Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/testo-base-cittadinanza.html potrete trovare il testo base in materia di cittadinanza proposto dalla relatrice On. Bertolini (proposta approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera). Ringrazio l'On. Zaccaria, che me l'ha inviato.
Il testo base, che in uno slancio di benevolenza verso la Bertolini si potrebbe definire un'immane porcata, contiene disposizioni che rendono ancora piu' arduo l'accesso alla cittadinanza.
In particolare, la tenue forma di ius soli prevista dall'ordinamento italiano (acquisizione della cittadinanza per chi, nato in Italia, vi risieda legalmente e ininterrottamente fino al compimento della maggiore eta') viene ulteriormente diluita. Si esige, infatti, che l'interessato "abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".
Non e' chiaro come debba essere trattata la situazione di chi l'obbligo scolastico lo assolva frequentando la scuola fino al raggiungimento della maggiore eta', ma senza profitto, o quella di chi, per invalidita' psichica o fisica grave, non possa proprio accedere al percorso di istruzione e formazione. Se la Bertolini avesse, a tempo debito, frequentato la scuola con profitto, probabilmente avrebbe scritto un testo meno ambiguo.
In secondo luogo, la naturalizzazione dello straniero che risieda legalmente per dieci anni in Italia viene condizionata, oltre che alla verifica dei requisiti gia' oggi richiesti,
1) al possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e al mantenimento dei requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio dello stesso permesso;
2) alla frequentazione di un corso finalizzato all'approfondimento di storia e cultura italiana ed europea, educazione civica e principi della Costituzione;
3) al raggiungimento di un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
4) allo svolgimento di un percorso di cittadinanza, con modalita' che dovranno essere definite con regolamento.
Non mi e' evidente come si verifichi il rispetto intra moenia di principi costituzionali fondamentali come quello enunciato, per esempio, dall'art. 12 Cost.: "La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni" Si piazzeranno microspie a casa dello straniero per smascherare l'eventuale adesione alle idee della Lega sul restyling del tricolore?
Cosa sia il percorso di cittadinanza il testo, poi, dimentica di spiegarlo. In compenso, si specifica che
a) la domanda di iscrizione al corso (propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza) puo' essere presentata solo dallo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni;
b) il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso;
c) lo stesso procedimento non puo' concludersi prima del compimento del decimo anno di residenza legale.
C'e' da augurarsi che lo straniero non presenti la domanda di iscrizione al corso proprio nell'istante in cui compie otto anni di residenza legale. In questo caso, l'intervallo di tempo in cui il procedimento deve concludersi (lettera b) e quello in cui puo' concludersi (lettera c) sarebbero irrimediabilmente disgiunti.
Piu' seriamente, c'e' da sperare che, se questo e' il tipo di riforma cui pensa la Maggioranza, si lasci perdere l'idea (altrimenti buona) di discuterla in Aula alla Camera.
Cordiali saluti
sergio briguglio