25 maggio 2009
sull'articolo di Amato e D'Alema
in un articolo apparso sul Corriere della Sera di sabato scorso, Amato e D'Alema delineano quella che ritengono una strategia adeguata a governare il fenomeno dell'immigrazione in Italia.
L'articolo puo' apparire una boccata d'ossigeno ovvero di ossido di carbonio, a seconda che se ne confrontino i contenuti con le tesi sostenute (e votate) in questi ultimi tempi dalla maggioranza di governo o, rispettivamente, con quelle che sarebbe lecito aspettarsi da due tra gli esponenti piu' intelligenti del centrosinistra.
Dopo aver rimproverato - giustamente - ai politici di centrodestra di esasperare le paure della gente, cosi' producendo un nemico (l'immigrato) ma non risolvendo alcun problema, gli autori denunciano come insufficiente a governare i flussi la logica repressiva e additano come modello di un approccio complessivo il disegno di legge Amato-Ferrero predisposto dal Governo Prodi durante la scorsa legislatura, ma morto con essa. Fin qui, nulla da obiettare.
Il seguito dell'articolo - tre quinti abbondanti - e' dedicato ad elencare i successi raggiunti, nel campo, da quel governo. E qui, seppellendo nell'oblio tutte le misure intelligenti adottate nella linea dell'approccio complessivo (es.: decreti legislativi 30/2007, 251/2007 e 25/2008 di recepimento di altrettante direttive europee, decreto-flussi bis nel 2006 con 350.000 domande giacenti recepite senza contorcimenti burocratici, direttiva Mininterno 5/8/2006 per la tutela dei diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso, circolare Minsalute 19/2/2008 per l'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari sprovvisti di copertura assicurativa, circolare Mininterno 28/3/2008 per il rinnovo del permesso ai figli ultra-18-enni e la conversione di quello dei minori non accompagnati, etc.), i nostri dedicano tutto lo sforzo di memoria... alle misure repressive. Con cio' lasciando credere al profano che la linea seguita dall'attuale maggioranza non e' radicalmente errata, ma, al piu', bisognosa di qualche correzione.
In sintesi, Amato e D'Alema rivendicano come successi l'alto numero di accordi di riammissione firmati con i principali paesi di provenienza dei flussi migratori, le azioni di contrasto nei confronti dei trafficanti, il Trattato con la Libia con le sue disposizioni per un pattugliamento delle coste libiche mirato a contrastare la partenza di natanti verso l'Italia; perche' il lettore abbia modo di cogliere la differenza tra quesa politica e quella attuale, gli autori chiariscono, pero', che l'accordo con la Libia non prevede che siano rinviati in Libia gli immigrati soccorsi dall'Italia nelle acque internazionali.
L'articolo si conclude con l'invito a rinegoziare e rafforzare gli accordi di riammissione che si rivelino datati e con l'elencazione di alcune misure che di questi accordi devono diventare parte integrante: aiuti per lo sviluppo economico, definizione di quote concordate di ingressi per lavoro, azioni congiunte contro criminalita' e sfruttamento, rimpatrio degli overstayers (quanti, entrati legalmente, prolungano illegalmente la loro permanenza in Italia oltre i termini consentiti).
Viviamo in un paese allo sbando, governato da una maggioranza per molti aspetti indecente. E sarei felice se Berlusconi fosse rimpiazzato da un babbuino di media intelligenza o, in mancanza, da Rutelli. Non essendovi, pero', alcuna speranza, a breve, di assistere a un tale avvicendamento, mi permetto di sognare che il centrosinistra usi il tempo della sconfitta per elaborare posizioni un po' piu' solide in materia di immigrazione. Richiamo a questo scopo, nel seguito, alcuni punti di rilievo.
1) A fronte del ritmo di creazione di nuovi overstayers (verosimilmente quantificabile in cento-duecentomila persone per anno), il flusso di stranieri che, sbarcati sulle coste, non risultano meritevoli di protezione internazionale e che devono, quindi, essere rimpatriati, e' trascurabile (dieci-ventimila unita' per anno). Oggi, l'immigrato illegalmente soggiornante da cui l'elettore della Lega vorrebbe liberare l'Italia e' nella stragrande maggioranza dei casi un overstayer. Preoccuparsi degli sbarchi e' cosa legittima; ma e' priva di razionalita' se non ci si pone prima, da un punto di vista logico, il problema dell'overstaying.
2) Qual e' il motivo per cui si produce l'overstaying? Dal 1986, la legge italiana pretende, per l'ingresso di un lavoratore straniero, una chiamata a distanza (datore di lavoro residente in Italia, lavoratore straniero residente all'estero). Dato che nessuno si azzarderebbe ad assumere al buio uno straniero mai incontrato prima, l'unico modo per far si' che questa chiamata abbia luogo e' rappresentato, in pratica, da un ingresso dello straniero in cerca di lavoro. Dato che la cosa non e' consentita dalla legge, lo straniero maschera tale ricerca da soggiorno per turismo. Instaurato il rapporto di lavoro (in nero), resta sommerso in una condizione di soggiorno illegale (overstaying). Ne emerge solo a seguito di sanatorie o di un uso improprio delle chiamate nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi (chiamate effettuate come se lo straniero fosse ancora all'estero e seguite da rimpatrio e reingresso - questa volta, per lavoro - dello straniero stesso).
3) L'overstaying e' un male? Se guardiamo al risultato finale, nei casi (numerosi) in cui l'avventura si conclude con il rilascio di un permesso di soggiorno (a valle di sanatoria o di chiamata entro-quota), certamente no. Se consideriamo i costi del periodo trascorso nell'illegalita' (sfruttamento, compressione di diritti fondamentali, separazione tra straniero e istituzioni dello Stato, concorrenza sleale nei confronti del disoccupato italiano, etc.), certamente si'.
4) Si puo' fare a meno dell'overstaying? Con le leggi vigenti, no: non avremmo piu' immigrazione per lavoro. I lavori che gli italiani non sono piu' disposti a fare dovremmo allora farli fare ai leghisti. E voi ve lo mettereste in casa un leghista?
Si puo' pero' modificare la legge (e su questo auspico una riflessione, per il futuro, di Amato e D'Alema). Oggi, uno degli slogan piu' in voga, tra i politici desiderosi di scansare l'accusa di xenofobia, suona cosi': "l'immigrazione legale e' benvenuta". Affermazione nobile - certo -, ma, se e' vero quanto affermato nel punto 2, concretamente orba di soggetto. Si tratta, in un'ottica di riforma, di capovolgerla col coraggio dell'intelligenza: "l'immigrazione benvenuta e' legale".
5) Che cosa si intende per immigrazione benvenuta? Questo, in democrazia, puo' dirlo solo la politica (ossia l'arte di governare la societa'). Osservo pero' come tanto il Governo Prodi (DPCM 25/10/2006) quanto il Governo Berlusconi (DPCM 3/12/2008) hanno deciso di accogliere tutte le domande di assunzione presentate in eccesso rispetto alla quota fissata con i decreti di programmazione dei flussi immediatamente precedenti (nessun dubbio essendovi, per altro, che si trattasse di domande relative ad overstayers). Ne deduco che sul fatto che il lavoratore straniero che abbia trovato occupazione nel nostro paese debba essere considerato benvenuto vi sia, tra i nostri politici, un consenso bulgaro.
6) Come si puo' trasformare in legge lo slogan capovolto? In questi anni ho proposto tre vie (non necessariamente alternative):
a) la via di minimo sforzo: consentire, a legislazione invariata, la presentazione delle domande di assunzione da parte dei datori di lavoro in qualunque momento dell'anno (e non solo a partire dal clik day) e utilizzare il dato sulle domande giacenti come elemento primo per la definizione della quota da ammettere col decreto-flussi;
b) la via intermedia: consentire il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro al "turista" straniero che (avendo depositato in ingresso impronte digitali, copia del passaporto e mezzi idonei a coprire il viaggio di ritorno) dimostri di aver trovato occupazione in Italia;
c) la via strutturale: istituire la possibilita' di ingresso per ricerca di lavoro, a condizioni simili a quelle previste per l'ingresso per turismo, ma con possibilita' di dar luogo a soggiorni di durata maggiore (in presenza di mezzi di sostentamento adeguati).
La proposta a) manterrebbe in piedi il fenomeno dell'overstaying, ma ne minimizzerebbe la durata e i costi.
La proposta b) corrisponde probabilmente al quadro che la gente comune immagina sia in vigore in Italia. Mi e' successo molte volte, discutendo con elettori di destra sull'argomento, di arrivare al punto in cui scoprono che la legge italiana non contempla la possibilita' di trasformare un soggiorno per turismo in uno per lavoro; ti chiedono: "ma ne sei sicuro?", con l'espressione di chi intende: "non ti sarai dato all'alcol, vero?"
La proposta c) somiglia molto alla b). E', di quella, piu' adatta ad una sperimentazione: si puo' dimensionare il flusso in ingresso sia con l'imposizione di tetti numerici, sia con la definizione di opportuni requisiti (ad esempio, in relazione alla disponibilita' di mezzi). Paradossalmente, pur essendo la soluzione piu' idonea a mantenere il controllo del fenomeno in mano allo Stato, e' quella piu' difficile da spiegare all'elettorato. Ma compito dei politici seri e' proprio quello di capire e spiegare.
7) Immaginiamo ora di aver reso inutile l'overstaying e di doverci concentrare sul residuo flusso di immigrazione illegale associato agli sbarchi. Qual e' l'atteggiamento giusto nei confronti di chi tenta di arrivare sulle nostre coste?
Non ho dubbi sul fatto che le norme del diritto della navigazione vadano rispettate, in tutte le situazioni in cui sia in pericolo la vita umana, a prescindere da chi sia il navigante. Ho dei dubbi, invece, sul fatto che vi sia una gran differenza tra l'applicazione del Trattato con la Libia alla maniera del centrodestra (riportare i migranti in Libia) e quella alla maniera del centrosinistra (pattugliare le coste libiche perche' i barconi neanche partano). Cerco di spiegare perche'.
8) La normativa italiana accorda protezione dello straniero sotto condizioni molto ampie:
- lo status di rifugiato e' riconosciuto, ai sensi della Convenzione di Ginevra, allo straniero che abbia un timore fondato di essere (personalmente) perseguitato, in patria, per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;
- la protezione sussidiaria e' accordata a chi, non potendo essere riconosciuto come rifugiato, rischi di subire, in patria, un "danno grave" (condanna a morte, tortura o altro trattamento inumano o degradante, pericolo grave derivante alla persona di un civile dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale);
- il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione e' riconosciuto allo straniero al quale sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana;
- la protezione umanitaria e' accordata allo straniero che, non avendo diritto ad una delle forme precedenti, non possa tuttavia essere rimpatriato per "gravi motivi umanitari" (la cui individuazione e' lasciata alla Commissione territoriale per l'asilo e al questore).
9) Si potrebbe concludere, dal punto 8, che l'Italia si disponga ad accogliere molti milioni di stranieri: potenzialmente, tutti coloro che, nel mondo, vedono la loro vita o la loro liberta' messa in pericolo dalla mancanza di pace o, piu' semplicemente, di democrazia.
In realta', benche' alcune delle forme di protezione citate siano in vigore da diversi decenni e le piu' recenti (sia pure con nomi diversi) da quasi sette anni anni, in Italia ottengono protezione poche migliaia di persone per anno. La ragione sta nel fatto che la normativa italiana accorda protezione, nelle condizioni dette, solo allo straniero che sia gia' sul territorio dello Stato.
10) Raggiungere il territorio italiano in modo ordinario e', per lo straniero che si trovi in una delle condizioni che lo renderebbero titolare del diritto alla protezione, estremamente difficile. Prendere un aereo per l'Italia (ammesso che vi siano voli di collegamento) e' quasi impossibile se e' in atto una guerra o una guerra civile. Ma e' altrettanto difficile, anche in mancanza di una situazione di violenza generalizzata, per lo straniero che sia vittima di persecuzione o di grave compressione dei diritti. In questi casi, infatti, e' assai improbabile che lo straniero sia in possesso di un passaporto. E le compagnie aeree non ammettono a bordo una persona priva di passaporto valido. Il motivo e' che una tale persona corre un forte rischio di essere respinto alla frontiera del paese d'arrivo (in particolare, alla frontiera italiana). E la compagnia aerea subisce sanzioni per aver imbarcato uno straniero che debba essere respinto (oltre a doverlo riprendere a bordo per il volo di rimpatrio). E' vero che la legge italiana prevede che non si applichino tali sanzioni quando lo straniero chieda protezione internazionale. Ma nulla assicura, al momento dell'imbarco, che lo straniero effettivamente chiedera' protezione; nel dubbio, la compagnia aerea lascia a terra lo straniero privo di pasaporto valido.
11) In questa situazione, allo straniero in fuga dalla violenza o dalla persecuzione non resta che affidarsi ai trafficanti, per attraversare deserti e mari. I trafficanti ovviemente agiscono per interesse proprio e, quando trattano la vita delle persone come se fosse una semplice zavorra, sono dei criminali. Ma, se non fosse per questi eccessi, dovrebero essere insigniti del Premio Nansen (assegnato ogni anno dall'UNHCR), dato che, senza il loro apporto, in Europa non sapremmo neanche come sia fatto un rifugiato.
12) Effetto complessivo delle norme (generose) che definiscono il diritto alla protezione e di quelle (tirchie) che determinano la possibilita' di accedere alla richiesta di protezione e' che lo Stato italiano, rispetto ai danni che gli individui patiscono per guerre e dittature, e' stato, fino a qualche tempo fa, alla finestra: "se non riesci a fuggire o ad arrivare in prossimita' delle nostre coste, affar tuo; se pero' riesci ad arrivare, esamino con una discreta cura la tua richiesta di protezione e la accolgo con una certa larghezza di vedute". La novita' introdotta con il Trattato italo-libico modifica questo atteggiamento passivo, aggiungendo alle barriere di carattere fisico (deserti e mari) quelle, difficilmente sormontabili, costituite dal pattugliamento (centrosinistra) o dal respingimento in mare (centrodestra).
13) Se su questa linea lo Stato italiano insistera', le norme generose sulla protezione manterranno un carattere puramente simbolico, dato che l'impossibilita' di arrivare a presentare una richiesta di protezione le lascera' senza un bacino di utenza. Almeno fino a quando i potenziali richiedenti non troveranno altri percorsi efficaci per giungere in Italia.
14) Naturalmente, l'Italia potrebbe affermare: "intendo mantenere effettivo il livello di protezione, ma voglio separare il flusso di persone meritevoli di protezione da quanti alla protezione non hanno diritto". In teoria, si puo' ottenere questo risultato consentendo ai potenziali destinatari di protezione di chiederla quando ancora si trovano lontani dal territorio italiano e provvedendo al trasporto in Italia (senza ricorso a trafficanti) dei soli che a quella protezione hanno diritto.
15) Una possibile soluzione e' che la domanda sia presentata gia' nel paese di provenienza. I potenziali richiedenti, in un paese devastato dalla guerra o dalla guerra civile o piegato dalla dittatura sarebbero pero' - questa volta si' - milioni, non essendoci piu' il filtro costituito dalle difficolta' del viaggio. A fronte di un afflusso massiccio di domande di protezione, Costituzione e leggi generose verrebbero immediatamente riformate in modo da restringere drasticamente le condizioni soggettive per il godimento del diritto alla protezione. Una cosa del genere avvenne in Germania (che aveva una costituzione particolarmente aperta in materia di asilo) a seguito della presentazione di 500.000 richieste di protezione in un solo anno durante la guerra nella ex Jugoslavia. In pochissimo tempo, la situazione attuale si ribalterebbe: norme generose sull'accesso alla richiesta, ma estremamente tirchie rispetto alla concessione della protezione.
16) L'altra soluzione e' di carattere intermedio tra quella odierna (richiesta in Italia) e quella del punto 15: lasciare che i potenziali richiedenti affrontino una parte rilevante delle avversita' selettive (per esempio, attraversando il deserto) e siano ammessi a presentare richiesta di protezione - in Libia, per esempio - prima di imbarcarsi per l'ultima tappa.
A me sembra che questa soluzione - cara a molti politici, oggi - a fronte di qualche pregio (se adottata effettivamente, ridurrebbe, per definizione, il numero di morti in mare) presenti vari difetti gravi:
a) continuerebbe ad essere importantissimo il ruolo dei trafficanti, che dovrebbero provvedere all'organizzazione del viaggio fino alla Libia (es.: attraversamento del deserto);
b) un'applicazione certa del diritto - gia' difficile in Italia - sarebbe pressoche' impossibile in Libia: chi darebbe assistenza legale al richiedente? davanti a quale giudice potrebbe presentare ricorso contro una decisione (amministrativa) di diniego della protezione?
c) non ci sarebbe modo, in pratica, di ottenere dalla Libia garanzie in relazione al rispetto dei diritti di coloro ai quali la protezione dovesse essere negata.
Lo Stato italiano potrebbe obiettare che il punto c) non e' di sua competenza, non spettandogli l'onere di tutelare persone che non hanno alcun titolo per essere ammessi sul proprio territorio. Ma, allora, il punto b) diventerebbe un punto essenziale: uno screening superficiale delle richieste di protezione farebbe passare, in modo casuale, da una tutela dei diriti degna della migliore tradizione europea a una violazione degli stessi diritti degna del Colonnello Gheddafi.
17) Cosa fare, in definitiva, rispetto agli sbarchi? Finche' le cifre restano quelle attuali (poche decine di migliaia di persone sbarcate, di cui quasi meta' riconosciute meritevoli di protezione), forse conviene accettarli come fisiologici e lasciare invariato il sistema di accesso alla procedura: richieste presentate in Italia, senza che siano introdotti sbarramenti ulteriori, oltre a quelli oggettivamente esistenti, sulla strada dei profughi.
Quanto a coloro ai quali la protezione deve essere negata, si potrebbero utilizzare forme di incentivo al rimpatrio o, meglio ancora, inserirli in percorsi di soggiorno legale. Un esempio: dal 2006 vengono ammessi in Italia 10.000 stranieri all'anno per partecipare a corsi di formazione professionale o a tirocini di orientamento; non sarebbe impensabile incanalare la porzione che oggi si cerca di respingere in corsi di questo genere, finalizzati ad un successivo inserimento legale nel mercato del lavoro.
Si puo' obiettare: ma cosi' si premia l'illegalita' e si incentivano le partenze dai paesi dell'Africa subsahariana. Risposta: e' vero, ma forse rimandare indietro gente che ha saputo affrontare difficolta' a fronte delle quali ciascuno di noi soccomberebbe in pochissimo tempo e' - oltre che una crudelta' - uno spreco enorme di risorse umane.
Cordiali saluti
sergio briguglio
27 aprile 2009
La detenzione nei CIE, Mantovano e i cetrioli
Cari amici,
in un'intervista al giornale radio, ieri mattina, il Sottosegretario all'interno Mantovano ha spiegato come l'esigenza di innalzare la massima durata della detenzione nei Centri di identificazine ed espulsione (CIE) da due mesi a sei mesi non derivi dalla necessita' di dare compimento alle procedure per l'identificazione degli espellendi, ma da quella di porre riparo al freno opposto dagli Stati alla riammissione dei propri cittadini. Mantovano ha affermato che l'identificazione si conclude di solito in tempi abbastanza brevi, grazie alla collaborazione dei paesi di provenienza degli stranieri, e che pero' alcuni di questi paesi non accettano di riammettere oltre un certo numero di espulsi per giorno; la Tunisia, per esempio, secondo Mantovano, ne accetta non piu' di sette al di'.
Cerco di spiegare con un apologo perche' sia assurdo prolungare i termini della detenzione, assunto che il problema sia quello sottolineato da Mantovano.
Un droghiere apre un nuovo negozio di alimentari. Acquista, dal grossista, dodici confezioni di cetrioli sottaceto al giorno. Riesce a venderne, tuttavia, soltanto sette al giorno. Ne accumula cosi', invendute, cinque al giorno, che sistema nel retrobottega.
La data di scadenza di ogni confezione e' posteriore di sessanta giorni alla data di acquisto. Il droghiere, trascorsi sessanta giorni dall'apertura del negozio, comincia a buttar via le confezioni scadute. Ne butta, cosi', cinque al giorno.
In questo modo, dal sessantunesimo giorno in poi, le cinque confezioni invendute della giornata vanno a prendere il posto delle cinque appena scadute. Nel retrobottega, su uno scaffale di opportune dimensioni, campeggiano quindi, da quel giorno in poi, 300 confezioni di cetrioli (5x60).
Il droghiere tiene al profitto e mal sopporta l'idea di gettare nell'immondizia tutte quelle confezioni di cetrioli.
La moglie gli suggerisce di cercare di incrementare le vendite, lanciando tra le massaie del quartiere la campagna "Un cetriolo e' meglio". Ma il droghiere sospetta che dietro questo consiglio si celi un attacco alla sua romana virilita'.
Il garzone suggerisce allora di modificare l'accordo col grossista, concordando l'acquisto di sole sette confezioni al giorno. Il droghiere, pero', considera il garzone un comunista e un degenerato, e respinge senza tentennamenti anche questo suggerimento.
Decide invece di cambiare marca di cetrioli: il grossista, messo a parte delle preoccupazioni per il gran numero di confezioni sprecate, gli ha segnalato che una marca di Bruxelles assicura una durata del prodotto pari a centottanta giorni, anziche' sessanta.
Dal giorno in cui cominciano ad arrivare le nuove confezioni, per un po' non succede niente di nuovo: cinque confezioni invendute vanno in retrobottega ogni giorno, al posto delle cinque (della vecchia marca) arrivate a scadenza.
La moglie mugugna. Il garzone fa battutine sarcastiche. Il droghiere comincia a pensare che il grossista l'ha fregato.
Poi, dopo sessanta giorni dal cambio di marca, succede una cosa meravigliosa: quando la sera il droghiere va a sistemare sullo scaffale le cinque confezioni invendute, scopre che non ce n'e' piu' neanche una della vecchia marca (le ultime sono finite nei rifiuti la sera prima). Quelle sullo scaffale sono tutte confezioni della marca belga, e tutte ancora lontane dalla scadenza: le piu' anziane hanno sessanta giorni di vita e saranno commestibili ancora per centoventi giorni (180-60=120).
Il droghiere torna trionfante nella bottega e dice a moglie e garzone: "Che vi avevo detto? Sono o non sono il miglior droghiere che abbiate mai conosciuto?".
Moglie e garzone gli fanno pero' osservare che sullo scaffale non c'e' piu spazio.
Il droghiere riflette: o getto via cinque confezioni anche oggi, benche' non ancora scadute (ma allora il cambiar marca non e' servito a niente), o compro con urgenza un nuovo scaffale. Opta per questa seconda via e corre, prima che chiudano i negozi, in cerca dello scaffale. Non avendo tempo di andare da IKEA, si deve accontentare del negozio piu' vicino: lo scaffale e' in ebano intarsiato e costa uno sproposito. Ma il droghiere, che non puo' darla vinta a moglie e garzone, lo compra.
Per centoventi giorni le cose vanno avanti cosi': non si butta piu' una confezione, e quelle invendute vanno a riempire lo scaffale appena acquistato e, poi, un altro ancora (in ebano intarsiato anche questo, che' altrimenti l'estetica ne avrebbe nocumento).
Si arriva a uno stock di 900 confezioni (300 + 5x120 = 5x180 = 900): tre scaffali pieni pieni, di cui due in ebano.
Quando il droghiere e' ormai sul punto di ordinare un quarto scaffale, succede un altro fatto nuovo: le cinque confezioni rimaste invendute il giorno di arrivo della nuova marca vanno a scadenza, essendo passati, da quella data, proprio centottanta giorni. Vengono cosi' buttate via, e il loro posto e' preso dalle cinque appena avanzate.
Da quel giorno, il droghiere riprende a buttare cinque confezioni al giorno. Con uno stock di confezioni invendute triplicato, rispetto ai vecchi tempi, e sistemato, per due terzi, su scaffali in ebano.
La moglie decide di lasciarlo e va a vivere col garzone.
Se a suo tempo avete frequentato con profitto la terza elementare, potete andare direttamente ai saluti, saltando la righe che seguono.
Se, invece, siete ministri o sottosegretari del governo in carica o anche semplicemente leghisti, puo' esservi utile una legenda che stabilisca un parallelo tra l'apologo e la questione della detenzione nei CIE:
1) Confezioni di cetrioli acquistate quotidianamente dal droghiere: cittadini tunisini da espellere, avviati quotidianamente al CIE;
2) Confezioni di cetrioli vendute quotidianamente dal droghiere: cittadini tunisini rimpatriati quotidianamente;
3) Confezioni di cetrioli buttate: espellendi rimessi in liberta' e destinatari dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni;
4) Data di scadenza della marca vecchia: gli attuali limiti per la detenzione in CIE;
5) Data di scadenza della marca di Bruxelles: limiti estesi per la detenzione in CIE;
6) Scaffali nel retrobottega: Centri di identificazine ed espulsione;
7) Droghiere: governo e maggioranza;
8) Moglie del droghiere: Livia Turco, che ha sempre sostenuto la stipula di accordi di riammissione;
9) Garzone del droghiere: Dr. Luigi Mone, gia' responsabile, al Ministero dell'interno, per l'immigrazione, che suggeri' di non dar luogo a detezione per gli espellendi per i quali non fosse effettuabile il rimpatrio;
Grossista: la P.S.;
Venditore di scaffali in ebano: imprenditore vicino alla Lega, interessato agli appalti per la costruzione di nuovi CIE e l'ampliamento dei vecchi.
Cordiali saluti
sergio briguglio
13 maggio 2008
ancora sulla direttiva rimpatri
Sent: Tuesday, May 13, 2008 10:14 AM
Subject: ancora sulla direttiva rimpatri
Cari amici,
ancora qualche considerazione sulla direttiva "rimpatri", anche in considerazione della mobilitazione che essa ha provocato in questi giorni, in varie sedi (europee e nazionali).
I. Rimpatrio volontario e divieto di reingresso
La proposta di direttiva contiene un punto molto buono: di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un certo termine. Se rispetta questo termine, non si applica divieto di reingresso.
Un punto del genere porterebbe, se approvato e recepito, un netto miglioramento della normativa oggi vigente in Italia.
Il problema e' che - in base alla proposta di direttiva - e' possibile derogare alla disposizione sul rimpatrio volontario, oltre che nei casi in cui lo straniero rappresenti un pericolo, anche in quelli in cui vi sia il rischio che si sottragga al provvedimento. E' evidente come questo rischio possa essere facilmente invocato dall'autorita' per procedere in tutti i casi all'allontanamento coattivo.
La cosa e' aggravata dalla previsione che un divieto di reingresso puo' essere sempre imposto nei casi in cui non si sia concessa allo straniero la possibilita' di rimpatrio volontario.
II. Detenzione
Quanto alla detenzione, la direttiva la ammette solo nei casi in cui non sia possibile adoperare altre misure meno afflittive. Anche questa clausola, pero', non intralcerebbe piu' di tanto gli Stati che vogliano ricorrere sistematicamente alla detenzione.
La maggior preoccupazione, dal punto di vista di chi sia preoccupato del possibile impatto sulla normativa italiana, e' data dalla disposizione in base alla quale uno Stato membro puo' stabilire, per la detenzione una durata massima pari anche a sei mesi. Un prolungamento della detenzione di ulteriori dodici mesi e' poi ammesso se la procedura di allontanamento e' ostacolata dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi. E' evidente come, anche in questo caso, la situazione normale e' proprio quella che nella proposta di direttiva si cerca di far apparire eccezionale.
Una apparente attenuazione dell'asprezza di queste disposizioni deriva da quelle che seguono:
a) la detenzione, per ciascun caso, deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso e sono effettuati con la dovuta diligenza;
b) in caso di detenzione prolungata lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento di detenzione da parte dell'autorita' giudiziaria;
c) quando e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento lo straniero deve essere rilasciato immediatamente.
Mi sembra che in questo modo la proposta di direttiva dia luogo ad una dannosa biforcazione: in base a una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione (non strettamente correlata con l'effettivo comportamento dell'interessato), si passa, in modo discontinuo, da un regime di rimpatrio "gentile" (volontario e non aggravato da divieto di reingresso) ad uno in cui lo straniero diventa oggetto di allontanamento coattivo, detenzione e divieto di reingresso. In questo secondo regime, allo straniero viene lasciata una sola possibilita' di contenimento del danno: quella di negare qualunque collaborazione, rendendo cosi' effettivamente impossibile il rimpatrio e illegittima la prosecuzione della detenzione. I metodi coercitivi, invece di giocare a favore della effettivita' della politica di rimpatrio, finiscono cosi' per incentivare proprio il principale ostacolo che quella politica incontra: l'occultamento dell'identita' dello straniero da espellere.
Se l'obiettivo della direttiva e' quello di dotarsi di un sistema di allontanamento efficace ma non inutilmente vessatorio, sarebbe molto piu' equo e vantaggioso esonerare dal divieto di reingresso anche lo straniero (non pericoloso) al quale sia stata negata la possibilita' di rimpatrio volontario, quando questi collabori alle operazioni di identificazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
12 maggio 2008
sommario direttiva rimpatri
Cari amici,
alla pagina di Maggio 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della
proposta di direttiva sui rimpatri degli stranieri in condizioni di
soggiorno illegale (aggiornata al 7/5/2008) e un sommario degli
elementi principali di tale proposta.
La direttiva definisce un quadro che, in confronto con quello vigente
in Italia, appare per certi aspetti piu' aspro, per altri piu' aperto.
Quanto ai primi, ad esempio, la durata massima della detenzione dello
straniero da espellere puo' estendersi fino a 18 mesi.
Quanto ai secondi, e' stabilito che, di norma, allo straniero da
rimpatriare deve essere concesso un termine per procedere al
rimpatrio volontario. Ove lo straniero rispetti tale termine, non gli
viene imposto un divieto di reingresso. Nota: elementi simili erano
contenuti nel DDL Amato-Ferrero.
La proposta di direttiva e' ancora lontana dall'approvazione, ma
acquista un'importanza particolare perche' sembra che il nuovo
governo stia valutando l'opportunita' di anticiparne, con
decreto-legge, alcuni dei contenuti.
Una analoga anticipazione il governo Berlusconi la effettuo' ai tempi
della legge 189/2002. In quel caso, la direttiva anticipata era
quella sulle procedure per l'esame della domanda di asilo. La
direttiva stessa fu approvata poi in forma assai diversa da quella
che era servita come ispirazione, e i relativi articoli "ispirati"
sono stati di recente cassati dal decreto legislativo di recepimento
(n. 25/2008).
Intelligenti pauca...
Cordiali saluti
sergio briguglio
1 febbraio 2007
decreti legislativi; relazione cpt
3. 100. Governo.
30 novembre 2006
nota su respingimento, espulsioni e CPT per il 6 dicembre
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/dicembre/proposte-espulsioni.html troverete il testo di una seconda nota inviata ai ministri Amato e Ferrero e ai sottosegretari Lucidi e De Luca in vista dell'incontro con associazioni e sindacati in programma per il 6 Dicembre.
Cordiali saluti
sergio briguglio
7 giugno 2006
sentenza della cassazione
CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE IMPRIGIONATO
(ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari
clandestini - cioĆØ privi di documenti e permesso di soggiorno -
non possono essere arrestati se, ripetutamente, non ottemperano
all'ordine di espulsione emesso dal questore. Al massimo possono
essere accompagnati alla frontiera o, se questo ĆØ impossibile,
possono essere trattenuti in un centro di permanenza temporanea
in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea la Cassazione -
con la sentenza 19436 della Prima sezione penale, depositata
oggi - che ha rimesso in libertĆ una giovane clandestina di 22
anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel M., era stata
incarcerata e condannata a otto mesi di reclusione per non aver
ottemperato all'ordine di espulsione. Era la terza volta che
Isabel incappava nei controlli delle forze dell'ordine e aveva
giĆ riportato due condanne per questo specifico reato. Il
Tribunale della libertĆ di Bologna, con ordinanza dello scorso
21 febbraio, aveva confermato la custodia cautelare della
ragazza e aveva respinto la sua richiesta di ottenere almeno gli
arresti domiciliari dal momento che non aveva fissa dimora ed
era una recidiva. Per questo la clandestina si ĆØ rivolta alla
Cassazione. E la Suprema Corte ĆØ andata ben oltre le
aspettative di Isabel che chiedeva solo i domiciliari e non
pretendeva l'annullamento della misura di custodia. Spiegano gli
'ermellinƬ che la legge sull'immigrazione esprime "l'intenzione
del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del
nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello
straniero, giĆ condannato per non aver volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal
questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera". "Qualora
ciò non sia immediatamente possibile - sottolinea la Cassazione
- può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla identitĆ e
nazionalitĆ del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". CosƬ Piazza Cavour ha disposto "la liberazione"
di Isabel.(ANSA).
12 novembre 2004
conversione in legge d.l. 241/04; quota residua
Cari amici,
ieri sera e' stato definitivamente convertito in legge il
decreto-legge 241/04 (quello relativo alla convalida
dell'accompagnamento immediato).
Il testo licenziato dalla Camera (A.C. 5369) non differisce da quello
approvato dal Senato, di cui vi avevo gia' parlato.
Alla pagina di novembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il quadro
sinottico delle disposizioni precedentemente vigenti su cui il
provvedimento interviene e delle modifiche approvate.
Vorrei attirare la vostra attenzione - oltre che sull'inasprimento
delle sanzioni contro il soggiorno illegale di chi sia stato gia'
espulso - sulle modifiche apportate alle disposizioni relative alla
regolarizzazione del 2002: e' stabilito esplicitamente che alla
scadenza del permesso rilasciato con la regolarizzazione, il
soggiorno puo' essere validamente prolungato anche in presenza di un
nuovo rapporto di lavoro, o di un'attivita' di lavoro autonomo o, in
generale, dei requisiti per un diverso permesso.
Segnalo infine, ringraziando Silvia Canciani, Massimiliano Vrenna e
Marco Ferrero, che con la circolare n. 37/2004 del 4 ottobre 2004, il
Ministero del Lavoro ha ridistribuito una quota di 600 ingressi per
lavoro del 2004, avanzata da quella a suo tempo trattenuta per le
"grandi opere". La quota e' stata distribuita tra le varie Regioni ed
e' cosi' suddivisa in base alla nazionalita':
111 tunisini
136 marocchini
100 egiziani
40 moldavi
213 per le altre nazionalita'.
Cordiali saluti
sergio briguglio
7 ottobre 2004
decreto-legge 241: nuove sanzioni per il soggiorno illegale
Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete i resoconti
delle sedute delle Commissioni competenti del Senato relative alla
conversione in legge (a.s. 3107) del decreto-legge n. 241/04.
In particolare - se capisco bene - nella seduta di ieri sono stati
approvati alcuni emendamenti che incrementano le sanzioni per
soggiorno illegale in caso di recidiva.
Alla stessa pagina del sito troverete un documento che rende chiari i
cambiamenti.
Una volta si diceva "Mentre a Roma si discute, Sagunto e' espugnata".
Oggi dire questo, con riferimento ad ONG, sindacati, chiese, etc.
sarebbe assai impreciso: neanche piu' discutono.
Sogni d'oro
sergio briguglio
6 ottobre 2004
lampedusa: emendamento al d.l. 241/04
15 settembre 2004
decreto-legge n. 241/04
alla pagina di Settembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo del
Decreto-legge n. 241/04, pubblicato sulla G.U. di ieri (in vigore
quindi da oggi).
E', come e' noto, il decreto che corregge il Testo unico
sull'immigrazione in relazione a
a) sospensione dell'accompagnamento alla frontiera nelle more della
convalida del giudice (di pace);
b) attribuzione allo stesso giudice di pace della competenza in
materia di ricorso contro il provvedimento di espulsione e di
convalida del trattenimento nei CPT;
c) cancellazione dell'arresto obbligatorio nei casi di mancato
rispetto del termine di 5 gg. per l'allontanamento dell'espellendo
non trattenibile in CPT.
Ringrazio Silvia Canciani, che me l'ha segnalato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
26 luglio 2004
circolare mininterno espulsioni
alla pagina di luglio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, il testo della circolare del Ministro dell'interno relativa
alle conseguenze delle sentenze della Corte Costituzionale in materia
di espulsioni.
Ringrazio Silvia Canciani, che l'ha segnalata.
Cordilai saluti
sergio briguglio
19 luglio 2004
documenti vari
21 aprile 2004
sentenza corte costituzionale su espulsione coattiva
Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un'ANSA sulla sentenza (fantasma) della Corte Costituzionale
sull'accompagnamento coattivo dell'espulso. La sentenza dichiarerebbe
illegittime le disposizioni che consentono tale accompagnamento prima
che il giudice abbia convalidato il provvedimento relativo.
Ringrazio Elisabetta Margonari, che mi ha segnalato la notizia.
In caso di conferma, risulterebbe cancellata una delle principali
bestialita', in fatto di immigrazione, del nostro Legislatore (in
enrambe le versioni: centrosinistra e centrodestra...).
Mi risulta che il Governo intenda varare un decreto-legge che affida
al giudice di pace la convalida preventiva dell'espulsione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
23 giugno 2003
decreti attuativi
alla pagina di giugno 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre
cose,
a) il testo del decreto del Ministro dell'interno sulle attivita' di
contrasto dell'immigrazione illegale via mare;
b) la bozza di regolamento sull'asilo (nella versione piu' recente,
datata 6 Maggio 2003).
Ringrazio coloro che mi hanno fatto avere questi documenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
28 aprile 2003
decreti legislativi in attuazione di direttive; relazio
Cari amici,
alla pagina di aprile 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dei due decreti legislativi (85/03 e 87/03), appena pubblicati in G.U, di cui da' notizia il messaggio di Paolo Bonetti allegato.
Troverete anche una nota contenente mie osservazioni sul decreto 85/03 (quello sulla direttiva "protezione temporanea"). La nota e' stata scritta sulla base di una versione non ufficiale del testo del decreto, e potrebbe quindi contenere riferimenti imprecisi.
Alla stessa pagina trovere, infine, la relazione preparata da Dino Frisullo per un convegno sui CPT tenutosi a Lecce in questi giorni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Comunico che sono stati da poco pubblicati ed entrano perciò in vigore 2 importanti decreti legislativi che apportano importanti modificazioni e integrazioni al diritto degli stranieri vigente in Italia.
1) DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. (Gazz.Uff. n. 93 del 22-4-2003)
Si tratta di 13 articoli (piuttosto dettagliati e significativi) + 1 allegato che completano la normativa italiana in materia di diritto di asilo nel caso degli esodi di massa, prevedendo i contenuti del D.P.C.M. da adottarsi ai sensi dell'art. 20 T.U. per la protezione temporanea che deve essere accordata in caso di delibera del Consiglio europeo che accerti l'esistenza di una simile situazione e l'esigenza di una protezione temporanea
2)
DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.87 Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. (Gazz. Uff. n. 94 del 23-4-2003)
Esso modifica l'art. 10, comma 3 T.U. (estende gli obblighi a carico del vettore dello straniero respinto previsti dall'art. 10, comma 3 T.U.anche quando l'ingresso ĆØ negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autoritĆ dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato) e inasprisce molto l'importo (che ora sarĆ da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati) della sanzione amministrativa prevista dall'art. 12, comma 6 T.U. a carico del vettore che ometta di accertarsi che lo straniero trasportato possieda i documenti necessari per l'ingresso nel terriotorio dello Stato o di riferire alle autoritĆ di frontiera l'eventuale presenza a bordo di stranieri irregolari.
Sperando di aver fatto cosa utile