5 febbraio 2009

a.s. 733; alcune sorprese

Cari amici,
come probabilmente sapete, ieri il Senato ha approvato, a sorpresa, nell'ambito dell'esame del ddl sicurezza, alcuni emendamenti soppressivi, presentati dall'opposizione.


Riporto in coda al messaggio gli emendamenti piu' rilevanti (alcuni positivi, altri negativi; alcuni del Governo, altri dell'opposizione), tra quelli approvati ieri.


E' stato approvato anche l'articolo relativo alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica e al requisito di idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare.


Sono ancora da esaminare gli emendamenti relativi all'assistenza sanitaria per lo straniero irregolarmente presente.


Credo che quanto e' successo ieri in Senato debba indurci a lavorare per accentuare le divisioni in materia presenti nella maggioranza. Sbertucciarle darebbe invece una soddisfazione effimera e controproducente (la maggioranza si ricompatterebbe immediatamente).


Questo non significa, naturalmente, che non si possa sognare, nel nostro intimo, che il Ministro Maroni sia un giorno restituito, a tempo pieno, al suo sassofono.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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39.800 (testo 3)
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari".
b) dopo la lettera l), è inserita la seguente:
"l-bis) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
'Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter. La quota residua del gettito del medesimo contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno'"».
Conseguentemente, sopprimere la lettera r).








39.160
BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Approvato
Al comma 1, sopprimere la lettera i).





Nota: la lettera soppressa e' la seguente e corrisponde a imporre il requisito di cinque anni di soggiorno legale, ai fini del conseguimento della carta di soggiorno, anche ai familiari dello straniero stabilmente inserito:


i) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.»;








39.107
CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Approvato
Al comma l, sopprimere il numero 1) della lettera l).




Il numero soppresso e' il seguente ed e' relativo alla durata del trattenimento nel Centreo di identificazioen ed espulsione:


«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;








39.600
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».









39.116
BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera n).


Nota: la lettera soppressa e' la seguente e riguarda l'estensione allo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro autonomo dell'espulsione per vendita di oggetti con marchio commerciale contraffatto:


"n) all'articolo 26, comma 7-bis:

1) dopo le parole: «del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero» sono inserite le seguenti: «, anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.»;"

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