23 ottobre 2008

decreti legislativi; a.s. 733; comunitari

Cari amici,
1) Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 159/2008 (asilo) e il D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento). Entreranno in vigore il 5/11/2008. Alla pagina di Ottobre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, oltre al testo dei decreti,

a) la versione aggiornata del quadro completo della normativa sullo straniero (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sinottico-normativa-19.html)

b) la versione aggiornata dei due documenti sintetici sulla riforma in corso:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sommario-riforma-22-10.html
e
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/riforma-stran-22-10.html

Sempre grato a chi vorra' segnalarmi lacune o errori...
2) Sono stati depositati gli emendamenti al ddl sicurezza (A.S. 733). Sul mio sito potrete trovarne, sempre alla pagina di Ottobre 2008, una versione (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733.html) che mi e' stata inviata da Rolando Magnano (che ringrazio). Non tenete conto della evidenziazione in verde di alcuni emendamenti.

Per comodita', ho estratto da tale versione i soli emendamenti relativi alla condizione dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea). Li potete trovare nel file http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-stranieri.html.

Molti di questi emendamenti avrebbero, se approvati, effetti disastrosi. Nel giorni scorsi avete avuto probabilmente notizia della levata di scudi di molti organismi attivi nel settore della sanita' (Societa' Italiana di Medicina delle Migrazioni, MSF, Ordine dei medici della Provincia di Roma, etc.) o comunque in quello del diritto dello straniero (ASGI) in relazione all'emendamento della Lega che punta a modificare l'art. 35 T.U.

Sarebbe opportuno che le poche voci capaci di farsi ascoltare in questo momento buio (penso soprattutto agli organismi della Chiesa Cattolica) procedessero, magari con l'aiuto dei tecnici (penso all'ASGI), ad una analisi attenta di questi emendamenti e ad una conseguente presa di posizione contro quelli inaccettabili. Questo potrebbe creare disorientamento nella maggioranza e indurla a lasciar cadere le proposte peggiori.

Faccio osservare comunque come, accanto ad emendamenti di singoli gruppi, ve ne sono alcuni del Governo, sulle cui chances di approvazione e' difficile nutrire dubbi. In particolare, tra questi, mi sembra molto grave l'emendamento 18.22, che modifica i commi 1 e 1-bis dell'art. 32 T.U.. In conseguenza di tale emendamento, il rilascio di un permesso al minore non accompagnato che compia 18 sarebbe possibile solo a condizione che sussistano i requisiti di tre anni di soggiorno pregresso in Italia e di partecipazione ad un progetto di inserimento per non meno di due anni, e che il minore sia stato affidato ex art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela. Viene in questo modo azzerato l'effetto dell'orientamento positivo della giurisprudenza, che aveva reso possibile il rilascio del permesso, per chi fosse affidato o sottoposto a tutela, anche in assenza dei requisiti relativi a soggiorno e progetto di inserimento.


3) Ho segnalato alla Commissione europea i seguenti ulteriori elementi di conflitto tra la normativa italiana in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e il diritto comunitario:

a) la previsione (art. 5, co. 5 bis D. Lgs. 30/2008, introdotto dal D. Lgs. 32/2008), di una dichiarazione di presenza "facoltativa", finalizzata a definire la data di ingresso. La disposizione prevede che, in mancanza di dichiarazione, si presume un soggiorno pregresso di durata superiore a tre mesi, con onere di prova contraria a carico del cittadino comunitario. La disposizione e' palesemente illegittima perche' finisce per sanzionare con l'allontanamento il cittadino comunitario che, semplicemente, non sia in grado di fornire tale prova;

b) la previsione (art. 13, co. 1 D. Lgs. 30/2008) della possibilita' di negare il diritto di soggiorno breve (durata minore di tre mesi) al cittadino dell'Unione e ai suoi familiari che non siano in grado di dimostrare la disponibilita' delle risorse previste per il ricongiungimento del cittadino straniero con i propri familiari. La disposizione e' illegittima, dal momento che l'art. 14, co. 1 della Direttiva 38/2004 esige, perche' sia negato tale diritto, che la persona sia effettivamente diventata un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, non essendo sufficiente il semplice rischio che lo diventi;

c) il condizionamento (art. 10, co. 3 D. Lgs. 30/2008) del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione alla presentazione "del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto". Tale condizionamento contrasta sia con art. 5, co. 4 e art. 10 co. 2 della Direttiva 38/2004, sia con la recente sentenza della Corte di Giustizia C-127-2008.


Cordiali saluti
sergio briguglio

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