Cari amici,
Il primo di questi decreti recepisce la direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, e la direttiva 2012/52/UE, relativa alle misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.
Il secondo da' attuazione alla direttiva 2011/98/UE (procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, e insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro). Un recepimento serio di questa direttiva avrebbe dovuto comportare l'esplicita parificazione con il cittadino italiano, ai fini del godimento delle misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo (in particolare, l'assegno sociale e le prestazioni economiche in favore degli invalidi civili), per tutti gli stranieri con attivita' lavorativa regolare in corso o che l'abbiano svolta per almeno sei mesi o che siano iscritti come disoccupati. La parificazione e' gia' riconosciuta, per alcune di queste misure, sulla base di diverse sentenze della Corte Costituzionale. Per le altre, pero', il riconoscimento richiede il ricorso al giudice. Immagino che la Commissione dell'Unione europea aprira' presto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
Un aspetto positivo contenuto nel D. Lgs. 40/2014 e' l'abrogazione della disposizione (del 1931) che imponeva il requisito di cittadinanza italiana per il lavoro alle dipendenze delle aziende di trasporto pubblico locale.
Un aspetto negativo e' che vengono allungati i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo a rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: da venti a sessanta giorni. Per altro, il termine di venti giorni era risultato del tutto incompatibile con le modalita' di funzionamento della macchina amministrativa.
2) e' stata approvata definitivamente dalla Camera la legge che delega il Governo a trasformare in illecito amministrativo il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis D. Lgs. 286/1998), introdotto dalla Legge 94/2009. La formulazione della disposizione e' quella che vi avevo segnalato in un precedente messaggio. Il significato e', quindi, lo stesso esposto in quel messaggio: se non e' stato adottato alcun provvedimento di allontanamento, l'irregolarita' di soggiorno non ha rilievo penale. Se invece un tale provvedimento e' stato adottato, rimangono in piedi tutti i reati attualmente previsti: violazione di una delle misure adottate dal questore (con sanzione pecuniaria e/o nuova espulsione) o del divieto di reingresso (punita con la reclusione).
Cordiali saluti
sergio briguglio