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10 dicembre 2009

circolare mininterno sulla regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 7/12/2009, che da' indicazioni (molto
positive) sui casi in cui il rapporto di lavoro per il quale e' stata
presentata istanza di regolarizzazione cessi prima che la procedura
sia stata completata.
In questi casi, si ottiene comunque l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi commessi, purche' il datore di lavoro e il
lavoratore si presentino allo Sportello Unico per formalizzare la
rinuncia.
Il contratto di soggiorno verra' comunque firmato dalle parti, e si
procedera' contestualmente alla doppia comunicazione all'INPS: quella
relativa all'assunzione e quella relativa alla cessazioen del
rapporto. Il pagamento dei contributi sara' dovuto per il periodo in
cui il rapporto e' rimasto in vita.
Il lavoratore avra' diritto a un permesso per attesa occupazione.
Qualora il lavoratore non si presenti all'appuntamento, il datore di
lavoro dovra', per ottenere l'estinzione di reati ed illeciti,
dimostrare di averlo avvertito.
Resta preclusa invece la possibilita' di assunzione da parte di un
diverso datore di lavoro prima che la procedura di regolarizzazione
sia stata completata.
Cordiali saluti
sergio briguglio

2 dicembre 2009

regolarizzazione: circolari mininterno ed emilia romagna

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete
1) una circolare del Ministero dell'interno (1/12/2009) che da'
disposizioni perche' siano esaminate, a certe condizioni, le istanze
di regolarizzazione "incompiute". Il riferimento e' ai casi in cui il
contributo forfetario e' stato pagato, ma l'istanza di
regolarizzazione non risulta acquisita dal sistema telematico del
Mininterno;
2) una circolare della Regione Emilia Romagna, con cui si dispone
l'iscrizione al SSN degli stranieri per i quali e' stata presentata
istanza di regolarizzazione.
Ringrazio Gianluca Cassuto e Andrea Facchini per le segnalazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio

30 ottobre 2009

circolare mininterno regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare la
circolare del Ministero dell'interno 29/10/2009 relativa al caso in
cui il datore di lavoro non sia disponibile a concludere la procedura
di regolarizzazione.
Nella circolare si chiarisce che e' legittimo il subentro di altro
datore di lavoro (a certe condizioni) o il rilascio al lavoratore di
un permesso per attesa occupazione solo in caso di sopravvenuta causa
di forza maggiore (ad esempio, decesso della persona da assistere).
Negli altri casi, il datore di lavoro dovra comunque stipulare il
contratto di aoggiorno ed effettuare la comunicazione di assunzione
all'INPS, potendo concludere il rapporto di lavoro solo
successivamente a questi adempimenti.
Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio

15 ottobre 2009

circolare regolarizzazione; alcuni problemi

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/ottobre/circ-interno-2-10-2009.pdf potrete trovare una circolare del Ministero dell'interno, nella quale si esclude che la ricevuta dell'istanza di regolarizzazione possa essere validamente utilizzata ai fini dell'uscita dall'Italia con successivo reingresso.

Ringrazio Patrizia Toss, della FCEI, che mi ha segnalato e inviato la circolare.


2) ho segnalato al Ministero dell'interno come, a seguito delle modifiche apportate all'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dalla Legge 94/2009, alcune prefetture rifiutino di legalizzare gli estratti dell'atto di nascita di bambini che abbiano uno o entrambi i genitori in condizioni di soggiorno illegale.

La cosa ha conseguenze gravi perche' - se capisco bene - blocca la procedura di riconoscimento, nel paese d'origine, della cittadinanza del neonato.

Il Ministero dell'interno ha chiarito molto bene, nella circolare del 7/8/2009, come ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi a dichiarazione di nascita o riconoscimento di filiazione non debba essere richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimenti adottati "anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto".

Auspico che, sulla base della stessa linea interpretativa, si eviti di richiedere l'esibizione del permesso anche in relazione ai provevdimenti di legalizzazione dell'estratto dell'atto di nascita e, piu' in generale, per ogni provvedimento in cui si ravvisi un interese di un terzo (a maggior ragione se si tratta di un minore) o un interesse pubblico.


3) ho segnalato anche come alcune ambasciate (es.: quella ucraina e quella nigeriana) rifiutino il rinnovo del passaporto a cittadini dei rispettivi paesi per i quali sia stata avanzata istanza di regolarizzazione, e diano loro indicazione di ripresentarsi solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno.

Questo crea evidentemente un circolo vizioso, dal momento che il rilascio di tale permesso sara' condizionato al possesso, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, di un passaporto valido.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 settembre 2009

circolare mininterno; decreto minlavoro

Cari amici,
alla pagina di settembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) il testo (ufficioso) di una circolare del Mininterno (del
15/9/2009) relativa alla comunicazione di cessione di fabbricato in
occasione della presentazione di istanza di regolarizzazione.

E' - a mia modesta opinione - un testo che ancora non tiene
adeguatamente conto del fatto che la disponibilita' dell'alloggio
deve essere garantita al momento della stipulazione del contratto di
soggiorno (non necessariamente prima di allora).


2) il testo del Decreto del Ministro del lavoro 29/7/2009, con il
quale vengono fissate le quote di ingresso per formazione
professionale e tirocinio.


Ringrazio Silvia Canciani e Patrizia Toss per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 settembre 2009

questioni ulteriori sulla regolarizzazione

Cari amici,
ho inviato altre due osservazioni al Ministero dell'interno. Ne appendo qui sotto il testo.

La seconda riguarda un punto gia' segnalato, ma ora argomentato in modo piu' preciso: quello della possibilita' di sospendere il rapporto di lavoro nel periodo che va dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico.

La prima riguarda la disponibilita' dell'alloggio. A mio parere, e non soltanto a mio parere, non si puo' pretendere che l'alloggio sia messo a disposizione prima che la procedura di regolarizzazione abbia avuto esito positivo. Salvo, infatti, che si tratti di ospitalita' offerta al lavoratore, non si puo' pretendere che il datore sia in grado di reperire un alloggio sul mercato degli affitti, per uno straniero che, dal punto di vista della condizione di soggiorno, si trova in una sorta di limbo; il proprietario dell'alloggio potrebbe avere molte remore a cedere lo stesso in locazione ad una persona in queste condizioni.

Non ha neanche senso esigere che la comunicazione di cessione di fabbricato venga effettuata entro 48 ore dalla presentazione dell'istanza, a meno che, appunto, l'ospitalita' non sia gia' in atto.

Infine, l'indicazione dell'alloggio all'interno della domanda dovrebbe essere considerata, appunto, una indicazione, restando salva la possibilita' che l'alloggio effettivo al momento della stipulazione del contratto di soggiorno sia diverso da quello indicato inizialmente.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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I) Ho delle perplessita' sulla risposta alla domanda n. 29 delle FAQ:

29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l'alloggio allo straniero
destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione.

La disponibilita' dell'alloggio e' infatti richiesta ai fini della stipulazione del contratto di soggiorno. Non e' detto, quindi, che l'alloggio indicato sia gia' utilizzato dal lavoratore al momento della presentazione dell'istanza. Sarebbe quindi piu' appropriata - a mio parere - una risposta di questo tipo:
"La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione o, se il lavoratore non fruisce ancora dell'alloggio, dal momento in cui comincera' a fruirne."



II) Non e' stata ancora diffusa alcuna indicazione riguardo alla questione sollevata con un precedente messaggio. La richiamo qui di seguito in modo articolato.

Il datore di lavoro che presenta istanza di regolarizzazione puo' legittimamente (o, addirittura, e' tenuto a) sospendere il rapporto di lavoro nell'intervallo di tempo che trascorre dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno?

A me sembra che la risposta sia affermativa, sulla base degli argomenti seguenti:

1) La legge 102/2009 prevede che il datore dichiari di aver impiegato ininterrottamente il lavoratore dall'1/4/2009 alla data di presentazione dell'istanza. Nulla si esige per il periodo tra quest'ultima data e quella di firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

2) Il pagamento di 500 euro, una tantum, non corrisponde all'apertura di una posizione INPS. Questa avra' luogo solo a seguito della definizione del procedimento di emersione (circ. INPS 10/8/2009).

3) Le sanzioni relative agli illeciti commessi nell'impiegare il lavoratore sono sospese fino alla conclusione del procedimento. Gli illeciti stessi si estinguono solo in caso di esito positivo (stipulazine del contratto di soggiorno, rilascio del permesso, comunicazione di assunzione).

4) Il procedimento puo' concludersi con esito negativo (per esempio, per la sussistenza di un motivo ostativo in capo al lavoratore). In tal caso, il Mninterno avrebbe, in linea di principio (prescindo qui dall'orientamento saggiamente annunciato nelle FAQ), l'obbligo di trasmettere la notizia del reato all'autorita' giudiziaria. A quel punto, dovrebbe attivarsi o riattivarsi il procedimento penale e quello amministrativo a carico del datore.

5) Nei casi di cui al punto precedente, la posizione del datore risulterebbe tanto piu' grave quanto piu' a lungo si e' protatto l'illecito. Non e' pensabile che una legge obblighi il datore a persistere in una condotta illecita, senza aver escluso preventivamente la punibilita' di tale condotta.

6) Da tutto questo - a mio parere - discende la legittimita' della sospensione del rapporto (la cui continuita' - ripeto - non e' richiesta da alcuna norma di legge).

7) Resta vero che il datore che voglia rischiare puo' benisismo proseguire nel rapporto. Se l'esito della regolarizzazione sara' positivo, gli illeciti commessi, anche col proseguimento, saranno estinti.

8) La situazione e' comunque analoga a quella descritta nella sentenza della Cassazione n. 9407/2001 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/ottobre/paggi-cassazione-9407-01.html), dal momento che deve considerarsi illecito l'impiego di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, in mancanza di una esplicita esclusione della punibilita' di tale condotta.

9) Seguendo l'argomento della Cassazione, ci si trova quindi in una situazione di temporanea impossibilita' di attuazione del rapporto di lavoro, che rende doveroso il rifiuto della prestazione lavorativa. Questo determina non la risoluzione del rapporto ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico e giuridico (ivi compresa, quindi, l'esclusione della maturazione delle quote di mensilità differite, del trattamento di fine rapporto, dell'anzianità, degli obblighi di contribuzione, ecc.). I brani in corsivo sono altrettante citazioni della sentenza.

7 settembre 2009

faq regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.

Segnalo le risposte alle ultime tre domande:

1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.

2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.

3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

faq regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.

Segnalo le risposte alle ultime tre domande:

1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.

2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.

3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 settembre 2009

aggiornamento del manuale; regolarizzazione

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/manuale-normativa-7.html troverete una versione aggiornata delle mie dispense sulla normativa.

L'aggiornamento e' stato completato in giornate con temperatura e umidita' da foresta equatoriale. Per di piu', e' relativo (anche) alle profonde modifiche apportate dall'entrata in vigore della Legge 94/2009. E' facile quindi che ci siano molte lacune e imprecisioni. Saro' grato a chi vorra' segnalarmele.

Allo scopo di rendere evidenti le modifiche intervenute con la suddetta legge, ho messo, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/manuale-normativa-6.html, una versione parzialmente aggiornata (alla data del 7/8/2009; subito prima, cioe', dell'entrata in vigore della legge). Si tratta, ovviamente, di una curiosita' da collezionisti. Se qualcuno fosse interessato alla cosa, potrei consigliargli un bravo psichiatra (lo stesso da cui mi servo personalmente).


2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-1-9.pdf, troverete la versione piu' recente delle risposte del Mininterno alle FAQ in materia di regolarizzazione. Richiamo la vostra attenzione sulla risposta alla domanda n. 26:

"26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell'istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?
Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S. e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto."

Immagino che analoga risposta valga per tutte le situazioni in cui il cattivo esito della procedura dipenda da fatti verificatisi a dispetto della diligenza del datore di lavoro (es.: mancata presentazione del lavoratore a seguito di convocazione presso lo Sportello Unico).


3) Riguardo alla regolarizzazione, una considerazione sulla situazione del rapporto di lavoro nel lasso di tempo che va dalla presentazione dell'istanza alla stipulazione del contratto di lavoro. Mi chiedo: il datore di lavoro sara' tenuto a versare contributi anche per tale lasso di tempo?

Mi pare valgano le seguenti affermazioni:

a) la posizione contributiva viene aperta dall'INPS solo a seguito della comunicazione di assunzione (da effettuarsi entro 24 ore dalla stipulazione del rapporto di lavoro);

b) qualora la procedura di regolarizzazione vada a buon fine, tra i reati e gli illeciti amministrativi estinti rientra anche l'eventuale omessa contribuzione per il periodo in questione, ove il rapporto sia proseguito;

c) nulla osta a che il rapporto possa essere sospeso nel periodo in questione. Nessuna delle disposizioni di cui all'art. 1-ter L. 102/2009 impone, infatti, che il rapporto prosegua durante questa fase intermedia. Per di piu', ci troviamo di fronte a un tipico caso di inefficacia del rapporto di lavoro: la mancanza del titolo di soggiorno non fa venir meno la validita' del contratto (in questo caso, della proposta di contratto), ma solo l'efficacia dello stesso. La situazione e' analoga a quella considerata dalla Cassazione (sent. 9407/2001) in tempi in cui il lavoratore straniero non era abilitato a svolgere attivita' lavorativa nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (prima, cioe', della modifica ad art. 22, co. 12 T.U. introdotta dalla L. 189/2002).

Su questi punti sarebbe opportuno un chiarimento da parte dei ministeri competenti e/o il conforto del parere di esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio

31 agosto 2009

due questioni aperte sulla regolarizzazione

Cari amici,
alcuni giorni fa ho segnalato al Mininterno due questioni delicate in relazione alla regolarizzazione. Le riporto qui sotto. In parte, si tratta di questioni gia' a voi segnalate. In parte, di questioni da voi segnalate.

Spero che su tali questioni si facciano sentire, per le vie che ritengono piu' idonee, anche ACNUR, CIR e sindacati.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) La necessita' di riportare, gia' al momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, il numero del passaporto (o del documento equipollente) rischia di precludere la regolarizzazione a due categorie di stranieri:

a) coloro che, privi di passaporto valido, hanno presentato domanda d'asilo e non possono, quindi, recarsi in ambasciata a chiederne uno nuovo;

b) coloro che, attualmente privi di passaporto, avrebbero tempo di ottenerne un altro dalla propria ambasciata, ma non certo entro il 30 settembre.

Queste categorie potrebbero essere salvate entrambe se si dessero istruzioni opportune per la compilazione del modulo in situazioni del genere (es.: dati relativi al titolo di soggiorno per richiedente asilo, nel primo caso, o all'avvenuta presentazione di richiesta del passaporto in ambasciata, nel secondo), fermo restando l'obbligo di produrre il documento di viaggio al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.


2) Dal momento che la legge 102/2009 consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con lo straniero comunque presente sul territorio italiano, un'applicazione equa delle disposizioni della legge impone che un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rilasciato, su richiesta dell'interessato, anche nei casi in cui il lavoratore sia regolarmente soggiornante (che abbia o meno facolta' di svolgere l'attivita' lavorativa denunciata).

Nel senso di non poter trattare in modo deteriore lo straniero che soggiorni legalmente in Italia, si veda, per esempio, la recente sentenza del TAR dell'Umbria: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sent-tar-umbria-cure-esp.pdf.

Se questa e' la linea da seguire, occorre chiarire

a) che la procedura si conclude (o puo' concludersi) comunque con il rilascio del permesso per lavoro subordinato;

b) come si debba procedere, in particolare, nei casi di rapporto di lavoro (irregolare) intrattenuto con straniero regolarmente soggiornante abilitato a svolgere attivita' lavorativa. Per tali casi, infatti, la circolare INPS 10/8/2009 dispone (improvvidamente) che si proceda con semplice dichiarazione all'INPS stesso (esautorando cosi' lo Sportello Unico).

27 agosto 2009

ancora sulla regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/faq-interno-regolar-27-8.pdf
troverete una versione aggiornata delle risposte del Ministero
dell'interno alle FAQ sulla regolarizzazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istruz-mod-regolarizz.pdf,
troverete le istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta
di regolarizzazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/com-interno-27-8-2009.html,
infine, un'interessante intervista con il Prefetto Morcone. Di
particolare rilievo mi sembra la risposta relativa alle conseguenze
di un esito negativo della procedura di regolarizzazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 agosto 2009

faq mininterno su regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di agosto 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete le risposte alle FAQ in materia di regolarizzazione pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Segnalo alcuni elementi di rilievo:

1) Il reddito rilevante per la regolarizzazione di collaboratori domestici e' il reddito imponibile (al lordo, cioe', delle imposte).

2) In caso di morte del "badato" e' consentito il subentro di un familiare in qualita' di datore di lavoro.

3) La regolarizzazione di stranieri gia' espulsi per semplice soggiorno illegale e' consentita.

4) Fonti di reddito non soggette a dichiarazione, quali gli assegni di invalidita', sono computabili ai fini del raggiungimento della soglia per la regolarizzazione di colf.

5) Lo straniero che abbia chiesto il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sia ancora in attesa di rilascio puo' agire come datore di lavoro nella procedura di emersione.

6) Al momento della stipulazione del contratto di soggiorno e' necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto (o documento equipollente) in corso di validita'. Qualora la domanda sia stata presentata indicando un passaporto scaduto (o che scada prima della stipulazione del contratto di soggiorno) occorrera' esibire allo Sportello Unico anche copia del documento scaduto.

7) La domanda di emersione puo' riguardare anche un lavoratore che sia regolarmente soggiornante (ma non abilitato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa denunciata) o un lavoratore il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza che ne venisse chiesto per tempo il rinnovo (entro i 60 giorni successivi alla scadenza).

Appendo qui sotto alcune osservazioni inviate al Ministero dell'interno (in parte ripetizione di cose gia' esposte in precedenti messaggi).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) Al punto 4, in parentesi, appare
"2° semestre 2009".
Si tratta invece di
"2° trimestre 2009".


2) Al punto 6 sarebbe opportuno elencare i documenti equipollenti al passaporto. Es.:
- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

Ce ne sono altri?


3) Al punto 12, nella domanda, appare:
"non mi e' stata rilasciata".
Dovrebbe leggersi, invece:
"non mi e' stata ancora rilasciata".


4) La risposta data al punto 16 e' pericolosa: la morte del "badato" rischia di esporre a condanna ed espulsione lo straniero per fatti totalmente indipendenti dalla volonta' di questi. E' facile ravvisare una violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso trattamento riservato a stranieri in situazione soggettiva identica. Basterebbe ampliare la risposta, prevedendo la possibilita' di subentro di altro (qualsiasi) datore di lavoro.


5) La risposta al punto 19 e' positiva, ma non ancora libera da ambiguita'. Si afferma che e' regolarizzabile lo straniero espulso per semplice irregolarita' del soggiorno, ma si ribadisce che e' escluso il caso di straniero segnalato per la non ammissione. In questa seconda categoria - osservo con preoccupazione - cade anche l'intera prima categoria (trattandosi comunque di espulsioni gravate da divieto di reingresso).

Che la cosa non sia irrilevante e' confermato da una recente decisione del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzazione del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Per scongiurare il rischio derivante dall'ambiguita' della norma, occorrerebbe limitare la risposta al punto 19 alla prima parte e dare disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale.

Faccio osservare come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera' in casi del genere.


6) Ua questione di rilievo non viene affronata nelle FAQ: e' necessario che il rapporto si estenda con continuita' fino alla data della stipulazione del contratto di soggiorno (e non solo fino alla data di presentazione dell'istanza), che, se le istanze di regolarizzazione saranno numerose, avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere negativa. E' vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarita' amministrative si estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico.
Su questo, istruzioni chiare da parte dei Ministeri competenti sarebbero benvenute.

12 agosto 2009

circolare inps sulla regolarizzazioni: alcune questioni aperte

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-inps-10-8-2009.pdf
del mio sito troverete la circolare INPS n.
101/2009 sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Ne raccomando la lettura, essendo ricca di elementi importanti. Eccone alcuni:

1) vengono date specifiche istruzioni per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro intrapresi
con soggetti abilitati allo svolgimento di
attivita' lavorativa in Italia: cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro.

A proposito di quest'ultima categoria, osservo
come, in base alla formulazione di art. 1 ter L.
102/2009, dovrebbe essere comunque previsto, ove
sia richiesto dallo straniero interessato, il
rilascio di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La cosa riguarda, per esempio,
stranieri titolari di permessi piu' "deboli",
benche' abilitanti allo svolgimento di attivita'
lavorativa (per studio, per motivi umanitari, per
assistenza del minore, etc.). Il rilascio del
permesso dovrebbe essere effettuato, in tutti i
casi, senza riguardo per il rispetto delle quote
fissate col decreto-flussi o di altre
disposizioni che, a regime, lo impediscono.

Trovo quindi improprio, almeno nei casi in cui il
lavoratore straniero intenda avvalersi di questa
possibilita', che l'istanza sia presentata
soltanto all'INPS.

Auspico che il Ministero dell'interno provveda a
diramare prontamente disposizioni in materia.


2) vengono dati chiarimenti sulla procedura che
verra' seguita per la determinazione dei
versamenti dovuti per periodi diversi da quello
comune a tutte le istanze (1/4/2009-30/6/2009),
coperto dal contributo forfetario di 500 euro.
Ricordo, in proposito, che il rapporto di lavoro
denunciato deve estendersi, con continuita', per
tutto il periodo che va dall'1/4/2009 alla data
di presentazione dell'istanza.

Rispetto a quet'ultimo punto, la questione di
rilievo e' la seguente: e' necessario che il
rapporto si estenda con continuita' fino alla
stipulazione del contratto di soggiorno (che, se
le istanze di regolarizzazione saranno numerose,
avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi)?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere
negativa. E' vero infatti che sono sospese fino
all'esito finale del procedimento, le sanzioni
penali e amministrative associate al rapporto di
lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale
rapporto proseguisse senza interruzioni dalla
data di presentazione dell'istanza fino a quella
della stipulazione del contratto di soggiorno,
reati e irregolarita amministrative si
estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che
sull'esito positivo del procedimento si possono
fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse
essere negativo, al datore di lavoro verrebbero
contestate le infrazioni relative a tutta la
durata del rapporto (ad essere sospesi sono i
procedimenti penali e amministrativi, non le
disposizioni di legge da cui questi originano).
Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga
una condizione (la prosecuzione del rapporto tra
la presentazione dell'istanza e la conclusione
del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di
un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile
procedere alla sospensione del rapporto di lavoro
durante il periodo critico.

Su questo, istruzioni chiare da parte del
Ministero del lavoro sarebbero benvenute.


3) sono equiparati ai datori di lavoro domestico
"persona fisica" anche alcune persone giuridiche:
le convivenze di comunita' religiose, le
convivenze militari, le comunità senza fini di
lucro (orfanotrofi, ricoveri per anziani, case
famiglia per handicappati, tossicodipendenti,
ragzze-madri, etc.).


Cordiali saluti
sergio briguglio

11 agosto 2009

circolare sulla regolarizzazione: osservazioni

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-interno-lavoro-7-8-09.pdf del mio sito potrete trovare il testo della circolare dei Ministeri dell'interno e del lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Alcuni elementi di rilievo:

1) entro tre giorni dal ricevimento della e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione dell'istanza di regolarizzazione, dal sito del Ministero dell'interno sara' possibile scaricare la corrispondente ricevuta. Copia di tale ricevuta andra' consegnata al lavoratore, quale prova della richiesta di emersione;

2) rimangono validi, ai fini della presentazione delle istanze, i protocolli di intesa stipulati dal Ministero dell'interno con comuni, associazioni e patronati. La cosa e' rilevante per tutti i datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare mezzi telematici;

3) in base all'art. 1-ter, co. 8 L. 102/2009, sono sospesi fin dalla data di entrata in vigore della setssa legge, i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, quando si tratti di rapporti di lavoro potenzialmente oggetto del procedimento di emersione (collaborazione domestica o assistenza alla persona). Faccio ammenda, in proposito, di una erronea considerazione svolta in un mio precedente messaggio riguardo al rischio di sanzioni per gli stranieri intercettati nel mese di agosto.

4) resta in piedi, tuttavia, un elemento di ambiguita': il comma 13 esclude dalla regolarizzazione quanti siano stati segnalati al SIS ai fini del divieto di ammissione nello Spazio Schengen. Tra questi - come e' noto - vi sono gli stranieri che siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale, essendo tale provvedimento accompagnato da un divieto di reingresso. Il Governo ha accettato una raccomandazione della Camera mirata a rendere possibile la regolarizzazione di tali espulsi non socialmente pericolosi. Il Prefetto Morcone ha insistito, in interviste radiofoniche, sul fatto che l'espulsione per semplice soggiorno illegale non e' ostativa.

Ne sono contento. Ma non soddisfatto. Ho in mente, infatti, una recentissima decisione, di segno evidentemente contrario, del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzaizone del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Mi auguro che sia data pubblicamente disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale. Faccio osservare infatti come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera'.

5) la presentazione dell'istanza di regolarizzazione determina la rinuncia all'eventuale richiesta di nulla-osta all'ingresso, presentata ai sensi degli ultimi decreti di programmazione dei flussi. Legge e circolare fanno riferimento alle sole domande presentate per l'ingresso di colf e badanti. Nessuno impedisce, pero', che l'istanza di regolarizzazione riguardi un lavoratore che si intendeva assumere quale - poniamo - manovale, purche' lo si sia adibito, a partire dall'inizio di aprile, al lavoro domestico o a quello di badante. Che bizzarrie di questo genere possano verificarsi e', del resto, confermato implicitamente dalla brochure preparata dal Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istr-lavoro-regolarizz.pdf). Vi si puo' facilmente riconoscere, infatti, l'immagine di Mary Poppins; ed e' noto a tutti come l'idea originaria di Mr. Banks fosse quella di assumerla in qualita' di governante - mansione certamente distinta da quella di collaboratrice domestica (affidata invece a Miss Ellen).

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 agosto 2009

approvazione regolarizzazione

Cari amici,
la conversione in legge del decreto anticrisi (decreto-legge 78/2009) e' stata approvata definitivamente dal Senato (A.S. 1724).

Resta quindi inalterato il testo dell'articolo 1-ter, che rende possibile, a certe condizioni, la regolarizzazione di colf e badanti. Lo riporto qui sotto.

E' in corso un dibattito tra le varie componenti della maggioranza sull'opportunita' di estendere il provvedimento a lavoratori stranieri impiegati in altri settori lavorativi. Se questo dibattito avra' esito negativo, molti datori di lavoro riveleranno di aver nei fatti adibito al lavoro domestico, proprio dal primo aprile scorso, il lavoratore che a tutti era sembrato un manovale o un pizzaiolo. Pesce d'aprile!

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».

28 luglio 2009

ordini del giorno in materia di immigrazione

Cari amici,
riporto qui sotto gli ordini del giorno in materia di immigrazione accettati dal Governo e quelli accettati come raccomandazione in sede di conversione in legge del decreto anti crisi (A.C. 2561).

Con riferimento alla regolarizzazione, oltre agli odg Zaccaria e Razzi, segnalati ieri, e' significativo il contenuto dell'odg Calvisi (n. 66), accettato come raccomandazione, che mira ad estendere la regolarizzazione a lavoratori adibiti a qualunque mansione.

Se il Governo dara' seguito a questa raccomandazione, bene. In caso contrario, e' facile prevedere che il lavoratore irregolare, a prescindere dall'effettiva mansione cui e' adibito, sara' regolarizzato in qualita' di colf. Salva la possibilita' di licenziamento e immediata riassunzione nella mansione opportuna una volta ottenuto il permesso di soggiorno.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Ordini del giorno accettati dal Governo:

La Camera,
premesso che:
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 (cosiddetto decreto flussi) furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali, all'inizio di giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta (mentre circa 80.000 furono le domande respinte o dalle direzioni provinciali del lavoro o dalle questure);
a seguito del decreto flussi emanato alla fine del 2008, saranno accolte altre 150.000 domande, sempre a valere sul complesso delle domande presentate nel 2007;
resteranno quindi senza risposta circa 340/350.000 richieste: si tratta di persone che già due anni fa denunciarono alle autorità italiane tutti i propri dati, dichiarando la disponibilità del proprio datore di lavoro alla completa regolarizzazione;
gran parte di quelle persone è tuttora nel nostro Paese, continua a lavorare da noi; si tratta di persone obbligate a lavorare in nero, che non possono pagare le tasse, i contributi, provocando anche - ma non per colpa loro - un forte danno alle casse dello Stato e che ora rischiano l'imputazione per il reato di clandestinità;
dal momento dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza, potrebbero esserci moltissime espulsioni, quelle persone perderebbero il lavoro e molte famiglie italiane, molte piccole aziende, molti commercianti, molti artigiani si troverebbero senza il necessario aiuto. Per non parlare dell'altra conseguenza, per la quale per molti datori di lavoro italiani potrebbe scattare anche l'ipotesi di favoreggiamento;
con la presentazione nel corso dell'esame presso le Commissioni V e VI dell'emendamento 1.021, volto a inserire il nuovo articolo 1-ter al testo del decreto-legge in esame, il Governo ha messo in atto un primo tentativo per affrontare - pur se in modo parziale - la questione dell'emersione dal lavoro irregolare di migliaia di persone che da tempo svolgono nel nostro Paese attività di assistenza e sostegno alta famiglia;
tale iniziativa corrisponde solo in parte alle manifestazioni di grande preoccupazione - avanzate sia da autorevoli figure istituzionali, sia dalle moltissime associazioni, nazionali ed internazionali, che da tempo si occupano del fenomeno della immigrazione e delle problematiche relative a questo fenomeno - derivanti dalla recentissima entrata in vigore di norme la cui rigida applicazione potrebbe provocare, sia a livello economico e sociale, sia a livello giudiziario, una situazione di forte disagio nel nostro Paese;
tale iniziativa, inoltre, rischia di essere in grave contrasto con il dettato costituzionale, prevedendo la possibilità di emersione solo per due categorie di persone, promuovendo di fatto una discriminazione per mestieri nei confronti di persone che si trovano nelle stesse condizioni, in aperta violazione del principio di uguaglianza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari al fine di:
favorire la regolarizzazione del lavoro dei cittadini stranieri non comunitari che fecero richiesta del nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
autorizzare allo scopo, per chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno, che abbiano presentato la domanda di nulla osta al lavoro valida ed ammissibile, a norma del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma risultati in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, la possibilità di denunciare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di domanda di emersione, con le stesse modalità previste per la dichiarazione di emersione relativa ai cittadini stranieri non comunitari di cui all'articolo 1-ter.
9/2561-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Ghizzoni, De Biasi, Giulietti, Motta, Granata, Di Biagio, Barbaro, Ceccacci Rubino, Angeli, Moles, Della Vedova, Raisi, Perina, Mussolini, Tremaglia, De Angelis, Malgieri, Melis, Touadi, Corsini, Tabacci, Colombo, Mantini, Codurelli.


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La Camera,
premesso che:
la città di Prato è stata un grande magnete che ha attirato flussi di immigrazione a raggi diversi nel corso dei passati decenni. Flussi che ne hanno fatto, con una progressione impressionante, la terza città dell'Italia centrale;
nel corso degli anni '80 il progressivo esaurirsi dell'immigrazione meridionale e l'ulteriore restringersi del grado di copertura della parte bassa del mercato del lavoro da parte dei «pratesi», hanno aperto la strada - sia pure in una situazione di crescita rallentata dell'economia locale e di contrazione dell'occupazione manifatturiera - a un'immigrazione extracomunitaria che ha interessato un fronte molto ampio di nazionalità - oggi oltre cento - ma che, nel corso degli anni '90, ha visto imporsi come assolutamente predominante l'etnia cinese;
l'immigrazione cinese si è realizzata con caratteri del tutto peculiari sia quantitativi che qualitativi ed è andata, paradossalmente, accelerando negli anni delle forti difficoltà dell'economia pratese;
la comunità cinese non ha, salvo casi molto rari, assunto la posizione di lavoratori dipendenti in imprese con titolari italiani, ma ha costituito una marea crescente di piccole e piccolissime imprese nel settore della maglieria e della confezione pronto moda con una vita media estremamente ridotta; imprese che hanno impiegato - con numeri medi comunque molto esigui - loro connazionali (salvo, in pochissime imprese più strutturate, quadri italiani);
nel corso degli anni i cinesi hanno anche mostrato una tendenza ad una sorta di «integrazione verticale etnica» con l'acquisizione di imprese «terziste» rispetto all'attività di confezione (tintorie e trattamenti capo) e in generale di fornitura o servizio alle loro imprese e di servizio alla loro comunità (commercio, servizi alla persona ecc.);
si è quindi andato configurando nel tempo una specie di «distretto parallelo» che ha trovato gli spazi fisici per insediare le proprie attività nel progressivo ritrarsi delle attività tessili pratesi e alcuni presupposti giuridici per alimentarsi nei meccanismi delle leggi sull'immigrazione (diversi dei nuovi arrivi passano regolarmente per il collocamento grazie ai tanti imprenditori connazionali già attivi);
larga parte della presenza cinese si è configurata e si configura come «clandestina» e tra le condizioni di sviluppo della stessa deve essere purtroppo annoverata anche la insufficiente attenzione e la scarsa capacità di controllo delle autorità preposte;
il primo punto su cui occorre concentrare l'impegno è quello dell'affermazione della legalità, visto che il sommerso, l'impiego di clandestini, il non rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza e la mancata osservanza nel pagamento delle tasse locali sono situazioni estremamente diffuse che, se non combattute, rischiano di produrre effetti corrosivi irreversibili sul corpo della società pratese;
le ragioni per imporre la legge non sono solo giuridiche ed etiche: occorre rimettere l'asticella «al posto giusto» anche per far emergere i progetti imprenditoriali più solidi, quelli con maggiore qualità intrinseca anche a beneficio delle interazioni con il resto del tessuto distrettuale;
quella per la legalità è quindi «politica industriale» vera e propria,
impegna il Governo
ad attivare tutti i mezzi, anche con l'istituzione di un tavolo specifico, per l'emersione del distretto illegale cinese, condizione necessaria per favorire un corretto sviluppo economico del distretto pratese.
9/2561-A/18. Mazzoni, Massimo Parisi.


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La Camera,
premesso che:
in conseguenza della crisi e dei suoi effetti sulla struttura produttiva e l'occupazione perderanno il posto di lavoro molti lavoratori stranieri regolari, da tempo residenti nel nostro Paese ed integrati nelle comunità di appartenenza;
il venir meno di un rapporto di lavoro può comportare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, vanificare la concreta possibilità di reimpiegarsi e determinare il rimpatrio;
una siffatta eventualità oltre a chiamare in causa aspetti delicati sul piano solidaristico, potrebbe causare un reale spreco di risorse umane e professionali dopo anni di fattivo inserimento nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori stranieri - che percepiscono dall'Inps l'indennità di mobilità o di disoccupazione - il diritto di chiedere ed ottenere (in presenza degli altri requisiti previsti) la proroga del permesso di soggiorno fino alla scadenza dei periodi di erogazione delle suddette prestazioni sociali.
9/2561-A/21. Della Vedova, Cazzola.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità;
nel testo, al comma 1, lettera a), il Governo specifica che la sanatoria si riferisce a chi presta «attività di assistenza per sé stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza»;
la condizione di «anziano» non sembra essere necessariamente ricompresa nella dicitura «affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza»;
in Europa una persona su 5 ha più di 60 anni, entro il 2050 il numero delle persone oltre i 65 anni d'età crescerà del 70 per cento, quello delle persone oltre gli 80 del 170 per cento;
attualmente nel Paese oltre 14 milioni di persone superano la soglia dei 60 anni, pari al 24,5 per cento della popolazione: ad aver compiuto 80 anni è il 5 per cento della popolazione, nel 2051 gli over 65 rappresenteranno il 33 per cento dei residenti, al 1o gennaio 2009 gli individui con 65 anni e oltre rappresentano il 20,1 per cento della popolazione;
circa il 56,7 per cento dei collaboratori familiari stranieri assiste anziani o famiglie con anziani a carico;
l'allungamento della speranza di vita e il declino delle nascite hanno alimentato il processo di invecchiamento nel Paese e le badanti straniere hanno rappresentato negli ultimi anni una risposta spontanea, privata, alle esigenze delle famiglie e delle persone: suppliscono, come in una sorta di welfare privato, alle inadempienze della politica e all'indebolimento delle famiglie e delle reti di aiuto familiare,
impegna il Governo
ad adottare, al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare sulla dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di persone adibite ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, norme attuative tali da interpretare la nuova disciplina, in modo da ricomprendere, nelle ipotesi previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-ter, quelle limitazioni di ordine fisico o psicologico che, ancorché non classificate come specifiche patologie o handicap, sono connesse al processo di invecchiamento della persona.
9/2561-A/64. Duilio.


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La Camera,
premesso che:
l'approccio complessivo alle politiche dell'immigrazione da parte del Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene è da considerare assolutamente fallimentare, e ha toccato il suo punto più basso nell'introduzione del reato di immigrazione clandestina, che sta provocando una serpeggiante psicosi nei lavoratori irregolari che, tuttavia, lavorano onestamente e sostengono, oltre a moltissime delle nostre famiglie, assistendo e curando le nostre case, i nostri anziani, i nostri bambini, le persone non autosufficienti, e nei datori di lavoro, che corrono il rischio, fondato, di incorrere nel favoreggiamento;
all'indomani dunque dell'approvazione definitiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e, dunque, a ridosso dell'introduzione nel nostro ordinamento del reato di clandestinità, con tale previsione il Governo sta cercando, in modo decisamente parziale e un po' confuso, di porre rimedio ai danni e ai moltissimi problemi che la sua stessa nuova normativa sta già creando alle famiglie e ai lavoratori stranieri coinvolti;
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, spesso in attesa di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nel nostro ordinamento del reato di clandestinità;
in Italia si contano circa 600 mila lavoratori domestici registrati all'Inps, in gran parte donne straniere, e le stime che comprendono le colf e le badanti irregolari arrivano a calcolarne fino al doppio;
questa regolarizzazione parziale lascia senza soluzione il problema di quei lavoratori stranieri che non possono essere regolarizzati dai propri datori di lavoro perché privi di un valido titolo di soggiorno e perché oggi non adibiti alle mansioni di badante o collaboratore domestico;
a distanza di sette anni dalla entrata in vigore della legge c.d. «Bossi-Fini» si deve registrare come la stessa ha spinto l'immigrazione verso l'irregolarità e verso la clandestinità non rispondendo ai bisogni del mercato e delle famiglie italiane,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sui risultati della regolarizzazione di cui all'articolo 1-ter anche al fine di dare la possibilità al Parlamento stesso di pensare ad una riforma organica delle politiche dell'immigrazione a partire dalla modifica della cosiddetta legge «Bossi-Fini».
9/2561-A/67. Viola, Calvisi, Bressa, Livia Turco, Amici, Codurelli, De Pasquale.


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La Camera,
premesso che:
sono circa 4 milioni gli stranieri presenti regolarmente in Italia con carte e permessi di soggiorno, contratti di lavoro e inserimenti lavorativi;
coloro che usufruiscono del permesso di soggiorno sono chiamati al rinnovo periodico di quest'ultimo documento, sostenendo così la necessità di sottoporsi ad una trafila burocratica spesso estenuante;
molte associazioni di tutela dei diritti degli stranieri regolarmente soggiornanti lamentano una mancanza di coordinamento tra i vari uffici che gestiscono il rinnovo dei permessi di soggiorno, in modo particolare le Questure e le Asl, con le prime che non rinnovano il permesso senza il rinnovo della tessera sanitaria e le seconde che non rinnovano le tessere sanitarie senza il nuovo permesso, creando così situazioni confuse nelle quali lo straniero, inevitabilmente, rischia di perdersi,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie affinché si crei un maggiore coordinamento delle varie strutture burocratiche chiamate al rinnovo dei documenti di soggiorno per gli stranieri, in modo da assicurare maggiore snellezza e chiarezza nelle procedure.
9/2561-A/100. Bucchino, D'Incecco, Pedoto, Miotto, Livia Turco, Calgaro, Binetti, Bossa, Murer, Mosella, Burtone, Argentin, Grassi, Sbrollini, Codurelli.


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La Camera,
premesso che:
all'articolo 1-ter, comma 13, lettera b), del decreto-legge in esame si prevede che non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dallo stesso articolo i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
la formulazione della lettera b) appare quindi escludere dalla procedura di emersione tutti coloro che abbiano subito un provvedimento di espulsione, anche per semplice soggiorno illegale (anche in assenza, quindi, di ragioni legate al pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato membro dell'Accordo di Schengen);
una tale interpretazione appare però in contrasto con la formulazione della lettera a) nella quale sono esplicitate le forme più gravi di espulsione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di procedere alla cancellazione d'ufficio, per tutti gli stranieri per i quali venga presentata richiesta di regolarizzazione, delle segnalazioni per la non ammissione associate ad espulsione per semplice soggiorno illegale.
9/2561-A/166. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria.


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Ordini del giorno accettati dal Governo come raccomandazione:


La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, spesso in attesa di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità;
in Italia si contano circa 600 mila lavoratori domestici registrati all'Inps, in gran parte donne straniere, e le stime che comprendono le colf e le badanti irregolari arrivano a calcolarne fino al doppio;
all'indomani dell'approvazione definitiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e, dunque, a ridosso dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità, con tale previsione il Governo sta cercando, in modo decisamente parziale e un po' confuso, di porre rimedio ai danni e ai moltissimi problemi che la sua stessa nuova normativa sta già creando alle famiglie e ai lavoratori stranieri coinvolti;
l'ultimo decreto flussi ne ha previsto l'ingresso per poco più di 100 mila, in aggiunta ai 90 mila del decreto precedente del 2007, quando al Ministero arrivarono 420.366 domande per lo svolgimento di attività domestiche e di cura sul totale di 740.813 istanze presentate: inoltre sono decine di migliaia le famiglie che hanno inoltrato richieste per nulla osta all'ingresso di lavoratore straniero già nel 2007, che in buona parte hanno già in casa la persona, ma ancora non hanno ricevuto risposta;
la sanatoria proposta dal Governo riguarda solo colf e badanti, introducendo una discriminazione nei confronti di tutti gli altri lavoratori,
impegna il Governo
a predisporre meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti, con particolare riferimento ai lavoratori che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
9/2561-A/65. Bressa, Calvisi, Livia Turco, Viola, Amici, Gnecchi, Codurelli, Gatti, De Pasquale.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter contiene misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente nel territorio italiano, spesso in attesa di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti, a rischio di espulsione a causa dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità;
in Italia si contano circa 600 mila lavoratori domestici registrati all'Inps, in gran parte donne straniere, e le stime che comprendono le colf e le badanti irregolari arrivano a calcolarne fino al doppio;
all'indomani dell'approvazione definitiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e, dunque, a ridosso dell'introduzione nell'ordinamento del reato di clandestinità, con tale previsione il Governo sta cercando, in modo decisamente parziale e un po' confuso, di porre rimedio ai danni e ai moltissimi problemi che la sua stessa nuova normativa sta già creando alle famiglie e ai lavoratori stranieri coinvolti;
l'ultimo decreto flussi ne ha previsto l'ingresso per poco più di 100 mila, in aggiunta ai 90 mila del decreto precedente del 2007, quando al Ministero arrivarono 420.366 domande per lo svolgimento di attività domestiche e di cura sul totale di 740.813 istanze presentate: inoltre sono decine di migliaia le famiglie che hanno inoltrato richieste per nulla osta all'ingresso di lavoratore straniero già nel 2007, che in buona parte hanno già in casa la persona, ma ancora non hanno ricevuto risposta;
la sanatoria proposta dal Governo riguarda solo colf e badanti, introducendo una discriminazione nei confronti di tutti gli altri lavoratori
impegna il Governo
a predisporre meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti, al fine di evitare ingiuste discriminazioni.
9/2561-A/66. Calvisi, Bressa, Livia Turco, Viola, Amici, Codurelli, Gatti, De Pasquale.


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La Camera,
premesso che:
l'ultimo rapporto della Caritas sull'immigrazione stima che il numero complessivo di stranieri regolari (comunitari e non) residenti in Italia all'inizio del 2008 si aggiri intorno ai 3.800.000/4.000.000, con un aumento di mezzo milione rispetto al dato dell'anno precedente. Questi stranieri producono il 9 per cento del PIL italiano, acquistano abitazioni, pagano le tasse e versano regolarmente i contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio di una Carta di soggiorno allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;
la Carta di soggiorno consente allo straniero una serie di opportunità: esso può fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; può svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita; accede ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
lo straniero titolare di Carta di soggiorno può richiedere al questore il rilascio della stessa carta per il coniuge e per i figli minori conviventi, in modo da dare stabilità e diritti all'intero suo nucleo familiare;
tale diritto per i figli dello straniero con Carta di soggiorno decade con il compimento del diciottesimo anno di età per cui il figlio dello straniero, vissuto e cresciuto in Italia, con la maggiore età, pur convivendo ancora con il nucleo familiare, si ritrova in una condizione di improvvisa instabilità, dovendo di nuovo ricorrere ad un permesso di soggiorno provvisorio e solo nel caso studi o abbia un lavoro regolare,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare la situazione dei figli maggiorenni degli stranieri con Carta di soggiorno inseriti nel nucleo familiare originario, adottando ulteriori iniziative al fine di procedere ad una revisione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, consentendo l'estensione della validità della Carta di soggiorno anche ai figli maggiorenni ancora a carico del nucleo familiare originario.
9/2561-A/98. Bossa.


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La Camera,
premesso che:
la crisi in atto e le sue conseguenze in termini di tenuta occupazionale dei mercati rendono indispensabile un approfondimento sulla condizione giuridica dei lavoratori extracomunitari, cercando di evidenziare quei tratti distintivi della normativa attualmente in vigore che incidono profondamente sulla possibilità di queste persone di riuscire a rimanere all'interno di un contesto di inclusione giuridica e sociale;
il provvedimento in esame contiene un percorso di regolarizzazione delle figure professionali di colf e badanti che molto hanno a che vedere con la presenza degli stranieri in Italia e che, però, non rappresentano l'unico volto del rapporto tra quella immigrazione che punta all'inclusione e i vari aspetti del mondo del lavoro in Italia;
la perdita del posto di lavoro da parte dell'immigrato extracomunitario contiene in primo luogo il rischio di far precipitare alcune decine di migliaia di lavoratori in un'inappellabile condizione di clandestinità, non consentendo loro il rinnovo del permesso di soggiorno qualora non riescano a trovare un'occupazione entro i sei mesi dalla perdita del precedente posto di lavoro,
impegna il Governo
in una fase di recessione economica come è quelle attuale, a individuare tutte le misure necessarie, siano esse economiche che normative, compresa quella di estendere la durata della validità del permesso di soggiorno per chi ha perso un lavoro regolare dagli attuali sei mesi a un periodo maggiore, onde consentire a queste persone di trovare un'occupazione alternativa regolare e valida, scongiurando così il rischio che gli immigrati regolari possano precipitare in una condizione di clandestinità e quindi di grave pregiudizio per loro, per le loro famiglie e per la collettività in cui risiedono.
9/2561-A/99. Murer, Bucchino, D'Incecco, Pedoto, Miotto, Livia Turco, Calgaro, Binetti, Bossa, Mosella, Burtone, Argentin, Grassi, Sbrollini, Codurelli.


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La Camera,
premesso che:
il 2 luglio scorso, il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge del Governo recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che configura come reato l'immigrazione clandestina (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
la linea dura e intransigente decisa dal Governo nei confronti degli extracomunitari, ha però dovuto fare i conti con il problema, subito «esploso», delle «colf» e delle badanti, ossia di quelle figure di lavoratori dei quali il nostro paese ormai non può più fare a meno, e che rappresentano oggi, sempre più spesso, l'unica speranza per molte famiglie italiane rispetto alla cura dei bambini e degli anziani autosufficienti e non;
si tratta di oltre 1 milione di persone, soprattutto donne provenienti dai paesi dell'Est (Romania, Ucraina e Moldavia in testa), dalle Filippine e dal Sudamerica, che lavorano nelle case degli italiani per assistere persone anziane o bambini;
di queste circa la metà lavora in nero senza permesso di soggiorno. Solo nel 2008 le domande di regolarizzazione presentate sono state 430 mila;
nella consapevolezza dell'importanza del lavoro in molti casi ormai insostituibile svolto da queste persone, e forse anche sotto la pressione di gran parte dell'opinione, il Governo, con un proprio emendamento approvato al disegno di legge in esame, ha introdotto un articolo con il quale viene prevista la regolarizzazione di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ma unicamente per coloro che svolgono il lavoro di colf o badanti senza essere in regola;
l'individuazione di una o due sole categorie di lavoratori per le quali si applica la suddetta regolarizzazione rischia di introdurre una norma sicuramente discriminatoria e probabilmente incostituzionale;
si ricorda il precedente legislativo della legge 189/02, la cosiddetta «Bossi-Fini», che aveva riguardato la sanatoria per le sole colf e badanti, subito seguita dal decreto legge 195/02 che disponeva e allargava l'estensione della sanatoria agli altri lavoratori extracomunitari;
va inoltre segnalato che l'articolo 1-ter, comma 13, lettera b) del testo del decreto esclude dalla procedura di emersione tutti coloro che sono stati segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, in base ad accordi internazionali. Questa definizione non distingue però tra coloro che sono stati segnalati per ragioni legate al pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'accordo di Schengen, da color che invece sono stati segnalati per esempio, per semplice soggiorno illegale, e in assenza quindi di qualunque pericolosità;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte:
ad estendere anche alle altre categorie di lavoratori irregolari le disposizioni previste dal disegno di legge in esame in materia di procedure di emersione di lavoratori impiegati nel lavoro domestico, o in attività di assistenza per la famiglia;
a prevedere che possano beneficiare della procedura di emersione anche quei cittadini stranieri che risultano segnalati in base ad accordi internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, se segnalati per fatti di lieve entità e in assenza quindi di pericolosità.
9/2561-A/159. Razzi, Evangelisti.

27 luglio 2009

odg sulla regolarizzazione

rCari amici,
dal resoconto della seduta di oggi dell'Assemblea della Camera:

- Il Governo accetta l'ordine del giorno Zaccaria n. 9/2561-A/166, purché il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

- l Governo accoglie come raccomandazione [l'ordine del giorno] Razzi n. 9/2561-A/159

Si tratta dei due ordini del giorno di cui vi avevo detto nel precedente messaggio.

Questo significa che, verosimilmente, la regolarizzazione potra' riguardare anche stranieri che risultino segnalati al SIS per aver subito un provvedimento di espulsione per semplice soggiorno illegale.

Naturalmente, la questione sara' decisa dalle circolari che saranno emanate a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento.

Mi congratulo pero', intanto, con l'On. Zaccaria e l'On. Evangelisti per il risultato raggiunto.

Conto di segnalarvi, domani, eventuali punti interessanti derivati dall'esame degli ordini del giorno (ne potete trovare il testo alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/odg-ac-2561.pdf).

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 luglio 2009

emendamento regolarizzazione approvato dalle commissioni

Cari amici,
si e' concluso l'esame del decreto-legge 78/2009 (A.C. 2561) nelle
Commissioni riunite V e VI della Camra. Il provvedimento passa ora
all'esame dell'aula.

E' stato approvato l'emendamento relativo alla regolarizzazione di
colf e badanti, in una versione riformulata dal Governo. Il testo
approvato e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/emend-gov-badanti-appr.html

Non mi e' dato rintracciare rilevanti differenze rispetto al testo
inizialmente proposto dal Governo, benche' tali differenze debbano
certamente esservi: l'On. Calvisi (PD) ha rilevato infatti, nel corso
del dibattito, "che la nuova formulazione proposta dal Governo
rappresenta un significativo miglioramento del testo.".

Spendero' i prossimi giorni alla ricerca dei significativi
miglioramenti del testo...

Cordiali saluti
sergio briguglio