Cari amici,
alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la sentenza
della Corte Costituzionale n. 78/2007, che fa giustizia di
un'interpretazione della Cassazione (per altro superata dalla
giurisprudenza piu' recente), secondo la quale il detenuto straniero
privo di permesso di soggiorno non potrebbe essere ammesso alle
misure alternative alla detenzione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
16 marzo 2007
sentenza della corte costituzionale
7 giugno 2006
sentenza della cassazione
CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE IMPRIGIONATO
(ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari
clandestini - cioè privi di documenti e permesso di soggiorno -
non possono essere arrestati se, ripetutamente, non ottemperano
all'ordine di espulsione emesso dal questore. Al massimo possono
essere accompagnati alla frontiera o, se questo è impossibile,
possono essere trattenuti in un centro di permanenza temporanea
in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea la Cassazione -
con la sentenza 19436 della Prima sezione penale, depositata
oggi - che ha rimesso in libertà una giovane clandestina di 22
anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel M., era stata
incarcerata e condannata a otto mesi di reclusione per non aver
ottemperato all'ordine di espulsione. Era la terza volta che
Isabel incappava nei controlli delle forze dell'ordine e aveva
già riportato due condanne per questo specifico reato. Il
Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza dello scorso
21 febbraio, aveva confermato la custodia cautelare della
ragazza e aveva respinto la sua richiesta di ottenere almeno gli
arresti domiciliari dal momento che non aveva fissa dimora ed
era una recidiva. Per questo la clandestina si è rivolta alla
Cassazione. E la Suprema Corte è andata ben oltre le
aspettative di Isabel che chiedeva solo i domiciliari e non
pretendeva l'annullamento della misura di custodia. Spiegano gli
'ermellinì che la legge sull'immigrazione esprime "l'intenzione
del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del
nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello
straniero, già condannato per non aver volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal
questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera". "Qualora
ciò non sia immediatamente possibile - sottolinea la Cassazione
- può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla identità e
nazionalità del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". Così Piazza Cavour ha disposto "la liberazione"
di Isabel.(ANSA).
21 aprile 2004
sentenza corte costituzionale su espulsione coattiva
Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un'ANSA sulla sentenza (fantasma) della Corte Costituzionale
sull'accompagnamento coattivo dell'espulso. La sentenza dichiarerebbe
illegittime le disposizioni che consentono tale accompagnamento prima
che il giudice abbia convalidato il provvedimento relativo.
Ringrazio Elisabetta Margonari, che mi ha segnalato la notizia.
In caso di conferma, risulterebbe cancellata una delle principali
bestialita', in fatto di immigrazione, del nostro Legislatore (in
enrambe le versioni: centrosinistra e centrodestra...).
Mi risulta che il Governo intenda varare un decreto-legge che affida
al giudice di pace la convalida preventiva dell'espulsione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
17 febbraio 2004
ancora sui detenuti stranieri (sentenza cassazione)
Cari amici,
giro un messaggio inviatomi da Daniela Gaddi, che ringrazio, riguardo
alla questione dell'accesso al lavoro dei detenuti stranieri.
La sentenza della Cassazione (del 17/7/03) cui il messaggio si
riferisce e' alla pagina di febbraio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Caro Briguglio,
a proposito del documento di sindacati e ONG di
Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i
detenuti stranieri, ti segnalo che purtroppo la Corte
di Cassazione ha espresso nello scorso luglio un
orientamento affatto diverso.
Anche in forza di quella sentenza, il Tribunale di
Sorveglianza di Milano ha spesso negato l'accesso alle
misure alternative a detenuti stranieri senza permesso
di soggiorno. Non so quale sia la situazione altrove.
Ti allego la sentenza famigerata, perché tu valuti se
ritieni opportuno inserirla nel tuo archivio
(...)
A presto.
Daniela Gaddi
10 febbraio 2004
cassazione; detenuti; pdl asilo
Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo).
1. La Commissione territoriale competente all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:
a) una procedura semplificata per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b) una procedura ordinaria per i richiedenti asilo non trattenuti.
2. La procedura semplificata si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione, la commissione territoriale procede all'audizione del richiedente entro 15 giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di asilo ai sensi della normativa comunitaria;
c) l'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d) allo scadere del periodo complessivo previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
3. La procedura ordinaria si svolge secondo le seguenti modalità:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'interno, la commissione territoriale procede, entro trenta giorni alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) in caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda, sulla base della documentazione in suo possesso.
Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)
1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.
7. 01.Landi di Chiavenna, Bertolini.
(Convalida del provvedimento di allontanamento).
1. La decisione di rigetto adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che dispone:
b) per il richiedente trattenuto presso il centro di identificazione, il questore propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3.