5 giugno 2008

ddl sicurezza (a.s. 733)

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del
ddl "sicurezza" (a.s.733).

Le norme piu' rilevanti per la condizione giuridica dello straniero
sono le seguenti:

1) Viene innalzato da sei mesi a due anni il periodo di convivenza
post-matrimoniale in Italia necessario per l'acquisto di cittadinanza
per matrimonio. Tale periodo e' ridotto a un anno in presenza di
prole nata dal matrimonio.

2) E' prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni
per chi faccia ingresso illegale in Italia.

3) E' introdotto l'obbligo, per chi gestisce servizi di trasferimento
di denaro, di richiedere allo straniero l'esibizione del permesso di
soggiorno e di conservarne copia. In mancanza di permesso, il gestore
e' tenuto a segnalare la cosa all'autorita' di pubblica sicurezza.

4) L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile dove si intende stabilire
il domicilio.

5) La detenzione nei centri per gli espellendi puo' durare fino a 18
mesi, con convalide dell'autorita' giudiziaria ogni 60 gg.


Alcune brevissime considerazioni:

1) Non capisco in che modo il ritardare l'acquisto della cittadinanza
per matrimonio accresca la sicurezza dei cittadini italiani. Forse si
tratta della sicurezza percepita - cosa diversa da quella reale
(l'unica che ritengo rilevante, facendo per mestiere il fisico).

2) Sull'ingresso clandestino: la Convenzione di Ginevra impone di non
penalizzare il rifugiato che faccia ingresso clandestinamente. Ogni
potenziale destinatario di una condanna per ingresso clandestino
potra' agevolmente bloccare il procedimento penale richiedendo asilo.

3) L'irregolare che voglia trasferire denaro dovra' semplicemente
chiedere a un amico italiano o regolare di accompagnarlo alla Western
Union.

4) L'art. 8 Direttiva 38/2004 ammette che uno Stato membro possa
imporre un'iscrizione al comunitario che voglia soggiornare per piu'
di tre mesi, ma esclude, al comma 3, che tale iscrizione possa essere
condizionata a piu' che l'esibizione di un documento di identita'
valido e alla dimostrazione dei requisiti per il diritto di soggiorno
(lavoro o assicurazione sanitaria e risorse). Se si condiziona
l'iscrizione anagrafica a verifiche piu' complesse, l'aver fatto
coincidere l'iscrizione di cui alla Direttiva con l'iscrizioen
anagrafica diventa illegittimo.

5) sarebbe molto piu' efficiente premiare l'espellendo che collabori
con una drastica riduzione del divieto di reingresso.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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