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9 febbraio 2009

documenti vari sul dl sicurezza

Cari amici,
alla pagina di febbraio 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) il testo (non ufficiale e solo in piccola parte frutto di mio lavoro) del ddl sicurezza (A.S. 733) da poco approvato dal Senato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/febbraio/as-733-approvato.html);

2) un estratto, da tale testo, delle sole disposizioni relative allo straniero o al cittadino dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/febbraio/testo-as-733-approv-stran.html)

3) un sommario di queste ultime disposizioni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/febbraio/somm-as-733-approv-stran.html).

Saro' grato a chiunque vorra' segnalarmi imprecisioni o lacune.


In questi giorni si e' discusso a lungo su cosa sia lecito o illecito fare in materia di conclusione della vita. L'argomento e' cosi' complesso da far si' che, liberata la discussione dagli interventi in mala fede, persone tutte genuinamente convinte della sacralita' e indisponibilita' della vita umana giungano a conclusioni diametralmente opposte.

Mi auguro che, cessata la fase di agitazione sulla questione e ripreso, piu' modestamente, il dibattito parlamentare (alla Camera) sul ddl sicurezza, parlamentari dei diversi schieramenti possano ritrovarsi uniti, proprio in nome della sacralita' della vita, sulla necessita' di modificare radicalmente questo provvedimento. Mi sembra infatti che, fermo restando il valore specifico del momento conclusivo di una vita, non si debbano trascurare gli ottanta-novant'anni successivi alla nascita che precedono quel momento. E non si puo' accettare che le paure irrazionali della societa' o, peggio, la ricerca di voti inducano a caricare la vita (sacra!) di alcuni di noi di pesi insopportabili.

Cerchiamo di coordinare le scarse forze per favorire un ripensamento nella maggioranza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

5 febbraio 2009

a.s. 733; alcune sorprese

Cari amici,
come probabilmente sapete, ieri il Senato ha approvato, a sorpresa, nell'ambito dell'esame del ddl sicurezza, alcuni emendamenti soppressivi, presentati dall'opposizione.


Riporto in coda al messaggio gli emendamenti piu' rilevanti (alcuni positivi, altri negativi; alcuni del Governo, altri dell'opposizione), tra quelli approvati ieri.


E' stato approvato anche l'articolo relativo alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica e al requisito di idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare.


Sono ancora da esaminare gli emendamenti relativi all'assistenza sanitaria per lo straniero irregolarmente presente.


Credo che quanto e' successo ieri in Senato debba indurci a lavorare per accentuare le divisioni in materia presenti nella maggioranza. Sbertucciarle darebbe invece una soddisfazione effimera e controproducente (la maggioranza si ricompatterebbe immediatamente).


Questo non significa, naturalmente, che non si possa sognare, nel nostro intimo, che il Ministro Maroni sia un giorno restituito, a tempo pieno, al suo sassofono.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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39.800 (testo 3)
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari".
b) dopo la lettera l), è inserita la seguente:
"l-bis) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
'Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter. La quota residua del gettito del medesimo contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno'"».
Conseguentemente, sopprimere la lettera r).








39.160
BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Approvato
Al comma 1, sopprimere la lettera i).





Nota: la lettera soppressa e' la seguente e corrisponde a imporre il requisito di cinque anni di soggiorno legale, ai fini del conseguimento della carta di soggiorno, anche ai familiari dello straniero stabilmente inserito:


i) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.»;








39.107
CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Approvato
Al comma l, sopprimere il numero 1) della lettera l).




Il numero soppresso e' il seguente ed e' relativo alla durata del trattenimento nel Centreo di identificazioen ed espulsione:


«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;








39.600
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».









39.116
BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera n).


Nota: la lettera soppressa e' la seguente e riguarda l'estensione allo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro autonomo dell'espulsione per vendita di oggetti con marchio commerciale contraffatto:


"n) all'articolo 26, comma 7-bis:

1) dopo le parole: «del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero» sono inserite le seguenti: «, anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.»;"

soppressione del divieto di segnalazione

Cari amici,
l'emendamento che sopprime il divieto di segnalazione del clandestino che ricorra alla struttura sanitaria e' stato approvato dal Senato.


Riporto qui sotto il resoconto stenografico del dibattito su questo punto.


Si legga l'intervento del Sen. Tomassini per apprezzare quali effetti possa provocare una dieta permanentemente povera di fosforo.


Non posso che condividere in pieno il parere espresso da Mariapia Garavaglia subito dopo la votazione.


Saluti
sergio briguglio




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Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.306.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori, perché la dichiarazione di voto su questo emendamento la farà il senatore Bosone.
Vorrei appellarmi alla sua disponibilità all'ascolto per chiedere il voce segreto su questo emendamento. Il comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento del Senato prevede che l'articolo 32 della Costituzione sia fra quelli che possano consentire a venti senatori di richiedere il voto segreto. Adesso il Segretario generale le dirà che questo caso riguarda invece il secondo comma del suddetto articolo, non è vero? L'avevo capito, infatti.
Faccio appello, però, all'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, che lei sicuramente manda a memoria, ma che io mi permetto di rileggere brevemente: «La legge non può in nessuno caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Lei comprende bene che si tratta, di fatto, di negare le cure ad alcuni immigrati che potrebbero temere una denunzia da parte del medico. (Applausi del senatore Perduca).
Mi appello pertanto alla sua saggezza istituzionale per consentire il voto segreto. Guardi, signor Presidente, non è per una possibile imboscata, ma per consentire a quest'Aula di esprimersi sulla questione così delicata in pienezza di libertà di coscienza. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Procacci, ho ascoltato con attenzione il suo intervento. È stato da tempo distribuito ai Gruppi, come saprà, l'elenco degli emendamenti che sarebbero stati ammessi dalla Presidenza al voto segreto.
Tra questi non vi è l'emendamento 39.306, perché - come ha anticipato lei - la richiesta di voto segreto è ammissibile, secondo il nostro Regolamento, solo per la seconda parte dell'articolo 32.
Lei si richiama al rispetto della persona umana, perché sembrerebbe dal suo intervento che questo emendamento tocchi un aspetto relativo al rispetto per la persona umana. Queste sono valutazioni che sfuggono alla Presidenza, per il semplice motivo che è opinabile. Non sta alla Presidenza valutare se questa norma rispetti o meno la persona umana, perché così facendo anche altre norme e proposte emendative che possano riguardare i diritti della persona, la capacità giuridica o di agire, toccherebbero i diritti e il rispetto della persona umana.
Quindi, così come avevamo anticipato, se questo emendamento violasse, inibisse o impedisse la possibilità di accedere al sistema sanitario nazionale, in capo a qualunque soggetto che dovesse transitare nel nostro territorio, certamente creerebbe una limitazione e un mancato rispetto della persona umana. Ma questa norma non impedisce all'immigrato straniero di accedere al Servizio sanitario nazionale.
Ecco perché questa Presidenza, pur con il massimo degli sforzi, non può ammettere il voto segreto.

BOSONE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (PD). Signor Presidente, mi dispiace per l'interpretazione che viene fornita, perché se c'è un articolo che tocca la dignità e il rispetto dell'uomo è proprio questo, a meno che non consideriamo che ci siano delle persone di serie A e altre di serie B. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut). Penso che questo sia comunque inaccettabile e bisogna assumersene la responsabilità.
Infatti, ci troviamo di fronte ad un emendamento che è forse tra i più controversi di questa legge e, in particolar modo, tra quelli riferiti all'articolo 39. È un emendamento proposto dalla Lega Nord che è controverso non solo in ambito politico, ma anche nella società, e ha visto schierarsi in modo assolutamente contrario tutta la Federazione nazionale dell'ordine dei medici e dei chirurghi, proprio perché lede la dignità dell'uomo e la dignità professionale del medico e cozza con la deontologia medica. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut e del senatore De Toni). D'altra parte, l'emendamento 39.306 ha visto schierarsi contro associazioni umanitarie di ogni tendenza culturale, cattoliche e non cattoliche, perché è chiaro che qui si creano le condizioni evidenti dell'abbandono di una parte dell'umanità che approda clandestinamente nel nostro Paese, ma non per questo deve essere trattata come degli oggetti da posizionare, dimenticare o scotomizzare all'interno del nostro contesto sociale.

Capisco che la Lega Nord, essendo un Gruppo prevalentemente ideologico, agisca suscitando emozioni nel Paese, ma non è detto che le implicazioni pratiche di queste emozioni le debbano sopportare tutti, perché talvolta la politica che procede suscitando emozioni provoca molti danni nell'applicazione pratica. Penso che ci troviamo in questa fattispecie.
Sappiamo che l'emendamento 39.306 della Lega Nord vuole sopprimere il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che sollevava il medico dall'obbligo di denuncia del paziente immigrato illegale, eccetto nei casi in cui era previsto l'obbligo di referto. Ciò crea una situazione - badate - di incredibile incertezza, perché chiaramente l'immigrato clandestino non si rivolgerà più al pronto soccorso (perché non saprà se sarà denunciato o meno) e, tra l'altro, questo pone anche il medico in una condizione di estremo imbarazzo, nel momento in cui si troverà di fronte un paziente che ha commesso un reato. È una situazione assolutamente imbarazzante da tutti i punti di vista.
Inoltre, la soppressione del comma di questo articolo cozza oltretutto chiaramente anche con il secondo comma dell'articolo 365 del codice penale che tutela al massimo l'assistito anche se ha commesso reato. Siamo in aperta contraddizione con il codice penale e per di più anche con la Costituzione. È stato ricordato che l'articolo 32 della Costituzione garantisce l'universalità delle cure. Un sistema sanitario come il nostro affonda le sue radici nell'articolo 32 della Costituzione: le cure devono essere solidali, garantite a tutti i cittadini, in qualsiasi condizione essi si trovino. Altro che incostituzionalità, qui siamo veramente contro i principi di umanità, oltre che di costituzionalità.
Per quanto riguarda poi il problema deontologico cui ho accennato, secondo il codice di Ippocrate il medico - ed io sono un medico - deve garantire la cura a tutti i pazienti e i cittadini che a lui si presentano, non deve discriminare un cittadino di un tipo rispetto ad un altro. Dobbiamo, insomma, garantire la cura.
Oltretutto si rischierebbe di trasformare il medico zelante in una specie di medico delatore. Ecco, questa è una delle critiche che il Collegio dei medici ha portato avanti rispetto a questo articolo.
Ma al di là del codice penale, della Costituzione, del codice deontologico, questo emendamento cozza proprio con il buon senso, colleghi. Rivolgo davvero un appello a tutti , anche ai colleghi della Lega che, al di là delle posizioni ideologiche - li conosco - sono persone di buon senso, pratiche. Rischiamo di creare una sanità parallela, illegale ma questo è evidente a tutti: nel momento in cui un immigrato ha paura a rivolgersi al pronto soccorso o alla medicina ufficiale si creerà una medicina illegale, una medicina che determinerà una nuova forma di criminalità ed illegalità nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut). Altro che sicurezza, colleghi. Avremo gli egiziani che andranno dal medico egiziano, sappiamo che si determineranno situazioni di questo tipo che già parzialmente esistono. Vogliamo incentivarle? E facciamo un decreto sulla sicurezza?
Per non parlare dei problemi di profilassi igienico-sanitaria. Noi poniamo fuori dal sistema sanitario una gruppo di persone che potrebbero essere potenzialmente a rischio, ma non a rischio per se stessi ma per tutta la popolazione. Esiste un problema di igiene e profilassi nel nostro Paese e lo dobbiamo considerare, colleghi. (Applausi dal Gruppo PD).
Insomma, penso che questo emendamento tocchi aspetti molto delicati che riguardano le persone e, in particolare, le persone e il loro diritto alla cura ed una materia così sensibile avrebbe sicuramente meritato, signor Presidente, il voto segreto.
Noi voteremo contro, ma facciamo davvero appello alla sensibilità dei colleghi, alla sensibilità umana ma anche al loro senso di responsabilità pratico rispetto al Paese perché questo emendamento venga ritirato colleghi della Lega oppure ci sia un voto contrario perché è chiaramente un emendamento disumano e contrario al buon senso.

Cari colleghi, non facciamo pagare a questo Paese lo scotto di un populismo fine a se stesso: qui non può esistere, perché stiamo parlando non di ideologia ma del bene del Paese. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

TOMASSINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intendo fare una dichiarazione di voto perché ho sentito molti interventi e molte dichiarazioni fuorvianti su questo tema che si sono riferite a precedenti formulazioni, che qualche volta sono apparse nella stampa, ma che non sono l'oggetto dell'emendamento che noi ci accingiamo a votare.
In questo emendamento non è in discussione il diritto di cura, il diritto alla salute e le relative tutele che sono sancite dall'articolo 32 della nostra Costituzione... (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

MARITATI (PD). Che ipocrisia!

TOMASSINI (PdL). ...ribadite nel nostro Servizio sanitario nazionale (che rimane solidaristico e universalitistico) e contenute nel codice deontologico di Ippocrate (e che sicuramente nell'ambito di questo emendamento non attengono neanche all'esenzione di referto, così come previsto e nei casi previsti di chi è sottoposto ad azione penale) che fanno parte non solo - ovviamente - delle regole, ma soprattutto, nel mio intimo, della mia essenza di medico.
Qui è in discussione il divieto di denuncia, che è altra cosa. Voglio ricordare che l'obbligo di denuncia è stato in vigore fino al 1999 ed è stato eliminato, con l'assoluta contrarietà di tutti quelli che adesso fanno parte del Popolo della Libertà, perché allora vi era l'assunto teorico che, così protetti, i cittadini ed i clandestini avrebbero ricevuto cure migliori. All'epoca sostenevamo e sosteniamo ancora - come d'altra parte è emerso nel precedente emendamento, testé votato, quando è intervenuta la collega Allegrini - che, viceversa, il divieto di denuncia provoca molti più problemi di salute: innanzi tutto, tale divieto espone proprio alla mancanza di cure i soggetti più deboli, visto che possono andare dal servizio sanitario nazionale come vogliono, con i neonati e le persone più deboli e meno tutelate; inoltre, caro collega Bosone, espone ad una difficoltà di continuità di cure e a gravi problemi igienico-sanitari per tutte le malattie infettive ed epidemiologicamente diffusive. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Riteniamo dunque importante eliminare il divieto di denuncia e riaffidare alla scienza e coscienza del medico la decisione. (Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, io non sono un medico (Commenti dai banchi del Gruppo LNP), ma faccio notare agli amici della Lega che si perde il senso della ragione. Giancarlo Galan, governatore del Veneto, in un'intervista pubblicata oggi su «la Repubblica», ha affermato: «Medici contro i clandestini? Rischio di catastrofe sanitaria». Non aggiungo altro! (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).

RIZZI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, ma soprattutto per fare un po' di chiarezza sull'emendamento 39.306, che mi vede cofirmatario insieme al presidente Bricolo e ad altri senatori, e che noi riteniamo estremamente importante.
Ringraziando il senatore Tomassini per l'accorato intervento, vorrei rafforzare alcuni concetti contenuti nella proposta emendativa in esame. Innanzi tutto, l'emendamento 39.306 deve essere interpretato come un atto dovuto. Infatti, visto che stiamo discutendo dell'introduzione del reato di clandestinità, nel momento in cui un individuo, a maggior ragione se pubblico ufficiale, viene a conoscenza dell'esistenza di un reato, ha l'obbligo, non professionale, ma civile e civico di segnalare il reato all'autorità giudiziaria.
Mi rivolgo direttamente al senatore Bosone per sottolineare che non è logico avere l'imbarazzo - noi non ne abbiamo alcuno - del rischio di ledere alcuni diritti dell'uomo o dell'individuo. Infatti, ribadisco quanto evidenziato dal collega Tomassini perché non viene minimamente negata l'assistenza sanitaria che individualmente, come medico, ma anche come Lega Nord, interpretando il pensiero del Gruppo che rappresento, ritengo essere un diritto assoluto di ogni individuo nel nome del principio indelebile che l'individuo sofferente deve essere assistito e curato nel migliore dei modi, come normalmente avviene grazie all'opera dei nostri medici e dei nostri infermieri in tutti gli ospedali d'Italia. (Applausi dal Gruppo LNP).


MARITATI (PD). Come siete buoni!

RIZZI (LNP). Credo sia veramente doveroso sottolineare che l'emendamento in esame è finalizzato ad eliminare un vincolo che il medico ha nella propria coscienza. Come è già stato ricordato, tale vincolo è stato posto a tutela dei cittadini extracomunitari. Sono d'accordo con i senatori Bosone ed Amato quando parlano di cittadini di serie A e di serie B: ciò è assolutamente vero, ma noi vogliamo evitare che, come al solito, vengano considerati di serie A e protetti in tutti i modi possibili ed immaginabili i clandestini (Applausi dal Gruppo LNP).
Se, però, siamo noi ad andare al pronto soccorso con il sospetto di reato veniamo subito segnalati! Questa è vera e propria discriminazione e non quella che proponiamo con l'emendamento 39.306.
Del resto, non dimentichiamo che in tutta Europa, soprattutto nei Paesi più civilizzati ed avanzati a cui facciamo riferimento, ad esempio la Germania e la Francia, c'è una disciplina più rigorosa. Con questo emendamento lasciamo ai medici libertà di coscienza nel decidere se segnalare o meno il reato. I medici tedeschi invece sono obbligati alla segnalazione. I medici francesi sono obbligati a non prestare le cure in ospedale ai clandestini. (Applausi dal Gruppo LNP).
Colleghi, come Lega Nord proponiamo un voto convinto per evitare la discriminazione nei nostri confronti da parte degli altri. Un emendamento che non lede minimamente il diritto alla salute, ma libera la coscienza dei medici che possono, da un lato, compiere il proprio ruolo assistenziale ma, dall'altro, possono essere considerati cittadini a tutti gli effetti, dando corso al loro senso civico e denunciando un reato in libertà di coscienza. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

MARINO Ignazio (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Marino?

MARINO Ignazio (PD). Vorrei intervenire dopo quello che ha detto il senatore Rizzi.

PRESIDENTE. No, senatore Marino, è già intervenuto il senatore Bosone in dichiarazione di voto per il suo Gruppo.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.306, presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Mi viene da piangere vedendo che il Paese è così!

4 febbraio 2009

lavori del senato

Cari amici,
il Senato ha approvato ieri la legge di ratifica del Trattato con la Libia.

Il prosieguo dell'esame del ddl sicurezza (a.s. 733) e' stato rinviato ad oggi.

Temo che, per quanto riguarda il Senato, la battaglia sia persa (l'unica cosa che posso sperare e' che venga ritirato l'emendamento che sopprime il divieto di segnalazione del clandestino da parte della struttura sanitaria).

Penso pero', con l'ottimismo che solo gli idioti riescono a conservare, che la partita non sia chiusa e che ci si debba mobilitare, in vista dell'esame alla Camera, per sfruttare il dissenso di parte della maggioranza rispetto alla linea di pensiero (scusate l'iperbole) Bricolo-Maroni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 febbraio 2009

a.s. 733; maroni

Cari amici,
oggi dovrebbe riprendere, al Senato, l'esame del ddl sicurezza (a.s. 733).

Ieri c'e' stata una fiaccolata, davanti a Montecitorio, organizzata da MSF, SIMM, ASGI e OISG, contro l'emendamento della Lega che punta a sopprimere il divieto di segnalazione alle autorita' di pubblica sicurezza del clandestino che si rivolga alla struttura sanitaria.

Ricordo, per chi si sia avvicinato da poco al tema, che il divieto fu introdotto con l'art. 13 del decreto-legge 489/1995, adottato dal Governo Dini su precisa richiesta della Lega (la Lega anzi condiziono' il suo voto di fiducia all'emanazione di quel decreto).

L'emendamento sara' esaminato dal Senato in questi giorni.

E' uno degli aspetti piu' gravi del ddl, ma certo non soffre di solitudine. Riporto qui sotto alcuni degli aspetti piu' inquietanti (in ordine sparso):

1) Obbligo di verifica delle condizioni igienico sanitarie dell'alloggio, ai fini dell'iscrizione anagrafica

2) Obbligo di dimostrazione di idoneita' abitativa ai fini del ricongiungimento, e cancellazione del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla-osta (se lo Sportello unico ritarda, il diritto all'unita' familiare aspetta il suo turno...)

3) Divieto di celebrazione del matrimonio in Italia per la persona straniera irregolarmente presente (e per quella italiana che intenda sposarla... Vorrei tanto che la Chiesa Cattolica, su questo punto, scendesse in piazza!)

4) Introduzione della patente di interazione a punti: esaurito il bonus, lo straniero e' espulso

5) Tassa per rilascio e rinnovo di ogni permesso di soggiorno

6) Test di conoscenza dell'italiano per il rilascio di carta di soggiorno

7) Necessita' di esibizione del permesso di soggiorno per gli atti di stato civile (es.: riconoscimento del figlio. Anche su questo vorrei una rivolta della Chiesa Cattolica)

8) Prolungamento fino a 18 mesi della detenzione per lo straniero da espellere (non parliamo qui dello straniero condannato per stupro, ma della micidiale badante sorpresa dalla polizia mentre va a fare la spesa)

9) Ostativita' al soggiorno anche di condanne non definitive

10) Possibilita', per l'ente locale, di avvalersi di associazioni di cittadini per il presidio del territorio (il comune di Nettuno e' gia' in trattative con alcune associazioni giovanili)


Ieri, Maroni, dopo aver assicurato che i fatti di Nettuno nulla hanno a che spartire col razzismo, ha chiarito che tutto si sistemera' con l'uso di un po' piu' di cattiveria nei confronti dei clandestini.

Non posso che prendere a prestito le parole di un genio (Claudio Gatti), scritte per chiosare altro intervento del Ministro, ma sempre attuali:

"Il Ministro Maroni ha denunciato un orribile traffico di organi in Italia. La cosa peggiore e' che i coglioni non li vogliono, e li lasciano tutti a noi."

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 gennaio 2009

sommario ddl sicurezza; la madre dei cretini; sentenza corte costituzionale

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/gennaio/somm-as-733-15-1-09-stran.html troverete un sommario delle principali disposizioni relative a stranieri e cittadini dell'Unione europea contenute nel ddl sicurezza (A.S. 733) nella forma fino ad oggi partorita dal Senato (testo approvato dalle Commissioni ed emendamenti approvati dall'Aula alla data del 15/1/2009).

Si tratta, ovviamente, di un documento destinato ad essere rivisto alla luce degli ulteriori emendamenti che l'Aula vorra' approvare alla ripresa dell'esame in Febbraio (sperabilmente, il febbraio del 2999).

Ho cercato di lasciare le disposizioni nell'ordine in cui appaiono nel testo del ddl, per rendere piu' semplice l'eventuale lettura di quel testo (per le norme su stranieri e comunitari, si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/gennaio/testo-as-733-15-1-09-stran.html).

2) La lettura del sommario e' desolante. Anni fa, commentando una dichiarazione di un sottosegretario, qualcuno aveva osservato come la madre dei cretini facesse un uso troppo discontinuo di anticoncezionali. Come se non bastasse, sembra che da allora la signora sia incorsa in una serie di gravidanze plurigemellari. Molti dei figlioli siedono oggi a Palazzo Madama. Una prova: l'emendamento Bricolo et al. sulla "patente a punti" approvato dalle Commissioni recita, nella sua prima parte,

"Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società."

Sono state istituite due commissioni d'inchiesta: una per stabilire da quale proposizione sia retta la modale implicita "impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società"; l'altra per appurare come ci si impegni reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa': ti prenoto, con la tua carta di credito, due biglietti in prima fila per il Crepuscolo degli Dei, e tu mi fai spedire a casa, contrassegno, l'intera produzione di Alberoni?.


2) Riporto in coda al messaggio quanto mi ha scritto Paolo Bonetti, che ringrazio, in risposta al quesito che avevo posto a proposito dell'effetto della sentenza della Corte Costituzionale.


Cordiali aluti
sergio briguglio



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L'importante sentenza n. 11/2009 della Corte costituzionale è una sentenza "ablativa", che cioè toglie qualcosa a norme legislative vigenti: come espressamente indica il dispositivo le due norme sono dichiarate incostituzionali "nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"

Pertanto ciò che viene meno è il requisito che lo straniero regolarmente soggiornante inabile possa ottenere la pensione di inabilità soltanto qualora sia titolare della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte tale pensione sarà erogabile a tutti gli stranieri inabili al lavoro regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal tipo di titolo di soggiorno di cui sono titolari.

Paolo Bonetti"

23 gennaio 2009

sentenza della corte costituzionale; ddl sicurezza

Cari amici,
alla pagina di Gennaio 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2009 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/gennaio/sent-corte-cost-11-2009.html), con cui si dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19, L. 388/2000, e dell'art. 9, co. 1, D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilita' possa essere attribuita agli stranieri soltanto perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno.

Vi ricordo che con Sentenza n. 306/2008, analoga illegittimita' era stata dichiarata con riferimento all'esclusione dal godimento dell'indennita' di accompagnamento.

In attesa che la Corte Costituzionale faccia giustizia delle porcherie, in materia di immigrazione, introdotte dal Centrodestra, ci consoliamo con la caducazione delle porcherie fatte dal Centrosinistra...

Saro' grato a chi, piu' esperto di me, mi dara' delucidazioni sull'effetto concreto di queste due sentenze (in mancanza di un intervento legislativo o di disposizioni amministrative che le recepiscano). In altri termini, essendo stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di due disposizioni, se ne ricava che

a) la carta di soggiorno (permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) e' rilasciata anche in mancanza del requisito di reddito quando la persona sia invalida?

ovvero che

b) che la misura assistenziale e' attribuita allo straniero invalido anche in mancanza di carta di soggiorno?



2) un documento (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/gennaio/testo-as-733-15-1-stran.html) contenente le sole disposizioni del ddl sicurezza (A.S. 733) relative agli stranieri; il riferimento e' alla versione attualmente "approvata" dal Senato (testo approvato dalle Commissioni, come emendato dai lavori dell'Assemblea fino al 15/1/2009).

L'esame del ddl sicurezza dovrebbe riprendere in Febbraio.


Cordiali saluti
sergio briguglio

19 gennaio 2009

testo a.s. 733

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/gennaio/testo-as-733-15-1-09.html potrete trovare il testo (ufficioso) del ddl sicurezza (A.S. 733) coordinato con gli emendamenti approvati fino ad oggi dalle commissioni e dall'Assemblea del Senato.

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: negli scorsi giorni, il server ha rispedito, motu proprio, gli ultimi messaggi che vi avevo mandato. Non so se per eccesso di zelo o per sottovalutazione delle vostre capacita' di comprensione. Spero che la cosa non si ripeta...

15 gennaio 2009

emendamenti a.s. 733

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/gennaio/emend-as733-14-1-09.html potrete trovare il testo degli emendamenti approvati ieri in Senato nel corso dell'esame del ddl sicurezza (A.S. 733). Gli emendamenti si riferiscono al testo approvato dalle commissioni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/as-733-a.html).

Oltre a quanto e' stato discusso in questi giorni dai mass-media (bravi Gnesotto/Migrantes, Lagamba/UGL e Bonanni/CISL!), segnalo come

1) con due emendamenti del Governo si sia risolto un conflitto con la Commissione europea in relazione alla applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni sull'aggravante di irregolarita' e dell'espulsione quale misura di sicurezza;

2) con altro emendamento del Governo sia stato modificato (lievemente - mi sembra) l'art. 35 D. Lgs. 25/2008 in materia di procedure per l'asilo.

L'esame degli emendamenti prosegue.

Raccomando la protesta (preventiva!) contro emendamenti che sopprimano l'attuale divieto di segnalazione del clandestino che ricorra alle strutture sanitarie. Ne va della serieta' di questo paese e della salute di tutti noi.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 gennaio 2009

ddl sicurezza

Cari amici,
e' ripreso ieri al Senato (Aula) l'esame del ddl sicurezza (A.S. 733).

Il testo di riferimento e' quello approvato dalle Commissioni riunite I e II (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/as-733-a.html).

Gli emendamenti proposti in Aula fino a ieri si possono trovare sul sito del Senato.

Segnalo due emendamenti del Governo (non escludo che altri ne siano stati presentati, dallo stesso Governo, ieri).

Il primo e' relativo alla tassa su rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'importo.

Il secondo riguarda l'accordio di integrazione ("patente a punti" per lo straniero): esclude che si proceda all'espulsione dello straniero che abbia esaurito i punti, quando si tratti di "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, o di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Segnalo anche, con preoccupazione, la notizia data da Redattore Sociale, secondo la quale Governo e maggioranza avrebbero concordato di modificare l'art. 35 del Testo Unico sull'immigrazione, prevedendo che spetti al medico del pronto soccorso decidere se segnalare alla polizia il clandestino che ricorra alle cure.

Mi auguro che di fronte a questa prospettiva si levi un coro indignato da parte di tutte le persone civili (in particolare dall'ordine dei medici e dagli organismi ecclesiali), tanto da indurre Berlusconi a dire, tra qualche giorno, che lui e' contrario a questa modifica da quando aveva i calzoncini corti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 dicembre 2008

presidio as 733; rapporto sul recepimento della direttiva 38/04

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete


1) la convocazione, da parte di sindacati e associazioni, di presìdi (il 18/12: a Roma, davanti a Palazzo Chigi; nelle altre citta', davanti alle prefetture) di protesta contro il ddl sicurezza (A.S. 733)


2) il testo del Rapporto della Commissione europea sul recepimento, negli Stati membri, della Direttiva 38/2004 (libera circolazione)




Il Rapporto e' molto interessante. La Commissione critica il modo in cui i vari Stati membri hanno recepito la Direttiva, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia C-127-08 (sentenza Metock: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/sent-corte-giust-c-127-08.pdf).


La Commissione, nelle conclusioni, afferma che non si tratta di modificare la Direttiva, ma di recepirla in modo completo e corretto. La cosa e' rilevante perche' e' in netto contrasto con le richieste di vari Stati membri (Danimarca e UK in primo luogo).


Il recepimento effettuato in Italia e' criticato per vari aspetti. Qui sotto, riporto i principali (il riferimento e' all'articolato della Direttiva).


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Principali critiche della Commissione al recepimento italiano della Direttiva




Art. 3, co. 2: mancata previsione di facilitazioni di ingresso e soggiorno di altri membri della famiglia

Art. 5, co. 2: mancata previsione di facilitazione nel rilascio di visti

Art. 6: imposizione, ai fini del godimento del diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi da parte del familiare straniero, della condizione di ingresso legale (possesso di visto, se richiesto)

Art. 7, co. 3: mancata previsione della conservazione dello stato di lavoratore nei casi previsti (temporanea inabilita' al alvoro, disoccupazione involontaria, etc.) e mera previsione della conservazione del diritto di soggiorno

Art. 8, co. 1: erronea definizione delle risorse necessarie ai fini della registrazione (quantificazione precisa) e mancata previsione di un esame della situazione personale

Art. 14: mancata esclusione del fatto che il ricorso all'assistenza sociale possa dar luogo ad un automatico allontanamento

Art. 27: qualificazione della condizione di soggiorno illegale quale aggravante


Art. 27: previsione di allontanamento automatico a seguito di condanna di una certa entita' o per determinati reati

10 novembre 2008

ddl sicurezza (A.S. 733)

Egregi Senatori,
vi segnalo l'imminente arrivo in Aula del disegno di legge "sicurezza" (A.S. 733).

Il testo, che gia' nella versione presentata dal Governo prevedeva diverse modifiche peggiorative della condizione giuridica dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea), e' stato emendato in senso restrittivo dalle Commissioni riunite I e II.

Di seguito, riporto i contenuti piu' preoccupanti del DDL (versione originale) e degli emendamenti approvati dalla Commissione. Evidenzio in grassetto gli aspetti che ritengo piu' gravi (la selezione e' ardua!). In fondo, espongo in una nota i motivi per i quali due delle disposizioni approvate (apparentemente innocue) risultano in contrasto con la Costituzione.

Osservo come, a fronte di un fenomeno complesso come l'immigrazione, Governo e maggioranza ritengano di dover intervenire solo con misure restrittive, nulla prevedendo per rendere piu' agevole la vita dei milioni di immigrati che contribuiscono, oltre che al proprio benessere, a quello di tutti noi.

Confido che vi sia un sensibile impegno da parte Vostra per evitare che la vita degli stranieri, gia' non facile, venga ulteriormente e ingiustamente appesantita.

Per parte mia, vorrei evitare di dovermi vergognare, negli anni che verranno, del paese in cui vivo.

Resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti
sergio briguglio



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TESTO ORIGINALE DEL DDL:

- La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni (oggi: trenta giorni). In presenza di difficolta' relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni (oggi: ulteriori trenta giorni). Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi (oggi: durata massima del trattenimento pari a sessanta giorni).

- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata.

- L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. (Vedi Nota, in fondo)

- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (oggi: "acquista") la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi) nel territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi), qualora risieda all'estero (oggi: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli). La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (oggi: al momento della presentazione dell'istanza).


EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE I e II:

- Si impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio soggiorno.

- Si sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.

- Si subordina anche l'accogliemnto della richiesta di variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare la residenza. (Vedi Nota, in fondo)

- Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia.

- Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

- In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, si consente di iterare il provvedimento (cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione).

- Si preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni.

- Si introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

- Si rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.

- Si sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico.

- Si sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del titolo di soggiorno.

- Si preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).

- Si riducono i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di ireperibilita' accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.

- Si istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione.



NOTA IMPORTANTE:

Le disposizioni relative alla verifica, ai fini di iscrizione e variazione anagrafica, dell'idoneita' sanitaria dell'immobile nel quale si intende fissare la dimora si applicherebbero a tutti, cittadini italiani e comunitari compresi.

Proprio questo fatto rende dubbia la legittimita' costituzionale delle stesse disposizioni.

Per quanto riguarda il cittadino italiano, infatti, impedisce l'iscrizione anagrafica (e, quindi, la certificazione della residenza) a coloro che sono senza fissa dimora o di un alloggio idoneo. In tal modo, si limita la liberta' di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 dela Costituzione.

Per quanto riguarda il cittadino comunitario, condizionando l'iscrizione anagrafica alla disponibilita' di un alloggio idoneo, renderebbe illegittimo identificare (come il D. Lgs. 30/2007 fa all'art. 9, co. 2) l'iscrizione presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con l'iscrizione anagrafica. Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita (il grassetto e' mio):

"3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività
autonoma esercitata, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse."

L'esplicito divieto di imposizione di ulteriori requisiti esclude che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.

Il combinato disposto della disposizione contenuta nel DDL e dell'art. 9, co. 2 D. Lgs. 30/2007 si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, violando cosi' l'art. 117 della Costituzione.

6 novembre 2008

ddl sicurezza

Cari amici,

e' cominciato, nelle Commissioni riunite I e II del Senato, l'esame degli emendamenti al ddl "sicurezza" (A.S. 733).Risulta inoltre che l'esame dello stesso ddl da parte dell'Aula del Senato sia calendarizzato per la prossima settimana.I tempi per far sentire la propria voce (per gli organismi che ne hanno a sufficienza) contro gli elementi piu' negativi del ddl e i peggiori emendamenti proposti e' quindi strettissimo.Vi ricordo che

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/somm-as-733-straniero.html potete trovare un sommario delle principali disposizioni in materia di condizione giuridica dello straniero contenute nel ddl;

2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-peggiori.html ho riportato, degli emendamenti in discussione al Senato, quelli che, a mio parere, peggiorerebbero in modo grave tale condizione.

Mi auguro che organismi quali la Caritas, la Comunita' di Sant'Egidio, le Acli e i sindacati si muovano efficacemente. Anche per evitare di dovere, fra un po' di tempo, invocare, in modo un po' stravagante, la sospensione della normativa in vigore...

Cordiali saluti

sergio briguglio

29 ottobre 2008

emendamenti a.s. 733

Cari amici,
si e' concluso ieri l'esame da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 151/2008, che autorizza la costruzione di nuovi CIE (ex CPT).
Dovrebbe riprendere ora l'esame del ddl "sicurezza" (A.S. 733).
Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/somm-as-733-straniero.html troverete un sommario delle principali disposizioni in materia di condizione giuridica dello straniero contenute nel ddl presentato dal Governo.
Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-peggiori.html ho riportato, degli emendamenti in discussione al Senato, quelli che, a mio parere, peggiorerebbero in modo grave tale condizione.
Mi auguro che questi documenti possano servire a chi voglia levare la propria voce contro questa riforma dissennata.
Ritengo in proposito, come vi ho gia' detto, che l'opinione degli organismi ecclesiali abbia buone probabilita' di essere tenuta in considerazione dal Governo e dalla maggioranza, soprattutto in relazione a emendamenti che siano espressione di un solo gruppo.
Tra questi, brillano per negativita' gli emendamenti leghisti presentati da Bricolo: si tratta di emendamenti preparati per hobby, nelle lunghe pause tra un pensiero e il successivo. Dal nome dell'autore deriva - credo - la parola bricolage.
Cordiali saluti
sergio briguglio

emendamenti a.s. 733

Cari amici,
si e' concluso ieri l'esame da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 151/2008, che autorizza la costruzione di nuovi CIE (ex CPT).

Dovrebbe riprendere ora l'esame del ddl "sicurezza" (A.S. 733).

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/somm-as-733-straniero.html troverete un sommario delle principali disposizioni in materia di condizione giuridica dello straniero contenute nel ddl presentato dal Governo.

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-peggiori.html ho riportato, degli emendamenti in discussione al Senato, quelli che, a mio parere, peggiorerebbero in modo grave tale condizione.

Mi auguro che questi documenti possano servire a chi voglia levare la propria voce contro questa riforma dissennata.

Ritengo in proposito, come vi ho gia' detto, che l'opinione degli organismi ecclesiali abbia buone probabilita' di essere tenuta in considerazione dal Governo e dalla maggioranza, soprattutto in relazione a emendamenti che siano espressione di un solo gruppo.

Tra questi, brillano per negativita' gli emendamenti leghisti presentati da Bricolo: si tratta di emendamenti preparati per hobby, nelle lunghe pause tra un pensiero e il successivo. Dal nome dell'autore deriva - credo - la parola bricolage.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 ottobre 2008

decreti legislativi; a.s. 733; comunitari

Cari amici,
1) Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 159/2008 (asilo) e il D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento). Entreranno in vigore il 5/11/2008. Alla pagina di Ottobre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, oltre al testo dei decreti,

a) la versione aggiornata del quadro completo della normativa sullo straniero (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sinottico-normativa-19.html)

b) la versione aggiornata dei due documenti sintetici sulla riforma in corso:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sommario-riforma-22-10.html
e
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/riforma-stran-22-10.html

Sempre grato a chi vorra' segnalarmi lacune o errori...
2) Sono stati depositati gli emendamenti al ddl sicurezza (A.S. 733). Sul mio sito potrete trovarne, sempre alla pagina di Ottobre 2008, una versione (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733.html) che mi e' stata inviata da Rolando Magnano (che ringrazio). Non tenete conto della evidenziazione in verde di alcuni emendamenti.

Per comodita', ho estratto da tale versione i soli emendamenti relativi alla condizione dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea). Li potete trovare nel file http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-stranieri.html.

Molti di questi emendamenti avrebbero, se approvati, effetti disastrosi. Nel giorni scorsi avete avuto probabilmente notizia della levata di scudi di molti organismi attivi nel settore della sanita' (Societa' Italiana di Medicina delle Migrazioni, MSF, Ordine dei medici della Provincia di Roma, etc.) o comunque in quello del diritto dello straniero (ASGI) in relazione all'emendamento della Lega che punta a modificare l'art. 35 T.U.

Sarebbe opportuno che le poche voci capaci di farsi ascoltare in questo momento buio (penso soprattutto agli organismi della Chiesa Cattolica) procedessero, magari con l'aiuto dei tecnici (penso all'ASGI), ad una analisi attenta di questi emendamenti e ad una conseguente presa di posizione contro quelli inaccettabili. Questo potrebbe creare disorientamento nella maggioranza e indurla a lasciar cadere le proposte peggiori.

Faccio osservare comunque come, accanto ad emendamenti di singoli gruppi, ve ne sono alcuni del Governo, sulle cui chances di approvazione e' difficile nutrire dubbi. In particolare, tra questi, mi sembra molto grave l'emendamento 18.22, che modifica i commi 1 e 1-bis dell'art. 32 T.U.. In conseguenza di tale emendamento, il rilascio di un permesso al minore non accompagnato che compia 18 sarebbe possibile solo a condizione che sussistano i requisiti di tre anni di soggiorno pregresso in Italia e di partecipazione ad un progetto di inserimento per non meno di due anni, e che il minore sia stato affidato ex art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela. Viene in questo modo azzerato l'effetto dell'orientamento positivo della giurisprudenza, che aveva reso possibile il rilascio del permesso, per chi fosse affidato o sottoposto a tutela, anche in assenza dei requisiti relativi a soggiorno e progetto di inserimento.


3) Ho segnalato alla Commissione europea i seguenti ulteriori elementi di conflitto tra la normativa italiana in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e il diritto comunitario:

a) la previsione (art. 5, co. 5 bis D. Lgs. 30/2008, introdotto dal D. Lgs. 32/2008), di una dichiarazione di presenza "facoltativa", finalizzata a definire la data di ingresso. La disposizione prevede che, in mancanza di dichiarazione, si presume un soggiorno pregresso di durata superiore a tre mesi, con onere di prova contraria a carico del cittadino comunitario. La disposizione e' palesemente illegittima perche' finisce per sanzionare con l'allontanamento il cittadino comunitario che, semplicemente, non sia in grado di fornire tale prova;

b) la previsione (art. 13, co. 1 D. Lgs. 30/2008) della possibilita' di negare il diritto di soggiorno breve (durata minore di tre mesi) al cittadino dell'Unione e ai suoi familiari che non siano in grado di dimostrare la disponibilita' delle risorse previste per il ricongiungimento del cittadino straniero con i propri familiari. La disposizione e' illegittima, dal momento che l'art. 14, co. 1 della Direttiva 38/2004 esige, perche' sia negato tale diritto, che la persona sia effettivamente diventata un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, non essendo sufficiente il semplice rischio che lo diventi;

c) il condizionamento (art. 10, co. 3 D. Lgs. 30/2008) del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione alla presentazione "del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto". Tale condizionamento contrasta sia con art. 5, co. 4 e art. 10 co. 2 della Direttiva 38/2004, sia con la recente sentenza della Corte di Giustizia C-127-2008.


Cordiali saluti
sergio briguglio

5 giugno 2008

ddl sicurezza (a.s. 733)

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del
ddl "sicurezza" (a.s.733).

Le norme piu' rilevanti per la condizione giuridica dello straniero
sono le seguenti:

1) Viene innalzato da sei mesi a due anni il periodo di convivenza
post-matrimoniale in Italia necessario per l'acquisto di cittadinanza
per matrimonio. Tale periodo e' ridotto a un anno in presenza di
prole nata dal matrimonio.

2) E' prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni
per chi faccia ingresso illegale in Italia.

3) E' introdotto l'obbligo, per chi gestisce servizi di trasferimento
di denaro, di richiedere allo straniero l'esibizione del permesso di
soggiorno e di conservarne copia. In mancanza di permesso, il gestore
e' tenuto a segnalare la cosa all'autorita' di pubblica sicurezza.

4) L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile dove si intende stabilire
il domicilio.

5) La detenzione nei centri per gli espellendi puo' durare fino a 18
mesi, con convalide dell'autorita' giudiziaria ogni 60 gg.


Alcune brevissime considerazioni:

1) Non capisco in che modo il ritardare l'acquisto della cittadinanza
per matrimonio accresca la sicurezza dei cittadini italiani. Forse si
tratta della sicurezza percepita - cosa diversa da quella reale
(l'unica che ritengo rilevante, facendo per mestiere il fisico).

2) Sull'ingresso clandestino: la Convenzione di Ginevra impone di non
penalizzare il rifugiato che faccia ingresso clandestinamente. Ogni
potenziale destinatario di una condanna per ingresso clandestino
potra' agevolmente bloccare il procedimento penale richiedendo asilo.

3) L'irregolare che voglia trasferire denaro dovra' semplicemente
chiedere a un amico italiano o regolare di accompagnarlo alla Western
Union.

4) L'art. 8 Direttiva 38/2004 ammette che uno Stato membro possa
imporre un'iscrizione al comunitario che voglia soggiornare per piu'
di tre mesi, ma esclude, al comma 3, che tale iscrizione possa essere
condizionata a piu' che l'esibizione di un documento di identita'
valido e alla dimostrazione dei requisiti per il diritto di soggiorno
(lavoro o assicurazione sanitaria e risorse). Se si condiziona
l'iscrizione anagrafica a verifiche piu' complesse, l'aver fatto
coincidere l'iscrizione di cui alla Direttiva con l'iscrizioen
anagrafica diventa illegittimo.

5) sarebbe molto piu' efficiente premiare l'espellendo che collabori
con una drastica riduzione del divieto di reingresso.

Cordiali saluti
sergio briguglio