10 dicembre 2009
circolare mininterno sulla regolarizzazione
alla pagina di Dicembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 7/12/2009, che da' indicazioni (molto
positive) sui casi in cui il rapporto di lavoro per il quale e' stata
presentata istanza di regolarizzazione cessi prima che la procedura
sia stata completata.
In questi casi, si ottiene comunque l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi commessi, purche' il datore di lavoro e il
lavoratore si presentino allo Sportello Unico per formalizzare la
rinuncia.
Il contratto di soggiorno verra' comunque firmato dalle parti, e si
procedera' contestualmente alla doppia comunicazione all'INPS: quella
relativa all'assunzione e quella relativa alla cessazioen del
rapporto. Il pagamento dei contributi sara' dovuto per il periodo in
cui il rapporto e' rimasto in vita.
Il lavoratore avra' diritto a un permesso per attesa occupazione.
Qualora il lavoratore non si presenti all'appuntamento, il datore di
lavoro dovra', per ottenere l'estinzione di reati ed illeciti,
dimostrare di averlo avvertito.
Resta preclusa invece la possibilita' di assunzione da parte di un
diverso datore di lavoro prima che la procedura di regolarizzazione
sia stata completata.
Cordiali saluti
sergio briguglio
2 dicembre 2009
regolarizzazione: circolari mininterno ed emilia romagna
alla pagina di Dicembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete
1) una circolare del Ministero dell'interno (1/12/2009) che da'
disposizioni perche' siano esaminate, a certe condizioni, le istanze
di regolarizzazione "incompiute". Il riferimento e' ai casi in cui il
contributo forfetario e' stato pagato, ma l'istanza di
regolarizzazione non risulta acquisita dal sistema telematico del
Mininterno;
2) una circolare della Regione Emilia Romagna, con cui si dispone
l'iscrizione al SSN degli stranieri per i quali e' stata presentata
istanza di regolarizzazione.
Ringrazio Gianluca Cassuto e Andrea Facchini per le segnalazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
30 ottobre 2009
circolare mininterno regolarizzazione
alla pagina di ottobre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare la
circolare del Ministero dell'interno 29/10/2009 relativa al caso in
cui il datore di lavoro non sia disponibile a concludere la procedura
di regolarizzazione.
Nella circolare si chiarisce che e' legittimo il subentro di altro
datore di lavoro (a certe condizioni) o il rilascio al lavoratore di
un permesso per attesa occupazione solo in caso di sopravvenuta causa
di forza maggiore (ad esempio, decesso della persona da assistere).
Negli altri casi, il datore di lavoro dovra comunque stipulare il
contratto di aoggiorno ed effettuare la comunicazione di assunzione
all'INPS, potendo concludere il rapporto di lavoro solo
successivamente a questi adempimenti.
Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
15 ottobre 2009
circolare regolarizzazione; alcuni problemi
17 settembre 2009
circolare mininterno; decreto minlavoro
alla pagina di settembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete
1) il testo (ufficioso) di una circolare del Mininterno (del
15/9/2009) relativa alla comunicazione di cessione di fabbricato in
occasione della presentazione di istanza di regolarizzazione.
E' - a mia modesta opinione - un testo che ancora non tiene
adeguatamente conto del fatto che la disponibilita' dell'alloggio
deve essere garantita al momento della stipulazione del contratto di
soggiorno (non necessariamente prima di allora).
2) il testo del Decreto del Ministro del lavoro 29/7/2009, con il
quale vengono fissate le quote di ingresso per formazione
professionale e tirocinio.
Ringrazio Silvia Canciani e Patrizia Toss per le segnalazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
16 settembre 2009
questioni ulteriori sulla regolarizzazione
destinatario della domanda di emersione?
7 settembre 2009
faq regolarizzazione
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.
Segnalo le risposte alle ultime tre domande:
1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.
2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.
3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.
Cordiali saluti
sergio briguglio
faq regolarizzazione
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.
Segnalo le risposte alle ultime tre domande:
1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.
2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.
3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.
Cordiali saluti
sergio briguglio
2 settembre 2009
aggiornamento del manuale; regolarizzazione
31 agosto 2009
due questioni aperte sulla regolarizzazione
27 agosto 2009
ancora sulla regolarizzazione
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/faq-interno-regolar-27-8.pdf
troverete una versione aggiornata delle risposte del Ministero
dell'interno alle FAQ sulla regolarizzazione.
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istruz-mod-regolarizz.pdf,
troverete le istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta
di regolarizzazione.
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/com-interno-27-8-2009.html,
infine, un'interessante intervista con il Prefetto Morcone. Di
particolare rilievo mi sembra la risposta relativa alle conseguenze
di un esito negativo della procedura di regolarizzazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
26 agosto 2009
faq mininterno su regolarizzazione
La risposta - a mio parere - non puo' che essere negativa. E' vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarita' amministrative si estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.
Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico.
12 agosto 2009
circolare inps sulla regolarizzazioni: alcune questioni aperte
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-inps-10-8-2009.pdf
del mio sito troverete la circolare INPS n.
101/2009 sulla regolarizzazione di colf e badanti.
Ne raccomando la lettura, essendo ricca di elementi importanti. Eccone alcuni:
1) vengono date specifiche istruzioni per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro intrapresi
con soggetti abilitati allo svolgimento di
attivita' lavorativa in Italia: cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro.
A proposito di quest'ultima categoria, osservo
come, in base alla formulazione di art. 1 ter L.
102/2009, dovrebbe essere comunque previsto, ove
sia richiesto dallo straniero interessato, il
rilascio di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La cosa riguarda, per esempio,
stranieri titolari di permessi piu' "deboli",
benche' abilitanti allo svolgimento di attivita'
lavorativa (per studio, per motivi umanitari, per
assistenza del minore, etc.). Il rilascio del
permesso dovrebbe essere effettuato, in tutti i
casi, senza riguardo per il rispetto delle quote
fissate col decreto-flussi o di altre
disposizioni che, a regime, lo impediscono.
Trovo quindi improprio, almeno nei casi in cui il
lavoratore straniero intenda avvalersi di questa
possibilita', che l'istanza sia presentata
soltanto all'INPS.
Auspico che il Ministero dell'interno provveda a
diramare prontamente disposizioni in materia.
2) vengono dati chiarimenti sulla procedura che
verra' seguita per la determinazione dei
versamenti dovuti per periodi diversi da quello
comune a tutte le istanze (1/4/2009-30/6/2009),
coperto dal contributo forfetario di 500 euro.
Ricordo, in proposito, che il rapporto di lavoro
denunciato deve estendersi, con continuita', per
tutto il periodo che va dall'1/4/2009 alla data
di presentazione dell'istanza.
Rispetto a quet'ultimo punto, la questione di
rilievo e' la seguente: e' necessario che il
rapporto si estenda con continuita' fino alla
stipulazione del contratto di soggiorno (che, se
le istanze di regolarizzazione saranno numerose,
avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi)?
La risposta - a mio parere - non puo' che essere
negativa. E' vero infatti che sono sospese fino
all'esito finale del procedimento, le sanzioni
penali e amministrative associate al rapporto di
lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale
rapporto proseguisse senza interruzioni dalla
data di presentazione dell'istanza fino a quella
della stipulazione del contratto di soggiorno,
reati e irregolarita amministrative si
estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che
sull'esito positivo del procedimento si possono
fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse
essere negativo, al datore di lavoro verrebbero
contestate le infrazioni relative a tutta la
durata del rapporto (ad essere sospesi sono i
procedimenti penali e amministrativi, non le
disposizioni di legge da cui questi originano).
Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga
una condizione (la prosecuzione del rapporto tra
la presentazione dell'istanza e la conclusione
del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di
un aggravamento dell'illecito.
Dovrebbe allora essere senz'altro possibile
procedere alla sospensione del rapporto di lavoro
durante il periodo critico.
Su questo, istruzioni chiare da parte del
Ministero del lavoro sarebbero benvenute.
3) sono equiparati ai datori di lavoro domestico
"persona fisica" anche alcune persone giuridiche:
le convivenze di comunita' religiose, le
convivenze militari, le comunità senza fini di
lucro (orfanotrofi, ricoveri per anziani, case
famiglia per handicappati, tossicodipendenti,
ragzze-madri, etc.).
Cordiali saluti
sergio briguglio
11 agosto 2009
circolare sulla regolarizzazione: osservazioni
3 agosto 2009
approvazione regolarizzazione
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».
28 luglio 2009
ordini del giorno in materia di immigrazione
premesso che:
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 (cosiddetto decreto flussi) furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali, all'inizio di giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta (mentre circa 80.000 furono le domande respinte o dalle direzioni provinciali del lavoro o dalle questure);
a seguito del decreto flussi emanato alla fine del 2008, saranno accolte altre 150.000 domande, sempre a valere sul complesso delle domande presentate nel 2007;
resteranno quindi senza risposta circa 340/350.000 richieste: si tratta di persone che già due anni fa denunciarono alle autorità italiane tutti i propri dati, dichiarando la disponibilità del proprio datore di lavoro alla completa regolarizzazione;
gran parte di quelle persone è tuttora nel nostro Paese, continua a lavorare da noi; si tratta di persone obbligate a lavorare in nero, che non possono pagare le tasse, i contributi, provocando anche - ma non per colpa loro - un forte danno alle casse dello Stato e che ora rischiano l'imputazione per il reato di clandestinità;
dal momento dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza, potrebbero esserci moltissime espulsioni, quelle persone perderebbero il lavoro e molte famiglie italiane, molte piccole aziende, molti commercianti, molti artigiani si troverebbero senza il necessario aiuto. Per non parlare dell'altra conseguenza, per la quale per molti datori di lavoro italiani potrebbe scattare anche l'ipotesi di favoreggiamento;
con la presentazione nel corso dell'esame presso le Commissioni V e VI dell'emendamento 1.021, volto a inserire il nuovo articolo 1-ter al testo del decreto-legge in esame, il Governo ha messo in atto un primo tentativo per affrontare - pur se in modo parziale - la questione dell'emersione dal lavoro irregolare di migliaia di persone che da tempo svolgono nel nostro Paese attività di assistenza e sostegno alta famiglia;
tale iniziativa corrisponde solo in parte alle manifestazioni di grande preoccupazione - avanzate sia da autorevoli figure istituzionali, sia dalle moltissime associazioni, nazionali ed internazionali, che da tempo si occupano del fenomeno della immigrazione e delle problematiche relative a questo fenomeno - derivanti dalla recentissima entrata in vigore di norme la cui rigida applicazione potrebbe provocare, sia a livello economico e sociale, sia a livello giudiziario, una situazione di forte disagio nel nostro Paese;
tale iniziativa, inoltre, rischia di essere in grave contrasto con il dettato costituzionale, prevedendo la possibilità di emersione solo per due categorie di persone, promuovendo di fatto una discriminazione per mestieri nei confronti di persone che si trovano nelle stesse condizioni, in aperta violazione del principio di uguaglianza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari al fine di:
favorire la regolarizzazione del lavoro dei cittadini stranieri non comunitari che fecero richiesta del nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
premesso che:
la città di Prato è stata un grande magnete che ha attirato flussi di immigrazione a raggi diversi nel corso dei passati decenni. Flussi che ne hanno fatto, con una progressione impressionante, la terza città dell'Italia centrale;
nel corso degli anni '80 il progressivo esaurirsi dell'immigrazione meridionale e l'ulteriore restringersi del grado di copertura della parte bassa del mercato del lavoro da parte dei «pratesi», hanno aperto la strada - sia pure in una situazione di crescita rallentata dell'economia locale e di contrazione dell'occupazione manifatturiera - a un'immigrazione extracomunitaria che ha interessato un fronte molto ampio di nazionalità - oggi oltre cento - ma che, nel corso degli anni '90, ha visto imporsi come assolutamente predominante l'etnia cinese;
l'immigrazione cinese si è realizzata con caratteri del tutto peculiari sia quantitativi che qualitativi ed è andata, paradossalmente, accelerando negli anni delle forti difficoltà dell'economia pratese;
la comunità cinese non ha, salvo casi molto rari, assunto la posizione di lavoratori dipendenti in imprese con titolari italiani, ma ha costituito una marea crescente di piccole e piccolissime imprese nel settore della maglieria e della confezione pronto moda con una vita media estremamente ridotta; imprese che hanno impiegato - con numeri medi comunque molto esigui - loro connazionali (salvo, in pochissime imprese più strutturate, quadri italiani);
nel corso degli anni i cinesi hanno anche mostrato una tendenza ad una sorta di «integrazione verticale etnica» con l'acquisizione di imprese «terziste» rispetto all'attività di confezione (tintorie e trattamenti capo) e in generale di fornitura o servizio alle loro imprese e di servizio alla loro comunità (commercio, servizi alla persona ecc.);
si è quindi andato configurando nel tempo una specie di «distretto parallelo» che ha trovato gli spazi fisici per insediare le proprie attività nel progressivo ritrarsi delle attività tessili pratesi e alcuni presupposti giuridici per alimentarsi nei meccanismi delle leggi sull'immigrazione (diversi dei nuovi arrivi passano regolarmente per il collocamento grazie ai tanti imprenditori connazionali già attivi);
larga parte della presenza cinese si è configurata e si configura come «clandestina» e tra le condizioni di sviluppo della stessa deve essere purtroppo annoverata anche la insufficiente attenzione e la scarsa capacità di controllo delle autorità preposte;
il primo punto su cui occorre concentrare l'impegno è quello dell'affermazione della legalità, visto che il sommerso, l'impiego di clandestini, il non rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza e la mancata osservanza nel pagamento delle tasse locali sono situazioni estremamente diffuse che, se non combattute, rischiano di produrre effetti corrosivi irreversibili sul corpo della società pratese;
le ragioni per imporre la legge non sono solo giuridiche ed etiche: occorre rimettere l'asticella «al posto giusto» anche per far emergere i progetti imprenditoriali più solidi, quelli con maggiore qualità intrinseca anche a beneficio delle interazioni con il resto del tessuto distrettuale;
impegna il Governo
ad attivare tutti i mezzi, anche con l'istituzione di un tavolo specifico, per l'emersione del distretto illegale cinese, condizione necessaria per favorire un corretto sviluppo economico del distretto pratese.
9/2561-A/18. Mazzoni, Massimo Parisi.
premesso che:
in conseguenza della crisi e dei suoi effetti sulla struttura produttiva e l'occupazione perderanno il posto di lavoro molti lavoratori stranieri regolari, da tempo residenti nel nostro Paese ed integrati nelle comunità di appartenenza;
il venir meno di un rapporto di lavoro può comportare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, vanificare la concreta possibilità di reimpiegarsi e determinare il rimpatrio;
una siffatta eventualità oltre a chiamare in causa aspetti delicati sul piano solidaristico, potrebbe causare un reale spreco di risorse umane e professionali dopo anni di fattivo inserimento nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori stranieri - che percepiscono dall'Inps l'indennità di mobilità o di disoccupazione - il diritto di chiedere ed ottenere (in presenza degli altri requisiti previsti) la proroga del permesso di soggiorno fino alla scadenza dei periodi di erogazione delle suddette prestazioni sociali.
9/2561-A/21. Della Vedova, Cazzola.
premesso che:
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità;
nel testo, al comma 1, lettera a), il Governo specifica che la sanatoria si riferisce a chi presta «attività di assistenza per sé stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza»;
la condizione di «anziano» non sembra essere necessariamente ricompresa nella dicitura «affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza»;
in Europa una persona su 5 ha più di 60 anni, entro il 2050 il numero delle persone oltre i 65 anni d'età crescerà del 70 per cento, quello delle persone oltre gli 80 del 170 per cento;
attualmente nel Paese oltre 14 milioni di persone superano la soglia dei 60 anni, pari al 24,5 per cento della popolazione: ad aver compiuto 80 anni è il 5 per cento della popolazione, nel 2051 gli over 65 rappresenteranno il 33 per cento dei residenti, al 1o gennaio 2009 gli individui con 65 anni e oltre rappresentano il 20,1 per cento della popolazione;
circa il 56,7 per cento dei collaboratori familiari stranieri assiste anziani o famiglie con anziani a carico;
l'allungamento della speranza di vita e il declino delle nascite hanno alimentato il processo di invecchiamento nel Paese e le badanti straniere hanno rappresentato negli ultimi anni una risposta spontanea, privata, alle esigenze delle famiglie e delle persone: suppliscono, come in una sorta di welfare privato, alle inadempienze della politica e all'indebolimento delle famiglie e delle reti di aiuto familiare,
impegna il Governo
ad adottare, al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare sulla dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di persone adibite ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, norme attuative tali da interpretare la nuova disciplina, in modo da ricomprendere, nelle ipotesi previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-ter, quelle limitazioni di ordine fisico o psicologico che, ancorché non classificate come specifiche patologie o handicap, sono connesse al processo di invecchiamento della persona.
9/2561-A/64. Duilio.
premesso che:
l'approccio complessivo alle politiche dell'immigrazione da parte del Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene è da considerare assolutamente fallimentare, e ha toccato il suo punto più basso nell'introduzione del reato di immigrazione clandestina, che sta provocando una serpeggiante psicosi nei lavoratori irregolari che, tuttavia, lavorano onestamente e sostengono, oltre a moltissime delle nostre famiglie, assistendo e curando le nostre case, i nostri anziani, i nostri bambini, le persone non autosufficienti, e nei datori di lavoro, che corrono il rischio, fondato, di incorrere nel favoreggiamento;
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, spesso in attesa di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nel nostro ordinamento del reato di clandestinità;
in Italia si contano circa 600 mila lavoratori domestici registrati all'Inps, in gran parte donne straniere, e le stime che comprendono le colf e le badanti irregolari arrivano a calcolarne fino al doppio;
questa regolarizzazione parziale lascia senza soluzione il problema di quei lavoratori stranieri che non possono essere regolarizzati dai propri datori di lavoro perché privi di un valido titolo di soggiorno e perché oggi non adibiti alle mansioni di badante o collaboratore domestico;
a distanza di sette anni dalla entrata in vigore della legge c.d. «Bossi-Fini» si deve registrare come la stessa ha spinto l'immigrazione verso l'irregolarità e verso la clandestinità non rispondendo ai bisogni del mercato e delle famiglie italiane,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sui risultati della regolarizzazione di cui all'articolo 1-ter anche al fine di dare la possibilità al Parlamento stesso di pensare ad una riforma organica delle politiche dell'immigrazione a partire dalla modifica della cosiddetta legge «Bossi-Fini».
9/2561-A/67. Viola, Calvisi, Bressa, Livia Turco, Amici, Codurelli, De Pasquale.
premesso che:
sono circa 4 milioni gli stranieri presenti regolarmente in Italia con carte e permessi di soggiorno, contratti di lavoro e inserimenti lavorativi;
coloro che usufruiscono del permesso di soggiorno sono chiamati al rinnovo periodico di quest'ultimo documento, sostenendo così la necessità di sottoporsi ad una trafila burocratica spesso estenuante;
molte associazioni di tutela dei diritti degli stranieri regolarmente soggiornanti lamentano una mancanza di coordinamento tra i vari uffici che gestiscono il rinnovo dei permessi di soggiorno, in modo particolare le Questure e le Asl, con le prime che non rinnovano il permesso senza il rinnovo della tessera sanitaria e le seconde che non rinnovano le tessere sanitarie senza il nuovo permesso, creando così situazioni confuse nelle quali lo straniero, inevitabilmente, rischia di perdersi,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie affinché si crei un maggiore coordinamento delle varie strutture burocratiche chiamate al rinnovo dei documenti di soggiorno per gli stranieri, in modo da assicurare maggiore snellezza e chiarezza nelle procedure.
9/2561-A/100. Bucchino, D'Incecco, Pedoto, Miotto, Livia Turco, Calgaro, Binetti, Bossa, Murer, Mosella, Burtone, Argentin, Grassi, Sbrollini, Codurelli.
premesso che:
all'articolo 1-ter, comma 13, lettera b), del decreto-legge in esame si prevede che non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dallo stesso articolo i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
la formulazione della lettera b) appare quindi escludere dalla procedura di emersione tutti coloro che abbiano subito un provvedimento di espulsione, anche per semplice soggiorno illegale (anche in assenza, quindi, di ragioni legate al pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato membro dell'Accordo di Schengen);
una tale interpretazione appare però in contrasto con la formulazione della lettera a) nella quale sono esplicitate le forme più gravi di espulsione,
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di procedere alla cancellazione d'ufficio, per tutti gli stranieri per i quali venga presentata richiesta di regolarizzazione, delle segnalazioni per la non ammissione associate ad espulsione per semplice soggiorno illegale.
premesso che:
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, spesso in attesa di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità;
in Italia si contano circa 600 mila lavoratori domestici registrati all'Inps, in gran parte donne straniere, e le stime che comprendono le colf e le badanti irregolari arrivano a calcolarne fino al doppio;
all'indomani dell'approvazione definitiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e, dunque, a ridosso dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità, con tale previsione il Governo sta cercando, in modo decisamente parziale e un po' confuso, di porre rimedio ai danni e ai moltissimi problemi che la sua stessa nuova normativa sta già creando alle famiglie e ai lavoratori stranieri coinvolti;
la sanatoria proposta dal Governo riguarda solo colf e badanti, introducendo una discriminazione nei confronti di tutti gli altri lavoratori,
impegna il Governo
a predisporre meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti, con particolare riferimento ai lavoratori che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
9/2561-A/65. Bressa, Calvisi, Livia Turco, Viola, Amici, Gnecchi, Codurelli, Gatti, De Pasquale.
premesso che:
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, spesso in attesa di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità;
in Italia si contano circa 600 mila lavoratori domestici registrati all'Inps, in gran parte donne straniere, e le stime che comprendono le colf e le badanti irregolari arrivano a calcolarne fino al doppio;
all'indomani dell'approvazione definitiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e, dunque, a ridosso dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità, con tale previsione il Governo sta cercando, in modo decisamente parziale e un po' confuso, di porre rimedio ai danni e ai moltissimi problemi che la sua stessa nuova normativa sta già creando alle famiglie e ai lavoratori stranieri coinvolti;
impegna il Governo
a predisporre meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti, al fine di evitare ingiuste discriminazioni.
premesso che:
l'ultimo rapporto della Caritas sull'immigrazione stima che il numero complessivo di stranieri regolari (comunitari e non) residenti in Italia all'inizio del 2008 si aggiri intorno ai 3.800.000/4.000.000, con un aumento di mezzo milione rispetto al dato dell'anno precedente. Questi stranieri producono il 9 per cento del PIL italiano, acquistano abitazioni, pagano le tasse e versano regolarmente i contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio di una Carta di soggiorno allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;
la Carta di soggiorno consente allo straniero una serie di opportunità: esso può fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; può svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita; accede ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
lo straniero titolare di Carta di soggiorno può richiedere al questore il rilascio della stessa carta per il coniuge e per i figli minori conviventi, in modo da dare stabilità e diritti all'intero suo nucleo familiare;
tale diritto per i figli dello straniero con Carta di soggiorno decade con il compimento del diciottesimo anno di età per cui il figlio dello straniero, vissuto e cresciuto in Italia, con la maggiore età, pur convivendo ancora con il nucleo familiare, si ritrova in una condizione di improvvisa instabilità, dovendo di nuovo ricorrere ad un permesso di soggiorno provvisorio e solo nel caso studi o abbia un lavoro regolare,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare la situazione dei figli maggiorenni degli stranieri con Carta di soggiorno inseriti nel nucleo familiare originario, adottando ulteriori iniziative al fine di procedere ad una revisione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, consentendo l'estensione della validità della Carta di soggiorno anche ai figli maggiorenni ancora a carico del nucleo familiare originario.
9/2561-A/98. Bossa.
premesso che:
la crisi in atto e le sue conseguenze in termini di tenuta occupazionale dei mercati rendono indispensabile un approfondimento sulla condizione giuridica dei lavoratori extracomunitari, cercando di evidenziare quei tratti distintivi della normativa attualmente in vigore che incidono profondamente sulla possibilità di queste persone di riuscire a rimanere all'interno di un contesto di inclusione giuridica e sociale;
il provvedimento in esame contiene un percorso di regolarizzazione delle figure professionali di colf e badanti che molto hanno a che vedere con la presenza degli stranieri in Italia e che, però, non rappresentano l'unico volto del rapporto tra quella immigrazione che punta all'inclusione e i vari aspetti del mondo del lavoro in Italia;
la perdita del posto di lavoro da parte dell'immigrato extracomunitario contiene in primo luogo il rischio di far precipitare alcune decine di migliaia di lavoratori in un'inappellabile condizione di clandestinità, non consentendo loro il rinnovo del permesso di soggiorno qualora non riescano a trovare un'occupazione entro i sei mesi dalla perdita del precedente posto di lavoro,
in una fase di recessione economica come è quelle attuale, a individuare tutte le misure necessarie, siano esse economiche che normative, compresa quella di estendere la durata della validità del permesso di soggiorno per chi ha perso un lavoro regolare dagli attuali sei mesi a un periodo maggiore, onde consentire a queste persone di trovare un'occupazione alternativa regolare e valida, scongiurando così il rischio che gli immigrati regolari possano precipitare in una condizione di clandestinità e quindi di grave pregiudizio per loro, per le loro famiglie e per la collettività in cui risiedono.
9/2561-A/99. Murer, Bucchino, D'Incecco, Pedoto, Miotto, Livia Turco, Calgaro, Binetti, Bossa, Mosella, Burtone, Argentin, Grassi, Sbrollini, Codurelli.
premesso che:
il 2 luglio scorso, il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge del Governo recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che configura come reato l'immigrazione clandestina (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
la linea dura e intransigente decisa dal Governo nei confronti degli extracomunitari, ha però dovuto fare i conti con il problema, subito «esploso», delle «colf» e delle badanti, ossia di quelle figure di lavoratori dei quali il nostro paese ormai non può più fare a meno, e che rappresentano oggi, sempre più spesso, l'unica speranza per molte famiglie italiane rispetto alla cura dei bambini e degli anziani autosufficienti e non;
si tratta di oltre 1 milione di persone, soprattutto donne provenienti dai paesi dell'Est (Romania, Ucraina e Moldavia in testa), dalle Filippine e dal Sudamerica, che lavorano nelle case degli italiani per assistere persone anziane o bambini;
di queste circa la metà lavora in nero senza permesso di soggiorno. Solo nel 2008 le domande di regolarizzazione presentate sono state 430 mila;
nella consapevolezza dell'importanza del lavoro in molti casi ormai insostituibile svolto da queste persone, e forse anche sotto la pressione di gran parte dell'opinione, il Governo, con un proprio emendamento approvato al disegno di legge in esame, ha introdotto un articolo con il quale viene prevista la regolarizzazione di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ma unicamente per coloro che svolgono il lavoro di colf o badanti senza essere in regola;
l'individuazione di una o due sole categorie di lavoratori per le quali si applica la suddetta regolarizzazione rischia di introdurre una norma sicuramente discriminatoria e probabilmente incostituzionale;
si ricorda il precedente legislativo della legge 189/02, la cosiddetta «Bossi-Fini», che aveva riguardato la sanatoria per le sole colf e badanti, subito seguita dal decreto legge 195/02 che disponeva e allargava l'estensione della sanatoria agli altri lavoratori extracomunitari;
va inoltre segnalato che l'articolo 1-ter, comma 13, lettera b) del testo del decreto esclude dalla procedura di emersione tutti coloro che sono stati segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, in base ad accordi internazionali. Questa definizione non distingue però tra coloro che sono stati segnalati per ragioni legate al pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'accordo di Schengen, da color che invece sono stati segnalati per esempio, per semplice soggiorno illegale, e in assenza quindi di qualunque pericolosità;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte:
ad estendere anche alle altre categorie di lavoratori irregolari le disposizioni previste dal disegno di legge in esame in materia di procedure di emersione di lavoratori impiegati nel lavoro domestico, o in attività di assistenza per la famiglia;
a prevedere che possano beneficiare della procedura di emersione anche quei cittadini stranieri che risultano segnalati in base ad accordi internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, se segnalati per fatti di lieve entità e in assenza quindi di pericolosità.
27 luglio 2009
odg sulla regolarizzazione
22 luglio 2009
emendamento regolarizzazione approvato dalle commissioni
si e' concluso l'esame del decreto-legge 78/2009 (A.C. 2561) nelle
Commissioni riunite V e VI della Camra. Il provvedimento passa ora
all'esame dell'aula.
E' stato approvato l'emendamento relativo alla regolarizzazione di
colf e badanti, in una versione riformulata dal Governo. Il testo
approvato e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/emend-gov-badanti-appr.html
Non mi e' dato rintracciare rilevanti differenze rispetto al testo
inizialmente proposto dal Governo, benche' tali differenze debbano
certamente esservi: l'On. Calvisi (PD) ha rilevato infatti, nel corso
del dibattito, "che la nuova formulazione proposta dal Governo
rappresenta un significativo miglioramento del testo.".
Spendero' i prossimi giorni alla ricerca dei significativi
miglioramenti del testo...
Cordiali saluti
sergio briguglio