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16 marzo 2007

sentenza della corte costituzionale

Cari amici,
alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la sentenza
della Corte Costituzionale n. 78/2007, che fa giustizia di
un'interpretazione della Cassazione (per altro superata dalla
giurisprudenza piu' recente), secondo la quale il detenuto straniero
privo di permesso di soggiorno non potrebbe essere ammesso alle
misure alternative alla detenzione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2006

sentenza della cassazione

Cari amici,
riporto qui sotto il testo dell'ANSA sulla sentenza di ieri della Cassazione in relazione alle conseguenze della condanna dello straniero espulso che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni.

Non ho letto la sentenza, ma mi sembra che ripresenti l'interpretazione gia' data dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 580/2006 (vedi pagina di Febbraio 2006 del mio sito: http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

In quella sentanza, la Corte stabiliva che, in caso di condanna conseguente all'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, il nuovo provvedimento di espulsione deve essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato, e che, in caso di impossibilita' di esecuzione immediata, si deve dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg. Lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione di un ordine del genere non commette quindi reato.

Se e' vero che la sentenza di ieri e' parente di quella di febbraio, l'errore della Cassazione sta - a mio parere - nel leggere male il testo dell'art. 14, co. 5, D. Lgs. 286/1998, che qui riporto:

"5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica."

L'espressione grassettata ("In ogni caso...") viene letta dalla Cassazione come se il nuovo provvedimento di espulsione fosse l'unica conseguenza possibile della prima condanna sulla base della quale "lo straniero... e' punito...". A mio parere, invece, significa che si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione sia nel caso di punizione con la reclusione da uno a quattro anni, sia nel caso di pena dell'arresto da sei mesi a un anno - i casi, cioe', contemplati nei periodi che precedono l'ultimo.

Una volta adottato il nuovo provvedimento di espulsione dovrebbe seguire - sempre a mio parere - la possibilita' di trattenimento quando non sia possibile eseguire subito l'accompagnamento (e su questo la Corte e' d'accordo), ma anche l'ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni quando non sia possibile dar luogo al trattenimento o quando il trattenimento abbia raggiunto i termini massimi. Il mancato ottemperamento dell'ordine dovrebbe, poi, comportare il nuovo arresto, etc.

Detto questo, non puo' che farmi piacere, in questo caso, il fatto che la Corte di Cassazione non sappia leggere.

Cordiali saluti
sergio briguglio


CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE IMPRIGIONATO

(ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari
clandestini - cioè privi di documenti e permesso di soggiorno -
non possono essere arrestati se, ripetutamente, non ottemperano
all'ordine di espulsione emesso dal questore. Al massimo possono
essere accompagnati alla frontiera o, se questo è impossibile,
possono essere trattenuti in un centro di permanenza temporanea
in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea la Cassazione -
con la sentenza 19436 della Prima sezione penale, depositata
oggi - che ha rimesso in libertà una giovane clandestina di 22
anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel M., era stata
incarcerata e condannata a otto mesi di reclusione per non aver
ottemperato all'ordine di espulsione. Era la terza volta che
Isabel incappava nei controlli delle forze dell'ordine e aveva
già riportato due condanne per questo specifico reato. Il
Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza dello scorso
21 febbraio, aveva confermato la custodia cautelare della
ragazza e aveva respinto la sua richiesta di ottenere almeno gli
arresti domiciliari dal momento che non aveva fissa dimora ed
era una recidiva. Per questo la clandestina si è rivolta alla
Cassazione. E la Suprema Corte è andata ben oltre le
aspettative di Isabel che chiedeva solo i domiciliari e non
pretendeva l'annullamento della misura di custodia. Spiegano gli
'ermellinì che la legge sull'immigrazione esprime "l'intenzione
del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del
nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello
straniero, già condannato per non aver volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal
questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera". "Qualora
ciò non sia immediatamente possibile - sottolinea la Cassazione
- può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla identità e
nazionalità del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". Così Piazza Cavour ha disposto "la liberazione"
di Isabel.(ANSA).

21 aprile 2004

sentenza corte costituzionale su espulsione coattiva

Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un'ANSA sulla sentenza (fantasma) della Corte Costituzionale
sull'accompagnamento coattivo dell'espulso. La sentenza dichiarerebbe
illegittime le disposizioni che consentono tale accompagnamento prima
che il giudice abbia convalidato il provvedimento relativo.

Ringrazio Elisabetta Margonari, che mi ha segnalato la notizia.

In caso di conferma, risulterebbe cancellata una delle principali
bestialita', in fatto di immigrazione, del nostro Legislatore (in
enrambe le versioni: centrosinistra e centrodestra...).

Mi risulta che il Governo intenda varare un decreto-legge che affida
al giudice di pace la convalida preventiva dell'espulsione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

17 febbraio 2004

ancora sui detenuti stranieri (sentenza cassazione)

Cari amici,
giro un messaggio inviatomi da Daniela Gaddi, che ringrazio, riguardo
alla questione dell'accesso al lavoro dei detenuti stranieri.

La sentenza della Cassazione (del 17/7/03) cui il messaggio si
riferisce e' alla pagina di febbraio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Caro Briguglio,
a proposito del documento di sindacati e ONG di
Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i
detenuti stranieri, ti segnalo che purtroppo la Corte
di Cassazione ha espresso nello scorso luglio un
orientamento affatto diverso.
Anche in forza di quella sentenza, il Tribunale di
Sorveglianza di Milano ha spesso negato l'accesso alle
misure alternative a detenuti stranieri senza permesso
di soggiorno. Non so quale sia la situazione altrove.
Ti allego la sentenza famigerata, perché tu valuti se
ritieni opportuno inserirla nel tuo archivio

(...)

A presto.

Daniela Gaddi

10 febbraio 2004

cassazione; detenuti; pdl asilo

Cari amici,
alla pagina di febbraio 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,

a) una sentenza della Cassazione con cui si stabilisce che "che l'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti di uno straniero che non conosce la lingua italiana deve essere tradotta, a pena di nullita', in una lingua a lui nota".

b) il testo di un documento di sindacati e ONG di Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i detenuti stranieri (dal sito www.ristretti.it). Ne sono venuto a conoscenza da poco, anche se il documento risale a un anno fa. Ve lo segnalo perche' offre un quadro rigoroso sulla materia.

c) un mio documento contenente le principali osservazioni sul testo unificato in materia di diritto d'asilo, nella versione risultante dagli emendamenti accettati dal Relatore Soda e, soprattutto, dal Governo.

d) un analogo, e piu' importante, documento dell'ACNUR.

In merito agli ultimi due punti, e' da notare come il Governo si sia riservato di formulare propri emendamenti sull'art. 7 del testo unificato (quello relativo all'esame della domanda). Non sono ancora noti tali emendamenti, ma e' possibile fare delle ipotesi sulla base del seguente argomento.

Il Governo ha dato parere favorevole all'emendamento "8.6 Landi di Chiavenna, Bertolini", che introduce l'art. 8-bis (vedi sotto). Tale articolo rimanda all'art. 7-bis, che sarebbe introdotto dall'emendamento "7.01 Landi di Chiavenna, Bertolini", su cui il Governo non si e' ancora pronunciato. L'art. 7-bis, infine, rinvia a un articolo 6-bis, relativo al trattenimento, che non e' incluso in alcuno degli emendamenti presentati.

Dal momento che Landi di Chiavenna e Bertolini sono esponenti autorevoli, in materia, della maggioranza, immagino che gli emendamenti non siano stati presentati a caso, e che il Governo intenda

1) ripristinare le disposizioni sul trattenimento contenute nella Bossi-Fini (col nuovo articolo fantasma 6-bis);

2) dare parere favorevole all'emendamento 7.01 (articoli 7-bis e 7-ter qui sotto);

3) mantenere l'art. 8-bis.

Il quadro che ne deriverebbe (molto meno brillante del testo Soda, ma non per questo da buttar via) e' il seguente:

a) Lo straniero per il quale non si dia luogo al trattenimento obbligatorio fruisce della procedura ordinaria, con ricorso, automaticamente sospensivo, al tribunale ordinario.

b) Per lo straniero trattenuto obbligatoriamente si applica la procedura semplificata. In caso di esito negativo, il ricorso al tribunale ordinario non ha effetto sospensivo. Si procede invece ad allontanamento dal territorio dello Stato, preceduto pero', in ogni caso, da trattenimento nel CPT. Il giudice competente per la convalida del trattenimento e' tenuto a esaminare nel merito la decisione negativa della Commisisone territoriale.

Questa mia e' - ripeto - soltanto una congettura. Se fosse confermata, e se la proposta venisse approvata in questa forma, si avrebbe indubbiamente un certo miglioramento formale rispetto al quadro definito dalla L. 189/02 (un giudice esaminerebbe la richiesta di asilo prima di ogni allontanamento).

C'e' il rischio, pero', che la valutazione del giudice della convalida sia assolutamente superficiale, e non in grado di evidenziare decisioni errate della Commissione. Il rischio e' tanto piu' alto quanto piu' alto e' il numero dei casi che il giudice e' chiamato a esaminare, in un tempo fissato, in sede di convalida. Il fatto che il meccanismo sia automatico, pero', fa si' che la situazione peggiore si abbia proprio nei casi - quelli di sbarchi imponenti, per esempio - in cui maggiore e' il rischio di un lavoro sommario e impreciso da parte della Commissione.

Mi sembra che, in questo quadro, occorra far si' che una procedura di revisione piu' accurata possa essere richiesta quando siano soddisfatti certi criteri. Questi potrebbero essere di tipo oggettivo (es.: il fatto che la domanda, benche' respinta, non sia stata giudicata manifestamente infondata, o simili), o di tipo soggettivo (es.: la revisione deve essere chiesta dall'interessato, la rinuncia a una revisione piu' accurata comportando assistenza per il rimpatrio o riduzioni del divieto di reingresso). L'introduzione di criteri di questo tipo consentirebbe probabilmente di ridurre notevolmente il numero dei casi critici, e permetterebbe di affidarli, senza rischio di abuso, alla procedura di ricorso ordinaria.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo)
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1. La Commissione territoriale competente all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:
a) una procedura semplificata per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b) una procedura ordinaria per i richiedenti asilo non trattenuti.

2. La procedura semplificata si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione, la commissione territoriale procede all'audizione del richiedente entro 15 giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di asilo ai sensi della normativa comunitaria;
c) l'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d) allo scadere del periodo complessivo previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.

3. La procedura ordinaria si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'interno, la commissione territoriale procede, entro trenta giorni alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) in caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda, sulla base della documentazione in suo possesso.

Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)


1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante
l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.
7. 01.Landi di Chiavenna, Bertolini.


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Art. 8-bis.
(Convalida del provvedimento di allontanamento).

1. La decisione di rigetto adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che dispone:
a) per il richiedente asilo trattenuto nel centro di permanenza temporanea e assistenza, l'esecuzione dell'espulsione previa convalida del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il giudice convalida entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;
b) per il richiedente trattenuto presso il centro di identificazione, il questore propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della
Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3.
8. 6.Landi di Chiavenna, Bertolini.