Cari amici,
alla pagina di Febbraio 2011 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete, tra gli altri i seguenti documenti:
1) l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 912/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/febbraio/ord-cds-912-2011.pdf), con la quale il Consiglio, in adunanza plenaria, accoglie l'istanza di sospensione di un rigetto di regolarizzazione fondato sulla asserita natura ostativa delle condanne per mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento impartito dal questore (art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998). Il provvedimento assunto dall'adunanza plenaria non si sbilancia in modo significativo sul punto controverso (se il reato di mancato ottemperamento debba essere considerato ostativo o meno), rinviando alle future decisioni di merito. Indica pero' - e questo mi sembra l'aspetto piu' interessante - come la soluzione del problema non possa non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza dello stesso reato, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (direttiva "rimpatri").
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/febbraio/sent-corte-cost-61-2011.html), con la quale la Corte respinge le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio in relazione alla Legge della Regione Campania n. 6/2010 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania). Il ricorrente lamenta, a proposito di diverse disposizioni della legge regionale, l'inclusione, tra i destinatari degli interventi in favore degli stranieri, degli stranieri illegalmente soggiornanti sul territorio regionale.
La Corte ribadisce un principio gia' espresso in precedenti pronunce: gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi. Tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione.
La Corte ricorda anche come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 della Costituzione (sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988; ordinanza n. 76/2010).
Per il resto, nell'esaminare in dettaglio ciascuna delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio, la Corte fa osservare al ricorrente che le disposizioni contestate si muovono placidamente nel solco di quelle statali, nulla aggiungendo a quanto gia' in vigore da una dozzina d'anni. Immagino che il ricorso sia stato scritto durante le ore faticose della notte; ed e' noto che i ricorsi scritti di notte si vedon di giorno...
Fa eccezione la questione relativa al contrasto tra l'art. 80, co. 19 L. 388/2000 (che riserva le provvidenze economiche assistenziali con carattere di diritto soggettivo ai titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) e una specifica disposizione della legge regionale campana, che richiede la semplice regolarita' del soggiorno ai fini delle fruizioni delle provvidenze economiche erogate dalla regione. La Corte, richiamando le sentenze n. 306/2008, 11/2009 e 187/2010, con cui ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 sotto diversi profili, esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali. Ne esce - mi sembra - ulteriormente rafforzato l'orientamento gia' enunciato nella sentenza n. 187/2010:
a) ogni volta che una provvidenza e' mirata a tutelare un diritto fondamentale della persona, la piena parificazione tra il cittadino nazionale e lo straniero po' essere subordinata unicamente "alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata";
b) non e' invece ammessa alcuna restrizione relativa alla regolarita' del soggiorno, quando l'intervento assistenziale sia diretto a rimediare a una grave situazione di urgenza.
Cordiali saluti
sergio briguglio