quanto previsto, dall'art. 11 Reg. CE/562/2006, per lo straniero circolante per breve periodo che sia sospettato di non soddisfare piu' le condizioni di soggiorno negli Stati membri (*).
Emendamenti proposti:
Al comma 2 dell'articolo 20, sostituire le parole
"Paese di cittadinanza dell'allontanato"
con le seguenti:
"Paese di cittadinanza o di provenienza dell'allontanato".
Sostitire il nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:
2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento e prima che siano trascorsi tre mesi da tale termine e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro, salvo che abbia provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2 o sia in grado di dimostrare con qualunque altro mezzo di prova di aver lasciato il territorio dello Stato a seguito del provvedimento di allontanamento.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
--------
(*) Articolo 11 Reg. CE/562/2006
Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno
1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorita' nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa piu` le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. La presunzione di cui al paragrafo 1 puo` essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che lÅfinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
2 novembre 2007
decreto-legge comunitari
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del D. Lgs. 30/2007, coordinato con le modifiche apportate dal decreto-legge appena firmato dal Presidente della Repubblica.
Aggiungo qui sotto alcune considerazioni a quelle riportate nella lettera aperta ad Amnato e Ferrero di pochi giorni fa.
Coordiali saluti
sergio briguglio
---------------
1) La data limite per il recepimento della direttiva 38/2004 era il 30 aprile 2006:
Articolo 40
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile
2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Se Fini e i suoi compagnucci sostengono che la direttiva e' stata recepita male dal governo Prodi, devono chiedersi perche' non ci hanno pensato loro (avevano avuto due anni di tempo). Se poi sostengono che e' la Direttiva ad essere insensata, devono dimostrare di aver tentato di opporsi alla sua adozione (al governo c'erano loro nel 2004, quando la Direttiva fu approvata).
2) Riguardo all'allontanamento per le persone pericolose, vale il comma 2 dell'art. 27 della Direttiva (il grassetto e' mio):
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non
sono prese in considerazione.
Il punto grave del decreto-legge, in proposito, e' che non specifica i presupposti per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza.
Specifica invece quando tali motivi debbano considerarsi imperativi (con conseguenze non trascurabili sull'immediata esecutivita' del provvedimento di allontanamento). Tale specificazione, pero', coincide - a mio parere - con quella minimale perche' l'allontanamento possa essere adottato in modo compatibile con il dettato della Direttiva.
Ne segue che le nuove disposizioni finiscono per ammettere l'allontanamento anche quando la pericolosita' non raggiunga le soglie indicate dalla Direttiva. In altri termini, quando l'allontanamento e' giustificato proprio dall'esigenza di prevenire il concretizzarsi di pericoli piu' seri. Ma questo e' vietato dalla Direttiva.
3) Il passaggio dal Ministro dell'interno ai prefetti della competenza per gli allontanamenti di coloro che sono pericolosi per la pubblica sicurezza e' cosa accettabilissima e sensata da un punto di vista pratico.
Quando pero' leggo sui giornali che ci si prepara ad allontanare migliaia di rumeni, gia' individuati come pericolosi, senza che siano cambiati, ovviamente, i presupposti dell'allontanamento, chiedo: il Ministro Amato era, fino a ieri, impegnato a tempo pieno a firmare decreti di allontanamento per tali soggetti o no?
Se si', bene: ora i prefetti gli alleggeriranno il lavoro.
Se no, devo pensare che quei soggetti non siano affatto pericolosi, nel senso cui fa riferimento la Direttiva, non avendo motivo di ritenere che il Ministro Amato non abbia fatto, fino ad oggi, il proprio dovere.
4) Tra i requisiti per il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi non figura la disponibilita' di alloggio. Meno che mai, ovviamente, figura tra i requisiti per il diritto di soggiorno fino a tre mesi.
5) Le moratorie imposte da altri paesi (e solo in misura minima dall'Italia) potevano riguardare e riguardano solo gli accessi al lavoro subordinato. Non la libera circolazione per periodi di durata inferiore a tre mesi, ne' alcuna altra forma di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (per lavoro autonomo, per studio o altri motivi per chi abbia mezzi sufficienti).
Strapparsi le vesti perche' l'Italia non ha adottato una linea restrittiva e' come strapparsi le vesti perche' un bel po' dei nostri vecchi sono puliti e assistiti da badanti rumene o perche' vengoo costruite case da muratori rumeni.
Con buona pace di Frattini e della sua crassa incompetenza.
8 ottobre 2007
decreti legislativi asilo: parere; sommario
alla pagina di Ottobre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra gli altri
i seguenti documenti:
a) il parere approvato dalla Commissione affari costituzionali della
Camera in relazione allo schema di decreto legislativo di recepimento
della Direttiva 2004/83/CE, che definisce lo status di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale;
b) un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/ottobre/somm-dlgs-procedure.html)
dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE, che stabilisce gli standard minimi in relazione alle
procedure per riconoscimento e revoca dello status di rifugiato.
Ringrazio Mercedes Frias per avermi fatto avere il primo documento.
Saro' grato a chi mi segnalera' errori o lacune nel secondo.
1 ottobre 2007
aggiornamento quadro normativo
Cari amici,
alla pagina di ottobre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un
aggiornamento (sinottico-normativa-13.html) del quadro normativo in
materia di immigrazione, asilo, cittadinanza e tratta.
Da domani saranno in vigore le modifiche apportate dal D. Lgs. 154/2007.
Saro' grato a chi mi segnalera' eventuali lacune o errori.
Cordiali saluti
sergio briguglio
25 settembre 2007
sommario decreto legislativo "status"; ddl riforma
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/somm-d-lgs-status.html
troverete un sommario ragionato (con le mie osservazioni in nota a
pie' di pagina) dello schema di decreto legislativo che recepisce la
Direttiva 2004/83/CE (relativa allo status di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale).
Oggi, come probabilmente gia' sapete, dovrebbe cominciare l'esame del
ddl Amato-Ferrero da parte della Commisisone affari costituzionali
della Camera.
Cordiali saluti
sergio briguglio
17 settembre 2007
sommario schemi di decreto legislativo
Cari amici,
alla pagina di settembre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il sommario di
due schemi di decreto legislativo varati nel luglio scorso dal
Governo.
Il primo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo che
disciplina ingresso e soggiorno di ricercatori
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/schema-d-lgs-dir-71-05.html),
in recepimento della Direttiva 2005/71/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/ottobre/direttiva-71-2005.pdf).
Il secondo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo
che disciplina ingresso e soggiorno di studenti, alunni, tirocinanti e volontari
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/schema-d-lgs-dir-114-04.html),
in recepimento della Direttiva 2004/114/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/direttiva-114-2004.pdf).
Nelle note a pie' di pagina di ciascun documento troverete le mie
osservazioni.
Vi saro' grato se mi farete avere le vostre.
Cordiali saluti
sergio briguglio
6 settembre 2007
sull'allontanamento di comunitari privi di risorse
Subject: sull'allontanamento di comunitari privi di risorse
Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero portare alla Vostra attenzione una questione di cui si sta discutendo molto in questi giorni, e in modo a mio parere non del tutto preciso.
La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che i cittadini comunitari e i loro familiari stranieri beneficiano comunque, a prescindere dalla loro capacita' reddituale, del diritto di soggiorno per periodi di durata inferiore a tre mesi.
Per soggiorni di tale durata non sono previsti adempimenti amministrativi, e l'art. 14 della Direttiva garantisce che
"1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante."
Il D. Lgs. 30/2007 ha recepito in modo inappropriato questa disposizione, stabilendo, all'art. 13, che
"1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica."
Dico che il modo e' inappropriato perche' in nessun momento, in base all'art. 6 (quello sul soggiorno breve), e' richiesto all'interessato di dimostrare il possesso delle risorse di cui all'art. 9, comma 3 (che concerne invece l'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata superiore a tre mesi).
Mi si puo' obiettare che la disposizione e' applicabile in sede di controllo sul territorio. Tuttavia, dovendo dimostrare la disponibilita' di risorse per il periodo di soggiorno residuo, e non essendo la durata di questo quantificabile se non da parte dell'interessato, questi potra' agevolmente superare il controllo dichiarando che intende proprio lasciare l'Italia in serata...
L'unica condizione che l'Italia puo' imporre legittimamente e ragionevolmente e' - conformemente con la Direttiva - che l'interessato non diventi un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, ma la violazione di questa condizione e' dimostrabile solo a seguito di una concreta erogazione di tale assistenza (che non sembra in cima alle priorita' dei nostri sindaci...).
Ho l'impressione che un'applicazione severa dell'art. 13, co. 1 D.Lgs. 30/2007, sempre che risulti praticabile, potrebbe provocare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per recepimento inadeguato della Direttiva.
Ritengo, allo stesso tempo, che perfino un'applicazione severa di quella disposizione finirebbe per essere priva di effetti significativi. L'art. 21 D. Lgs. 30/2007, coerentemente con gli artt. 15, 30 e 31 della Direttiva, dispone, riguardo al provvedimento di allontanamento, che
"Il provvedimento (...) riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."
Salvo quindi che vi sia pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (nel qual caso il provvedimento, adottato dal Ministro dell'interno, puo' comportare un divieto di reingresso), l'allontanamento di persone prive di risorse adeguate potrebe essere seguito dal loro immediato e legittimo reingresso in Italia.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
31 luglio 2007
circolari e sommario delle disposizioni sui comunitari
Cari amici,
alla pagina di agosto 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, tra gli
altri documenti, diverse circolari importanti:
1)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-2-8-2007.html,
su Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di
soggiorno per motivi familiari.
2)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007.pdf,
su Dichiarazione di presenza per soggiorni brevi.
3)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007-2.pdf,
su Uscita e reingresso nelle more del rinnovo o, per alcuni permessi,
del primo rilascio.
4)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-8-8-2007.html,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007.
5)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-salute-3-8-2007.pdf,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007 in materia di assistenza
sanitaria.
Potrete anche trovare un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/somm-applic-d-lgs-30-07.html),
da me preparato, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/2007
(sulla libera circolazione dei cittadini comunitari) e nelle varie
circolari applicative.
Vi saro' grato se mi fare avere osservazioni in proposito.
Cordiali saluti
sergio briguglio
17 luglio 2007
rinnovo del permesso per motivi familiari ai 18 anni
19 giugno 2007
iniziative in ricordo di Dino Frisullo
domani alle 11, a Roma, Veltroni intitolera' a Dino Frisullo il largo
davanti alla sede di Senzaconfine, a Campo Boario.
Alle 16, poi, alla Sala S. Rita, a Largo Montanara 8 (Piazza
Campitelli, Campidoglio), avra' luogo la premiazione del concorso per
tesi di laurea e di dottorato intitolato a Dino.
Il programma di entrambe le iniziative e' alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/giugno/premio-frisullo-20-6-07.pdf.
Cordiali saluti
sergio briguglio
18 giugno 2007
circolare mininterno iscrizione anagrafica per riacquisto cittadinanza
alla pagina di giugno 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della
circolare del Ministero dell'interno del 13/6/2007, con la quale si
stabilisce che
a) la ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa ai sensi
dell'art. 1 L.68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata)
costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro
che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento
della cittadinanza "jure sanguinis";
b) per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo,
presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione
della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo
documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al
riacquisto della cittadinanza.
Cordiali saluti
sergio briguglio
7 giugno 2007
quadro normativo
alla pagina di Giugo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare il file
sinottico-normativa-12.html, contenente la normativa vigente in
materia di stranieri.
L'ho aggiornato tenendo conto dell'entrata in vigore dell L. 68/2007.
Saro' grato a chi mi segnalera' imprecisioni o lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio
4 giugno 2007
legge 68/2007, sui permessi brevi
17 maggio 2007
ddl Immigrazione - Conferenza Stato-Regioni
giro un messaggio di Elena Rozzi, di Save the Children, relativo a
documenti inviati alla Conferenza Stato-Regioni in vista dell'esame
dello schema di ddl delega in materia di immigrazione.
Potrete trovare i documenti in questione (la lettera e la nota) alla
pagina di maggio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).
Cordiali saluti
sergio briguglio
---------------
Carissime/i,
vi inviamo la lettera e la nota che abbiamo mandato oggi alla Conferenza
Stato-Regioni riguardo al disegno di legge delega di modifica del T.U.
Immigrazione, con riferimento ai diritti dei minori stranieri.
La Conferenza si riunirà all'inizio della prossima settimana per discutere e
successivamente emanare il parere sul ddl.
Nella prima parte della nota abbiamo analizzato gli aspetti positivi delle
disposizioni previste dal ddl, mentre nella seconda parte abbiamo delineato
alcune proposte di integrazione.
Se ritenete che possa essere un utile contributo alla discussione che si
terrà all'interno della Conferenza, vi prego di girare questi documenti a
eventuali contatti con rappresentanti in Conferenza Stato-Regioni.
Grazie e a presto,
Elena
26 aprile 2007
ddl delega: testo e sommario
alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete
a) il testo del ddl delega approvato nel Consiglio dei Ministri del
24/4/2007;
b) un sommario (con note) dello stesso ddl;
c) un elenco delle principali differenze tra il testo approvato il 24
e quello diffuso a meta' marzo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
12 aprile 2007
L'autosponsorizzazione, Frattini e il bidet: lettera aperta ad Amato e Ferrero
Il fatto che, in futuro, situazioni analoghe possano configurarsi fin dall'inizio, alla luce del sole, come ingressi di sponsorizzati o di autosponsorizzati piuttosto che spacciarsi per ingressi per turismo rappresenta una minaccia per la nostra societa'?
aggiornamenti ulteriori
alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete
a) una seconda circolare del Ministero dell'interno (10 aprile 2007)
sul Decreto Legislativo 30/2007 (comunitari);
b) il testo della Legge 46/2007 (Conversione con modificazioni del
decreto-legge 10/2007), in vigore da oggi. Decade cosi', in attesa
che il parlamento approvi un provvedimento apposito (A.C. 2427), la
disposizione, contenuta nel decreto-legge 10/2007, che sopprimeva
l'obbligo di richiesta di permesso per soggiorni brevi. L'obbligo e'
quindi ripristinato;
c) il comunicato del Ministero dell'interno 11 aprile 2007, con cui
si segnala che i nulla-osta all'ingresso per lavoro giacenti da oltre
un anno presso i consolati per mancata presentazione della richiesta
di visto di ingresso saranno archiviati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
11 aprile 2007
circolare comunitari
alla pagina di Aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 6 Aprile 2007 sulle nuove norme
relative ai cittadini comunitari e ai loro familiari (e i relativi
allegati).
Troverete anche i comunicati del Ministero dell'interno sullo stesso
argomento, con link (utile) al sito delle Poste e (inutile) al
pessimo sito www.portaleimmigrazione.it.
Cordiali saluti
sergio briguglio
>
10 aprile 2007
aggiornamenti sulla normativa
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: "Recipient List Suppressed:"
Sent: Tuesday, April 10, 2007 10:39 AM
Subject: aggiornamenti sulla normativa
Cari amici,
alla pagina di Aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la versione
aggiornata
a) del documento contenente la normativa vigente in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/aprile/sinottico-normativa-11.html);
b) delle dispense sulla stessa materia
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/aprile/seminario-normativa-13.html)
Vi saro' grato se mi segnalerete errori o lacune. Vi ricordo che domani entrera' in vigore il D. Lgs. 30/2007 sul diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Ricordo anche che le disposizioni di tale decreto legislativo si applicano, se piu' favorevoli, anche ai familiari non italiani di cittadini italiani.
Cordiali saluti
sergio briguglio
28 marzo 2007
decreto legislativo comunitari
alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo del
D. Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Troverete anche un sommario dello stesso decreto, con osservazioni critiche.
Il decreto legislativo entrera' in vigore il giorno 11 aprile 2007.
Richiamo la vostra attenzione, in particolare, sull'art. 23, che
sancisce l'applicabilita' delle disposizioni del decreto, se piu'
favorevoli, ai familiari stranieri o comunitari di cittadini italiani.
Richiamo anche l'attenzione sul fatto che continua ad essere
ovviamente in vigore l'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, in base al
quale le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione si applicano,
se piu' favorevoli, anche ai cittadini comunitari e italiani. La cosa
e' rilevante per tutti i casi non disciplinati esplicitamente (o
disciplinati in modo meno favorevole) dal decreto legislativo appena
pubblicato. Alcuni esempi:
1) ricongiungimento del genitore naturale con il minore presente in Italia;
2) equiparazione, ai fini del ricongiungimento, del minorenne
affidato o sottoposto a tutela al figlio minorenne;
3) autorizzazione del soggiorno (con rilascio di un permesso di
soggiorno) per certe categorie (destinatari di un permesso per motivi
umanitari, per minore eta', per assistenza minore, per protezione
sociale, etc.), prive, ove si tratti di cittadini comunitari o di
loro familiari, dei requisiti che producono il diritto di soggiorno;
4) divieti di espulsione (salvo che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato) per altre categorie (minori, donne incinte o
che abbiano partorito da poco, mariti di queste, familiari entro il
IV grado conviventi con cittadino italiano).
Spero che il Ministero dell'interno chiarisca, con le circolari
relative al nuovo decreto legislativo, le modalita' di applicazione
della disciplina per queste situazioni non adeguatamente coperte dal
decreto stesso.
Cordiali saluti
sergio briguglio
16 marzo 2007
sentenza della corte costituzionale
Cari amici,
alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la sentenza
della Corte Costituzionale n. 78/2007, che fa giustizia di
un'interpretazione della Cassazione (per altro superata dalla
giurisprudenza piu' recente), secondo la quale il detenuto straniero
privo di permesso di soggiorno non potrebbe essere ammesso alle
misure alternative alla detenzione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
15 marzo 2007
modifiche della normativa
alla pagina di Marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete
a) il testo del ddl-delega Amato-Ferrero, relativo alla riforma del
Testo unico sull'immigrazione; ringrazio Roberto Morgantini che me
l'ha mandato;
b) il testo del nuovo articolo 5 del Decreto-legge 10/2007,
convertito ieri in legge; la parte relativa alla soppressione dei
permessi di soggiorno brevi per turismo, affari e visite e' stata
stralciata e presentata come disegno di legge (n. 1375) autonomo;
c) il testo della Legge 17/2007, di conversione del Decreto-legge
300/2006; da notare che e' modificata la formulazione dell'articolo
di rilievo (sull'accesso dei comunitari ai programmi di cui all'art.
18 T.U.). E' ora nella di un comma aggiuntivo all'art. 18 T.U., del
tutto pleonastico, alla luce del preesistente art. 1, co. 2 T.U.
Cordiali saluti
sergio briguglio
27 febbraio 2007
direttiva ministro dell'interno 20/2/2007
alla pagina di febbraio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la direttiva
del Ministro dell'interno del 20/2/2007, con la quale si consente, a
certe condizioni, l'avvio dell'attivita' lavorativa per lo straniero
che abbia fatto ingresso per lavoro subordinato e sia in attesa del
rilascio del primo permesso di soggiorno.
Ringrazio Chiara Righetti per la segnalazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
13 febbraio 2007
decreti legislativi e aggiornamento del quadro normativo
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: "Recipient List Suppressed:"
Sent: Tuesday, February 13, 2007 11:34 AM
Subject: decreti legislativi e aggiornamento del quadro normativo
Cari amici,
domani e dopodomani entreranno in vigore, rispettivamente, il decreto
legislativo sul permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo (D. Lgs. 3/2007) e quello sul ricongiungimento familiare (D.
Lgs. 5/2007).
Alla pagina di Febbraio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete,
a) un sommario delle principali modifiche apportate dal D. Lgs. 3/2007
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/somm-d-lgs-3-2007.html)
b) un analogo sommario per il D. Lgs. 5/2007
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/somm-d-lgs--2007.html)
c) un quadro aggiornato della normativa vigente in materia di stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/sinottico-normativa-9.html).
Vi saro' grato se mi segnalerete errori o lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio
lettera della comunita' capoverdiana alle famiglie Busato e Saiani
vi giro, su richiesta di Maria de Lourdes, la lettera di condoglianze
che la Comunita' Capoverdiana in Italia ha inviato alle famiglie
delle due ragazze italiane uccise a Capoverde.
Cordiali saluti
sergio briguglio
Alle famiglie Busato e Saiani
> siamo tutti profondamente addolorati per le sofferenze atroci
> che state vivendo a causa della scomparsa delle vostre adorate figlie, che
> hanno trovato la morte così brutalmente per mano dei nostri connazionali,
> nelle nostre amate Isole. Una morte inaccettabile che ha scosso tutti noi
> per la crudeltà del gesto contro ragazze che rappresentano l'ideale di
> persone che ogni popolo vorrebbe come turisti e ospiti, perchè loro
> amavano le nostre isole e lo dimostravano andandoci spesso. Erano ormai
> viste e accolte come cittadini dell'isola.
Vi vogliamo, con queste righe, esprimere dal profondo delle nostre anime i
>più sinceri sentimenti di condoglianze e dirvi che siamo anche noi sotto
>schoc. Stiamo vivendo con voi questo dolore, che supera la nostra capacità
>di sopportazione e ci fa veramente tanto male.
>Sappiamo che non siamo in grado far cessare la vostra sofferenza perchè la
>vita di ognuna di loro è un'esperienza unica e irripetibile, perché ognuna
>di loro era al centro dei vostri affetti.
>Giorgia e Dalia rimarranno sempre nei nostri cuori e che Dio vi aiuti a
>sopportare questo immenso dolore che vi ha colpito nel modo più atroce,
>sottraendovi le vostre figlie nel modo più feroce che una tragedia possa realizzare.
Con molta tristezza vi siamo sinceramente e dolorosamente vicini.
La comunità capoverdiana in Italia
1 febbraio 2007
decreti legislativi; relazione cpt
3. 100. Governo.