Visualizzazione post con etichetta ricongiungimento familiare. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ricongiungimento familiare. Mostra tutti i post

19 novembre 2009

circolare mininterno; decreto minlavoro; scippi

Cari amici,
alla pagina di Novembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 18/11/2009, relativa ai requisiti di
idoneita' dell'alloggio prescritti per il ricongiungimento familiare.
La circolare invita i Comuni a far riferimento ai requisiti definiti
dal Decreto del Ministero della Sanita' 5/7/1975 (trovate anche
questo testo alla pagina di Novembre del sito).
Ricordo che la modifica introdotta dalla legge 94/2009 in questa
materia non tocca i requisiti prescritti, in relazione all'alloggio,
ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Non ha
influenza, quindi, per esempio, sulla regolarizzazione, in atto, dei
rapporti di lavoro.
Riguardo alla regolarizzazione, segnalo anche come il Decreto del
Ministero del lavoro del 2/9/2009 (pagina di Novembre del mio sito)
stabilisca le modalita' di corresponsione dei contributi dovuti per
periodi di impiego anteriori all'1/4/2009.
Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: una decina di giorni fa mi e' stato scippato il computer
portatile mentre lavoravo ai giardini pubblici di Frascati. Ho
recuperato il grosso dei documenti che il computer conteneva. Ho
perso, pero', l'agenda telefonica. Chiunque lo ritenga opportuno mi
faccia avere, per favore, il proprio recapito telefonico.
Si dispensa dalle visite ;-)

24 luglio 2008

Fwd: decreto-legge 92/2008; ricongiungimento

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della legge di conversione del decreto-legge 92/2008 (a.s. 692-b, "decreto sicurezza"), approvata ieri in via definitiva dal Senato, senza, ovviamente, ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate alcuni giorni fa dalla Camera.

Troverete anche il testo di un appello sul ricongiungimento familiare inviato a Berlusconi dal Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia. Ringrazio Germano Garatto, che me l'ha mandato.

Mi auguro che anche chiese e sindacati si muovano con solerzia su questo punto, prendendo esempio dalla FCEI e dal citato Coordinamento e tenendo conto del fatto che i decreti legislativi su ricongiungimento, asilo e comunitari dovrebbero essere approvati nel Consiglio dei ministri di domani.

Potranno recuperare in agosto le energie dissipate nell'impresa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto-legge 92/2008; ricongiungimento

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della legge di conversione del decreto-legge 92/2008 (a.s. 692-b, "decreto sicurezza"), approvata ieri in via definitiva dal Senato, senza, ovviamente, ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate alcuni giorni fa dalla Camera.

Troverete anche il testo di un appello sul ricongiungimento familiare inviato a Berlusconi dal Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia. Ringrazio Germano Garatto, che me l'ha mandato.

Mi auguro che anche chiese e sindacati si muovano con solerzia su questo punto, prendendo esempio dalla FCEI e dal citato Coordinamento e tenendo conto del fatto che i decreti legislativi su ricongiungimento, asilo e comunitari dovrebbero essere approvati nel Consiglio dei ministri di domani.

Potranno recuperare in agosto le energie dissipate nell'impresa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 luglio 2008

odg alla Camera: ricongiungimento in pericolo

Cari amici,
il Governo ha accettato oggi un ordine del giorno, presentato a margine della conversione in legge del decreto-legge 92/2008 dall'On. Dussin, con il quale si impegna il Governo ad adottare iniziative legislative mirate ad una ridefinizione dei parametri di reddito per il ricongiungimento familiare.

Benche' il Governo non abbia accettato la parte dell'ordine del giorno in cui si indicavano esplicitamente i nuovi parametri in modo analogo a quanto fatto di recente dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (assegno sociale X numero di mebri del nucleo familiare in Italia), la cosa e' assai preoccupante.

Mi auguro che chiese e sindacati facciano sentire la loro voce su questo punto.

Non a me, ma al Governo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 luglio 2008

decreti legislativi correttivi: ricongiungimento a rischio

Cari amici,
provo a fare il punto sulle proposte di riforma in materia di immigrazione all'esame del Parlamento. Mi limito qui agli schemi di decreto legislativo in materia di ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei comunitari.


1) D. Lgs. ricongiungimento


La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo "ricongiungimento". Col parere, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunita' di apportare ulteriori restrizioni alla disciplina. La piu' grave di queste riguarda la soglia di reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento. Si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.


Ricordo che la soglia fissata dalla normativa attuale corrisponde all'importo dell'assegno sociale quando il nucleo e' costituito da due persone; al doppio dell'assegno sociale per nuclei di tre o quattro persone; al triplo, per nuclei piu' numerosi.


L'invito della Commissione e' frutto dello sforzo congiunto delle intelligenze dell'On. Bertolini e dell'On. Zeller (ma ignoro chi dei due sia deputato a leggere e chi a scrivere). Se il Governo lo accogliera', potranno godere del diritto all'unita' familiare solo pochi immigrati agiati.


Per di piu', la limitazione rendera' impossibile il rinnovo del permesso per le famiglie che gia' si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di questa fascia agiata. Ai fini del rinnovo del permesso, infatti, lo straniero deve dimostrare di disporre di un reddito, per se' e per i propri familiari, di entita' pari a quello fissato dalle norme sul ricongiungimento. Inutile dire che la nascita di un figlio in Italia aggravera' la condizione di soggiorno dello straniero in modo drammatico (piu' di quanto non lo faccia gia' oggi). Questo fatto, a sua volta, fara' crescere di molto il numero degli aborti tra le donne immigrate.


Effetti negativi analoghi si avranno infine sull'accesso al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sul godimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi per residenza elettiva o per studio dei cittadini comunitari e dei loro familiari (anche in questi casi, rileva la soglia di reddito prevista per il ricongiungimento dello straniero).


Osservo come queste restrizioni creerebbero altrettanti situazioni di incompatibilita' tra la normativa italiana e quella comunitaria. Piu' precisamente, le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la disponibilita' di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza pubblica.




Otre alla questione della soglia di reddito per il ricongiungimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera invita il Governo


- ad estendere a sei mesi (dagli attuali tre) la durata del periodo al termine del quale, in mancanza di risposta sulla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento, tale nulla-osta non e' piu' necessario ai fini della richiesta di visto;


- a prevedere che ai fini del ricongiungimento con il genitore a carico lo straniero debba stipulare un'assicurazione sanitaria;


- a riformare le norme che oggi consentono l'ingresso per ricongiungimento del genitore naturale di minore soggiornante in Italia (norme che, in particolare, fanno salvo, nei casi di matrimonio poligamico, il diritto all'unita' familiare dell'incolpevole minore senza recare danno al nostro ordine pubblico).




Mi auguro che il Governo tenga i suggerimenti partoriti dagli On. Bertolini e Zeller nella considerazione che essi (i suggerimenti e gli onorevoli) meritano. Mi auguro anche che istituzioni tradizionalmente attente alla difesa dei deboli, della vita e della famiglia (la Chiesa cattolica, per esempio) si muovano in base ai principi per cui sono nate.




2) D. Lgs. asilo


Nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo "asilo", anche a seguito delle istanze presentate dall'ACNUR e dalle associazioni, il Governo si e' detto disposto a rivedere la questione piu' delicata: quella dell'effetto sospensivo del ricorso. Il sottosegretario Mantovano ha affermato che tale effetto potrebbe essere salvato (con opportuna revisione dello schema di decreto legislativo), escludendolo solo nei casi di domande presentate da persone gia' destinatarie di provvedimento di espulsione o respingimento o di domande rigettate perche' giudicate dalla Commissione territoriale "manifestamente infondate".


Il fatto che il Governo intenda rivedere lo schema di decreto legislativo e' senz'altro positivo. Quanto alla soluzione prospettata da Mantovano vedo due problemi:


- non c'e' modo, per lo straniero che si presenti alla frontiera, di costringere la polizia a ricevere la domanda di asilo prima dell'adozione di un provvedimento di respingimento (lo straniero che, essendo gia' sul territorio dello Stato, intenda presentarsi in questura per presentare domanda potrebbe, al limite, per evitare analoga impossibilita', farsi accompagnare da un avvocato o da un semplice testimone);


- la nozione di "manifesta infondatezza" e' assai critica e puo', tutt'al piu', essere utilizzata allo scopo di applicare una procedura d'urgenza in fase di esame. Mi sembra di problematica applicazione in relazione all'esito di una domanda. La Commissione territoriale, infatti, non assegna un voto alla domanda di asilo. Decide solo se e' fondata o infondata. Guai se la Commissione respingesse due domande di asilo infondate definendone una "infondata" e l'altra
"manifestamente infondata". Cosa dovremmo intendere? che la prima forse e' fondata, ma la Commissione non ha tanta voglia di esaminarla con cura e rinvia la decisione effettiva al giudice del ricorso? E' un po' come ammonire che un'azione e' "severamente vietata"...




3) D. Lgs. comunitari


Riguardo allo schema di decreto legislativo "comunitari" - il peggiore dei tre - osservo, con piacere, come la relatrice, On. Souad Sbai (PdL), abbia avanzato dubbi sulla compatibilita' di alcune delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con la Direttiva 38/2004 (in particolare, la disposizione che tratta, ai fini dell'allontanamento, la mancata richiesta di iscrizione anagrafica o di carta di soggiorno alla stregua di motivo imperativo di pubblica sicurezza).


Il sottosegretario Mantovano ha promesso che il Governo approfondira' i punti critici messi in evidenza dalla relatrice.


Mi auguro che la relatrice e la Commissione non si accontentino delle risposte "pulitine" e insipide che il Governo da' di solito in questi casi ed evitino che sia varato un provvedimento destinato ad essere censurato dalla Corte di Giustizia CE.




Cordiali saluti
sergio briguglio




p.s.: Evito, per non eccedere in lunghezza, di affrontare in questo messaggio altre questioni importanti; in particolare, l'esame del decreto-legge 92/2008 alla Camera e del ddl "sicurezza" al Senato e il problema, sollevato dall'On. Zaccaria, della legittimita' di decreti legislativi "correttivi e integrativi" di contenuto tale da alterare profondamente l'orientamento di quelli emanati sulla base della delega primaria. Conto di affrontare questi punti in successivi messaggi.

27 giugno 2008

decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Friday, June 27, 2008 6:50 PM
Subject: decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria


Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del decreto-legge 112/2008 (recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria).


Alemno due disposizioni hanno un effetto diretto sugli stranieri e/o i cittadini comunitari:


1) l'art. 37, co. 2:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».





2) l'art. 20, co. 10:


10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel

territorio nazionale.






Della prima disposizione vi ho gia' detto in un precedente messaggio. E' finalizzata in primo luogo a negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Si trattera' di vedere se il trattamento meno favorevole riservato in questo modo ai cittadini comunitari rispetto a quello (codice STP) previsto per cittadini stranieri in condizioni soggettivamente analoghe sia costituzionalmente legittimo.


La seconda disposizione e' mirata in primo luogo ad evitare che i genitori a carico ricongiunti con il cittadino straniero che chieda il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (slp) possano ottenere da subito l'assegno sociale.


Paradossalmente, questa disposizione potrebbe evitare un'altra (piu' dannosa) restrizione: il D. Lgs. 5/2007, infatti, ha soppresso la disposizione che prevedeva esplicitamente che in caso di ricongiungimento con straniero gia' titolare di permesso CE slp (al tempo, "carta di soggiorno") al familiare appena entrato fosse rilasciato analogo permesso. L'ambiguita' creatasi a seguito di tale soppressione sta inducendo molte questure a negare il rilascio del permesso CE slp al familiare appena entrato, imponendogli una autonoma attesa di cinque anni. La ragione di questa scelta (legittima, ma oggettivamente dannosa) e' proprio quella di evitare che lo Stato debba da subito sobbarcarsi un onere assistenziale. Il fatto che ora l'assegno sociale sia esplicitamente negato per tutti i primi cinque anni di soggiorno potrebbe indurre le questure a rilasciare comunque il permesso CE slp, non comportando questo fatto oneri particolari per lo Stato.


(Rileggendo queste ultime righe alla luce dei comportamenti del Governo di questi ultimi tempi resto commosso dalla mia ingenuita'...)


Ringrazio, in ogni caso, Francesca Colecchia e Silvia Canciani per avermi segnalato la disposizione di cui al punto 2).


Osservo infine come l'applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari con diritto di soggiorno in Italia sia in contraddizione con l'art. 10 bis del Regolamento CEE 1408/71 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/reg-cee-1408-1971.pdf), che garantisce la parita' di trattamento anche con riferimento ad alcune prestazioni a carattere non contributivo. Tra queste, per quanto riguarda l'Italia, e' incluso l'assegno sociale (All. II bis al Regolamento). La stessa disposizione dovrebbe quindi essere immediatamente disapplicata con riferimento ai cittadini comunitari e ai loro familiari.


Su queste mie affermazioni chiedo ovviamente il conforto degli esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio






------------------------


Regolamento CEE 1408/71:




Articolo 10 bis (10)
Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico.






Allegato II bis
...
J. Italia
...
h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)

















10 giugno 2008

schemi decreti legislativi

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo degli
schemi di decreto legislativo in materia di ricongiungimento
familiare e di asilo.

Questi due schemi, che fanno parte del pacchetto sicurezza, sono ora
all'esame delle commissioni parlamentari competenti.

Non risulta ancora depositato quello in materia di libera
circolazione dei cittadini comunitari.

Cordiali saluti
sergio briguglio


13 febbraio 2007

decreti legislativi e aggiornamento del quadro normativo

----- Original Message -----
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: "Recipient List Suppressed:"
Sent: Tuesday, February 13, 2007 11:34 AM
Subject: decreti legislativi e aggiornamento del quadro normativo


Cari amici,
domani e dopodomani entreranno in vigore, rispettivamente, il decreto
legislativo sul permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo (D. Lgs. 3/2007) e quello sul ricongiungimento familiare (D.
Lgs. 5/2007).

Alla pagina di Febbraio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete,

a) un sommario delle principali modifiche apportate dal D. Lgs. 3/2007
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/somm-d-lgs-3-2007.html)

b) un analogo sommario per il D. Lgs. 5/2007
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/somm-d-lgs--2007.html)

c) un quadro aggiornato della normativa vigente in materia di stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/sinottico-normativa-9.html).

Vi saro' grato se mi segnalerete errori o lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio

1 febbraio 2007

decreti legislativi; relazione cpt

Cari amici,
alla pagina di Febbraio 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dei decreti legislativi di recepimento delle direttive su lungo soggiornanti e ricongiungimento. Entreranno in vigore rispettivamente il 14 e il 15 Febbraio 2007.

Troverete anche il testo della relazione della Commissione De Mistura sui CPT.

Giro anche un messaggio di Paolo Bonetti, che ringrazio, su ulteriori modifiche al Testo Unico all'esame del Parlamento.

Ringrazio anche Chiara Righetti, Silvia Canciani, Gabriele Brunetti e Gianfranco Schiavoe per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio



----------



Da: Paolo Bonetti [mailto:pabonett@tin.it]
Ecco in calce i testi (in rosso) delle 2 importanti modifiche al T.U. sull'immigrazione presentati dal Governo alla Camera dei deputati nell'ambito dell'esame dell'art. 3 del ddl "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio" (A.C. 2112).
Il primo riguarda l'art. 27 e concerne una semplificazione delle procedure di ammissione al lavoro di lavoratori extracomunitari distaccati da imprese di Paesi membri dell'Unione europea e da essi dipendenti.
Il secondo riguarda gli artt. 5, 7 e 13 T.U. e concerne
1) la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso secondo modalitˆ che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell'Interno
2) l'abrogazione dell'art. 7 T.U., cio� la soppressione degli obblighi di denuncia all'autoritˆ di P.S. che gravano sull'ospitante e sul datore di lavoro.
Il testo non � definitovo, perch� stato ancora approvato, ma sarˆ esaminato oggi dall'assemblea della Camera.
In ogni caso si conferma cos" la "linea Amato": la disciplina legislativa della condizione giuridica dello straniero � progressivamente modificata in modo assai significativo con riforme attuate in ordine sparso, un po' alla chetichella e sempre con l'ottimo pretesto dell'indifferibile ed urgente necessitˆ di osservare obblighi comunitari....
A presto
Paolo Bonetti
_______________________________________________________________________
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari). -
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 � abrogato;
b) al comma 2:
le parole: Çindicati al comma 1È sono sostituite dalle seguenti: Ç1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992È;
le parole: Çdella differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1È, sono sostituite dalle seguenti: Çdelle somme versateÈ;
c) al comma 3, le parole: Çnella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente leggeÈ sono sostituite dalle seguenti: Çnella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioniÈ.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 � soppresso.
3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: Çe degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativiÈ sono soppresse.
4. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1, � aggiunto il seguente:
Ç1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1, siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro � sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolaritˆ della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione � presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.È.

5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ÇventicinquesimoÈ � sostituita dalla seguente: ÇsettantesimoÈ;
b) l'articolo 239 � sostituito dal seguente:
ÇArt. 239. (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformitˆ con disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, erano oppure erano divenuti di pubblico dominioÈ.
6. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, le parole: Çcostituiti e composti esclusivamente daÈ sono sostituite dalle seguenti: Çche devono essere in ogni caso assistiti da uno o pi�.È;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: Çcertificato di residenzaÈ sono sostituite dalle seguenti: Çdocumentazione attestante l'elezione di domicilio professionaleÈ;
c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) � sostituita dalla seguente:
Çd) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltˆ di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonchŽ il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politicheÈ;
d) dopo l'articolo 9 � aggiunto il seguente:
ÇArt. 9-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013È.
7. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 � sostituito dal seguente:
Ç2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'internoÈ;
2) al comma 3, la lettera a) � soppressa;
b) l'articolo 7 � abrogato;
c) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) � sostituita dalla seguente:
Çb) si � trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno � stato revocato o annullato, ovvero � scaduto da pi� di sessanta giorni e non � stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si � trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;È.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, per l'adeguamento alle decisioni in ambito comunitario relative all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio e per l'adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
3. 100. Governo.

28 agosto 2006

documenti vari

Cari amici,
alla pagina di Agosto 2006 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra gli altri
documenti,


a) il disegno di legge presentato dal Governo in materia di riforma
della legge sulla cittadinanza:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/ddl-cittadinanza.pdf


b) gli schemi (in versione ufficiosa) dei decreti legislativi di
attuazione delle direttive su ricongiungimento e stranieri
"lungo-soggiornanti":

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/schema-d-lgs-ricong.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/schema-d-lgs-lungosogg.html


c) i sommari relativi alle modifiche alla normativa che l'entrata in
vigore dei tre provvedimenti legislativi di cui ai punti precedenti
comporterebbero, se fossero varati nella forma presentata:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/sommario-ddl-cittadinanza.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/somm-d-lgs-ricong.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/somm-d-lgs-lungosogg.html


d) il dpcm che amplia la quota di ingresso per stagionali:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/dpcm-14-7-2006-stagionali.html


e) la direttiva del Ministro dell'interno sul valore della ricevuta
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/direttiva-interno-5-8-2006.html


f) la circolare del Ministero della solidarieta' sociale sulla
conclusione del regime transitorio per l'accesso al lavoro dei
neocomunitari:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/circ-solid-sociale-21-2006.pdf


e) il resoconto di Elena Rozzi (che ringrazio) sulla prima riunione
del tavolo sui minori stranieri istituito presso il Ministero
dell'interno:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/rozzi-tavolo-minori-2-8-06.html


Cordiali saluti
sergio briguglio

25 febbraio 2005

regolamento; circolare interno e lavoro: prefetture

Cari amici,
vi ricordo che oggi entra in vigore il DPR 334/2004 (e, con esso, le
modifiche del regolamento di attuazione del Testo unico
sull'immigrazione).

Alla pagina di febbraio 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete la circolare
interministeriale (interno e lavoro) del 24 febbraio 2005.

Nella circolare si stabilisce che, nelle more della piena messa in
funzione dello Sportello unico, le domande relative alle procedure di
ingresso e all'assunzione dei lavoratori stranieri e al
ricongiungimento familiare devono essere presentate presso le
Prefetture UTG.

Ringrazio Mascia Salvatore, che mi ha segnalato la circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 dicembre 2003

decreto flussi; circolare inps; sentenze e ordinanze; ricongiungimento; detrazioni


Cari amici,
giro diverse notizie diffuse da Silvia Canciani, che ringrazio. I documenti citati sono reperibili alla pagina di dicembre 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


----------


Cari amici dell'ASGI,
invio l'aggiornamento sulle recenti novitˆ normative e giurisprudenziali in materia di immigrazione in Italia .
Cari saluti
silvia canciani
collaboratrice ASGI


Legislazione italiana
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Roberto Maroni, ha annunciato, in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi il 5 dicembre 2003, che il Governo sta predisponendo il decreto di programmazione dei flussi migratori, relativo all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia per il 2004.Il ministro ha reso noto che il decreto dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei Ministri la prossima settimana e potrebbe riguardare, oltre alle quote relative agli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali, gia' annunciate in precedenti dichiarazioni alla stampa, anche i nuovi ingressi, per il 2004, di lavoratori immigrati non stagionali.(Fonte ANSA). Ringrazio Alessandra Fantin per la segnalazione.
Segnalo il testo dell'intervento dell'on. Roberto Maroni, in occasione dell'apertura del Seminario europeo "Immigrazione: mercato del lavoro e integrazione", tenutosi a Como il 20 e 21 novembre 2003.
---

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diffuso la circolare n.182 del 1 dicembre 2003 con cui fornisce ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro in merito alle posizioni dei lavoratori stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno con la recente regolarizzazione, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dellâart. 1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222.
Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.

Giurisprudenza
La prima Sezione Penale della Corte di Cassazione , nella sentenza n.46070 ha respinto il ricorso dell procuratore della Corte di appello di Milano, chiarendo che non commette reato il proprietario di un alloggio che affitta locali a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno purchŽ non applichi loro tariffe pi� elevate di quelle applicate nei confronti degli immigrati regolari.
---

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con la sentenza n. 585/2003, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Reggio Emilia contro il rimpatrio disposto dal Comitato per i minori stranieri di un minorenne, rilevando che, nel caso in esame, non e' apparso che il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di unâapprofondita istruttoria nei riguardi dell'effettiva situazione della famiglia del minore nel Paese di origine.Dalla motivazione del provvedimento di rimpatrio non e' emerso, secondo il TAR, che siano stati presi in considerazione "elementi di massima rilevanza quali la posizione del minore contraria al rimpatrio, il suo inserimento nella comunitˆ che lo ha ospitato nonchŽ le effettive condizioni economiche e di salute in cui vive la famiglia di origine in Albania."
In allegato trovate la sentenza.
Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.
L' avv. Tiziana Pedonese segnala che il Giudice onorario del Tribunale di Pisa Dott. Carlo Andrea Gemignani, a seguito di ricorso ex art. 13 comma 8 D. Lgs 289/98 proposto nell'interesse di un giovane albanese espulso cos" ha disposto " ....ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimitˆ costituzionale, accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ordina la sospensione del presente giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalitˆ in parte qua dell'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale...."

In allegato trovate la sentenza del Tribunale Ordinario di Pisa.


---------


(...) segnalazione (da Ravenna) sulla
prassi in atto in diverse Questure italiane dove, al momento della
presentazione dei documenti per la richiesta di nulla osta al
ricongiungimento familiare, ai cittadini stranieri viene richiesto il
possesso di un permesso di soggiorno che abbia una durata"residua" di almeno
un anno o 11 mesi.Se il permesso ha durata inferiore, viene richiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno.Le spiegazioni da parte dei funzionari degli
uffici si appoggiano al fatto che sono le Rappresentanze diplomatiche
italiane che, in sede di richiesta del visto per motivi di famiglia,
rilasciano i documenti solo se il permesso di soggiorno del familiare
presente in Italia ha una durata residua appunto di almeno 11 mesi o un anno
.
Circolari in merito sembra non ve ne siano, a detta della Questura di Udine,
che, comunque, segue questa prassi segnalata.

un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI

------------


Cari amici dell'ASGI,
segnalo un'ulteriore disposizione, contenuta nella legge 24 novembre 2003 n.326, pubblicata nella G.U. n.274 del 25 novembre 2003, contenuta all'art.21, al comma 6-bis, che riguarda la documentazione attestante la parentela dei cittadini stranieri che intendono avvalersi della detrazione Irpef per i figli a carico non residenti in Italia.
Art.21
6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6 ottobre 2003

direttiva ricongungimento; ambasciata italiana in pakistan

Cari amici,

1) Paolo Bonetti - che ringrazio - mi segnala che la direttiva
relativa al diritto al ricongiungimento familiare e' stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale.
Potete trovarla alla pagina di ottobre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

2) Giro un messaggio di Joseph Walker, della CGIL di Reggio Emilia,
relativo agli ostacoli che incontrano i cittadini pakistani nel
rapporto con la nostra ambasciata a Islamabad.

Cordiali saluti
sergio briguglio

-----

La scrivente organizzazione sindacale è con la presente a denunciare la
gravissima situazione che si manifesta ormai da anni presso l'Ambasciata
d'Italia in Islamabad (Pakistan) e a richiedere un intervento, ormai non
più rinviabile, degli organi competenti.
Il modo di operare dei funzionari preposti agli uffici della suddetta
Ambasciata ha ormai reso impossibile per i cittadini pakistani ottenere
legalmente i documenti necessari per i rilascio della CARTA DI SOGGIORNO E
DEL VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.
In primo luogo il sistema di concordare gli appuntamenti per telefono
presenta degli aspetti poco chiari e comporta per gli utenti grandi
difficoltà: gli appuntamenti possono venire programmati anche a 6 mesi di
distanza e pertanto succede spesso che quando l'interessato si presenta
all'Ambasciata il giorno e l'ora concordati telefonicamente gli venga
tranquillamente detto dagli incaricati che a loro non risulta la
prenotazione a suo nome e che comunque i documenti sono già scaduti; se la
persona protesta chiamano gli agenti per farlo allontanare, non accettando
nessun tipo di osservazione a riguardo.
Altre volte accade che per evitare gli inconvenienti di cui sopra
(appuntamento a grande distanza di tempo) all'utente venga richiesto di
pagare un "corrispettivo".
Riuscire ad ottenere un appuntamento per telefono o parlare con un addetto
è difficilissimo: se si pensa che l'orario riservato agli appuntamenti
telefonici è dalle ore 10.00 alle 12.00, per riuscire a prendere solo la
linea, occorreno mediamente mesi di tentativi.
Il nostro ufficio immigrati CGIL di Reggio Emilia può confermare questa
difficoltà per esperienza diretta. Risulta invece che trattando
direttamente con gli agenti al costo di 80.000 Rupie (1200 Euro)
l'appuntamento diventa immediato.
Esiste inoltre da parte dell'Ambasciata la prassi di incaricare Avvocati
del luogo a svolgere indagini circa l'autenticità dei documenti che, si osa
dire fortunosamente, vengono depositati dagli utenti; tali avvocati
richiedono per dare una risposta positiva o comunque in termine utile 20.00
Rupie: se l'utente si rifiuta di pagare viceversa la pratica impiega mesi
per arrivare a destinazione con esito comunque incerto.
Complicata è pure la procedura per ottenere la traduzione e legalizzazione
di documenti: in questo caso i funziuonari preposti al servizio rispondono
che al telefono non possono essere rilasciati appuntamenti e quindi bisogna
recarsi di persona agli uffici.
Ma cosa più grave è che per la tradizione dei certificati, atto d'ufficio
dovuto, i funzionari chiedendo 35.000 rupie (550 Euro).
Per questo motivo i cittadini pakistani regolarmente soggiornati nel nostro
territorio e già in possesso di carta di soggiorno, non sono riusciti ad
ottenere per le loro mogli analogo documento, essendo necessario a tal fine
proprio la suddetta legalizzazione.
In considerazione della descritta situazione non ulteriormente tollerabile,
è nostro convincimento che necessiti un urgente intervento per rimuovere le
cause della stessa.
La scrivente organizzazione sindacale si dichiara sin d'ora pronta ad
adottare tutti i provvedimenti idonei, ivi comprese forme diffuse di
manifestazione di protesta, affinchè i competenti Organi dello Stato diano
una risposta risolutiva alla denunciata situazione.
Certi di cortese attenzione, porgiamo distinti saluti


Reggio Emilia, 3/10/2003


__________________
Joseph Walker
UFFICIO IMMIGRAZIONE
CGIL - REGGIO EMILIA

24 settembre 2003

direttiva ricongiungimento

Cari amici,

il 22 settembre e' stata approvata la direttiva sul ricongiungimento
familiare.

Alla pagina di settembre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo su
cui era stato raggiunto, il 29 luglio scorso, l'accordo del Consiglio.

Mettero' sul sito il testo definitivo appena sara' disponibile.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 luglio 2003

conversione maggiore eta'; ricongiungimento; ordnanza pcm; acquisto cittadinanza; master venezia

Cari amici,
alla pagina di luglio 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra gli altri documenti,

a) una sentenza del TAR Calabria con cui si annulla un provvedimento di diniego di conversione del permesso al compimento della maggiore eta' del titolare; ringrazio Francesco Vizza, che me l'ha inviata.

b) una sentenza del Tribunale di Lecco, con cui si ordina al consolato italiano di Casablanca di rilasciare i visti per ricongiungimento (negati sulla base di una presunta scadenza dei nulla-osta - scadenza per altro dovuta all'inerzia del consolato stesso). Sullo stesso argomento, in fondo a questo messaggio troverete due messaggi di Gabriella Friso, che ringrazio.

c) il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 11-7-2003 sul contrasto dell'immigrazione illegale.

Appendo poi il testo di un altro messaggio interessante, sulla risposta data dal Mininterno al quesito relativo alla possibilita' per i titolari di permesso per attesa (rectius: acquisto) cittadinanza di svolgere attivita' lavorativa. La risposta, non riportata nel messaggio, sarebbe negativa. Ringrazio il Centro Servizi per cittadini extracomunitari ACLI CARITAS di Trieste, che me l'ha inviato.

Segnalo infine un avviso del Coordinatore del Master Immigrazione di Venezia (vedi sotto).

Cordiali saluti
sergio briguglio


--------


Il Giudice del Tribunale di Lecco ha accolto i ricorsi presentati da CGIL e dall'Ufficio Diritti di Les Cultures ( e unificati in un'unica udienza) relativi alla richiesta di concessione dei visti d'ingresso per i congiunti di alcune persone marocchine il cui nulla osta al ricongiungimento famigliare, pur presentato in tempo utile al Consolato d'Italia a Casablanca ,è scaduto per colpa non imputabile ai presentatori.
Il Giudice De Vincenzi, accogliendo le tesi sostenute dalle avvocatesse dei ricorrenti (Maria Grazia Corti e Laura Rota), ha ordinato il rilascio immediato e comunque entro 20 giorni del visto d'ingresso per i famigliari dei ricorrenti.
Naturalmente è stata grande la soddisfazione per queste 7 famiglie che pur essendo titolari di un diritto non hanno, fino ad oggi, potuto esercitarlo nel concreto.

E' a disposizione per chi fosse interessato il testo del ricorso e quello della sentenza.

Ciao
Gabriella Friso

Les Cultures Onlus
C.so Martiri 31,
23900 LECCO - Italy
Tel. 0039 0341 284828
Fax: 0039 0341 370921
informazioni@lescultures.it
www.lescultures.it


--------------


Ricevo da un Amico e vi mando uno stralcio della comunicazione che il
ministero degli affari esteri ha inviato a CGIL CISL UIL nazionali sul
problema dei ricongiungimenti familiari a Casablanca.

"Ho pertanto il piacere di informare che il consolato generale d'Italia in
Casablanca è stato eccezionalmente autorizzato a procedere, dal 15 luglio
fino al 15 ottobre 2003, all'emissione di visti d'ingresso per motivi di
ricongiungimento familiare, sulla base di nulla osta rilasciati dalle
Questure competenti, anche da oltre sei mesi.
Ciò permesso, al fine di riassorbire l'arretrato entro i tempi indicati, si
sta predisponendo una apposita missione, composta da elementi di questo
Ministero e del Ministero dell'Interno, che a breve si recherà a Casablanca"

Vi farò sapere se riuscissi ad avere altre informazioni più complete.
Ciao
Gabriella di Les Cultures-Lecco


--------------

QUESITO MINISTERO DELL'INTERNO P.S. ATTESA CITTADINANZA - TRIESTE
Vi segnalo quanto avvenuto a Trieste in merito ad un caso di una cittadina
(italo) - argentina titolare di un permesso di soggiorno per attesa
cittadinanza.
La suddetta ha trovato un'occupazione a Trieste presso un ristorante, ed il
gestore dopo aver denuciato l'inizio del rapporto di lavoro allo "Sportello
Provinciale del Lavoro" di Trieste si è recato in Questura per fare
altrettanto, ma si è visto respingere la domanda.
Si è quindi rivolto al nostro ufficio per capire se effettivamente il ps
per attesa cittadinanza è abilitante o meno ad instaurare un rapporto di
lavoro - debbo premettere che la cittadina (italo) -argentina quando
soggiornava a Brescia lavorava presso un'azienda e non aveva mai avuto
problemi con la Questura di Brescia in merito al lavoro - .
Dopo un confronto con la Questura di Trieste il ns ufficio a posto un
quesito sull'abilitazione al lavoro del ps per attesa cittadinanza
(...).

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste ha prontamente girato il
quesito al Ministero dell'Interno.

La risposta del Ministero dell'Interno è giunta alcuni giorni or sono (fine
giugno 2003) ed è stata negativa. Purtroppo essendo una comnicazione
interna non ho potuto averne copia, anche se ho appreso il suo contenuto
dalla Questura stessa.


---------


Borse di studio

Si comunica che in base ad un finanziamento FSE accordato al
Master sull'immigrazione, il Collegio didattico, nella sua seduta
del 10 luglio, ha deliberato di istituire n. 15 borse di studio per
altrettante laureate disoccupate dell'ammontare di 500 euro
ciascuna.


Il Coordinatore del Master
Prof. Pietro Basso

20 febbraio 2003

regolarizzazione; minori; direttiva ricongiungimento

Cari amici,

altre prefetture (Roma e Genova) stanno considerando positivamente la posizione dei lavoratori in attesa di regolarizzazione per i quali si interrompa il rapporto di lavoro.

Alla pagina di febbraio 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete notizie in proposito. Troverete, in particolare, le istruzioni e i moduli predisposti dall'UTG di Roma. E' positivamente contemplato anche il caso di dimissioni del lavoratore (non solo i casi di decesso del datore di lavoro o della persona assistita e di licenziamento).

Ringrazio Pino Gulia, Romana Sansa, Silvia Canciani e Grazia Mantella, che hanno segnalato notizie e materiale.

Alla stessa pagina del mio sito troverete anche la versione aggiornata di un documento sui diritti dei minori stranieri non accompagnati, curato da Elena Rozzi, di Save the Children.

Troverete, infine, il testo della proposta di direttiva sul ricongiungimento familiare, nella versione trasmessa dal Migration and Expulsion Working Party del Consiglio europeo allo SCIFA. Ho evidenziato in grassetto sottolineato le differenze tra questo testo e quello della proposta modificata prodotta dalla Commissione.

Cordiali saluti

sergio briguglio

9 gennaio 2003

ordinanza ricongiungimento; circolare lavoro

Cari amici,

alla pagina di gennaio 2003 del mio sito troverete

a) un'ordinanza del Tribunale di Padova, con cui si annulla il provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare con i genitori a carico. Alla base del diniego vi era la presunta inidoneita' delle rimesse di denaro in favore dei genitori. Il tribunale stabilisce, tra l'altro, che l'entita' di tali rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui i genitori risiedono;

b) la circolare 62/2002 del Ministero del lavoro, con cui si annullano le disposizioni (interessanti) contenute nella precedente circolare 59/2002 (sull'applicazione del decreto-flussi), in attesa dell'aggiornamento del Regolamento. Da notare, tra le disposizioni emanate con la vecchia circolare (ed ora sospese), quella relativa al carattere non vincolante dell'accertamento di indisponibilita'.

Ringrazio Vincenzo Tallarico per avermi inviato il primo documento e Silvia Canciani per avermi segnalato il secondo.

Cordiali saluti

sergio briguglio