8 novembre 2007

sull'allontanamento per mancanza dei requisiti

Cari Ministri,
a commento di alcune corbellerie dette, in questi giorni, sul tema "allontanamento dei comunitari privi di mezzi di sostentamento" dal vice-presidente della Commissione europea Frattini, vorrei fare osservare quanto segue.




1) I requisiti, per il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, relativi a svolgimento di attivita' lavorativa e disponibilita' di risorse sufficienti sono requisiti alternativi, non concorrenti.


Inoltre, l'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007 (in accordo con l'art. 25, co. 1 della Direttiva 38/2004) stabilisce che


"4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente."


Ne deriva, in particolare, che la disponibilita' di risorse puo' essere provata anche dimostrando direttamente la disponibilita' di valuta, dato che cosi' e' previsto, per lo straniero, dalla Direttiva del Ministro dell'interno 1/3/2000.


Coloro quindi che traggono i mezzi per il proprio sostentamento da attivita' di lavoro occasionale o da attivita' di lavoro nero possono quindi limitarsi a dimostrare di disporre di denaro e di un'assicurazione sanitaria per far valere il proprio diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.




2) Si puo' obiettare: il comunitario e' tenuto ad iscriversi in anagrafe, dimostrando il possesso dei requisiti, quando il suo soggiorno si prolunghi per piu' di tre mesi; chi non provvede ad iscriversi e' quindi da considerarsi in posizione illegale.


L'art. 8, co. 2 della Direttiva stabilisce pero' che


"L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.".


E il citato art. 25, co. 1 della stessa Direttiva recita:


"1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalita' amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti puo' essere attestata
con qualsiasi altro mezzo di prova."


E' evidente, pertanto, come dalla mancata iscrizione anagrafica non puo' discendere, per il comunitario che sia di fatto in possesso dei requisiti, la negazione del diritto di soggiorno, dato che questa esclusione si configurerebbe come sanzione discriminatoria.




3) Il venir meno dei requisiti economici per il diritto di soggiorno di lunga durata non corrisponde - e qui che Frattini mostra di non aver capito a sufficienza la normativa europea - a un divieto di soggiorno. Corrisponde solo alla facolta' dello Stato di allontanare la persona. Che poi lo Stato decida di farlo, o meno, e' questione basata su una valutazione di opportunita'.


Possono esservi molti ottimi motivi perche' l'Italia si astenga dall'allontanare i poveri. Uno per tutti: l'opportunita' di investire nella crescita umana e culturale del capitale rappresentato - per esempio - dai bambini Rom.


L'investire nel capitale umano di cittadini europei e' cosa costosa e puo' richiedere forme di burden sharing. Ma e' una scelta politicamente intelligente.




4) Infine, per quanto riguarda il diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi, la Direttiva stabilisce, all'art. 14, co. 1, che, in assenza di pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza o per la sanita' pubblica,


"I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finche' non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.".


Questo punto e' stato recepito in modo impreciso dal D. Lgs. 30/2007, che all'art. 13, co. 1 stabilisce


"I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.".


L'imprecisione e' legata al fatto che la Direttiva pone come condizione per il venir meno del diritto di soggiorno breve il fatto che la persona diventi un effettivo onere per l'assistenza sociale, laddove il Decreto legislativo identifica tale condizione con la cessata disponibilita' di risorse (che potrebbe causare un onere per l'assistenza sociale).


In sede di revisione delle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 sarebbe utile correggere questo punto.




Cordiali saluti
Sergio Briguglio

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