3 dicembre 2004

corte costituzionale: statuto regione toscana

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete la sentenza 372/2004 della Corte Costituzionale, che dichiara, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana (quello sull'estensione del diritto di voto agli immigrati).

A una prima e rapidissima lettura, la sentenza mi sembra, nei fatti, priva di conseguenze pratiche rilevanti, come si puo' evincere dai due stralci riportati sotto (il grassetto e' mio), che possono essere cosi' sintetizzati: l'art. 3, co. 6 e' legittimo, perche' totalmente privo di efficacia sul piano della effettiva attribuzione del diritto di voto amministrativo agli immigrati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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1) "2.3. - La Regione contesta la fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, dello statuto, sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato attivo, poiché prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di voto agli immigrati «nel rispetto dei principi costituzionali», quindi in relazione a deliberazioni o ad elezioni non necessariamente riferibili alle elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile, di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (art.9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"). La Carta di Strasburgo, ratificata e recepita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a «concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni» (art. 6, capitolo C, Carta di Strasburgo).
Secondo la resistente, la norma in questione non implicherebbe peraltro alcuna rivendicazione di competenza in detta materia, e neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del Consiglio regionale nel proporre disegni di legge al Parlamento."


2) Dalle conclusioni della Corte:

"Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. E' quindi inammissibile, per carenza di lesività, il ricorso governativo avverso le denunciate proposizioni dei predetti articoli, anche tenendo conto delle esplicite richieste in tal senso della difesa regionale."

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