26 marzo 2004

quesiti sulla carta di soggiorno; appunti di lezioni

Cari amici,
mando anche a voi la risposta che ho inviato a Silvia Canciani, dell'ASGI, su due quesiti (anch'essi allegati) relativi al rilascio di carta di soggiorno in certi casi.

Vi segnalo poi che alla pagina di marzo 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete

a) gli appunti delle lezioni su immigrazione e asilo che ho tenuto a Venezia, nell'ambito del Master MIM, nei giorni scorsi (lezioni-venezia.html);

b) un'edizione aggiornata delle note complete sulla normativa (seminario-normativa-8.html).


Cordiali saluti
sergio briguglio



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-----Messaggio originale-----
Da: Centro per l'Integrazione
Arezzo
Oggetto: carta soggiorno
cari soci dell'Asgi,
vorrei avere qualche informazione in merito alla possibilitˆ di ottenere la carta di soggiorno da parte di un cittadino bosniaco maggiorenne completamente invalido.
Vive con la madre, che lo mantiene e che avrebbe tutti i requisiti per ottenere la carta, e con la sorella minore.
Esiste qualche precedente in cui � stata estesa la possibilitˆ che un genitore possa chiedere ed ottenere la carta anche per figli a carico ,se pur maggiorenni, in quanto completamente inabili al lavoro e quindi equiparabili a figli minori?
grazie
Roberta Randellini
Centro per l'Integrazione- Arezzo

-----Messaggio originale-----
Da:
Chiara Favilli
Approfitto della efficiente rete ASGI per avere una conferma e/o delucidazione:
l'adottato maggiorenne di cittadino italiano ha diritto alla carta di soggiorno? deve essere convivente e a carico? c'� una prassi significativa al riguardo? in rete ho trovato solo un parere nel sito Melting Pot nel quale per˜ si parla di permesso di soggiorno e non di carta.
Grazie comunque e saluti a tutti,
Chiara Favilli



Cara Silvia,
provo a dare risposta ai due quesiti sulla carta di soggiorno.

1) Caso del figlio maggiorenne completamente invalido.
Vedo due possibilita'. Saranno praticabili con l'entrata in vigore del regolamento della L. 189/02 in materia di immigrazione (regolamento che riforma il DPR 394/99).

1.1) La prima possibilita' e' che lo straniero invalido maturi i sei anni di soggiorno legale necessari per richiedere autonomamente la carta. Immagino sia in possesso di un permesso (per motivi familiari) illimitatamente rinnovabile. Mancherebbe solo il requisito di reddito, ma l'art. 16, co. 2, lettera d) DPR 394/99 e' stato modificato (almeno dallo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri) nel modo seguente:

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare.

L'interpretazione di questa formulazione si puo' trovare nella Relazione illustrativa del regolamento in questione: si chiarisce che la modifica e' stata introdotta per rompere il circolo vizioso "invalidita' - incapacita' reddituale - impossibilita' di ottenere la carta di soggiorno - impossibilita' di ottenere la pensione di invalidita'". In altri termini, allo straniero che abbia i requisiti soggettivi per il riconoscimento del trattamento (assistenziale) di invalidita' civile, ma che non puo' goderne per la mancanza di carta di soggiorno, il reddito che ne deriverebbe viene computato ai fini del rilascio della carta stessa. Una volta ottenuta la carta, lo straniero otterra' anche la pensione, e il reddito sara' effettivo.

1.2) La seconda possibilita' e' che la madre ottenga la carta di soggiorno. L'art. 16, co. 4, DPR 394/99 e' stato modificato (dallo schema di regolamento) nel modo seguente:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante ... etc.

I familiari di cui all'art. 29, co. 1, lettera b-bis, T.U. sono appunto i

"figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale."

Anche in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento, comunque, nell'ipotesi che la madre ottenga la carta di soggiorno, il figlio invalido puo' ottenere la carta di soggiorno sulla base del seguente argomento:

I) Il figlio maggiorenne invalido rientra - come detto - tra i familiari che possono fare ingresso per ricongiungimento.

II) L'art.30, co.4 T.U. recita : "Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno."

III) Se il figlio invalido risiedesse ancora nel suo paese potrebbe quindi fare ingresso in Italia per ricongiungimento e ottenere una carta di soggiorno. Il fatto che sia gia' in Italia titolare di un permesso di soggiorno non puo' costituire una condizione di svantaggio rispetto a quella che avrebbe risiedendo ancora all'estero.



2) Il maggiorenne adottato da cittadino italiano puo' ottenere la carta di soggiorno in base alle seguenti disposizioni:

a) par. 15, lettera a), Allegato al Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti:

"... Il visto per ricongiungimento familiare sara' rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorita' giudiziaria italiana competente."

b) art.30, co.4 T.U. (vedi sopra), che prevede il rilascio di carta di soggiorno a chi entri per ricongiungimento con italiano.

Nel caso in cui lo straniero sia stato adottato mentre gia' soggiornava legalmente in Italia, si applica - a mio parere - l'argomento esposto sopra (I,II,III).



Cordiali saluti
sergio briguglio

17 marzo 2004

pdl asilo

Cari amici,

alla pagina di marzo 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo di un
appello di diverse ong attive nel campo del diritto d'asilo,
contenente linee-guida per la definizione di una normativa organica
sull'asilo.

Nel frattempo il Governo ha depositato in Commissione affari
costituzionali i propri emendamenti e ha espresso il proprio parere
su gran parte degli emendamenti pendenti (v. resoconto della seduta
della Commissione e proposte del Governo alla stessa pagina del
sito). Su alcuni emendamenti restano ancora riserve da sciogliere.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 marzo 2004

regolamento asilo; decreto-legge correttivo; ricorsi al tar

Cari amici,
alla pagina di marzo 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in materia di asilo. Ringrazio Francesca colecchia e Tereza Zefi per la segnalazione.

Il Consiglio di Stato nega il parere positivo, elencando una lunga serie di rilievi, gia' avanzati nell'ambito dell'esame svolto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', che il Governo avrebbe potuto e dovuto - a giudizio del Consiglio di Stato - recepire.

Vi segnalo anche la notizia, data dal Corriere della Sera di ieri, secondo la quale il Governo intenderebbe apportare, con un decreto-legge, modifiche al Testo unico sull'immigrazione, in modo da prevenire la bocciatura di alcune norme da parte della Corte Costituzionale. Lo schema di decreto-legge sarebbe stato discusso durante l'ultimo Consiglio dei Ministri, e prevederebbe - se capisco bene -

a) l'obbligo di convalida preventiva, ad opera di un giudice di pace, dell'accompagnamento alla frontiera dell'espulso;

b) l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni fin dalla prima violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni.

Quest'ultima disposizione - sempre se capisco bene - consentirebbe la sopravvivenza dell'obbligo di arresto in flagranza (incompatibile, invece, con un reato per il quale sia prevista, nel massimo, la sanzione di un anno di arresto).

Vi giro infine parte di un messaggio dell'avv. Lo Faro, relativo ai costi di un ricorso al TAR.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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(...) E mi piacerebbe che potesse diffondere il messaggio che per un ricorso al TAr non occorre pagare ilcontributo di 310,00 euro, considerando il giudizio di valore inderterminato, ma che la valuzione del valore dei ricorsi, avverso i dinieghi di soggiorno si determina ai sensi dell'art.5 TU 286/98 e 29 DPR394/999 in relazione all'assegno sociale, che e' pari a circa 5000,00 euro; pertanto il contributo da pagare e' di 64,00 euro circa.
Tutti i miei ricorsi al TAR circa 20 sono stati promossi con questa dichiarazione di valore ed accettati e non contestati dalla cancelleria.
Avv. Rosa E.Lo FAro