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31 luglio 2009

circolare mininterno comunitari

Cari amici,
segnalo, alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/circ-interno-21-7-2009.pdf
del mio sito, una circolare del Ministero dell'interno relativa al
soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

La circolare, che e' stata segnalata da Patrizia Toss della FCEI (che
ringrazio), e' stata emanata a seguito della pubblicazione della
Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sull'applicazione
della Direttiva 2004/38/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

Vi si chiarisce, sulla base di quanto scritto dalla Commissione, che

a) le risorse economiche necessarie per il soggiorno di durata
superiore a tre mesi per studio o per altri motivi diversi dal lavoro
vanno valutate, se formalmente insufficienti (inferiori, cioe', alla
soglia prevista dalle disposizioni sul ricongiungimento degli
stranieri), in modo non rigido, ma considerando la situazione
personale del cittadino dell'Unione. Rilevano sia le risorse a
carattere periodico, sia quelle accumulate in forma di capitale. Le
risorse possono anche essere messe a disposizione da terzi. Se
occorre, se ne puo' verificare esistenza, entita' e legittimita';

b) il possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) in corso di
validita' e' equivalente alla disponibilita' di assicurazione
sanitaria in tutti i casi (es.: studenti o lavoratori distaccati) in
cui il cittadino dell'Unione europea non intenda trasferire la
residenza in Italia. In tali casi, sussiste comunque l'obbligo di
registrazione anagrafica quando il soggiorno duri piu' di tre mesi.
Tale iscrizione viene effettuata nello schedario della popolazione
temporanea di cui all'art. 8 L. 1228/1954 e all'art. 32, co. 1 DPR
223/1989. L'iscrizione puo' essere effettuata, se necessario, anche
per periodi di durata superiore a un anno, salvo l'obbligo di
revisione annuale. Si noti come prevalga, ai fini dell'iscrizione del
cittadino dell'Unione europea nello schedario il termine di tre mesi
previsto dal D. Lgs. 30/2007 rispetto a quello di quattro mesi
previsto dall'art. 32 DPR 223/1989.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 maggio 2009

lettera aperta sull'allontanamento dei comunitari

Cari Ministri,
sottopongo alla Vostra attenzione alcune considerazioni sulla disposizione, contenuta nel pacchetto sicurezza, che sanziona con l'arresto da uno a sei mesi e l'ammenda da 200 a 2000 euro il cittadino comunitario che non rispetti l'obbligo di consegnare al consolato italiano l'attestazione di ottemperanza all'allontanamento.


Mi sembra che una disposizione di questo genere non sia compatibile con la Direttiva 38/2004. La direttiva, infatti, stabilisce (art. 15, co. 3) che non puo' essere vietato il reingresso a seguito di un allontanamento legato alla mancanza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno.


Il reingresso rimane quindi regolato dalle disposizioni ordinarie e non puo' essere condizionato all'adempimento di oneri da parte del comunitario diversi da quelli imposti a qualunque altro cittadino comunitario che entri per la prima volta in Italia.


Meno che mai, allora, potra' essere gravato da un obbligo, come quello configurato dalla disposizione del pacchetto sicurezza.


Per di piu', tale obbligo, costringendo l'interessato a recarsi nel proprio paese, limiterebbe il suo diritto di recarsi direttamente in altro Stato membro e violerebbe l'art. 4, co. 1 della Direttiva 38/2004:


"1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validita' e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validita' hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro."


E' vero che lo Stato italiano puo', in base all'art. 36 della Direttiva, determinare sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni adottate in base alla direttiva stessa. Ma valgono le due considerazioni che seguono:


1) non puo' che spettare allo Stato stesso la dimostrazione che la violazione ha avuto luogo. E la mancata ottemperanza all'obbligo di consegna dell'attestazione non puo' evidentemente essere fatta valere come prova di mancata ottemperanza all'allontanamento, a meno di non invertire illegittimamente l'onere della prova;


2) l'imposizione di un obbligo al comunitario allontanato per mancanza dei requisiti si configura di per se' come sanzione (dal momento che limita il suo diritto a circolare immediatamente e liberamente negli altri Stati membri), e tale sanzione e' di fatto irrogata senza che vi sia stata alcuna violazione delle disposizioni nazionali. La mancanza di requisiti per il soggiorno di lunga durata non costituisce infatti violazione delle disposizioni, ma solo motivo per l'adozione di un provvedimento di allontanamento.


Infine, riguardo all'efficacia della disposizione in esame, occorre tener presente un aspetto non trascurabile. E' vero che essa ostacolerebbe il cittadino comunitario che, a seguito di un allontanamento, intenda restare sul territorio. Ma, nella stragrande maggioranza dei casi, non risolverebbe affatto il problema di come adottare, a carico di un comunitario privo di requisiti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi, il primo provvedimento di allontanamento. A fronte di qualunque controllo sul possesso dei requisiti, il comunitario potra' sempre affermare di essere appena entrato in Italia o, per controlli successivi al primo, di essere uscito e rientrato successivamente al controllo precedente. Spettera' all'Amministrazione provare il contrario, dato che nessun soccorso viene, in questo caso, dalla disposizione del pacchetto sicurezza. In mancanza di tale prova, il comunitario potra' far valere, con giusta alterigia, il diritto sancito dall'art. 6, co. 1 della Direttiva:


"1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di una carta d'identita' o di un passaporto in corso di validita'."


E tale diritto vale (art. 14, co. 1 della Direttiva) finche' il cittadino comunitario non diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato. Vale quindi in tutti i casi in cui il sistema di assistenza sociale non si sia affatto attivato a beneficio dell'interessato.


Benche' sia comprensibilissima la preoccupazione di dare sostanza alla facolta' dello Stato di allontanare un cittadino comunitario che non abbia i requisiti previsti, credo si debba accettare il fatto che le disposizioni in materia di limitazione del diritto di soggiorno per ragioni diverse da ordine pubblico e sicurezza sono assolutamente inefficaci ad impedire tale soggiorno. Restano efficaci ai soli fini dell'esclusione del cittadino comunitario dal godimento di diritti correlati (ad esempio, riguardo all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente).


Si tratta allora di una battaglia irrimediabilmente persa? Credo proprio di si', sempre che abbia senso combattere di queste battaglie. La situazione e' simile a quella di un parroco che non sopporti che un mendicante chieda l'elemosina in chiesa, disturbando i fedeli intenti a pregare. Il parroco in questione non puo' fare altro che frapporsi tra il mendicante e la persona cui viene chiesta l'elemosina ogni volta che questo avviene. Ma non puo' mettere fuori dalla chiesa il mendicante. Per due ragioni. Una - che qui non rileva - di carattere sostanziale: Matteo 25, 31-46. L'altra, di carattere formale: il mendicante potrebbe dirsi contrito per aver disobbedito agli ordini del parroco ed esigere il proprio diritto di pregare per ottenere il perdono divino.


Cordiali saluti
sergio briguglio

23 ottobre 2008

decreti legislativi; a.s. 733; comunitari

Cari amici,
1) Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 159/2008 (asilo) e il D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento). Entreranno in vigore il 5/11/2008. Alla pagina di Ottobre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, oltre al testo dei decreti,

a) la versione aggiornata del quadro completo della normativa sullo straniero (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sinottico-normativa-19.html)

b) la versione aggiornata dei due documenti sintetici sulla riforma in corso:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sommario-riforma-22-10.html
e
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/riforma-stran-22-10.html

Sempre grato a chi vorra' segnalarmi lacune o errori...
2) Sono stati depositati gli emendamenti al ddl sicurezza (A.S. 733). Sul mio sito potrete trovarne, sempre alla pagina di Ottobre 2008, una versione (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733.html) che mi e' stata inviata da Rolando Magnano (che ringrazio). Non tenete conto della evidenziazione in verde di alcuni emendamenti.

Per comodita', ho estratto da tale versione i soli emendamenti relativi alla condizione dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea). Li potete trovare nel file http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-stranieri.html.

Molti di questi emendamenti avrebbero, se approvati, effetti disastrosi. Nel giorni scorsi avete avuto probabilmente notizia della levata di scudi di molti organismi attivi nel settore della sanita' (Societa' Italiana di Medicina delle Migrazioni, MSF, Ordine dei medici della Provincia di Roma, etc.) o comunque in quello del diritto dello straniero (ASGI) in relazione all'emendamento della Lega che punta a modificare l'art. 35 T.U.

Sarebbe opportuno che le poche voci capaci di farsi ascoltare in questo momento buio (penso soprattutto agli organismi della Chiesa Cattolica) procedessero, magari con l'aiuto dei tecnici (penso all'ASGI), ad una analisi attenta di questi emendamenti e ad una conseguente presa di posizione contro quelli inaccettabili. Questo potrebbe creare disorientamento nella maggioranza e indurla a lasciar cadere le proposte peggiori.

Faccio osservare comunque come, accanto ad emendamenti di singoli gruppi, ve ne sono alcuni del Governo, sulle cui chances di approvazione e' difficile nutrire dubbi. In particolare, tra questi, mi sembra molto grave l'emendamento 18.22, che modifica i commi 1 e 1-bis dell'art. 32 T.U.. In conseguenza di tale emendamento, il rilascio di un permesso al minore non accompagnato che compia 18 sarebbe possibile solo a condizione che sussistano i requisiti di tre anni di soggiorno pregresso in Italia e di partecipazione ad un progetto di inserimento per non meno di due anni, e che il minore sia stato affidato ex art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela. Viene in questo modo azzerato l'effetto dell'orientamento positivo della giurisprudenza, che aveva reso possibile il rilascio del permesso, per chi fosse affidato o sottoposto a tutela, anche in assenza dei requisiti relativi a soggiorno e progetto di inserimento.


3) Ho segnalato alla Commissione europea i seguenti ulteriori elementi di conflitto tra la normativa italiana in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e il diritto comunitario:

a) la previsione (art. 5, co. 5 bis D. Lgs. 30/2008, introdotto dal D. Lgs. 32/2008), di una dichiarazione di presenza "facoltativa", finalizzata a definire la data di ingresso. La disposizione prevede che, in mancanza di dichiarazione, si presume un soggiorno pregresso di durata superiore a tre mesi, con onere di prova contraria a carico del cittadino comunitario. La disposizione e' palesemente illegittima perche' finisce per sanzionare con l'allontanamento il cittadino comunitario che, semplicemente, non sia in grado di fornire tale prova;

b) la previsione (art. 13, co. 1 D. Lgs. 30/2008) della possibilita' di negare il diritto di soggiorno breve (durata minore di tre mesi) al cittadino dell'Unione e ai suoi familiari che non siano in grado di dimostrare la disponibilita' delle risorse previste per il ricongiungimento del cittadino straniero con i propri familiari. La disposizione e' illegittima, dal momento che l'art. 14, co. 1 della Direttiva 38/2004 esige, perche' sia negato tale diritto, che la persona sia effettivamente diventata un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, non essendo sufficiente il semplice rischio che lo diventi;

c) il condizionamento (art. 10, co. 3 D. Lgs. 30/2008) del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione alla presentazione "del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto". Tale condizionamento contrasta sia con art. 5, co. 4 e art. 10 co. 2 della Direttiva 38/2004, sia con la recente sentenza della Corte di Giustizia C-127-2008.


Cordiali saluti
sergio briguglio

1 agosto 2008

decreti legislativi

Cari amici,
il Consiglio dei Ministri ha deciso di inviare i testi dei decreti legislativi in materia di ricongiungimento, asilo e circolazione dei cittadini comunitari alla Commissione europea, per averne un parere.

La decisione mi sembra saggia.

Maroni ha dichiarato, in conferenza stampa, che sono state recepite tutte le indicazioni date dalle commissioni parlamentari, salvo quella relativa ai requisiti di reddito per il ricongiungimento. Anche questo fatto mi sembra positivo.

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/lettera-commissione.html troverete la bozza di una nota che vorrei mandare alla Commissione europea in relazione allo schema di decreto legislativo sulla libera circolazioen dei cittadini comunitari.

Vi saro' grato se vorrete farmi avere osservazioni e/o recapiti utili.

Cordiali saluti e buone vacanze
sergio briguglio

7 luglio 2008

decreti legislativi correttivi: ricongiungimento a rischio

Cari amici,
provo a fare il punto sulle proposte di riforma in materia di immigrazione all'esame del Parlamento. Mi limito qui agli schemi di decreto legislativo in materia di ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei comunitari.


1) D. Lgs. ricongiungimento


La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo "ricongiungimento". Col parere, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunita' di apportare ulteriori restrizioni alla disciplina. La piu' grave di queste riguarda la soglia di reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento. Si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.


Ricordo che la soglia fissata dalla normativa attuale corrisponde all'importo dell'assegno sociale quando il nucleo e' costituito da due persone; al doppio dell'assegno sociale per nuclei di tre o quattro persone; al triplo, per nuclei piu' numerosi.


L'invito della Commissione e' frutto dello sforzo congiunto delle intelligenze dell'On. Bertolini e dell'On. Zeller (ma ignoro chi dei due sia deputato a leggere e chi a scrivere). Se il Governo lo accogliera', potranno godere del diritto all'unita' familiare solo pochi immigrati agiati.


Per di piu', la limitazione rendera' impossibile il rinnovo del permesso per le famiglie che gia' si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di questa fascia agiata. Ai fini del rinnovo del permesso, infatti, lo straniero deve dimostrare di disporre di un reddito, per se' e per i propri familiari, di entita' pari a quello fissato dalle norme sul ricongiungimento. Inutile dire che la nascita di un figlio in Italia aggravera' la condizione di soggiorno dello straniero in modo drammatico (piu' di quanto non lo faccia gia' oggi). Questo fatto, a sua volta, fara' crescere di molto il numero degli aborti tra le donne immigrate.


Effetti negativi analoghi si avranno infine sull'accesso al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sul godimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi per residenza elettiva o per studio dei cittadini comunitari e dei loro familiari (anche in questi casi, rileva la soglia di reddito prevista per il ricongiungimento dello straniero).


Osservo come queste restrizioni creerebbero altrettanti situazioni di incompatibilita' tra la normativa italiana e quella comunitaria. Piu' precisamente, le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la disponibilita' di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza pubblica.




Otre alla questione della soglia di reddito per il ricongiungimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera invita il Governo


- ad estendere a sei mesi (dagli attuali tre) la durata del periodo al termine del quale, in mancanza di risposta sulla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento, tale nulla-osta non e' piu' necessario ai fini della richiesta di visto;


- a prevedere che ai fini del ricongiungimento con il genitore a carico lo straniero debba stipulare un'assicurazione sanitaria;


- a riformare le norme che oggi consentono l'ingresso per ricongiungimento del genitore naturale di minore soggiornante in Italia (norme che, in particolare, fanno salvo, nei casi di matrimonio poligamico, il diritto all'unita' familiare dell'incolpevole minore senza recare danno al nostro ordine pubblico).




Mi auguro che il Governo tenga i suggerimenti partoriti dagli On. Bertolini e Zeller nella considerazione che essi (i suggerimenti e gli onorevoli) meritano. Mi auguro anche che istituzioni tradizionalmente attente alla difesa dei deboli, della vita e della famiglia (la Chiesa cattolica, per esempio) si muovano in base ai principi per cui sono nate.




2) D. Lgs. asilo


Nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo "asilo", anche a seguito delle istanze presentate dall'ACNUR e dalle associazioni, il Governo si e' detto disposto a rivedere la questione piu' delicata: quella dell'effetto sospensivo del ricorso. Il sottosegretario Mantovano ha affermato che tale effetto potrebbe essere salvato (con opportuna revisione dello schema di decreto legislativo), escludendolo solo nei casi di domande presentate da persone gia' destinatarie di provvedimento di espulsione o respingimento o di domande rigettate perche' giudicate dalla Commissione territoriale "manifestamente infondate".


Il fatto che il Governo intenda rivedere lo schema di decreto legislativo e' senz'altro positivo. Quanto alla soluzione prospettata da Mantovano vedo due problemi:


- non c'e' modo, per lo straniero che si presenti alla frontiera, di costringere la polizia a ricevere la domanda di asilo prima dell'adozione di un provvedimento di respingimento (lo straniero che, essendo gia' sul territorio dello Stato, intenda presentarsi in questura per presentare domanda potrebbe, al limite, per evitare analoga impossibilita', farsi accompagnare da un avvocato o da un semplice testimone);


- la nozione di "manifesta infondatezza" e' assai critica e puo', tutt'al piu', essere utilizzata allo scopo di applicare una procedura d'urgenza in fase di esame. Mi sembra di problematica applicazione in relazione all'esito di una domanda. La Commissione territoriale, infatti, non assegna un voto alla domanda di asilo. Decide solo se e' fondata o infondata. Guai se la Commissione respingesse due domande di asilo infondate definendone una "infondata" e l'altra
"manifestamente infondata". Cosa dovremmo intendere? che la prima forse e' fondata, ma la Commissione non ha tanta voglia di esaminarla con cura e rinvia la decisione effettiva al giudice del ricorso? E' un po' come ammonire che un'azione e' "severamente vietata"...




3) D. Lgs. comunitari


Riguardo allo schema di decreto legislativo "comunitari" - il peggiore dei tre - osservo, con piacere, come la relatrice, On. Souad Sbai (PdL), abbia avanzato dubbi sulla compatibilita' di alcune delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con la Direttiva 38/2004 (in particolare, la disposizione che tratta, ai fini dell'allontanamento, la mancata richiesta di iscrizione anagrafica o di carta di soggiorno alla stregua di motivo imperativo di pubblica sicurezza).


Il sottosegretario Mantovano ha promesso che il Governo approfondira' i punti critici messi in evidenza dalla relatrice.


Mi auguro che la relatrice e la Commissione non si accontentino delle risposte "pulitine" e insipide che il Governo da' di solito in questi casi ed evitino che sia varato un provvedimento destinato ad essere censurato dalla Corte di Giustizia CE.




Cordiali saluti
sergio briguglio




p.s.: Evito, per non eccedere in lunghezza, di affrontare in questo messaggio altre questioni importanti; in particolare, l'esame del decreto-legge 92/2008 alla Camera e del ddl "sicurezza" al Senato e il problema, sollevato dall'On. Zaccaria, della legittimita' di decreti legislativi "correttivi e integrativi" di contenuto tale da alterare profondamente l'orientamento di quelli emanati sulla base della delega primaria. Conto di affrontare questi punti in successivi messaggi.

27 giugno 2008

decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Friday, June 27, 2008 6:50 PM
Subject: decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria


Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del decreto-legge 112/2008 (recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria).


Alemno due disposizioni hanno un effetto diretto sugli stranieri e/o i cittadini comunitari:


1) l'art. 37, co. 2:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».





2) l'art. 20, co. 10:


10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel

territorio nazionale.






Della prima disposizione vi ho gia' detto in un precedente messaggio. E' finalizzata in primo luogo a negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Si trattera' di vedere se il trattamento meno favorevole riservato in questo modo ai cittadini comunitari rispetto a quello (codice STP) previsto per cittadini stranieri in condizioni soggettivamente analoghe sia costituzionalmente legittimo.


La seconda disposizione e' mirata in primo luogo ad evitare che i genitori a carico ricongiunti con il cittadino straniero che chieda il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (slp) possano ottenere da subito l'assegno sociale.


Paradossalmente, questa disposizione potrebbe evitare un'altra (piu' dannosa) restrizione: il D. Lgs. 5/2007, infatti, ha soppresso la disposizione che prevedeva esplicitamente che in caso di ricongiungimento con straniero gia' titolare di permesso CE slp (al tempo, "carta di soggiorno") al familiare appena entrato fosse rilasciato analogo permesso. L'ambiguita' creatasi a seguito di tale soppressione sta inducendo molte questure a negare il rilascio del permesso CE slp al familiare appena entrato, imponendogli una autonoma attesa di cinque anni. La ragione di questa scelta (legittima, ma oggettivamente dannosa) e' proprio quella di evitare che lo Stato debba da subito sobbarcarsi un onere assistenziale. Il fatto che ora l'assegno sociale sia esplicitamente negato per tutti i primi cinque anni di soggiorno potrebbe indurre le questure a rilasciare comunque il permesso CE slp, non comportando questo fatto oneri particolari per lo Stato.


(Rileggendo queste ultime righe alla luce dei comportamenti del Governo di questi ultimi tempi resto commosso dalla mia ingenuita'...)


Ringrazio, in ogni caso, Francesca Colecchia e Silvia Canciani per avermi segnalato la disposizione di cui al punto 2).


Osservo infine come l'applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari con diritto di soggiorno in Italia sia in contraddizione con l'art. 10 bis del Regolamento CEE 1408/71 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/reg-cee-1408-1971.pdf), che garantisce la parita' di trattamento anche con riferimento ad alcune prestazioni a carattere non contributivo. Tra queste, per quanto riguarda l'Italia, e' incluso l'assegno sociale (All. II bis al Regolamento). La stessa disposizione dovrebbe quindi essere immediatamente disapplicata con riferimento ai cittadini comunitari e ai loro familiari.


Su queste mie affermazioni chiedo ovviamente il conforto degli esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio






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Regolamento CEE 1408/71:




Articolo 10 bis (10)
Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico.






Allegato II bis
...
J. Italia
...
h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)

















19 giugno 2008

decreto-legge in materia economico-finanziaria: modifica al T.U.

Cari amici,
la bozza di decreto-legge varato ieri dal Governo contiene una disposizione che modifica pesantemente l'art. 1, co. 2 T.U.:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".


Questa modifica cancella l'automatica applicabilita' ai comunitari delle norme applicabili agli stranieri non-UE in quanto norme piu' favorevoli. La cosa potrebbe riguardare le disposizioni sull'assistenza sanitaria a chi soggiorni illegalmente.


Dubito che sia legittima, dal momento che rende possibile la discriminazione del cittadino comunitario rispetto a quello di un paese non appartenente all'Unione europea. Su questo punto, pero', aspetto il contributo degli esperti di diritto costituzionale o di diritto comunitario.


Cordiali saluti
sergio briguglio

12 giugno 2008

schema d. lgs. comunitari

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dello
schema di decreto legislativo che modifica il d. lgs. 30/2007 in
materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro
familiari.

Ci sono alcune differenze rispetto al testo presentato in Consiglio
dei ministri (relative alla possibilita' di iscrizione facoltativa al
SSN).

Ho aggiornato corrispondentemente il documento
(pacch-sicur-stranieri.pdf) che vi avevo segnalato ieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio


3 marzo 2008

novita' legislative

Cari amici,
alla pagina di marzo 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo del d. lgs. 32/2008
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/d-lgs-32-2008.html),
che modifica il d. lgs. 30/2007 sulla diritto di circolazione e
soggiorno dei cittadini comunitari (in vigore da ieri);

b) il testo del d. lgs. 30/2007 coordinato con le modifiche apportate
dal d. lgs. 32/2008
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/d-lgs-30-2007-modificato.html);

c) il quadro completo della normativa
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/sinottico-normativa-16.html),
aggiornato alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti e
dell'entrata in vigore del d. lgs. 25/2008 (procedure protezione
internazionale).


Con riferimento al d. lgs. 32/2008, osservo, con piacere, che e'
saltata una delle disposizioni che piu' mi trovavano critico: quella
relativa alla necessita' di dimostrare la liceita' delle risorse ai
fini del diritto di soggiorno per motivi diversi dal lavoro.

Resta invece (ed e' ora pienamente in vigore) la disposizione in base
alla quale il cittadino comunitario e il suo familiare "possono"
effettuare dichiarazione di presenza. In mancanza di tale
dichiarazione, pero', si presume, fino a prova contraria, che il loro
soggiorno si sia protratto per piu' di tre mesi.

Riporto qui sotto alcune osservazioni (tratte da un messaggio di
qualche tempo fa) su questa disposizione - a mio parere assai
censurabile.

Cordiali saluti
sergio briguglio


-----------


1) In mancanza della dichiarazione (apparentemente facoltativa), il
provare che - poniamo - da due settimane sono registrato in albergo
non prova che io non sia in Italia da oltre tre mesi. Per provare
questo, dovrei dimostrare che meno di tre mesi fa ero all'estero; il
che e' molto piu' difficile.

2) Se e' giusto quanto affermo nel punto 1), allora la dichiarazione
diventa in realta' obbligatoria. La cosa e' legittima in base alla
Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo
sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni
sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata
dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la
negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e'
assolutamente sproporzionata.

3) Nel caso in esame, per giunta, la sanzione deriverebbe solo
dall'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si
trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di
dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!

4) Se deve esservi sanzione, deve esservi, quindi, quanto meno
l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo
deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la
dichiarazione deve essere presentata (non meno di otto giorni, stante
la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto
di vista pratico, pero', se il comunitario viene intercettato e
interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben
dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare
la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto,
che il comunitario non e' arrivato ieri, se non assumendosi egli
stesso l'onere della prova?

5) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero
turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei
confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama
applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la
discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di
apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia
di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno
breve. E questo e' contro la Direttiva 38.

20 dicembre 2007

decreto legislativo correttivo

Cari Ministri,
in vista della riproposizione, in separati provvedimenti, di alcune delle norme contenute nel decreto-legge 181/2007, vorrei richiamare i punti che, nel testo approvato dal Senato, destano - a mio parere - grave perplessita':


1) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);


2) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.




Riguardo al primo punto, osservo quanto segue:


1.a) In mancanza della dichiarazione (formalmente facoltativa), per provare che non si e' in Italia da oltre tre mesi, non basta dimostrare - poniamo - che si e' registrati in albergo da sole due settimane. E' necessario invece dimostrare che meno di tre mesi prima si era all'estero; il che e' molto piu' difficile.


1.b) Se la difficolta' di cui al punto precedente si rivelasse insormontabile, la dichiarazione diventerebbe, in pratica, obbligatoria. La cosa e' legittima, in linea di principio, in base alla Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata. Per di piu', l'allontanamento sanzionerebbe solo l'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!


1.c) Se deve esservi sanzione, deve esservi quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione va presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', trattandosi per lo piu' di ingressi attraverso frontiera Schengen, questo si risolvera' in un fastidiosissimo obbligo di presentazione al commissariato per tutti i comunitari che siano ospiti di un amico, anziche' di un albergo. Salvo il fatto che sara' molto arduo far valere la disposizione: se il comunitario sara' intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?


1.d) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.




Riguardo al secondo punto, osservo come si confonda la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile: davanti alla risposta fornita dal giovane tedesco - "questi seimila euro me li ha dati il babbo" - cosa faremo? indagheremo sulla liceita' delle attivita' del babbo?




Mi sembra che la disciplina che emerge da queste disposizioni in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.


Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme potrebbero incorrere nella censura della Corte di Giustizia.




Cordiali saluti
sergio briguglio

7 dicembre 2007

decreto-legge 181/2007

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un quadro sinottico del D. Lgs. 30/2007 (sui comunitari) e delle modifiche apportate dal decreto-legge 181/2007, nella versione attualmente in vigore e nella versione emendata dal Senato.


Ricordo che il Senato ha approvato ulteriori emendamenti che modificano altre disposizioni di legge. Il piu' importante, sotto il profilo della condizione giuridica dello straniero, e' l'emendamento che, modificando il Testo Unico sull'immigrazione, sostituisce il tribunale in composizione monocratica al giudice di pace per quanto riguarda convalide e ricorsi relativi ad espulsione e trattenimento nei CPT.


Trovo questa modifica molto positiva.


Riguardo alla normativa sui comunitari, il mio giudizio e' piu' complesso.


Ritengo che siano stati migliorati, in Senato, rispetto al testo originale del decreto-legge 181/2007, i punti relativi a


a) allontanamento motivato dalla pericolosita' sociale del comunitario o del suo familiare;


b) obbligo di presentazione al consolato per il cittadino comunitario o per il suo familiare allontanati per il venir meno dei requisiti (va bene, ora, un qualunque consolato italiano, non necessariamente quello del paese di cittadinanza).


Ritengo invece che il quadro sia stato peggiorato con riferimento a


a) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);


b) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.


Ho espresso le mie perplessita' sul primo di questi due punti nel messaggio di alcuni giorni fa. Anche il secondo punto, pero', mi sembra censurabile, dal momento che confonde la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono - a mio parere - consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile.


Mi sembra che la disciplina che emerge da queste ultime modifiche in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.


Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme saranno fatte a pezzi dalla Corte di Giustizia.


Esagero?


Cordiali saluti
sergio briguglio

5 dicembre 2007

decreto-legge 181/2007 sui comunitari: l'onere della prova

Cari amici,
vi segnalo un emendamento criticabilissimo (a mio parere) al decreto-legge 181/2007 sui comunitari, che il Governo ha proposto in sede di conversione in legge (A.S. 1872):


1.300
IL GOVERNO
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi"».




Riporto in coda al messaggio l'illustrazione dell'emendamento fatta dal Ministro Amato in Senato.


Osservo quanto segue:


1) In mancanza della dichiarazione (apparentemente facoltativa), il provare che, come esemplifica il Ministro Amato, da due settimane sono registrato in albergo non prova che io non sia in Italia da oltre tre mesi. Per provare questo, dovrei dimostrare che meno di tre mesi fa ero all'estero; il che e' molto piu' difficile.


2) Se e' giusto quanto affermo nel punto 1), allora la dichiarazione diventa in realta' obbligatoria. La cosa e' legittima in base alla Direttiva 38, come giustamente dice il Ministro Amato. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata.


3) Nel caso in esame, per giunta, la sanzione deriverebbe solo dall'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!


4) Se deve esservi sanzione, deve esservi, quindi, quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione deve essere presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', se il comunitario viene intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?


5) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio




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AMATO, ministro dell'interno. Signor Presidente, l'emendamento 1.300 tocca lo stesso tema su cui si è soffermato il senatore Pastore. Bisogna però mettersi d'accordo su cosa si sta discutendo. Si prevede, allo scopo di dare data certa all'ingresso, che la persona interessata venga a fare una dichiarazione di presenza. Secondo la direttiva non è l'iscrizione all'anagrafe, che secondo il decreto legislativo deve comunque fare ai fini di una presenza di 3 mesi, ma una dichiarazione di presenza prevista a parte dall'articolo 5, comma 5, della direttiva comunitaria.
Il tema al nostro esame è quello di dare data certa all'ingresso per non consentire alla persona eventualmente fermata di rispondere che secondo la direttiva deve dimostrare di avere i mezzi se si trova nel nostro Paese da almeno tre mesi. In realtà, potrebbe dire che si trova in Italia soltanto da due settimane, e che quindi non è ancora tenuto a dichiararla. Disporre di una data certa è dunque estremamente importante.
Ladata certa va prevista in modo da non sottoporre le migliaia e migliaia di turisti che arrivano, dalla Germania ad esempio, sulla costa romagnola ad un obbligo specifico in assenza del quale si possono trovare nei guai. Pertanto, si prevede che la persona, in ragione della prevista durata del suo soggiorno in Italia, faccia una dichiarazione che garantisce la data certa. Se la persona in questione prevede di restare in Italia e di soggiornare presso un albergo di Cattolica non ha ragione di fare una dichiarazione in tal senso. Basta che quella persona si rechi presso la struttura alberghiera e si registri in modo che a chiunque dovesse chiedere notizie rispetto alla durata del suo soggiorno quest'ultimo potrebbe rispondere di fare un controllo presso la suddetta struttura alberghiera e verificare le sue generalità, la data di arrivo e quella di partenza.
In questo senso io preferisco tale formula a quella illustrata dal senatore Pastore il quale, se non ho capito male, fa riferimento all'iscrizione all'anagrafe. Mi permetto sommessamente di osservare che tale iscrizione non ha finalità di pubblica sicurezza. Tra la finalità di pubblica sicurezza e lo sfizio dello Stato di iscrivere la gente in qualche registro, va considerata la tematica della certezza dei rapporti giuridici ai quali in realtà corrisponde l'iscrizione all'anagrafe. Quest'ultima serve a far sapere allo Stato chi vive con chi, chi è padre di quale figlio, il luogo di residenza e quant'altro. È su questo che si reggono i rapporti tra cittadini e non cittadini.
Anche se lo farei, dall'emendamento 1.300 non può risultare che tale dichiarazione ha finalità di sicurezza e di ordine pubblico perché ciò darebbe luogo ad una procedura di infrazione. La direttiva, lo ripeto, vuole tenere distinto il canale dell'espulsione per ragioni di pubblica sicurezza da quello dell'allontanamento per violazione degli obblighi legati alla pura presenza sul territorio. Se uno di questi obblighi lo connetto alle ragioni di pubblica sicurezza unifico i canali che la direttiva chiede al nostro Paese di tenere distinti. Per questo motivo ho sottolineato in precedenza che in effetti un problema esiste - in questo do ragione al senatore Pastore - ma che lo si può risolvere soltanto modificando la direttiva, non bypassandone i divieti.

In relazione a ciò si prevede che la violazione degli obblighi che mi portano all'allontanamento ha l'effetto di cancellare l'iscrizione anagrafica (emendamento 1.301), con le conseguenze che ciò comporta ma non altre. Inoltre, non ha bisogno di essere illustrato l'emendamento 1.302 che riprende una questione emersa nella discussione con riferimento a risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e dimostrabili. Nella mia replica lo avevo in qualche modo già illustrato.

22 novembre 2007

comunitari: onere della prova

Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero esporvi una mia perplessita' relativa alla questione dell'onere della prova di ingresso recente in Italia per il cittadino comunitario.


Il Relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 181/2007, stando al resoconto della seduta di ieri in Commissione Affari costituzionali, ha affermato che "sarebbe preferibile prevedere una dichiarazione facoltativa all'ingresso nel territorio nazionale per tutti i cittadini comunitari e, in mancanza di questa, l'onere della prova in senso contrario alla presunzione di ingresso nel territorio anteriore ai tre mesi".


Capisco l'obiettivo di una disposizione di questo genere, ma ho l'impressione che si rischi di pretendere una "prova diabolica". Provare di non essere stato sul territorio italiano prima di un certo giorno e' veramente arduo, a meno di non voler imporre l'onere, a ciascun comunitario, di portare con se', quando viene in Italia, prove concrete del suo soggiorno in altro Stato membro.


Immaginate che l'Austria introduca disposizioni simili. Immaginate poi che un cittadino di Udine decida, all'ultimo momento, di partire in macchina per una gita a Salisburgo. Invece di badare a mettere in valigia l'occorrente per la toilette, dovra' preoccuparsi di portare con se' l'ultimo scontrino del panettiere sotto casa per non rischiare che un solerte poliziotto austriaco lo rispedisca indietro (col carico aggiuntivo, se l'Austria decide di copiarci in tutto e per tutto, di presentarsi poi al consolato austriaco - il piu' vicino e' a Milano - per dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di allontanamento).


Mi si puo' obiettare: il Relatore contempla, in alternativa, la possibilita' di dichiarazione facoltativa al momento dell'ingresso. Mi sembra pero' che, stante l'improponibilita' dell'onere di munirsi degli scontrini del panettiere, questo introduca surrettiziamente un onere amministrativo per tutti i soggiornanti di breve periodo, incompatibile con la Direttiva 38/2004. Restando all'esempio austriaco: il cittadino di Udine dovra' spendere meta' del fine settimana a far la coda al commissariato di polizia di Salisburgo?


Ne' la cosa appare risolta da quanto affermato dal Sottosegretario Scotti, secondo il quale "la dichiarazione di ingresso rappresenterebbe per il cittadino comunitario un onere riferibile al periodo di soggiorno ulteriore rispetto ai primi tre mesi e percio' sarebbe compatibile con le prescrizioni comunitarie che escludono condizioni o formalita' riferibili al soggiorno minimo di tre mesi". Delle due l'una, infatti: o alla dichiarazione son tenuti tutti, a prescindere dalla durata del soggiorno, e questo viola la Direttiva; o sono tenuti solo quelli che hanno in animo di fermarsi per piu' di tre mesi, e allora la mancata dichiarazione puo' essere giustificata dal cittadino comunitario sottoposto a controlli col semplice fatto che l'ingresso e' avvenuto... da un paio di giorni, e per un soggiorno breve.


Confido che vogliate evitare al nostro Paese l'onta di una censura da parte della Corte di Giustizia, dopo quella che ci e' indirettamente caduta addosso a seguito delle bizzarre esternazioni del povero Frattini.


Coridali saluti
sergio briguglio

5 novembre 2007

proposte di emendamento per il decreto-legge

Cari Ministri,
da un'analisi del decreto-legge che ha modificato il D. Lgs. 30/2007 ricavo i seguenti elementi:


1) La nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza e' definita in modo vago e potenzialmente molto ampio. Ne derivano due problemi:


a) dal momento che tale nozione e', per definizione, piu' ristretta di quella di motivi di pubblica sicurezza, c'e' il rischio che il prefetto si senta autorizzato ad estendere in modo inaccettabile quest'ultima nozione, trascurando i limiti posti dalla Direttiva 38/2004 e, in parte, dall'art. 20, co.2 D. Lgs. 30/2007. In particolare, c'e' il rischio che l'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sia utilizzato come strumento di prevenzione generale (cosa vietata dalla Direttiva stessa);


b) dato che in presenza di motivi imperativi si puo' derogare a certe disposizioni a garanzia del cittadino comunitario (tempo non inferiore a un mese per lasciare l'Italia, effetto sospensivo del ricorso, etc.), c'e' il forte rischio che risultino vanificate, nei fatti, le garanzie in materia di tutela giurisdizionale rispetto all'allontanamento. Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario e dei suoi familiari degraderebbero cosi', illegittimamente, al rango di facolta' concessa dallo Stato sulla base di valutazioni discrezionali.




2) Nei casi di allontanamento per mancanza dei requisiti, e' imposto un onere di prova dell'avvenuto allontanamento a carico della persona allontanata: la presentazione di un'attestazione al consolato italiano nel paese di cui l'interessato e' cittadino. Questa disposizione obbliga l'interessato a recarsi nel paese di propria cittadinanza e ne condiziona il reingresso al fatto che il tentativo di presentare tale attestazione vada a buon fine (superando, per esempio, gli ostacoli rappresentati dalla nota inefficienza dei consolati italiani). La cosa appare incompatibile con il dettato della Direttiva 38/2004 per i seguenti aspetti:


a) la Direttiva esclude che in questi casi possa essere fatto valere un divieto di reingresso. L'interessato deve quindi poter rientrare, subito dopo aver lasciato l'Italia, alle condizioni ordinarie. L'imposizione di un adempimento speciale altera tali condizioni;


b) la Direttiva non impone alla persona allontanata di tornare nel paese di cui e' cittadino. La cosa e' rilevante per i cittadini comunitari, che potrebbero essere provenienti da uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini; ma lo e' soprattutto per i familiari stranieri del cittadino comunitario, che, in genere, saranno provenienti dallo Stato membro in cui il cittadino comunitario risiedeva, non certo dal paese di cui essi sono cittadini.




Ritengo che per essere compatibile con la Direttiva 38/2004 il decreto-legge debba essere emendato nel modo esposto di seguito.


1) Deve essere chiarito che i motivi di pubblica sicurezza non possono essere fondati su ragioni di prevenzione generale. E' opportuno introdurre un riferimento all'esistenza di condanne (che restano di per se' insufficienti a giustificare l'allontanamento), perche' questo da' al prefetto e al giudice un'idea dell'entita' della minaccia meritevole di considerazione.


Emendamento proposto:


Sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente (le parti modificate sono in grassetto):


2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societa'. Nel valutare l'entita' della minaccia si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice, ma la semplice esistenza di tali condanne non giustifica automaticamente l'adozione del provvedimento di allontanamento. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.






2) I motivi di pubblica sicurezza, per essere considerati imperativi, devono corrispondere a situazioni in cui il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale dell'interessato e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' di cui al punto precedente. Devono quindi essere basati sul fatto che l'interessato e' stato condannato ad una pena detentiva non sospesa (altrimenti, sarebbe il giudice stesso ad attestarne la scarsa pericolosita') e, dopo averla espiata, e' giudicato ancora socialmente pericoloso. Una concreta delimitazione di questa condizione potrebbe essere la seguente: essere sottoposti ad una misura di sicurezza a seguito dell'espiazione di una pena detentiva non sospesa per uno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. o per uno di quelli non colposi di cui all'art. 381 c.p.p.


Emendamento proposto:


Sostituire il nuovo comma 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando l'interessato sia sottoposto ad una misura di sicurezza dopo aver terminato l'espiazione di una pena detentiva a seguito di condanna per reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del medesimo codice.




In alternativa, si potrebbe evitare di delimitare in modo preciso il novero dei motivi imperativi, richiedendo pero' che l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento basato su tali motivi richieda la convalida da parte del tribunale ordinario territorialmente competente. Si noti che anche per gli stranieri non comunitari la convalida del provvedimento di allontanamento coattivo e' di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 1, co. 2-bis L. 271/2004) quando sia pendente un giudizio in materia di uno dei diritti tutelati (unita' familiare; sviluppo psico-fisico del minore).


Conformemente con il disposto dell'art. 31, co. 3 della Direttiva 38/2004, si dovrebbe poi prevedere che, ai fini della convalida, il tribunale valuti, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, anche alla luce dei fattori di inserimento di cui all'art. 20, co. 3 D. Lgs. 30/2007 (durata del soggiorno in Italia, eta', stato di salute, situazione familiare ed economica, integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e importanza dei legami con il paese d'origine).


Emendamento proposto:


Sostituire i nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con i seguenti:


7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatto salvo il caso in cui sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza. In quest'ultimo caso, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica territorialmente competente. Ottenuta la convalida, il provvedimento e' immediatamente eseguito dal questore. Ai fini della convalida, il tribunale valuta, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 20, co. 3.


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale della persona da allontanare e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' pregiudicato dal comportamento della persona stessa.






3) Deve essere stabilito che la sanzione amministrativa si applica solo nei casi in cui l'interessato venga trovato nel territorio nazionale prima che sia trascorso un certo tempo (es.: tre mesi) e non sia in grado di dimostrare in alcun modo di essersi, a seguito dell'ordine precedente, allontanato dall'Italia. Una previsione di questo genere, tra l'altro, non lascerebbe che la posizione del cittadino comunitario o del suo familiare risulti svantaggiata rispetto a quanto previsto, dall'art. 11 Reg. CE/562/2006, per lo straniero circolante per breve periodo che sia sospettato di non soddisfare piu' le condizioni di soggiorno negli Stati membri (*).


Emendamenti proposti:


Al comma 2 dell'articolo 20, sostituire le parole
"Paese di cittadinanza dell'allontanato"
con le seguenti:
"Paese di cittadinanza o di provenienza dell'allontanato".


Sostitire il nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:


2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento e prima che siano trascorsi tre mesi da tale termine e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro, salvo che abbia provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2 o sia in grado di dimostrare con qualunque altro mezzo di prova di aver lasciato il territorio dello Stato a seguito del provvedimento di allontanamento.




Cordiali saluti
Sergio Briguglio






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(*) Articolo 11 Reg. CE/562/2006
Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno
1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorita' nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa piu` le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. La presunzione di cui al paragrafo 1 puo` essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che lÅfinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

2 novembre 2007

decreto-legge comunitari

Cari amici,
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del D. Lgs. 30/2007, coordinato con le modifiche apportate dal decreto-legge appena firmato dal Presidente della Repubblica.


Aggiungo qui sotto alcune considerazioni a quelle riportate nella lettera aperta ad Amnato e Ferrero di pochi giorni fa.


Coordiali saluti
sergio briguglio




---------------




1) La data limite per il recepimento della direttiva 38/2004 era il 30 aprile 2006:


Articolo 40
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile
2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva.


Se Fini e i suoi compagnucci sostengono che la direttiva e' stata recepita male dal governo Prodi, devono chiedersi perche' non ci hanno pensato loro (avevano avuto due anni di tempo). Se poi sostengono che e' la Direttiva ad essere insensata, devono dimostrare di aver tentato di opporsi alla sua adozione (al governo c'erano loro nel 2004, quando la Direttiva fu approvata).




2) Riguardo all'allontanamento per le persone pericolose, vale il comma 2 dell'art. 27 della Direttiva (il grassetto e' mio):


2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse

fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non

sono prese in considerazione.


Il punto grave del decreto-legge, in proposito, e' che non specifica i presupposti per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza.


Specifica invece quando tali motivi debbano considerarsi imperativi (con conseguenze non trascurabili sull'immediata esecutivita' del provvedimento di allontanamento). Tale specificazione, pero', coincide - a mio parere - con quella minimale perche' l'allontanamento possa essere adottato in modo compatibile con il dettato della Direttiva.


Ne segue che le nuove disposizioni finiscono per ammettere l'allontanamento anche quando la pericolosita' non raggiunga le soglie indicate dalla Direttiva. In altri termini, quando l'allontanamento e' giustificato proprio dall'esigenza di prevenire il concretizzarsi di pericoli piu' seri. Ma questo e' vietato dalla Direttiva.




3) Il passaggio dal Ministro dell'interno ai prefetti della competenza per gli allontanamenti di coloro che sono pericolosi per la pubblica sicurezza e' cosa accettabilissima e sensata da un punto di vista pratico.


Quando pero' leggo sui giornali che ci si prepara ad allontanare migliaia di rumeni, gia' individuati come pericolosi, senza che siano cambiati, ovviamente, i presupposti dell'allontanamento, chiedo: il Ministro Amato era, fino a ieri, impegnato a tempo pieno a firmare decreti di allontanamento per tali soggetti o no?


Se si', bene: ora i prefetti gli alleggeriranno il lavoro.


Se no, devo pensare che quei soggetti non siano affatto pericolosi, nel senso cui fa riferimento la Direttiva, non avendo motivo di ritenere che il Ministro Amato non abbia fatto, fino ad oggi, il proprio dovere.




4) Tra i requisiti per il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi non figura la disponibilita' di alloggio. Meno che mai, ovviamente, figura tra i requisiti per il diritto di soggiorno fino a tre mesi.




5) Le moratorie imposte da altri paesi (e solo in misura minima dall'Italia) potevano riguardare e riguardano solo gli accessi al lavoro subordinato. Non la libera circolazione per periodi di durata inferiore a tre mesi, ne' alcuna altra forma di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (per lavoro autonomo, per studio o altri motivi per chi abbia mezzi sufficienti).


Strapparsi le vesti perche' l'Italia non ha adottato una linea restrittiva e' come strapparsi le vesti perche' un bel po' dei nostri vecchi sono puliti e assistiti da badanti rumene o perche' vengoo costruite case da muratori rumeni.


Con buona pace di Frattini e della sua crassa incompetenza.

6 settembre 2007

sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


----- Original Message ----- Sent: Thursday, September 06, 2007 12:36 PM
Subject: sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero portare alla Vostra attenzione una questione di cui si sta discutendo molto in questi giorni, e in modo a mio parere non del tutto preciso.


La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che i cittadini comunitari e i loro familiari stranieri beneficiano comunque, a prescindere dalla loro capacita' reddituale, del diritto di soggiorno per periodi di durata inferiore a tre mesi.


Per soggiorni di tale durata non sono previsti adempimenti amministrativi, e l'art. 14 della Direttiva garantisce che
"1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante."


Il D. Lgs. 30/2007 ha recepito in modo inappropriato questa disposizione, stabilendo, all'art. 13, che
"1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica."


Dico che il modo e' inappropriato perche' in nessun momento, in base all'art. 6 (quello sul soggiorno breve), e' richiesto all'interessato di dimostrare il possesso delle risorse di cui all'art. 9, comma 3 (che concerne invece l'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata superiore a tre mesi).


Mi si puo' obiettare che la disposizione e' applicabile in sede di controllo sul territorio. Tuttavia, dovendo dimostrare la disponibilita' di risorse per il periodo di soggiorno residuo, e non essendo la durata di questo quantificabile se non da parte dell'interessato, questi potra' agevolmente superare il controllo dichiarando che intende proprio lasciare l'Italia in serata...


L'unica condizione che l'Italia puo' imporre legittimamente e ragionevolmente e' - conformemente con la Direttiva - che l'interessato non diventi un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, ma la violazione di questa condizione e' dimostrabile solo a seguito di una concreta erogazione di tale assistenza (che non sembra in cima alle priorita' dei nostri sindaci...).


Ho l'impressione che un'applicazione severa dell'art. 13, co. 1 D.Lgs. 30/2007, sempre che risulti praticabile, potrebbe provocare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per recepimento inadeguato della Direttiva.


Ritengo, allo stesso tempo, che perfino un'applicazione severa di quella disposizione finirebbe per essere priva di effetti significativi. L'art. 21 D. Lgs. 30/2007, coerentemente con gli artt. 15, 30 e 31 della Direttiva, dispone, riguardo al provvedimento di allontanamento, che


"Il provvedimento (...) riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."


Salvo quindi che vi sia pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (nel qual caso il provvedimento, adottato dal Ministro dell'interno, puo' comportare un divieto di reingresso), l'allontanamento di persone prive di risorse adeguate potrebe essere seguito dal loro immediato e legittimo reingresso in Italia.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio

31 luglio 2007

circolari e sommario delle disposizioni sui comunitari

Cari amici,
alla pagina di agosto 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, tra gli
altri documenti, diverse circolari importanti:

1)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-2-8-2007.html,
su Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di
soggiorno per motivi familiari.

2)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007.pdf,
su Dichiarazione di presenza per soggiorni brevi.

3)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007-2.pdf,
su Uscita e reingresso nelle more del rinnovo o, per alcuni permessi,
del primo rilascio.

4)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-8-8-2007.html,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007.

5)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-salute-3-8-2007.pdf,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007 in materia di assistenza
sanitaria.


Potrete anche trovare un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/somm-applic-d-lgs-30-07.html),
da me preparato, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/2007
(sulla libera circolazione dei cittadini comunitari) e nelle varie
circolari applicative.

Vi saro' grato se mi fare avere osservazioni in proposito.


Cordiali saluti
sergio briguglio

12 aprile 2007

aggiornamenti ulteriori

Cari amici,

alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) una seconda circolare del Ministero dell'interno (10 aprile 2007)
sul Decreto Legislativo 30/2007 (comunitari);

b) il testo della Legge 46/2007 (Conversione con modificazioni del
decreto-legge 10/2007), in vigore da oggi. Decade cosi', in attesa
che il parlamento approvi un provvedimento apposito (A.C. 2427), la
disposizione, contenuta nel decreto-legge 10/2007, che sopprimeva
l'obbligo di richiesta di permesso per soggiorni brevi. L'obbligo e'
quindi ripristinato;

c) il comunicato del Ministero dell'interno 11 aprile 2007, con cui
si segnala che i nulla-osta all'ingresso per lavoro giacenti da oltre
un anno presso i consolati per mancata presentazione della richiesta
di visto di ingresso saranno archiviati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 aprile 2007

circolare comunitari

cari amici,

alla pagina di Aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 6 Aprile 2007 sulle nuove norme
relative ai cittadini comunitari e ai loro familiari (e i relativi
allegati).

Troverete anche i comunicati del Ministero dell'interno sullo stesso
argomento, con link (utile) al sito delle Poste e (inutile) al
pessimo sito www.portaleimmigrazione.it.

Cordiali saluti
sergio briguglio
>

28 marzo 2007

decreto legislativo comunitari

Cari amici,

alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo del
D. Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Troverete anche un sommario dello stesso decreto, con osservazioni critiche.

Il decreto legislativo entrera' in vigore il giorno 11 aprile 2007.

Richiamo la vostra attenzione, in particolare, sull'art. 23, che
sancisce l'applicabilita' delle disposizioni del decreto, se piu'
favorevoli, ai familiari stranieri o comunitari di cittadini italiani.

Richiamo anche l'attenzione sul fatto che continua ad essere
ovviamente in vigore l'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, in base al
quale le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione si applicano,
se piu' favorevoli, anche ai cittadini comunitari e italiani. La cosa
e' rilevante per tutti i casi non disciplinati esplicitamente (o
disciplinati in modo meno favorevole) dal decreto legislativo appena
pubblicato. Alcuni esempi:

1) ricongiungimento del genitore naturale con il minore presente in Italia;

2) equiparazione, ai fini del ricongiungimento, del minorenne
affidato o sottoposto a tutela al figlio minorenne;

3) autorizzazione del soggiorno (con rilascio di un permesso di
soggiorno) per certe categorie (destinatari di un permesso per motivi
umanitari, per minore eta', per assistenza minore, per protezione
sociale, etc.), prive, ove si tratti di cittadini comunitari o di
loro familiari, dei requisiti che producono il diritto di soggiorno;

4) divieti di espulsione (salvo che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato) per altre categorie (minori, donne incinte o
che abbiano partorito da poco, mariti di queste, familiari entro il
IV grado conviventi con cittadino italiano).

Spero che il Ministero dell'interno chiarisca, con le circolari
relative al nuovo decreto legislativo, le modalita' di applicazione
della disciplina per queste situazioni non adeguatamente coperte dal
decreto stesso.

Cordiali saluti
sergio briguglio