Cari amici,
ho inviato altre due osservazioni al Ministero dell'interno. Ne appendo qui sotto il testo.
La seconda riguarda un punto gia' segnalato, ma ora argomentato in modo piu' preciso: quello della possibilita' di sospendere il rapporto di lavoro nel periodo che va dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico.
La prima riguarda la disponibilita' dell'alloggio. A mio parere, e non soltanto a mio parere, non si puo' pretendere che l'alloggio sia messo a disposizione prima che la procedura di regolarizzazione abbia avuto esito positivo. Salvo, infatti, che si tratti di ospitalita' offerta al lavoratore, non si puo' pretendere che il datore sia in grado di reperire un alloggio sul mercato degli affitti, per uno straniero che, dal punto di vista della condizione di soggiorno, si trova in una sorta di limbo; il proprietario dell'alloggio potrebbe avere molte remore a cedere lo stesso in locazione ad una persona in queste condizioni.
Non ha neanche senso esigere che la comunicazione di cessione di fabbricato venga effettuata entro 48 ore dalla presentazione dell'istanza, a meno che, appunto, l'ospitalita' non sia gia' in atto.
Infine, l'indicazione dell'alloggio all'interno della domanda dovrebbe essere considerata, appunto, una indicazione, restando salva la possibilita' che l'alloggio effettivo al momento della stipulazione del contratto di soggiorno sia diverso da quello indicato inizialmente.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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I) Ho delle perplessita' sulla risposta alla domanda n. 29 delle FAQ:
29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l'alloggio allo straniero
destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione.
La disponibilita' dell'alloggio e' infatti richiesta ai fini della stipulazione del contratto di soggiorno. Non e' detto, quindi, che l'alloggio indicato sia gia' utilizzato dal lavoratore al momento della presentazione dell'istanza. Sarebbe quindi piu' appropriata - a mio parere - una risposta di questo tipo:
"La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione o, se il lavoratore non fruisce ancora dell'alloggio, dal momento in cui comincera' a fruirne."
II) Non e' stata ancora diffusa alcuna indicazione riguardo alla questione sollevata con un precedente messaggio. La richiamo qui di seguito in modo articolato.
Il datore di lavoro che presenta istanza di regolarizzazione puo' legittimamente (o, addirittura, e' tenuto a) sospendere il rapporto di lavoro nell'intervallo di tempo che trascorre dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno?
A me sembra che la risposta sia affermativa, sulla base degli argomenti seguenti:
1) La legge 102/2009 prevede che il datore dichiari di aver impiegato ininterrottamente il lavoratore dall'1/4/2009 alla data di presentazione dell'istanza. Nulla si esige per il periodo tra quest'ultima data e quella di firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.
2) Il pagamento di 500 euro, una tantum, non corrisponde all'apertura di una posizione INPS. Questa avra' luogo solo a seguito della definizione del procedimento di emersione (circ. INPS 10/8/2009).
3) Le sanzioni relative agli illeciti commessi nell'impiegare il lavoratore sono sospese fino alla conclusione del procedimento. Gli illeciti stessi si estinguono solo in caso di esito positivo (stipulazine del contratto di soggiorno, rilascio del permesso, comunicazione di assunzione).
4) Il procedimento puo' concludersi con esito negativo (per esempio, per la sussistenza di un motivo ostativo in capo al lavoratore). In tal caso, il Mninterno avrebbe, in linea di principio (prescindo qui dall'orientamento saggiamente annunciato nelle FAQ), l'obbligo di trasmettere la notizia del reato all'autorita' giudiziaria. A quel punto, dovrebbe attivarsi o riattivarsi il procedimento penale e quello amministrativo a carico del datore.
5) Nei casi di cui al punto precedente, la posizione del datore risulterebbe tanto piu' grave quanto piu' a lungo si e' protatto l'illecito. Non e' pensabile che una legge obblighi il datore a persistere in una condotta illecita, senza aver escluso preventivamente la punibilita' di tale condotta.
6) Da tutto questo - a mio parere - discende la legittimita' della sospensione del rapporto (la cui continuita' - ripeto - non e' richiesta da alcuna norma di legge).
7) Resta vero che il datore che voglia rischiare puo' benisismo proseguire nel rapporto. Se l'esito della regolarizzazione sara' positivo, gli illeciti commessi, anche col proseguimento, saranno estinti.
8) La situazione e' comunque analoga a quella descritta nella sentenza della Cassazione n. 9407/2001 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/ottobre/paggi-cassazione-9407-01.html), dal momento che deve considerarsi illecito l'impiego di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, in mancanza di una esplicita esclusione della punibilita' di tale condotta.
9) Seguendo l'argomento della Cassazione, ci si trova quindi in una situazione di temporanea impossibilita' di attuazione del rapporto di lavoro, che rende doveroso il rifiuto della prestazione lavorativa. Questo determina non la risoluzione del rapporto ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico e giuridico (ivi compresa, quindi, l'esclusione della maturazione delle quote di mensilità differite, del trattamento di fine rapporto, dell'anzianità, degli obblighi di contribuzione, ecc.). I brani in corsivo sono altrettante citazioni della sentenza.