20 maggio 2004

circolare minsalute neo-comunitari

Cari amici,
alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete la circolare
del Ministero della salute sull'assistenza sanitaria per i
neo-comunitari.

Ringrazio Salvatore Geraci, che me l'ha inviata.

Salute a tutti
sergio briguglio

18 maggio 2004

pareri consiglio di stato su regolamenti

Cari amici,
alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il parere
interlocutorio del Consiglio di Stato sul regolamento "immigrazione"
e quelli, definitivi, sui regolamenti "asilo" e "interconnessione tra
amministrazioni".

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 maggio 2004

pdl asilo; condizione giuridica detenuti stranieri

Cari amici,
alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra gli altri
documenti, il testo della proposta di legge sull'asilo (A.C. 1238-A)
licenziato dalla Commissione affari costituzionali della Camera, e
approdato in Aula.

Il termne per la presentazione degli emendamenti pare sia fissato per
lunedi' alle ore 10.

Troverete anche due note - pedonese-rebibbia.html e
incontro-rebibbia.html (preparate rispettivamente da Tiziana
Pedonese e da me) - su alcuni aspetti relativi alla condizione
giuridica del detenuto straniero.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 maggio 2004

decreto e circolari sui neo-comunitari

Cari amici,
alla pagina di Maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose,

1) il testo del DPCM 20/4/04 sugliingressi per lavoro dei neo-comunitari;

2) il testo della circolare n. 15/04 del Minlavoro sullo stesso tema
(la circolare n. 14/04, piu' rilevante, e' alla pagina di Aprile 2004
del sito);

3) i moduli per le richieste di autorizzazione al lavoro per
neo-comunitari (entro e fuori quota);

4) il testo della circolare del Mininterno del 28/4/04, che
chiarisce, in particolare, come decadano gli effetti dei
provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto prima dell'1/5/04.

Ringrazio Silvia Canciani, che mi ha inviato quest'ultimo documento.

Non mi stanco di ripetere che, a termini di legge, queste (pur
blande) restrizioni sull'accesso al lavoro subordinato dei
neo-comunitari non possono precludere un pieno e incondizionato
accesso alla stipula di un contratto di lavoro subordinato di chi, ad
esempio,

a) dichiari di volersi stabilire in Italia per esercitare
un'attivita' di lavoro autonomo (es.: giardiniere, saltimbanco,
animatore di feste di compleanno, etc.), prescindendo dal fatto che
poi la eserciti effettivamente;

b) soggiorni in Italia regolarmente per motivi di lavoro subordinato
(anche a tempo determinato, anche con contratto di durata inferiore
all'anno).

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 maggio 2004

direttiva procedure; dpcm allargamento

Cari amici,

a) alla pagina di maggio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo della
proposta di direttiva sugli standard minimi relativi alle procedure
di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato su cui e' stato
raggiunto l'accordo in sede europea.

b) Marco Ferrero - che ringrazio - mi segnala che il DPCM relativo
alla quota di ingresso di 20.000 lavoratori subordinati dai nuovi
Stati membri dell'Unione europea dovrebbe essere pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale di oggi.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 aprile 2004

vademecum minlavoro allargamento ue

Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il vademecum
del Ministero del lavoro sull'allargamento UE.

Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo tempo, non verra'
emanato un decreto-legge. Sara' invece pubblicato a breve il DPCM
approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 aprile scorso, che fissa a
20.000 unita' la quota di lavoratori subordinati provenienti dai
nuovi Stati membri ammissibili in Italia per il 2004 (salva
l'emanazione di nuovi DPCM).

Da una rapida lettura del Vademecum mi sembra che debba essere
opportunamente interpretato il paragrafo in cui vengono elencati i
casi di esonero dalle limitazioni transitorie previste (tutti casi
correlati con soggiorni ininterrotti di durata non inferiore ai 12
mesi).

L'enumerazione di questi casi e' corretta, ma non puo' essere
considerata esaustiva (ne' forse vuole esserlo).

In molti altri casi, infatti, il cittadino di un nuovo Stato Membro
puo' accedere al lavoro subordinato senza riguardo alla quota
fissata. Per individuarli, e' sufficiente applicare il principio in
base al quale la condizione di tale cittadino non puo' risultare
peggiorata, per l'applicazione delle norme transitorie, rispetto a
quella che sarebbe stata, ceteris paribus, in mancanza di
acquisizione dello status di cittadino di paese membro della UE.

Cosi', ad esempio, potranno accedere alla stipula di contratti di
lavoro subordinato, senza vincolo di quota, tutti coloro che, alla
data del primo maggio o successivamente, si troveranno a soggiornare
regolarmente in Italia per motivi familiari, di lavoro autonomo, di
lavoro subordinato (a prescindere dalla durata del soggiorno
pregresso) o di studio (nel limite delle 1040 ore annue).

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 aprile 2004

sentenza corte costituzionale su espulsione coattiva

Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un'ANSA sulla sentenza (fantasma) della Corte Costituzionale
sull'accompagnamento coattivo dell'espulso. La sentenza dichiarerebbe
illegittime le disposizioni che consentono tale accompagnamento prima
che il giudice abbia convalidato il provvedimento relativo.

Ringrazio Elisabetta Margonari, che mi ha segnalato la notizia.

In caso di conferma, risulterebbe cancellata una delle principali
bestialita', in fatto di immigrazione, del nostro Legislatore (in
enrambe le versioni: centrosinistra e centrodestra...).

Mi risulta che il Governo intenda varare un decreto-legge che affida
al giudice di pace la convalida preventiva dell'espulsione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 aprile 2004

ddl viviani (conversione turismo-lavoro)

Cari amici,

alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, il testo di un disegno di legge, di iniziativa dei senatori
Viviani (DS) et al., di modifica del Testo unico sull'immigrazione.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge consentirebbero la
conversione dei permessi di soggiorno di breve durata (turismo,
affari, etc.) in permesso per lavoro subordinato in presenza di una
proposta di contratto di soggiorno per lavoro.

Mi sembra - inutile dirlo - che questo disegno di legge colga, e
affronti nel modo migliore, il nodo principale della politica di
immigrazione in Italia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 aprile 2004

allargamento ue e altro

Cari amici,

alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose

1) Un'ordinanza del TAR della Puglia nella quale si afferma che
l'applicazione dell'articolo 26, co. 7 bis, T.U. (revoca del permesso
in seguito a condanna per la vendita di marchi contraffatti) deve
essere limitata al caso di straniero titolare di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.

2) Una circolare dell'INPS (62/2004), con la quale si chiarisce
l'applicazione delle disposizioni sugli assegni per il nucleo
familiare al caso di straniero rifugiato.

3) Il testo di una notizia AGI, nella quale vengono riportate
dichiarazione di Landi di Chiavenna (AN) sulla probabile emanazione
di un nuovo decreto flussi per il 2004.

4) Una notizia, dal sito di stranieriinitalia, relativa ai contenuti
del decreto sulla restrizione transitoria della libera circolazione
dei lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati membri
dell'Unione europea.

Riguardo a quest'ultimo punto, alla stessa pagina del mio sito, vi
segnalo (scusandomi con quelli cui la segnalazione sia gia' arrivata)
il testo di un messaggio che ho inviato alla mailing list dell'ASGI
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/messaggio-allargamento-ue.html).
Nel messaggio esponevo alcuni argomenti in base ai quali la
restrizione dell'accesso al mercato del lavoro subordinato potrebbe
essere facilmente aggirata: ingresso per lavoro autonomo (non
ristretto in alcun modo) e stipula di un contratto di lavoro
subordinato (senza vincoli di quote o altre forme di restrizione) in
base all'art. 1, co. 2 T.U.

Per completezza, riporto qui sotto le disposizioni rilevanti per il
cittadino di uno Stato membro dell'Unione che voglia stabilirsi in
Italia per esercitare un'attivita' di lavoro autonomo (o una
prestazione di servizi). Sono tratte dal DPR 54/02 (Testo unico
"comunitari").

Naturalmente, non e' affatto richiesto che l'interessato avvii
effettivamente l'attivita' autonoma. In altri termini, e a mo' di
esempio, il cittadino polacco che voglia stabilirsi in Italia per
lavorare, con contratto di lavoro subordinato, come manovale, puo'

a) dichiarare, insindacabilmente, di volersi stabilire come
giardiniere autonomo (previa dimostrazione dei requisiti - assai
blandi - previsti);

b) ottenere la carta di soggiorno;

c) stipulare, in qualunque momento, un contratto di lavoro
subordinato come manovale.

Questa e', naturalmente, solo la mia opinione. Critiche o
osservazioni sono benvenute.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
...
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di
cui all'articolo 5.
...


Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
un'attivita' autonoma;
...
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per
effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
...


Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della
Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui
l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle
fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico
per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino
dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita'
nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
...
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una
delle suddette categorie;
...
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata
l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro
datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. ... I documenti di soggiorno,
nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o
rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.

Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno....
3. La carta e' rinnovabile:
...
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata
per la durata di cinque anni;
...
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con
l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita'
della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.

26 marzo 2004

quesiti sulla carta di soggiorno; appunti di lezioni

Cari amici,
mando anche a voi la risposta che ho inviato a Silvia Canciani, dell'ASGI, su due quesiti (anch'essi allegati) relativi al rilascio di carta di soggiorno in certi casi.

Vi segnalo poi che alla pagina di marzo 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete

a) gli appunti delle lezioni su immigrazione e asilo che ho tenuto a Venezia, nell'ambito del Master MIM, nei giorni scorsi (lezioni-venezia.html);

b) un'edizione aggiornata delle note complete sulla normativa (seminario-normativa-8.html).


Cordiali saluti
sergio briguglio



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-----Messaggio originale-----
Da: Centro per l'Integrazione
Arezzo
Oggetto: carta soggiorno
cari soci dell'Asgi,
vorrei avere qualche informazione in merito alla possibilitˆ di ottenere la carta di soggiorno da parte di un cittadino bosniaco maggiorenne completamente invalido.
Vive con la madre, che lo mantiene e che avrebbe tutti i requisiti per ottenere la carta, e con la sorella minore.
Esiste qualche precedente in cui � stata estesa la possibilitˆ che un genitore possa chiedere ed ottenere la carta anche per figli a carico ,se pur maggiorenni, in quanto completamente inabili al lavoro e quindi equiparabili a figli minori?
grazie
Roberta Randellini
Centro per l'Integrazione- Arezzo

-----Messaggio originale-----
Da:
Chiara Favilli
Approfitto della efficiente rete ASGI per avere una conferma e/o delucidazione:
l'adottato maggiorenne di cittadino italiano ha diritto alla carta di soggiorno? deve essere convivente e a carico? c'� una prassi significativa al riguardo? in rete ho trovato solo un parere nel sito Melting Pot nel quale per˜ si parla di permesso di soggiorno e non di carta.
Grazie comunque e saluti a tutti,
Chiara Favilli



Cara Silvia,
provo a dare risposta ai due quesiti sulla carta di soggiorno.

1) Caso del figlio maggiorenne completamente invalido.
Vedo due possibilita'. Saranno praticabili con l'entrata in vigore del regolamento della L. 189/02 in materia di immigrazione (regolamento che riforma il DPR 394/99).

1.1) La prima possibilita' e' che lo straniero invalido maturi i sei anni di soggiorno legale necessari per richiedere autonomamente la carta. Immagino sia in possesso di un permesso (per motivi familiari) illimitatamente rinnovabile. Mancherebbe solo il requisito di reddito, ma l'art. 16, co. 2, lettera d) DPR 394/99 e' stato modificato (almeno dallo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri) nel modo seguente:

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare.

L'interpretazione di questa formulazione si puo' trovare nella Relazione illustrativa del regolamento in questione: si chiarisce che la modifica e' stata introdotta per rompere il circolo vizioso "invalidita' - incapacita' reddituale - impossibilita' di ottenere la carta di soggiorno - impossibilita' di ottenere la pensione di invalidita'". In altri termini, allo straniero che abbia i requisiti soggettivi per il riconoscimento del trattamento (assistenziale) di invalidita' civile, ma che non puo' goderne per la mancanza di carta di soggiorno, il reddito che ne deriverebbe viene computato ai fini del rilascio della carta stessa. Una volta ottenuta la carta, lo straniero otterra' anche la pensione, e il reddito sara' effettivo.

1.2) La seconda possibilita' e' che la madre ottenga la carta di soggiorno. L'art. 16, co. 4, DPR 394/99 e' stato modificato (dallo schema di regolamento) nel modo seguente:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante ... etc.

I familiari di cui all'art. 29, co. 1, lettera b-bis, T.U. sono appunto i

"figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale."

Anche in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento, comunque, nell'ipotesi che la madre ottenga la carta di soggiorno, il figlio invalido puo' ottenere la carta di soggiorno sulla base del seguente argomento:

I) Il figlio maggiorenne invalido rientra - come detto - tra i familiari che possono fare ingresso per ricongiungimento.

II) L'art.30, co.4 T.U. recita : "Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno."

III) Se il figlio invalido risiedesse ancora nel suo paese potrebbe quindi fare ingresso in Italia per ricongiungimento e ottenere una carta di soggiorno. Il fatto che sia gia' in Italia titolare di un permesso di soggiorno non puo' costituire una condizione di svantaggio rispetto a quella che avrebbe risiedendo ancora all'estero.



2) Il maggiorenne adottato da cittadino italiano puo' ottenere la carta di soggiorno in base alle seguenti disposizioni:

a) par. 15, lettera a), Allegato al Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti:

"... Il visto per ricongiungimento familiare sara' rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorita' giudiziaria italiana competente."

b) art.30, co.4 T.U. (vedi sopra), che prevede il rilascio di carta di soggiorno a chi entri per ricongiungimento con italiano.

Nel caso in cui lo straniero sia stato adottato mentre gia' soggiornava legalmente in Italia, si applica - a mio parere - l'argomento esposto sopra (I,II,III).



Cordiali saluti
sergio briguglio