alla pagina di Febbraio 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dei decreti legislativi di recepimento delle direttive su lungo soggiornanti e ricongiungimento. Entreranno in vigore rispettivamente il 14 e il 15 Febbraio 2007.
Troverete anche il testo della relazione della Commissione De Mistura sui CPT.
Giro anche un messaggio di Paolo Bonetti, che ringrazio, su ulteriori modifiche al Testo Unico all'esame del Parlamento.
Ringrazio anche Chiara Righetti, Silvia Canciani, Gabriele Brunetti e Gianfranco Schiavoe per le segnalazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Da: Paolo Bonetti [mailto:pabonett@tin.it]
Ecco in calce i testi (in rosso) delle 2 importanti modifiche al T.U. sull'immigrazione presentati dal Governo alla Camera dei deputati nell'ambito dell'esame dell'art. 3 del ddl "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio" (A.C. 2112).
Il primo riguarda l'art. 27 e concerne una semplificazione delle procedure di ammissione al lavoro di lavoratori extracomunitari distaccati da imprese di Paesi membri dell'Unione europea e da essi dipendenti.
Il secondo riguarda gli artt. 5, 7 e 13 T.U. e concerne
1) la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso secondo modalitˆ che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell'Interno
2) l'abrogazione dell'art. 7 T.U., cio� la soppressione degli obblighi di denuncia all'autoritˆ di P.S. che gravano sull'ospitante e sul datore di lavoro.
Il testo non � definitovo, perch� stato ancora approvato, ma sarˆ esaminato oggi dall'assemblea della Camera.
In ogni caso si conferma cos" la "linea Amato": la disciplina legislativa della condizione giuridica dello straniero � progressivamente modificata in modo assai significativo con riforme attuate in ordine sparso, un po' alla chetichella e sempre con l'ottimo pretesto dell'indifferibile ed urgente necessitˆ di osservare obblighi comunitari....
A presto
Paolo Bonetti
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Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari). -
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 � abrogato;
b) al comma 2:
le parole: Çindicati al comma 1È sono sostituite dalle seguenti: Ç1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992È;
le parole: Çdella differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1È, sono sostituite dalle seguenti: Çdelle somme versateÈ;
c) al comma 3, le parole: Çnella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente leggeÈ sono sostituite dalle seguenti: Çnella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioniÈ.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 � soppresso.
3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: Çe degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativiÈ sono soppresse.
4. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1, � aggiunto il seguente:
Ç1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1, siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro � sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolaritˆ della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione � presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.È.
5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ÇventicinquesimoÈ � sostituita dalla seguente: ÇsettantesimoÈ;
b) l'articolo 239 � sostituito dal seguente:
ÇArt. 239. (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformitˆ con disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, erano oppure erano divenuti di pubblico dominioÈ.
6. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, le parole: Çcostituiti e composti esclusivamente daÈ sono sostituite dalle seguenti: Çche devono essere in ogni caso assistiti da uno o pi�.È;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: Çcertificato di residenzaÈ sono sostituite dalle seguenti: Çdocumentazione attestante l'elezione di domicilio professionaleÈ;
c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) � sostituita dalla seguente:
Çd) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltˆ di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonchŽ il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politicheÈ;
d) dopo l'articolo 9 � aggiunto il seguente:
ÇArt. 9-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013È.
7. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 � sostituito dal seguente:
Ç2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'internoÈ;
2) al comma 3, la lettera a) � soppressa;
b) l'articolo 7 � abrogato;
c) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) � sostituita dalla seguente:
Çb) si � trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno � stato revocato o annullato, ovvero � scaduto da pi� di sessanta giorni e non � stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si � trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;È.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, per l'adeguamento alle decisioni in ambito comunitario relative all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio e per l'adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
3. 100. Governo.
3. 100. Governo.
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