28 agosto 2009
circolare; in difesa dell'On. Cota
10 agosto 2009
dichiarazione nascita; ronde; il telefono e gli ultras
29 luglio 2009
appello registrazione alla nascita figli di cittadini stranieri irregolari
Date: Wed, 29 Jul 2009 07:32:38 +0200
Subject: appello registrazione alla nascita figli di cittadini stranieriirregolari
From: Elena Rozzi <elena.rozzi@gmail.com>
Care/i,
come sapete, la legge n. 94/2009 (c.d. "pacchetto sicurezza") prevede una norma che, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari.
L'A.S.G.I. intende dunque chiedere al Governo e alle Regioni di emanare disposizioni attuative al fine di chiarire che l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale, in quanto tra le possibili interpretazioni della legge, questa è la sola conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali.
Vi inviamo in allegato le due lettere, indirizzate rispettivamente al Governo e alle Regioni (si differenziano solo nella parte finale relativa alle richieste).
Preghiamo tutte le organizzazioni che volessero aderire, di far pervenire l'adesione a info@asgi.it entro lunedì 3 agosto, indicando il nome dell'organizzazione e (se attiva solo a livello locale) la città.
Vi preghiamo inoltre di diffondere questo messaggio a tutti coloro che potrebbero essere interessati.
Invitiamo, infine, a segnalarci qualsiasi caso in cui venga richiesto il permesso di soggiorno per effettuare la registrazione alla nascita.
Grazie e a presto,
Elena Rozzi
(A.S.G.I.)
27 luglio 2009
legge 94/2009; nota alla commissione ue; odg
2 luglio 2009
ddl sicurezza: approvazione
25 giugno 2009
a.s. 733-b (commissioni)
si e' concluso ieri l'esame del ddl sicurezza (A.S. 733-B) da parte
delle Commissioni I e II del Senato.
Il provvedimento passa ora all'esame dell'Assemblea.
Cordiali saluti
sergio briguglio
19 giugno 2009
ddl sicurezza; richiesta di informazioni
Cordiali saluti
sergio briguglio
10 giugno 2009
ddl sicurezza (a.s. 733-b)
il ddl sicurezza (A.S. 733-B) e' in calendario, in Aula, a partire
dal 23 Giugno. Il termine per la presentazione degli emendamenti
(sempre per l'esame in Aula) e' fissato per il 18 Giugno.
Non trovo ancora in calendario sedute delle Commissioni riunite
Affari Costituzionali e Giustizia. Assumo, pero', che l'esame del ddl
da parte di tali commissioni sara' completato nei primi giorni della
settimana prossima.
Cordiali saluti
sergio briguglio
25 maggio 2009
sull'articolo di Amato e D'Alema
in un articolo apparso sul Corriere della Sera di sabato scorso, Amato e D'Alema delineano quella che ritengono una strategia adeguata a governare il fenomeno dell'immigrazione in Italia.
L'articolo puo' apparire una boccata d'ossigeno ovvero di ossido di carbonio, a seconda che se ne confrontino i contenuti con le tesi sostenute (e votate) in questi ultimi tempi dalla maggioranza di governo o, rispettivamente, con quelle che sarebbe lecito aspettarsi da due tra gli esponenti piu' intelligenti del centrosinistra.
Dopo aver rimproverato - giustamente - ai politici di centrodestra di esasperare le paure della gente, cosi' producendo un nemico (l'immigrato) ma non risolvendo alcun problema, gli autori denunciano come insufficiente a governare i flussi la logica repressiva e additano come modello di un approccio complessivo il disegno di legge Amato-Ferrero predisposto dal Governo Prodi durante la scorsa legislatura, ma morto con essa. Fin qui, nulla da obiettare.
Il seguito dell'articolo - tre quinti abbondanti - e' dedicato ad elencare i successi raggiunti, nel campo, da quel governo. E qui, seppellendo nell'oblio tutte le misure intelligenti adottate nella linea dell'approccio complessivo (es.: decreti legislativi 30/2007, 251/2007 e 25/2008 di recepimento di altrettante direttive europee, decreto-flussi bis nel 2006 con 350.000 domande giacenti recepite senza contorcimenti burocratici, direttiva Mininterno 5/8/2006 per la tutela dei diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso, circolare Minsalute 19/2/2008 per l'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari sprovvisti di copertura assicurativa, circolare Mininterno 28/3/2008 per il rinnovo del permesso ai figli ultra-18-enni e la conversione di quello dei minori non accompagnati, etc.), i nostri dedicano tutto lo sforzo di memoria... alle misure repressive. Con cio' lasciando credere al profano che la linea seguita dall'attuale maggioranza non e' radicalmente errata, ma, al piu', bisognosa di qualche correzione.
In sintesi, Amato e D'Alema rivendicano come successi l'alto numero di accordi di riammissione firmati con i principali paesi di provenienza dei flussi migratori, le azioni di contrasto nei confronti dei trafficanti, il Trattato con la Libia con le sue disposizioni per un pattugliamento delle coste libiche mirato a contrastare la partenza di natanti verso l'Italia; perche' il lettore abbia modo di cogliere la differenza tra quesa politica e quella attuale, gli autori chiariscono, pero', che l'accordo con la Libia non prevede che siano rinviati in Libia gli immigrati soccorsi dall'Italia nelle acque internazionali.
L'articolo si conclude con l'invito a rinegoziare e rafforzare gli accordi di riammissione che si rivelino datati e con l'elencazione di alcune misure che di questi accordi devono diventare parte integrante: aiuti per lo sviluppo economico, definizione di quote concordate di ingressi per lavoro, azioni congiunte contro criminalita' e sfruttamento, rimpatrio degli overstayers (quanti, entrati legalmente, prolungano illegalmente la loro permanenza in Italia oltre i termini consentiti).
Viviamo in un paese allo sbando, governato da una maggioranza per molti aspetti indecente. E sarei felice se Berlusconi fosse rimpiazzato da un babbuino di media intelligenza o, in mancanza, da Rutelli. Non essendovi, pero', alcuna speranza, a breve, di assistere a un tale avvicendamento, mi permetto di sognare che il centrosinistra usi il tempo della sconfitta per elaborare posizioni un po' piu' solide in materia di immigrazione. Richiamo a questo scopo, nel seguito, alcuni punti di rilievo.
1) A fronte del ritmo di creazione di nuovi overstayers (verosimilmente quantificabile in cento-duecentomila persone per anno), il flusso di stranieri che, sbarcati sulle coste, non risultano meritevoli di protezione internazionale e che devono, quindi, essere rimpatriati, e' trascurabile (dieci-ventimila unita' per anno). Oggi, l'immigrato illegalmente soggiornante da cui l'elettore della Lega vorrebbe liberare l'Italia e' nella stragrande maggioranza dei casi un overstayer. Preoccuparsi degli sbarchi e' cosa legittima; ma e' priva di razionalita' se non ci si pone prima, da un punto di vista logico, il problema dell'overstaying.
2) Qual e' il motivo per cui si produce l'overstaying? Dal 1986, la legge italiana pretende, per l'ingresso di un lavoratore straniero, una chiamata a distanza (datore di lavoro residente in Italia, lavoratore straniero residente all'estero). Dato che nessuno si azzarderebbe ad assumere al buio uno straniero mai incontrato prima, l'unico modo per far si' che questa chiamata abbia luogo e' rappresentato, in pratica, da un ingresso dello straniero in cerca di lavoro. Dato che la cosa non e' consentita dalla legge, lo straniero maschera tale ricerca da soggiorno per turismo. Instaurato il rapporto di lavoro (in nero), resta sommerso in una condizione di soggiorno illegale (overstaying). Ne emerge solo a seguito di sanatorie o di un uso improprio delle chiamate nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi (chiamate effettuate come se lo straniero fosse ancora all'estero e seguite da rimpatrio e reingresso - questa volta, per lavoro - dello straniero stesso).
3) L'overstaying e' un male? Se guardiamo al risultato finale, nei casi (numerosi) in cui l'avventura si conclude con il rilascio di un permesso di soggiorno (a valle di sanatoria o di chiamata entro-quota), certamente no. Se consideriamo i costi del periodo trascorso nell'illegalita' (sfruttamento, compressione di diritti fondamentali, separazione tra straniero e istituzioni dello Stato, concorrenza sleale nei confronti del disoccupato italiano, etc.), certamente si'.
4) Si puo' fare a meno dell'overstaying? Con le leggi vigenti, no: non avremmo piu' immigrazione per lavoro. I lavori che gli italiani non sono piu' disposti a fare dovremmo allora farli fare ai leghisti. E voi ve lo mettereste in casa un leghista?
Si puo' pero' modificare la legge (e su questo auspico una riflessione, per il futuro, di Amato e D'Alema). Oggi, uno degli slogan piu' in voga, tra i politici desiderosi di scansare l'accusa di xenofobia, suona cosi': "l'immigrazione legale e' benvenuta". Affermazione nobile - certo -, ma, se e' vero quanto affermato nel punto 2, concretamente orba di soggetto. Si tratta, in un'ottica di riforma, di capovolgerla col coraggio dell'intelligenza: "l'immigrazione benvenuta e' legale".
5) Che cosa si intende per immigrazione benvenuta? Questo, in democrazia, puo' dirlo solo la politica (ossia l'arte di governare la societa'). Osservo pero' come tanto il Governo Prodi (DPCM 25/10/2006) quanto il Governo Berlusconi (DPCM 3/12/2008) hanno deciso di accogliere tutte le domande di assunzione presentate in eccesso rispetto alla quota fissata con i decreti di programmazione dei flussi immediatamente precedenti (nessun dubbio essendovi, per altro, che si trattasse di domande relative ad overstayers). Ne deduco che sul fatto che il lavoratore straniero che abbia trovato occupazione nel nostro paese debba essere considerato benvenuto vi sia, tra i nostri politici, un consenso bulgaro.
6) Come si puo' trasformare in legge lo slogan capovolto? In questi anni ho proposto tre vie (non necessariamente alternative):
a) la via di minimo sforzo: consentire, a legislazione invariata, la presentazione delle domande di assunzione da parte dei datori di lavoro in qualunque momento dell'anno (e non solo a partire dal clik day) e utilizzare il dato sulle domande giacenti come elemento primo per la definizione della quota da ammettere col decreto-flussi;
b) la via intermedia: consentire il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro al "turista" straniero che (avendo depositato in ingresso impronte digitali, copia del passaporto e mezzi idonei a coprire il viaggio di ritorno) dimostri di aver trovato occupazione in Italia;
c) la via strutturale: istituire la possibilita' di ingresso per ricerca di lavoro, a condizioni simili a quelle previste per l'ingresso per turismo, ma con possibilita' di dar luogo a soggiorni di durata maggiore (in presenza di mezzi di sostentamento adeguati).
La proposta a) manterrebbe in piedi il fenomeno dell'overstaying, ma ne minimizzerebbe la durata e i costi.
La proposta b) corrisponde probabilmente al quadro che la gente comune immagina sia in vigore in Italia. Mi e' successo molte volte, discutendo con elettori di destra sull'argomento, di arrivare al punto in cui scoprono che la legge italiana non contempla la possibilita' di trasformare un soggiorno per turismo in uno per lavoro; ti chiedono: "ma ne sei sicuro?", con l'espressione di chi intende: "non ti sarai dato all'alcol, vero?"
La proposta c) somiglia molto alla b). E', di quella, piu' adatta ad una sperimentazione: si puo' dimensionare il flusso in ingresso sia con l'imposizione di tetti numerici, sia con la definizione di opportuni requisiti (ad esempio, in relazione alla disponibilita' di mezzi). Paradossalmente, pur essendo la soluzione piu' idonea a mantenere il controllo del fenomeno in mano allo Stato, e' quella piu' difficile da spiegare all'elettorato. Ma compito dei politici seri e' proprio quello di capire e spiegare.
7) Immaginiamo ora di aver reso inutile l'overstaying e di doverci concentrare sul residuo flusso di immigrazione illegale associato agli sbarchi. Qual e' l'atteggiamento giusto nei confronti di chi tenta di arrivare sulle nostre coste?
Non ho dubbi sul fatto che le norme del diritto della navigazione vadano rispettate, in tutte le situazioni in cui sia in pericolo la vita umana, a prescindere da chi sia il navigante. Ho dei dubbi, invece, sul fatto che vi sia una gran differenza tra l'applicazione del Trattato con la Libia alla maniera del centrodestra (riportare i migranti in Libia) e quella alla maniera del centrosinistra (pattugliare le coste libiche perche' i barconi neanche partano). Cerco di spiegare perche'.
8) La normativa italiana accorda protezione dello straniero sotto condizioni molto ampie:
- lo status di rifugiato e' riconosciuto, ai sensi della Convenzione di Ginevra, allo straniero che abbia un timore fondato di essere (personalmente) perseguitato, in patria, per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;
- la protezione sussidiaria e' accordata a chi, non potendo essere riconosciuto come rifugiato, rischi di subire, in patria, un "danno grave" (condanna a morte, tortura o altro trattamento inumano o degradante, pericolo grave derivante alla persona di un civile dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale);
- il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione e' riconosciuto allo straniero al quale sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana;
- la protezione umanitaria e' accordata allo straniero che, non avendo diritto ad una delle forme precedenti, non possa tuttavia essere rimpatriato per "gravi motivi umanitari" (la cui individuazione e' lasciata alla Commissione territoriale per l'asilo e al questore).
9) Si potrebbe concludere, dal punto 8, che l'Italia si disponga ad accogliere molti milioni di stranieri: potenzialmente, tutti coloro che, nel mondo, vedono la loro vita o la loro liberta' messa in pericolo dalla mancanza di pace o, piu' semplicemente, di democrazia.
In realta', benche' alcune delle forme di protezione citate siano in vigore da diversi decenni e le piu' recenti (sia pure con nomi diversi) da quasi sette anni anni, in Italia ottengono protezione poche migliaia di persone per anno. La ragione sta nel fatto che la normativa italiana accorda protezione, nelle condizioni dette, solo allo straniero che sia gia' sul territorio dello Stato.
10) Raggiungere il territorio italiano in modo ordinario e', per lo straniero che si trovi in una delle condizioni che lo renderebbero titolare del diritto alla protezione, estremamente difficile. Prendere un aereo per l'Italia (ammesso che vi siano voli di collegamento) e' quasi impossibile se e' in atto una guerra o una guerra civile. Ma e' altrettanto difficile, anche in mancanza di una situazione di violenza generalizzata, per lo straniero che sia vittima di persecuzione o di grave compressione dei diritti. In questi casi, infatti, e' assai improbabile che lo straniero sia in possesso di un passaporto. E le compagnie aeree non ammettono a bordo una persona priva di passaporto valido. Il motivo e' che una tale persona corre un forte rischio di essere respinto alla frontiera del paese d'arrivo (in particolare, alla frontiera italiana). E la compagnia aerea subisce sanzioni per aver imbarcato uno straniero che debba essere respinto (oltre a doverlo riprendere a bordo per il volo di rimpatrio). E' vero che la legge italiana prevede che non si applichino tali sanzioni quando lo straniero chieda protezione internazionale. Ma nulla assicura, al momento dell'imbarco, che lo straniero effettivamente chiedera' protezione; nel dubbio, la compagnia aerea lascia a terra lo straniero privo di pasaporto valido.
11) In questa situazione, allo straniero in fuga dalla violenza o dalla persecuzione non resta che affidarsi ai trafficanti, per attraversare deserti e mari. I trafficanti ovviemente agiscono per interesse proprio e, quando trattano la vita delle persone come se fosse una semplice zavorra, sono dei criminali. Ma, se non fosse per questi eccessi, dovrebero essere insigniti del Premio Nansen (assegnato ogni anno dall'UNHCR), dato che, senza il loro apporto, in Europa non sapremmo neanche come sia fatto un rifugiato.
12) Effetto complessivo delle norme (generose) che definiscono il diritto alla protezione e di quelle (tirchie) che determinano la possibilita' di accedere alla richiesta di protezione e' che lo Stato italiano, rispetto ai danni che gli individui patiscono per guerre e dittature, e' stato, fino a qualche tempo fa, alla finestra: "se non riesci a fuggire o ad arrivare in prossimita' delle nostre coste, affar tuo; se pero' riesci ad arrivare, esamino con una discreta cura la tua richiesta di protezione e la accolgo con una certa larghezza di vedute". La novita' introdotta con il Trattato italo-libico modifica questo atteggiamento passivo, aggiungendo alle barriere di carattere fisico (deserti e mari) quelle, difficilmente sormontabili, costituite dal pattugliamento (centrosinistra) o dal respingimento in mare (centrodestra).
13) Se su questa linea lo Stato italiano insistera', le norme generose sulla protezione manterranno un carattere puramente simbolico, dato che l'impossibilita' di arrivare a presentare una richiesta di protezione le lascera' senza un bacino di utenza. Almeno fino a quando i potenziali richiedenti non troveranno altri percorsi efficaci per giungere in Italia.
14) Naturalmente, l'Italia potrebbe affermare: "intendo mantenere effettivo il livello di protezione, ma voglio separare il flusso di persone meritevoli di protezione da quanti alla protezione non hanno diritto". In teoria, si puo' ottenere questo risultato consentendo ai potenziali destinatari di protezione di chiederla quando ancora si trovano lontani dal territorio italiano e provvedendo al trasporto in Italia (senza ricorso a trafficanti) dei soli che a quella protezione hanno diritto.
15) Una possibile soluzione e' che la domanda sia presentata gia' nel paese di provenienza. I potenziali richiedenti, in un paese devastato dalla guerra o dalla guerra civile o piegato dalla dittatura sarebbero pero' - questa volta si' - milioni, non essendoci piu' il filtro costituito dalle difficolta' del viaggio. A fronte di un afflusso massiccio di domande di protezione, Costituzione e leggi generose verrebbero immediatamente riformate in modo da restringere drasticamente le condizioni soggettive per il godimento del diritto alla protezione. Una cosa del genere avvenne in Germania (che aveva una costituzione particolarmente aperta in materia di asilo) a seguito della presentazione di 500.000 richieste di protezione in un solo anno durante la guerra nella ex Jugoslavia. In pochissimo tempo, la situazione attuale si ribalterebbe: norme generose sull'accesso alla richiesta, ma estremamente tirchie rispetto alla concessione della protezione.
16) L'altra soluzione e' di carattere intermedio tra quella odierna (richiesta in Italia) e quella del punto 15: lasciare che i potenziali richiedenti affrontino una parte rilevante delle avversita' selettive (per esempio, attraversando il deserto) e siano ammessi a presentare richiesta di protezione - in Libia, per esempio - prima di imbarcarsi per l'ultima tappa.
A me sembra che questa soluzione - cara a molti politici, oggi - a fronte di qualche pregio (se adottata effettivamente, ridurrebbe, per definizione, il numero di morti in mare) presenti vari difetti gravi:
a) continuerebbe ad essere importantissimo il ruolo dei trafficanti, che dovrebbero provvedere all'organizzazione del viaggio fino alla Libia (es.: attraversamento del deserto);
b) un'applicazione certa del diritto - gia' difficile in Italia - sarebbe pressoche' impossibile in Libia: chi darebbe assistenza legale al richiedente? davanti a quale giudice potrebbe presentare ricorso contro una decisione (amministrativa) di diniego della protezione?
c) non ci sarebbe modo, in pratica, di ottenere dalla Libia garanzie in relazione al rispetto dei diritti di coloro ai quali la protezione dovesse essere negata.
Lo Stato italiano potrebbe obiettare che il punto c) non e' di sua competenza, non spettandogli l'onere di tutelare persone che non hanno alcun titolo per essere ammessi sul proprio territorio. Ma, allora, il punto b) diventerebbe un punto essenziale: uno screening superficiale delle richieste di protezione farebbe passare, in modo casuale, da una tutela dei diriti degna della migliore tradizione europea a una violazione degli stessi diritti degna del Colonnello Gheddafi.
17) Cosa fare, in definitiva, rispetto agli sbarchi? Finche' le cifre restano quelle attuali (poche decine di migliaia di persone sbarcate, di cui quasi meta' riconosciute meritevoli di protezione), forse conviene accettarli come fisiologici e lasciare invariato il sistema di accesso alla procedura: richieste presentate in Italia, senza che siano introdotti sbarramenti ulteriori, oltre a quelli oggettivamente esistenti, sulla strada dei profughi.
Quanto a coloro ai quali la protezione deve essere negata, si potrebbero utilizzare forme di incentivo al rimpatrio o, meglio ancora, inserirli in percorsi di soggiorno legale. Un esempio: dal 2006 vengono ammessi in Italia 10.000 stranieri all'anno per partecipare a corsi di formazione professionale o a tirocini di orientamento; non sarebbe impensabile incanalare la porzione che oggi si cerca di respingere in corsi di questo genere, finalizzati ad un successivo inserimento legale nel mercato del lavoro.
Si puo' obiettare: ma cosi' si premia l'illegalita' e si incentivano le partenze dai paesi dell'Africa subsahariana. Risposta: e' vero, ma forse rimandare indietro gente che ha saputo affrontare difficolta' a fronte delle quali ciascuno di noi soccomberebbe in pochissimo tempo e' - oltre che una crudelta' - uno spreco enorme di risorse umane.
Cordiali saluti
sergio briguglio
18 maggio 2009
All'attenzione della Commissione
appendo qui sotto il testo di una messaggio che ho inviato alla Commissione UE, segnalando la possibile incompatibilita' col diritto comunitario delle disposizioni, contenute nel ddl sicurezza, che impediscono allo straniero irregolarmente soggiornante la celebrazione del matrimonio in Italia.
Vi saro' grato se mi farete avere osservazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Desidero portare all'attenzione della Commissione due disposizioni del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica appena approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 2180) e trasmesso al Senato per l'approvazione defintiva (A.S. 733-B, in allegato).
Le due disposizioni (art. 1, comma 15, e art. 1, comma 22, lettera g) sono entrambe idonee ad impedire la celebrazione in Italia del matrimonio nei casi in cui almeno uno dei nubendi sia uno straniero in condizioni di soggiorno irregolare.
La prima recita:
"15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»."
Il testo dell'art. 116, comma 1, del Codice civile risulta, allora, cosi' modificato:
"Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
..."
La seconda recita:
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
...
L'art. 6, co. 2 del Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), che oggi e' nella forma
"2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."
diventerebbe
"2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."
Risulterebbe quindi condizionato alla esibizione del titolo di soggiorno valido il perfezionamento degli atti di stato civile, tra i quali gli atti di matrimonio.
A mio parere, queste disposizioni, impedendo allo straniero irregolarmente soggiornante di sposarsi in territorio italiano, sono in conflitto con il diritto comunitario quando l'altro nubendo sia un cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o uno straniero che abbia ottenuto protezione internazionale. Il fatto che il nubendo, straniero in condizioni di soggiorno irregolare, possa subire per questa semplice condizione (in assenza, quindi, di minacce per l'ordine o la sicurezza), un provvedimento di espulsione viola infatti, in modo indiretto ma grave, le disposizioni relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino dell'Unione europea (interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia) e quelle relative alla tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale.
Si potrebbe obiettare che, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari di tali soggetti. Mi sembra che questa tesi possa essere confutata con il ragionamento che segue.
Immaginiamo che la normativa oggi vigente in Italia venisse modificata, diversamente da come si propone col Disegno di legge in questione, condizionando il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino dell'Unione europea e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare del coniuge straniero. Una tale modifica sarebbe senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo comunitario o destinatario di protezione, di quella contenuta nel Disegno di legge; permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata la condizione di espellibilita' del coniuge straniero.
Una tale modifica verrebbe tuttavia giudicata incompatibile col diritto comunitario alla luce di Sent. Corte Giust. C-127/08 (*) e Ord. Corte Giust. C-155/07 (**) (se il coniuge e' cittadino dell'Unione europea titolare di diritto di soggiorno) o di art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE (se il coniuge e' straniero titolare del diritto alla protezione internazionale).
Se, allora, una disposizione che consenta al cittadino dell'Unione europea o al destinatario di protezione internazionale di celebrare il matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante e' in contrasto con il diritto comunitario, non garantendo a tale straniero il diritto o la possibilita' di soggiornare in Italia, a maggior ragione lo sara' una disposizione che, piu' radicalmente, impedisca la celebrazione stessa del matrimonio. A meno di non voler considerare il diritto comunitario come un insieme di disposizioni di carattere meramente formale, che possono essere eluse dagli Stati membri con escamotages legislativi: nella fattispecie, la normativa italiana derivante dall'approvazione del Disegno di legge, riconoscerebbe il diritto (o la facolta') di soggiorno al coniuge straniero del cittadino comunitario o del destinatario di protezione, precludendo pero' al nubendo irregolarmente soggiornante la possibilita' di costituire la condizione soggettiva (il matrimonio) che da' luogo a tale riconoscimento.
Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*) Sent. C-127/08:
1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, osta alla normativa di uno Stato membro la quale impone al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in questo Stato membro di cui non ha la cittadinanza, di avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, per poter beneficiare delle disposizioni della detta direttiva.
2) L'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell'Unione, gode delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.
(**) Ord. C-155/07:
1) Gli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, e 7, nn. 1, lett. d), e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che comprendono anche i familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino dell'Unione e abbiano acquisito la qualità di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato. È irrilevante, a tale riguardo, che al momento dell'acquisizione della qualità di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.
...
(***) Art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE
1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.
8 aprile 2009
decreto-legge 11/2009
nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera del decreto-legge 11/2009 (a.c. 2232-A), sono successi due fatti di rilievo:
1) il Governo ha accettato di stralciare le disposizioni relative alle ronde;
2) e' stato approvato, a scrutinio segreto (232 voti favorevoli, 225 contrari), un emendamento soppressivo dell'intero art. 5 - quello che prevedeva l'innalzamento a sei mesi della durata massima della detenzione in CIE per lo straniero espellendo.
La questione ovviamente si riproporra' durante l'esame del ddl sicurezza (a.c. 2180), che contiene disposizioni analoghe.
Cordiali saluti
sergio briguglio
26 marzo 2009
commenti e replica
vi giro i commenti al mio articolo apparsi sul sito http://www.lavoce.info/
e la mia replica.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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I commenti all'articolo offrono uno spaccato delle opinioni che circolano nella societa'. Ne emerge un quadro diviso in due: una parte esterrefatta dall'assistere ad un progressivo sgretolamento della tutela dei diritti della persona; un'altra preoccupata della propria sicurezza e della difesa della legalita'.
Riconoscendomi in sintonia con la prima di queste parti, non posso che rispondere agli stimoli proposti dalla seconda. Cerco di farlo con alcune affermazioni.
1) La sicurezza e' un bene prezioso e occorre vigilare perche' non sia messo a repentaglio. Per capire se e' messo a repentaglio, cosi' da richiedere interventi speciali, si deve guardare freddamente a come si evolve il numero di delitti commessi nel nostro paese. I dati del Ministero dell'interno mostrano che il numero di delitti in questi anni e' nettamente inferiore a quello che caratterizzava i primi anni '90. Un'emergenza delitti, quindi, non ha fondamento nella realta', benche' sia certamente legittimo e saggio continuare a vigilare.
2) Quanto all'influenza dell'immigrazione extracomunitaria sulla commissione di delitti in Italia, i dati del Ministero dell'interno mostrano come, a dispetto di una crescita della popolazione immigrata di un fattore cinque dall'inizio degli anni '90 ad oggi, il numero dei delitti da loro commessi si e' mantenuto sostanzialmente costante. Benche' sia vero che la popolazione immigrata presenta un tasso di criminalita' piu' alto di quella autoctona, tale tasso e' in diminuzione. Non stiamo quindi fronteggiando un'invasione di criminali, ma piuttosto un flusso migratorio caratterizzato da un carattere progressivamente piu' sano.
3) Un delitto e' un delitto, e chi lo commette, una volta accertata la colpevolezza, paga. Non esiste in Italia alcuna legge che preveda una maggiore indulgenza nei confronti degli stranieri, ne' alcuno che la invochi. A carico dello straniero, anzi, puo' essere adottata anche la misura aggiuntiva dell'espulsione.
4) Lo straniero gode in Italia di una quota di diritti nettamente inferiore a quella prevista per l'italiano (in particolare, in materia di assistenza sociale). Tutti gli obblighi e gli oneri imposti al cittadino italiano sono imposti anche allo straniero. Su quest'ultimo, pero', ne incombono alcuni aggiuntivi: primi fra tutti, quelli connessi al permesso di soggiorno, che rendono estremamente precaria la condizione di soggiorno in Italia. Ad esempio: per un italiano, la nascita di un figlio puo' dar luogo a un problema economico; per lo straniero, oltre che al problema economico, puo' dar luogo all'impossibilita' di rinnovare il permesso di soggiorno per mancanza di reddito o di alloggio idoneo.
5) Il fatto che l'immigrazione in Italia presenti un alto tasso di illegalita' e' dovuto semplicemente ad una normativa stupida (in vigore dal 1986), che impone, al datore di lavoro che voglia assumere uno straniero, di farlo quando ancora il lavoratore risiede all'estero. Nessun datore di lavoro assumerebbe alla cieca un lavoratore, italiano o straniero che sia. Cosi', un rispetto rigoroso della legge produrrebbe l'azzeramento dell'immigrazione per lavoro (e di quella, per motivi familiari, che da essa deriva). Dato che di lavoratori stranieri la nostra economia ha bisogno, anche in tempo di crisi, si e' sviluppato un percorso illegale ma efficace: lo straniero entra per turismo; si trattiene anche dopo il termine del soggiorno autorizzato; trova occupazione grazie ad un incontro diretto con il datore di lavoro; resta in Italia in condizioni di soggiorno illegale, da cui emerge grazie a sanatorie o ad un uso "all'italiana" dei decreti di programmazione dei flussi (la domanda di autorizzazione all'ingresso viene presentata dal datore, fingendo che il lavoratore risieda ancora all'estero; ottenuta l'autorizzazione, il lavoratore torna in patria per rientrare subito dopo in Italia con un visto di ingresso per lavoro). Piu' del 95 per cento degli immigrati oggi legalmente soggiornanti in Italia per lavoro sono pervenuti alla condizione di soggiorno formalmente legale attraverso questi meccanismi e, quindi, a valle di un periodo di soggiorno illegale. Se ne ricava che fare la guerra all'immigrazione illegale, senza modificare le norme sull'ammissione dei lavoratori stranieri, e' come far la guerra all'adolescenza: e' vero che e' un'eta' della vita problematica, ma ci devono passare tutti...
6) Salvo quanto affermato nel punto precedente, nessuno sostiene che lo Stato non possa sanzionare la condizione di soggiorno illegale. Avvalersi pero' della struttura sanitaria per ottenere segnalazioni sulla presenza di immigrati in tale condizione e' da stupidi (sul fatto che sia da miserabili non insisto, rivolgendomi alla parte di coloro che difficilmente lo capirebbero). Significa infatti allontanare le persone a maggior rischio di marginalita' dall'assistenza sanitaria, con conseguenze gravi, in termini di rischio di contagio, per tutta la societa' (oltre che devastanti per gli interessati; ma su questo, come prima, e' inutile insistere).
7) L'immigrato che soggiorna illegalmente in Italia ha si', oggi, diritto alle cure, e, se indigente, senza oneri a suo carico. Ma e' fatto salvo l'onere di partecipazione alla spesa (il ticket), per il quale tale immigrato e' comunque equiparato al cittadino italiano.
8) Vietare all'immigrato irregolare la registrazione della nascita del figlio, il riconoscimento del figlio naturale o il matrimonio in Italia e' cosa che sanziona, oltre all'immigrato stesso, soggetti terzi, privi di qualunque responsabilita': il figlio, il partner. Gli atti in questione, poi, sono di una tale importanza che il diritto dello Stato di sanzionare l'illegalita' impallidisce al confronto del rischio di ledere i diritti di questi soggetti terzi in modo irreversibile.
9) Le norme che regolano la vita della societa' andrebbero definite da persone che si trovino sotto il cosiddetto "velo dell'ignoranza" (Rawls): che non sappiano, cioe', se il loro posto nella societa' sara' quello del ricco o del povero, dell'intelligente o dello stupido, dell'uomo libero o del detenuto, del cittadino o dello straniero. Nel timore di trovarsi in una delle condizioni deboli, probabilmente, definirebbero norme capaci di difendere i soggetti piu' esposti alle intemperie della vita.
Sergio Briguglio
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Articolo: ORA INSICURI SONO I DIRITTI FONDAMENTALI
(http://www.lavoce.info/
Data: 26-03-2009
Autore: Alessandro Abati
E-mail: aleabait@tiscali.it
Oggetto: La Legalità è ancora un valore.. all'estero!
Testo: Da anni vivo per lavoro all'estero (Medio Oriente e Nord America) e
mi rendo conto che in Italia il dibattito politico sull'immigrazione è
tutto improntato ad accendere gli animi della gente comune che nulla sa della
differenza fra il fondamnetale e sacrosanto Diritto di Asilo (riconosciuto a
chiunque), per persone che provengono da Paesi senza diritti umani, dal diritto
ad accedere e beneficiare di tutti i diritti di un Paese Europeo. Nel nostro
Paese si tutelano 'cose strane' e inaccettabili in molte moderne
democrazie solo perché ormai la legalità non è più un valore e le persone che si
comportano legalmente non sono considerate virtuose ma 'normali'. In
Italia si fa credere alla gente comune che quando un immigrato clandestino
uccide o stupra è perché è in stato indigente o emarginato. Chi uccide è un
assassino (italiano o straniero) e non v'è miseria che lo giustifichi.
In molti Paesi del G20 e moderne democrazie il diritto alla sanità non un
diritto fondamentale nemmeno per i cittadini stessi (tax payers), ma soprattutto
nessuno di loro consente l'accesso e la circolazione irregolare di
immigrati. Per cui il tema se 'denunciare' l'assistito irregolare
o meno non esiste.
Indirizzo del Commento sul CMS:
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Lista dei commenti precedenti:
Data: 26-3-2009
Autore: mirco
Email: kimor@iol.it
Oggetto: leggi razziali
Testo:
Condivido le osservazioni fatte nell'articolo dall'autore. Mi
preoccupano alcuni commenti che non percepiscono la situazione di grave pericolo
per la democrazia e la libertà di tutti che queste leggi introdotte dal governo
berlusconi provocano. Se continuerà questo clima sociale, non sarà compresa
dall'opinione pubblica neanche l'eventuale bocciatura della legge da parte della
corte costituzionale. Questa situazione è veramente da brividi dietro la schiena
per tutti i veri democratici. L'attuale situazione è paragonabile ai primi anni
trenta in Germania e tutti sappiamo come finì la Repubblica di Weimar.
Link:
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Data: 25-3-2009
Autore: leonardo
Email: leonardofunaro@alice.it
Oggetto: E' una legge sbagliata
Testo:
Attenti a come si parla della sicurezza dei cittadini. La sicurezza in
Italia sta diventando come il diabete più è alto più si ha fame e più si mangia
più si alza fino al coma. E' una legge che da solo fumo negli occhi agli
italiani: colpisce gli straccioni, i poveracci e si lasciano fuori i veri
deliguenti. Ma perchè non si parla dei cinesi che sono un serio pericolo per
l'economia italiana.
Link:
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Data: 25-3-2009
Autore: amsicora
Email: alspanu@gmail.com
Oggetto: Diritti fondamentali? Prima gli italiani!
Testo:
Alcune precisazioni: 1-per ora il provvedimento più duro
sull'immigrazione è quello che prevede addirittura la confisca della casa per
gli italiani che la affittano "in nero"ai clandestini; 2-mi stupisce
il garantismo sugli immigrati illegali che beneficiano del nostro sistema
sanitario, quando la stessa sinistra ha sempre incitato alla delazione (in
materia fiscale) nei confronti dei lavoratori autonomi (italiani!) alimentando
l'odio e l'invidia sociale, e istituendo perfino un telefono dedicato alle
segnalazione anonime! 3-non vedo per quale motivo gli stranieri illegali debbano
usufruire, passatemi l'espressione, "a sbafo" del nostro servizio
sanitario (finanziato dagli italiani) quando molti pensionati che hanno lavorato
un'intera vita devono pagare i ticket fino all'ultimo centesimo di euro. Diritti
fondamentali? Prima garantiamo quelli degli italiani!
Link:
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Data: 25-3-2009
Autore: Giorgio Zanutta
Email: qr_tkl@alice.it
Oggetto: Sicuretza?
Testo:
Ritengo che l'obbligatorietà di segnalazione da parte delle strutture
sanitarie dovrebbe esistere solo nel caso in cui ci fossero dubbi che il ricorso
sia stato fatto a seguito di atti delittuosi, per gli altri ritengo fondamentale
la sicurezza sanitaria della collettività. L'impedire il matrimonio o il
riconoscimento della filiazione mi sembra misero, in quanto è atto civile e di
una società evoluta il permettere il congiungimento e la filiazione, certezze di
ruoli. Cosa ben diversa la clandestinità che sovente è alimentata se non
incentivata dall'ingorghigia di multinazionali e governanti che decadono da
trattamento umano a bestia, finendo con l'alimentare i frangenti negativi della
società quali lavoro in nero, prostituzione, malavita.
Link:
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Data: 25-3-2009
Autore: Marino
Email: marino.panzanelli@fastwebnet.
Oggetto: E li pagano per questo?
Testo:
Possibile che i nostri rappresentanti (nostri per dire... io non li ho
votati, quelli che fanno questi scempi) non si rivolgano ai vari servizi di
documentazione e consulenza del Parlamento quando fanno progetti di legge, per
controllarne la costituzionalità e la compatibilità con le norme europee? A
prescindere dalla linea politica che si vuole portare avanti, in qualunque
impresa privata o pubblica amministrazione decente questa incompetenza e
sciatteria ti farebbero licenziare o mandare in un posto dove non puoi fare
danni.
Link:
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Data: 24-3-2009
Autore: EDOARDO
Email: tomodachito@libero.it
Oggetto: vedere i diritti solo da una parte
Testo:
Di fronte a questa massiccia invasione straniera, dei suoi diritti
fondamentali me ne frego. Per me i diritti fondamentali sono poter vivere in un
condominio tranquillo, senza dovermi piegare alle abitudini diurne e notturne
degli immigrati, di potere camminare nel mio quartiere senza dovermi voltare
sempre indietro, di stare sereno quando escono i miei figli e di veder cessare
il degrado morale e materiale della mia zona. Degrado coinciso con la massiccia
presennza di immigrati.
Link:
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Data: 24-3-2009
Autore: Gianni Alioti
Email: Gianni.Alioti@cisl.it
Oggetto: Una misura degna delle leggi razziali
Testo:
Non potevo credere che fosse vera la notizia riportata domenica su
Repubblica riguardo la circolare INPS n.27 del 25 febbraio 2009 a firma del
Direttore Generale Crecco. Invece si! E' la circolare inerente le linee di
intervento 2009 sulle attività di vigilanza. Tra le principali aree su cui dovrà
essere privilegiata l'azione degli interventi ispettivi ci sono le "AZIENDE
ETNICHE", cioè le realtà economiche gestite da minoranze etniche o
organizzate con l'impiego di lavoratori appartenenti alle citate minoranze. In
pratica introducendo il concetto di etnia, mentre si chiuderà un occhio alle
attività (e sono tantissime) gestite in modo irregolare dalla gente italica
affiliata - spesso - alle cosche criminali, si intensificheranno i controlli nei
confronti delle persone di origine wolof, bantu, guarani, ebraica, quichua,
indiana, tutu, berbera, araba ecc. ecc. indipendentemente dalla loro
cittadinanza. Il razzismo, come la storia sembra non averci insegnato,
nasce in primo luogo dal linguaggio. Che questo linguaggio sia usato in un
atto amministrativo dell'INPS è talmente grave, che non possiamo non indignarci
e reagire di fronte a questa deriva nazistoide.
Link:
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Data: 24-3-2009
Autore: savgarim
Email: ensnma@tin.it
Oggetto: Soluzioni da azzeccagarbugli
Testo:
Contro le soluzioni da azzeccagarbugli per evitare i pericoli messi in
evidenza dall'autore dell'articolo c'è un solo modo: essere molto più duri nei
riguardi dell'immigrazione clandestina e non. L'Australia insegna.
Link:
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Data: 24-3-2009
Autore: andrea perin
Email: perin.andrea@tin.it
Oggetto: chiarimento
Testo: chiedo un chiarimento su questa frase:
"Queste disposizioni, attualmente in vigore, introducono una disparità di
trattamento tra il criminale italiano o straniero legalmente soggiornante e il
criminale clandestino: in relazione al primo, il referto può essere presentato,
pur non essendo obbligatorio; in relazione al primo, invece, no: mancando
l'obbligatorietà, il referto è senz'altro vietato."
Vi è un (suppongo) un errore dove si ripete per due volte "in relazione al
primo": la seconda volta dovrebbe essere "in relazione al secondo".
Può chiarire il senso complessivo del punto: cioè perchè oggi, a norme vigenti,
vi sarebbe già una discriminazione?
Link:
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Data: 24-3-2009
Autore: Marco Bandini
Email: marco.bandini@gibidi.com
Oggetto: ACCADEMIA
Testo:
Leggendo il testo mi sembra di capire che l'unico diritto a cui non si
deve accedere é quello di permettere allo stato italiano di decidere chi deve
stare nel territorio. L'immigrazione clandestina é reato in diversi paesi
Europei, tra cui la Francia e L'Inghilterra. Evidentemente fascisti e razzisti
anche loro. Uno stato deve assicurare assistenza sanitaria a chi soggiorni sul
proprio territorio, ma deve permettere la permanenza solo di chi ne ha i
requisiti. La coesione sociale e l'integrazione la si assicura selezionando gli
ingressi, facendo rispettare la legge e espellendo chi entra illegalmente. Il
resto, per chi vive l'immigrazione giornalmente nel proprio condominio o nelle
periferie, é accademia.
Link:
http://redazione.
25 febbraio 2009
decreto-legge 11/2009
e' stato pubblicato il decreto-legge 11/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori".
Per quanto riguarda i due punti citati nel messaggio di ieri, osservo quanto segue.
1) Il trattenimento in CIE dello straniero espellendo puo' essere prolungato fino a sei mesi anche a prescindere dal comportamento dello straniero stesso . E' infatti motivo sufficiente per tale prolungamento il semplice ritardo nell'ottenimento della documentazione dal paese d'origine dello straniero.
Non era cosi' nel testo a suo tempo inserito nel ddl sicurezza: rilevava, in quel testo, solo la mancata o incompleta collaborazione dello straniero. Qusto insegna che non bisogna mai maledire il presente: un giorno, forse, rimpiangeremo la sagacia di Bricolo e le magliette di Calderoli (purche' lavate).
La disposizione varata appare comunque in linea con la Direttiva "rimpatri".
E' stabilito anche che il prolungamento e' applicabile anche in caso di cittadino straniero gia' trattenuto in CIE alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Non sono un giurista, ma trovo che questo aspetto contrasti in modo macroscopico con l'art. 25, co. 2 della Costituzione - uno dei commi meno stalinisti della Costituzione medesima... Quel comma stabilisce che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ora, dal momento che la detenzione e' comunque una sanzione (ossia una punizione, sia pure finalizzata all'esecuzione di altra sanzione: l'espulsione) per un fatto gia' commesso (il soggiorno illegale), e che il prolungamento puo' applicarsi anche per solo ritardo nell'acquisizione della documentazione (cosa su cui lo straniero non ha modo di influire con nuovi comportamenti), ritengo che sia difficile sostenere la legittimita' della disposizione appena introdotta.
2) I sindaci potranno avvalersi di associazioni di cittadini non armati per la segnalazione, alle Forze di polizia dello Stato o locali, di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero di situazioni di disagio sociale. Le associazioni dovranno essere iscritte in un elenco presso la prefettura.
Che possibili danni alla sicurezza urbana vengano segnalati alle forze di polizia non mi turba: tenta di farlo gia' qualunque cittadino telefonando piu' e piu' volte al 113 in trepida attesa dell'arrivo di una volante. Che pero' si ricorra alla polizia anche per le situazioni di disagio sociale puo' essere, in molti casi, da idioti. Sarebbe opportuno prevedere che tra i destinatari delle segnalazioni siano inclusi, per esempio, i servizi sociali.
I requisiti per l'iscrizione nell'elenco saranno determinati da un decreto del Ministro dell'interno. L'unico criterio disciplinato esplicitamente dal decreto-legge e' il seguente: i sindaci dovranno avvalersi in via prioritaria di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato, potendo accedere agli elenchi altre associazioni solo a condizione che non ricevano finanziamenti pubblici. Nulla quaestio, pero', se queste ultime ne ricevono dalla sezione trevigiana del Ku Klux Klan.
Cordiali saluti
sergio briguglio
24 febbraio 2009
circolare minlavoro; ddl sicurezza; decreto-legge
1) alla pagina di Febbraio 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.
2) non e' stato ancora calendarizzato, nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera l'esame del ddl sicurezza (A.C. 2180, gia' A.S. 733);
3) ne' e' stato ancora pubblicato il decreto-legge, approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri, in materia di violenza sessuale. Come e' noto, tale decreto prevede, all'art. 5, il prolungamento (sei mesi invece di due) dei termini massimi di detenzione in un CIE (Centro di identificazione ed espulsione) dello straniero espellendo; all'art. 6, la possibilita' per i Comuni di avvalersi della collaborazione di ronde di cittadini, armati solo - per fortuna - della loro sparuta intelligenza.
Cordiali saluti
sergio briguglio
10 febbraio 2009
maroni e divieto di segnalazione
in un comunicato del Mininterno si legge la seguente dichiarazione del Ministro Maroni:
"Nel 1998 - ha precisato il Ministro - è stato introdotto il divieto per i medici di segnalare i clandestini. Si arrivava così all'aberrazione che un medico che voleva segnalare un clandestino commetteva un reato. Se il medico non vuole denunciarlo non lo fa, ma non è giusto punire un medico che magari vuole segnalare alla polizia un clandestino ferito da una ragazza che ha stuprato."
Il Ministro e' di un'incompetenza vasta e profonda. La disposizione che vieta la segnalazione del clandestino che ricorra alla struttura sanitaria fa salvo l'obbligo di referto, rispetto al quale la struttura sanitaria deve comportarsi cosi' come si comporta per il cittadino italiano. L'obbligo di referto scatta quando vi siano elementi che indichino la commissione di un delitto per il quale si possa procedere d'ufficio. Non vi e' obbligo quando il referto possa esporre la persona cui si sono prestate cure a procedimento penale. E questo si applica anche al caso in cui lo stupratore ferito sia italiano.
Sotto il profilo storico, poi, e' bene che Maroni sappia che la disposizione fu introdotta per la prima volta dall'art. 13 del Decreto Dini (n. 489/1995) - decreto preteso dalla Lega quale condizione per accordare la fiducia a quel governo, e dalla Lega (Maroni incluso) ovviamente votato. Riporto l'articolo 13 in coda.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e' sostituito dal seguente:
"Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello
Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorche' continuative,
per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina
preventiva. E' altresi' garantita la tutela sociale della maternita'
responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme
applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle
strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di
partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la
tutela della maternita' e della gravidanza, nonche' le altre
prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanita',
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del
fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte
delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei
livelli assistenziali.".
6 febbraio 2009
ddl sicurezza; ronde padane e loro incolumita'
del ddl sicurezza e della sua approvazione sapete gia' tutto.
Riporto in coda al messaggio alcuni degli emendamenti approvati e alcuni ordini del giorno accolti dal Governo (contano quanto la mia opinione in Botswana, ma indicano con chiarezza come si conquisti il favore dell'elettorato in Italia).
Il primo degli emendamenti fa giustizia di un'intemperanza sintattica dei senatori leghisti - intemperanza che impedirebbe loro di ottenere la carta di soggiorno, se solo non avessero genitori putativi italiani.
Il secondo limita un po' i danni relativi al fantasioso accordo di integrazione.
Il terzo rende piu' ardua la vita dei senza fissa dimora e degli ufficiali anagrafici. Evito qui motti di spirito, perche' la vita dei senza fissa dimora e' gia' troppo dura per chiederle di fare da sfondo all'umorismo di chi la dimora fissa ce l'ha.
Il quarto emendamento (riporto, per quello, il testo dell'articolo approvato) ci assicura che le ronde padane saranno armate solo della loro proverbiale arguzia e che non avranno funzioni di presidio del territorio. Spero si imbattano ogni sera in bande, armate fino ai denti, di stupratori bisessuali in crisi da astinenza.
Degli ordini del giorno, vi segnalo soprattutto il primo, che riguarda ancora le cure agli irregolari, ed e' in controtendenza rispetto a un recente decreto del Ministro dell'economia (si veda, in particolare, l'allegato 12 alla pagina
www.stranieriinitalia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
5 febbraio 2009
bricolo-heim
Inviato: giovedì 5 febbraio 2009 14.00
Oggetto: Emendamento 39.306.
9 agosto 2008
ancora sulla riforma in corso
Sent: Wednesday, July 09, 2008 2:06 PM
Subject: ancora sulla riforma in corso
Cari amici,
vi segnalo alcune questioni relative alla riforma della normativa sullo straniero all'esame del Parlamento:
1) Il Ministro Maroni, nel corso di un'audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato, ha spiegato la finalita' dell'introduzione del reato di ingresso clandestino. Sostiene Maroni - a ragione - che la Direttiva rimpatri stabilisce che le decisioni di rimpatrio debbono di norma prevedere un certo lasso di tempo, non inferiore a sette giorni, durante il quale l'interessato puo' rimpatriare volontariamente. Maroni ritiene che questa previsione consenta una elusione generalizzata dei provvedimenti di rimpatrio, azzerandone l'efficacia. Sostiene ancora Maroni (e in questo si inganna) che la direttiva consente di derogare a questo regime ordinario solo se la decisione di rimpatrio consegue alla decisione di un giudice. L'assegnare rilevanza penale ad una parte almeno delle posizioni di soggiorno illegale consentirebbe - e' questa la sua idea - di far precedere la decisione di rimpatrio da una pronuncia di condanna da parte del giudice e, quindi, di dar luogo ad un accompagnamento coattivo (con possibile detenzione nelle more dell'esecuzione).
L'errore di Maroni sta paradossalmente nella sopravvalutazione dell'indulgenza della Direttiva rimpatri. L'art. 7, co. 4 della direttiva, infatti, prevede che la deroga possa scattare in tutti i casi in cui sussista il rischio di fuga. L'amministrazione potrebbe allora legittimamente dar luogo alla forma coattiva di allontanamento anche sulla base della valutazione di esistenza di un tale rischio, senza bisogno di far diventare l'ingresso clandestino un delitto.
2) Il Senato ha apportato un emendamento al decreto-legge 92/2008, in base al quale viene modificato l'art. 656 c.p.p. nel senso di impedire la sospensione condizionale della pena in vari casi, incluso quello in cui si debba applicare l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis) c.p. Si tratta dell'aggravante di soggiorno illegale, introdotta da altra disposizione dello stesso decreto-legge.
Se capisco bene (e se invece capisco male prego chi ne sa piu' di me di correggermi), in nessun caso lo straniero che soggiorni illegalmente potra' godere della sospensione condizionale della pena. Se tale pena sara' inferiore a due anni, il giudice adottera' la misura dell'espulsione sostitutiva della pena. Se sara' superiore, si dara' comunque luogo alla detenzione.
Mi aspetto che questo provvedimento fara' crescere, ceteris paribus, l'affollamento degli istituti penitenziari.
3) Nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativo su ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei cittadini comunitari, l'On. Zaccaria ha chiesto che su tali schemi fosse acquisito il parere del Comitato per la legislazione. Il Comitato doveva valutare se gli schemi siano compatibili con la delega in base alla quale sono stati adottati. Tale delega (contenuta nelle Leggi Comunitarie degli anni scorsi) e' di tipo "correttivo e integrativo" rispetto ai decreti legislativi adottati in attuazione delle direttive europee. La questione sollevata dall'On. Zaccaria e' se sia legittimo apportare correzioni e integrazioni tali da capovolgere l'orientamento dei decreti legislativi approvati in attuazione della delega principale.
Il Comitato, nel parere, ha dato rilievo alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglo di Stato, osservando quanto segue:
"... al riguardo va ricordato che i parametri ordinamentali di esercizio della potestà delegata integrativa e correttiva sono stati esplicitati dalle supreme magistrature, e segnatamente dalla Corte Costituzionale (in particolare, si veda la sentenza n. 206 del 2001: «Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per «fatti sopravvenuti»: ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega «principale»; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega «principale»»); nonché dal Consiglio di Stato, con l'ulteriore precisazione che «ovviamente, deve ritenersi non solo possibile, ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni. (...) Quanto alla possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all'endiadi «correzione e integrazione» non sembra che si possa andare oltre al semplice ampliamento dell'oggetto del primo decreto legislativo a quei profili della materia delegata - come individuato nei criteri base - trascurati in prima attuazione» (parere espresso dall'Adunanza plenaria del 6 giugno 2007, su uno schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2006)".
e, in seguito:
"l'esercizio della potestà delegata di tipo «correttivo e integrativo» richiede quindi nel caso specifico che si presti particolare attenzione - nel contesto di una complessiva valutazione sulla conformità alle disposizioni di delega - alla valutazione della conformità alle prescrizioni comunitarie, valutazione che spetta alle Commissioni assegnatarie del provvedimento, ed in particolare alla Commissione Politiche dell'Unione europea".
Alla luce di queste affermazioni appare molto difficile sostenere che l'esercizio della delega correttiva sia stato, nel caso dei decreti legislativi in esame, appropriata. La Commissione Politiche dell'Unione europea, pero', ha appena dato parere favorevole, accontentandosi di chiarimenti governativi di spessore evanescente.
Cordiali saluti
sergio briguglio
21 luglio 2008
pacchetto sicurezza
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete
a) una versione aggiornata delle disposizioni relative agli stranieri (comunitari e non) contenute nel pacchetto sicurezza (nella versione che ci si puo' aspettare a seguito del voto della Camera e dei pareri formulati dalle Commissioni);
b) un elenco degli ordini del giorno in materia di stranieri accettati dal Governo nel corso del dibattito sull'A.C. 1366;
c) due mie note (una sul ricongiungimento e una sui comunitari), a disposizione delle associazioni che intendano far sentire la propria voce al Governo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
26 giugno 2008
pacchetto sicurezza
1) alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo aggiornato al 25/6/2008 delle modifiche in materia di condizione dei cittadini stranieri e comunitari apportate dal pacchetto sicurezza. Nel documento si tiene conto delle modifiche al decreto-legge 92/2008 approvate dal Senato.
2) Riporto qui sotto un messaggio che ho inviato ad alcuni membri della Commissione Affari costituzionali del Senato in merito allo schema di decreto legislativo "comunitari".
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Egregi Senatori,
desidero proporVi alcune osservazioni in relazione allo schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
Mi sembra che vi siano alcune disposizioni in insanabile contrasto con quelle della Direttiva 38/2004. In particolare, l'art. 1, co. 1 dello schema di decreto legislativo apporta, tra le altre, le seguenti modifiche al vigente d. lgs. 30/2007:
"b) l'articolo 9, comma 2, è sostituito dal seguente : "Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.";
...
e) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente : "1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ";
...
h) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica o alla moralita' pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il buon costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere. ";"
Ritengo che queste disposizioni violino le seguenti della Direttiva 38/2004:
I) art. 8, co. 2:
"2. ... L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato
passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie."
II) art. 9, co. 3:
"3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di
soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate
e non discriminatorie."
III) art. 27, co. 2:
"2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
...
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non
sono prese in considerazione."
La misura dell'allontanamento, benche' formalmente presentata dallo schema di decreto legislativo quale misura a tutela della sicurezza pubblica, non puo' essere infatti ritenuta una "misura proporzionata", dato che l'allontanamento e' la misura piu' grave che puo' essere adottata nei confronti del cittadino comunitario o dei suoi familiari.
Inoltre, la sanzione e' evidentemente discriminatoria, dato che il cittadino italiano che ometta di adempiere agli obblighi in materia anagrafica e' soggetto al piu' ad una sanzione pecuniaria (vedi art. 11, Legge 1228/1954, riportato qui sotto).
Mi auguro che la Commissione Affari costituzionali del Senato condizioni il proprio parere favorevole alla correzione di tali disposizioni, evitando cosi' che si apra, a carico dell'Italia, un procedimento di infrazione di cui all'art. 226 Trattato CE.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
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Art. 11, Legge 1228/1954
Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (1).
Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (1).
Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (2).
Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (3) per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 27, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in l. 26 aprile 1983, n. 131.
(2) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) In origine «ammenda».