15 dicembre 2004

libro verde sull'immigrazione per motivi economici

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) potrete trovare il testo
del libro verde sull'approccio europeo alla gestione
dell'immigrazione per motivi economici. Si tratta di una versione non
definitiva.

Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha fatto avere il documento

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 dicembre 2004

conversione del permesso ai 18 anni: art. 32 T.U.

Cari amici,
come e' noto a molti di voi, la legge Bossi-Fini ha modificato, tra gli altri, l'art. 32 del Testo Unico.

Originariamente, l'articolo prevedeva la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al minore affidato, quando questi compie diciotto anni.

Nella versione emendata, questa possibilita' di conversione viene estesa, positivamente, sebbene a certe condizioni piuttosto restrittive, al minore non accompagnato per il quale il Comitato per i minori stranieri non abbia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito.

E' pero' stabilito che tutte le conversioni effettuate ai sensi dello stesso articolo (incluse quindi quelle per i minori affidati) siano effettuate in detrazione alle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.

La disposizione cosi' modificata rischiava di vanificare ogni possibilita' di conversione, dal momento che le quote programmate si esauriscono, in genere, entro poche ore dalla pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, senza, per altro, che la data della conversione del permesso possa essere scelta a piacimento.

In occasione della stesura dei regolamenti di attuazione della Bossi-Fini molte associazioni avevano chiesto che la detrazione potesse operare rispetto alle quote per l'anno successivo, in modo da dare la precedenza, sui nuovi ingressi, alle conversioni di permesso.

Dalla lettura del DPR 18/10/2004 (che modifica il Regolamento di cui al DPR 394/1999), tuttavia, non sembrava che la richiesta fosse stata accolta (a meno di non arrampicarsi sugli specchi nell'interpretazione delle disposizioni).

L'art. 3, co. 4, del DPR 100/2004 (Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione), pero', da' un'indicazione chiara del fatto che l'accogliemnto c'e' stato. Si legge infatti:

"4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222."

E' evidente che un "decreto di detrazione" puo' essere emanato solo a seguito del censimento di conversioni gia' effettuate.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 dicembre 2004

corte costituzionale: statuto regione toscana

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete la sentenza 372/2004 della Corte Costituzionale, che dichiara, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana (quello sull'estensione del diritto di voto agli immigrati).

A una prima e rapidissima lettura, la sentenza mi sembra, nei fatti, priva di conseguenze pratiche rilevanti, come si puo' evincere dai due stralci riportati sotto (il grassetto e' mio), che possono essere cosi' sintetizzati: l'art. 3, co. 6 e' legittimo, perche' totalmente privo di efficacia sul piano della effettiva attribuzione del diritto di voto amministrativo agli immigrati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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1) "2.3. - La Regione contesta la fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, dello statuto, sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato attivo, poiché prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di voto agli immigrati «nel rispetto dei principi costituzionali», quindi in relazione a deliberazioni o ad elezioni non necessariamente riferibili alle elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile, di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (art.9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"). La Carta di Strasburgo, ratificata e recepita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a «concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni» (art. 6, capitolo C, Carta di Strasburgo).
Secondo la resistente, la norma in questione non implicherebbe peraltro alcuna rivendicazione di competenza in detta materia, e neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del Consiglio regionale nel proporre disegni di legge al Parlamento."


2) Dalle conclusioni della Corte:

"Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. E' quindi inammissibile, per carenza di lesività, il ricorso governativo avverso le denunciate proposizioni dei predetti articoli, anche tenendo conto delle esplicite richieste in tal senso della difesa regionale."

22 novembre 2004

direttiva procedure; quadro completo normativa

Cari amici,
vi segnalo, alla pagina di novembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio),

a) La Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nel testo
che dovrebbe essere definitivamente approvato dal Consiglio europeo.

Secondo quanto si legge nelle premesse, si e' deciso di "posticipare
l'adozione dell'elenco comune minimo dei paesi d'origine sicuri fino
all'adozione della direttiva. A quel punto il Consiglio adotterebbe
l'elenco comune minimo a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo".

Ringrazio Silvia Canciani che mi ha fatto avere documento e informazioni.


b) Un quadro (sperabilmente) completo della normativa su
immigrazione, asilo e cittadinanza (sinottico-normativa-4.html).

Ho incluso i due regolamenti su asilo e immigrazione (DPR 16.9.2004 e
18.10.2004), ancora all'esame della Corte dei Conti.

Saro' grato a chiunque vorra' segnalarmi imprecisioni e lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 novembre 2004

circolari carsiche

Cari amici,

le circolari del Minlavoro n. 37 e 44 sono riemerse (vedi pagina di
Novembre 2004 del mio sito). La prima, per merito di Silvia Canciani.
La seconda, per merito del Ministero del lavoro, che l'ha appena
pubblicata.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto stagionali neocomunitari; circolari minlavoro fantasma

Cari amici,
alla pagina di novembre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete

a) il decreto flussi, appena emanato, per soli stagionali neocomunitari
b) la relativa circolare del Minlavoro (n. 43/2004)
c) una nota della Direzione Provinciale di Modena sulla circolare Minlavoro n. 44/2004.

Quest'ultima e' particolarmente interessante, e la riporto qui sotto. La circolare in questione, non ancora pubblicata sul sito del Ministero, fa il paio con un'altra (n. 37/2004), anch'essa introvabile, di cui vi avevo dato notizia alcuni giorni fa.

Ringrazio Silvia Canciani per le informazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Con circolare n. 44 del 15 novembre 2004, rifacendosi alla riunione interministeriale del 27 ottobre 2004, svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto alla distribuzione delle quote ancora disponibili per l'anno 2004, previste dal DPCM 19.12.2003. Le quote da distribuire sono state così individuate:

a) la quota riservata ai cittadini nigeriani non utilizzata va impiegata in favore dei c.d. "paesi privilegiati" le cui quote sono state già utilizzate;
b) la quota di 2.500 ingressi prevista dall'art. 5 del predetto DPCM con riferimento a "futuri accordi" non utilizzata, è destinata all'ingresso di lavoratori non stagionali appartenenti alle "altre nazionalità", diverse da quelle destinatarie delle quote privilegiate. Da tale quota, 150 unità sono destinate alla provincia di Pordenone per lavoratori agricoli non stagionali per la viticoltura con priorità per Romania e Bulgaria, 100 unità alla provincia di Verona per orto/frutticoltura ed allevamento e 100 unità alla provincia di Cuneo per attività di viticoltura e frutticoltura. Le residue quote pari a 2.150 unità sono destinate a badanti (individuate con mansioni di assistenti alla persona) provenienti, in via preferenziale, da Filippine, Ucraina e Romania. Tale quota, ripartita prima a livello regionale e, poi, provinciale potrà essere utilizzata anche per l'assunzione di badanti di altre nazionalità, ma soltanto se esaurite quelle di nazionalità "preferenziale" e seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla luce di tali premesse la quota dei nigeriani, pari a 1.400 unità, viene ripartita tra albanesi (450), marocchini (450) e moldavi (500) ed assegnate alle Direzioni Regionali del Lavoro "pro - quota" per le successive ripartizioni a livello provinciale. La quota aggiuntiva per i cittadini moldavi non è completamente ripartita: n. 200 unità restano non assegnate per soddisfare i progetti speciali in corso con la Repubblica Moldova.

Ritenendo di fare cosa utile, si riporta la suddivisione per Regione delle quote destinate alle badanti (Filippine, Ucraine e Romene, in via preferenziale):

Valle D'Aosta 20
Piemonte 40
Lombardia 130
Trento 25
Bolzano 25
Veneto 250
Friuli V. Giulia 160
Liguria 150
Emilia - Romagna 100
Toscana 100
Umbria 200
Marche 150
Lazio 200
Abruzzo 25
Molise 50
Campania 150
Puglia 50
Basilicata 25
Calabria 50
Sicilia 100
Sardegna 50

Una ulteriore quota, pari a 100 unità resta, a livello nazionale, come riserva da usare per progetti pilota.

12 novembre 2004

conversione in legge d.l. 241/04; quota residua

Cari amici,
ieri sera e' stato definitivamente convertito in legge il
decreto-legge 241/04 (quello relativo alla convalida
dell'accompagnamento immediato).

Il testo licenziato dalla Camera (A.C. 5369) non differisce da quello
approvato dal Senato, di cui vi avevo gia' parlato.

Alla pagina di novembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il quadro
sinottico delle disposizioni precedentemente vigenti su cui il
provvedimento interviene e delle modifiche approvate.

Vorrei attirare la vostra attenzione - oltre che sull'inasprimento
delle sanzioni contro il soggiorno illegale di chi sia stato gia'
espulso - sulle modifiche apportate alle disposizioni relative alla
regolarizzazione del 2002: e' stabilito esplicitamente che alla
scadenza del permesso rilasciato con la regolarizzazione, il
soggiorno puo' essere validamente prolungato anche in presenza di un
nuovo rapporto di lavoro, o di un'attivita' di lavoro autonomo o, in
generale, dei requisiti per un diverso permesso.

Segnalo infine, ringraziando Silvia Canciani, Massimiliano Vrenna e
Marco Ferrero, che con la circolare n. 37/2004 del 4 ottobre 2004, il
Ministero del Lavoro ha ridistribuito una quota di 600 ingressi per
lavoro del 2004, avanzata da quella a suo tempo trattenuta per le
"grandi opere". La quota e' stata distribuita tra le varie Regioni ed
e' cosi' suddivisa in base alla nazionalita':
111 tunisini
136 marocchini
100 egiziani
40 moldavi
213 per le altre nazionalita'.

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 ottobre 2004

decreto-legge 241: approvazione con modifiche da parte del senato


Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il testo sinottico relativo alle modifiche apportate alla normativa sull'immigrazione dal decreto-legge 241/04, e a quelle che interverrebbero in caso di approvazione definitiva del disegno di legge di conversione nella versione licenziata ieri dal Senato.

Come era da attendersi, i due emendamenti piu' importanti (quello di Viviani et al. sulla conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro, e quello di Maritati et al. sulla convalida da parte del giudice del respingimento differito) non sono stati accolti.

Questo e' certamente segno del livello oggettivamente scadente della maggioranza e del Governo.

L'assoluta mancanza - a quel che mi consta - di sostegno esplicito a quei due emendamenti da parte di ong, sindacati e organismi comunque attivi nel settore e' pero' segno di un degrado non minore. Un convegno in meno e un po' di studio e di lavoro di lobby in piu' gioverebbero a moltissimi...

Vi segnalo alcuni elementi del testo approvato ieri:

a) Si stabilisce, con formulazione diversa da quella approvata dalle Commissioni, che in attesa della convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in un CPT, "salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili".

b) Si prevede l'arresto obbligatorio, in caso di reingresso non autorizzato dello straniero gia' espulso, anche fuori dai casi di flagranza.

c) Vengono estese esplicitamente alla convalida del trattenimento in CPT le disposizioni relative all'assistenza da parte di un difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di un interprete, gia' previste per il ricorso contro l'espulsione. Se capisco bene, pero', resta arduo in questo secondo caso, come pure nel caso della convalida dell'accompagnamento alla frontiera, l'accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato (e' quasi impossibile ottenere per tempo la documentazione necessaria).

d) Titolare della convalida dell'accompagnamento e del trattenimento in CPT, nei casi in cui siano pendenti giudizi in materia di diritto all'unita' familiare (art. 30, co. 6 T.U.) o di diritto del minore presente in Italia (art. 31, co. 3 T.U.), e', invece del giudice di pace, il Tribunale in composizione monocratica o, rispettivamente, il Tribunale per i minorenni. Questa disposizione (positiva) e' contenuta in uno sgrammaticato emendamento del relatore Bobbio (nella vita, magistrato!).

e) Si stabilisce che l'accesso ai corsi delle Universita', a parita' di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno "forti" riguarda anche i corsi delle scuole di specializzazione. Questa disposizione e' stata proposta da Guerzoni et al. (bravi!), e fa giustizia di porcherie perpetrate, fino ad oggi, dal Ministero della Sanita' (Salute) in relazione alle scuole di specializzazione in campo sanitario. Mi auguro non venga vanificata in sede di applicazione.

f) Si stabilisce (o, meglio, si chiarisce) che ai fini del rinnovo dei permessi rilasciati con l'ultima sanatoria si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 (co. 6 e 9) e 6 (co. 1) T.U.. In altri termini, quand'anche si volesse considerare il permesso rilasciato al regolarizzando un permesso sui generis (non assistito quindi da tutte le garanzie relative al permesso di soggiorno per lavoro subordinato - stipulabilita' di altri rapporti di lavoro, convertibilita' in permesso per lavoro autonomo), deve esser chiaro che, in presenza dei requisiti per il rilascio di un permesso (vero e proprio) per lavoro subordinato o autonomo, il permesso di serie B deve essere convertito in quello di serie A. Bravo l'altro relatore, Boscetto, che ha proposto l'emendamento. Oltre agli immigrati interessati, saranno contenti Paolo Bonetti (cui si deve l'art. 5, co. 9 T.U., e Anna Andrian, Silvia Canciani e Tiziana Pedonese, che a quel comma sono particolarmente, e giustamente, affezionate.

g) Si prevede la possibilita' di affidare a concessionari di pubblici servizi o ad altri soggetti non pubblici parte del lavoro relativo ai rinnovi dei permessi di soggiorno. E' - secondo me - una disposizione utile, anche se non oso immaginare come avverra' il rilevamento delle impronte digitali nell'ufficio postale. Penso almeno all'ufficio postale di Frascati, di cui sono vittima.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 ottobre 2004

d.l. 241: modifiche apportate al testo unico

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete un testo
sinottico relativo alle modifiche apportate al Testo unico
sull'immigrazione dal d.l. 241 (nella versione in vigore e in quella
uscita dall'esame delle commissioni del Senato).

Le modifiche riguardano gli articoli 11, 13, 13-bis e 14.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 ottobre 2004

emendamento viviani et al. al d.l. 241/04

Cari amici,
vi segnalo, ancora sulla conversione in legge del decreto-legge
241/04, che un ottimo emendamento dei Senn. Viviani, Maritati,
Guerzoni et al., che consentirebbe la conversione di un permesso di
soggiorno a qualunque titolo in permesso per lavoro subordinato
(extra-quote, a condizione di disponibilita' alla stipula di un
contratto da parte del datore di lavoro), ha ricevuto una valutazione
sostanzialmente positiva (o almeno non negativa) da parte dei
relatori di maggioranza, Senn. Boscetto (FI) e Bobbio (AN).

Anche il sottosegretario D'Ali' ha definito meritevole di attenzione
la questione posta da Viviani.

L'emendamento non e' stato posto ai voti in Commissione, e verra'
ripresentato in Aula. Boscetto ha chiesto che in quella sede il
Governo dia indicazione chiara sulla volonta' di accettare
emendamenti che modificano la normativa in modo incisivo, su temi non
strettamente legati ai contenuti originali del decreto.

Ritengo che l'emendamento Viviani sia scritto molto bene. Ritengo
anche che costituirebbe LA RIFORMA della normativa sull'immigrazione,
non una semplice trascurabile modifica. A condizione, infatti, di
coniugarlo con un serio monitoraggio dell'operato delle nostre
rappresentanze consolari, renderebbe inutile l'ingresso clandestino,
come pure il prolungamento illegale del soggiorno.

Invito quindi quanti siano capaci di farsi ascoltare dal Governo e/o
dalla sua maggiornaza a darsi da fare rapidamente perche'
l'emendamento possa essere approvato in Aula.

Il provvedimento e' all'ordine del giorno della seduta di martedi' 12
ottobre.

Cordiali saluti
sergio briguglio