e' stata pubblicata sulla G.U. di venerdi' scorso la Legge 68/2007, sull'abolizione dei permessi per soggiorno di breve durata. Potete trovarne il testo anche alla pagina di Giugno 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).
La legge e' in vigore dal 2 Giugno e riprende, sul punto dei permessi brevi, i contenuti del decreto-legge n. 10/2007.
Desidero sottolineare due aspetti - il primo formale, il secondo sostanziale.
Sul piano formale, e' frutto di scarsissimo acume modificare norme in materia di soggiorno degli stranieri senza emendare esplicitamente il Testo Unico. I nostri parlamentari dovrebbero essere restituiti a un piu' acconcio lavoro nei campi.
Sul piano sostanziale, la soppressione del permesso per turismo produce conseguenze negative per i discendenti di italiani. Le ragioni sono spiegate nel messaggio che riporto qui sotto, da me inviato ai Ministri dell'interno e della Solidarieta' sociale (e ai Sottosegretari competenti) nei giorni in cui era in vigore il decreto-legge n.10/2007. Gli argomenti continuano ad essere validi, e continua a risultare necessaria ed urgente una circolare che chiarisca la situazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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desidero segnalarvi un problema derivante dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007.
In mancanza di una circolare esplicativa, sara' sostanzialmente impossibile, per i discendenti di italiani, maturare il requisito di prolungata residenza legale in Italia, necessario per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Fino ad oggi tale requisito poteva essere maturato, in modo relativamente agevole, attraverso i seguenti passi:
a) ingresso per turismo;
b) ottenimento di un permesso di soggiorno per turismo;
c) iscrizione anagrafica (a condizioni facilitate dalla circ. Mininterno 23/12/2002) e avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;
d) ottenimento, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, "attesa riacquisto cittadinanza"), che consentiva il prolungamento legale del soggiorno in Italia e, quindi, la maturazione del requisito in questione.
L'ultima disposizione citata (art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999) richiede, per il rilascio del permesso per acquisto cittadinanza, che lo straniero sia gia' in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo. La stessa condizione, d'altra parte, e' imposta per l'iscrizione anagrafica e per l'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza.
Il fatto di poter ottenere un permesso per soggiorno breve (con requisiti, quindi, non troppo onerosi) era pertanto un tassello fondamentale della procedura.
Con le nuove norme, i discendenti di italiani si vedranno privati di questa via facilitata, a meno che non venga chiarito, con circolare,
1) che l'attestazione di avvenuta dichiarazione di presenza per soggiorno breve e' da considerare, ai fini del rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza, equivalente al "permesso di soggiorno ad altro titolo";
2) che la stessa attestazione e' utilizzabile anche ai fini dell'iscrizione anagrafica e dell'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;
3) che, per persone che abbiano fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007 e che abbiano gia' presentato, tramite le poste, la richiesta di permesso di soggiorno per turismo (o per altro soggiorno breve), e' utilizzabie agli stessi fini (iscrizione anagrafica, avvio del procedimento di concessione della cittadinanza e rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza) la ricevuta dell'avvenuta spedizione della richiesta di permesso.
Mi permetto di sottolineare l'urgenza di una simile circolare, soprattutto in relazione al punto 3), dato che le persone interessate vedranno presto scadere il periodo di soggiorno breve legale e rischiano di vedere preclusa irreparabilmente la via dell'acquisto della cittadinanza.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
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