17 marzo 2009

divieto di segnalazione: vie d'uscita

Cari amici,
oggi, su iniziativa della Societa' italiana di medicina delle migrazioni, di Medici senza frontiere, dell'ASGI e dell'Osservatorio italiano sulla salute globale, si celebra il "Noi non segnaliamo day". Il programma delle iniziative puo' essere scaricato dal sito della SIMM: http://www.simmweb.it.

Approfitto per tornare sulla questione al centro di queste manifestazioni: la soppressione del divieto di segnalazione del clandestino che ricorra a prestazioni sanitarie.

Nel seguito riassumo i punti rilevanti sull'argomento - almeno, per come io li ho capiti - e, infine, propongo due soluzioni: la prima, nell'ipotesi che la Camera sia disposta a modificare il testo approvato dal Senato; la seconda, nell'ipotesi opposta.


1) Il ddl sicurezza, nel testo approvato dal Senato (A.S. 733) e attualmente all'esame della Camera (A.C. 2180), introduce il reato di soggiorno illegale. Si tratta di un reato contravvenzionale (non di un delitto), perseguibile d'ufficio e sanzionato con un'ammenda, sostituibile con l'espulsione.


2) Lo stesso testo, con altra disposizione, prevede la soppressione dell'art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998. Il comma da sopprimere recita

"5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano."


3) L'obbligo di referto e' disciplinato, in generale, dall'art. 365 c.p.:

"365 Omissione di referto
Chiunque avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale."

Il secondo periodo di questo articolo, che esonera l'operatore sanitario dall'obbligo di referto nei casi in cui possa discenderne un procedimento penale a carico dell'assistito, ha evidentemente lo scopo di dare priorita' alla tutela della salute rispetto alla tutela di beni quali l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.


4) Si puo' osservare come il combinato disposto di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998 e art. 365 c.p. (secondo periodo) crei un'ingiusta disparita' tra il clandestino autore di un delitto perseguibile d'ufficio e la persona regolarmente soggiornante, italiana o straniera, che abbia commesso lo stesso delitto. In relazione a quest'ultima, infatti, il referto puo' essere presentato (pur non essendo obbligatorio); in relazione al primo, invece, no: mancando l'obbligatorieta', il referto e' senz'altro vietato.


5) Nell'ambito della categoria "autori di delitti perseguibili d'ufficio", la soppressione dell'art. 35, co. 5 sarebbe certamente in grado di ristabilire parita' di trattamento tra nazionali e stranieri regolari, da una parte, e stranieri clandestini, dall'altra. E nessuno di noi avrebbe niente da ridire.


6) Il problema e' - com'e' noto - che finirebbero inguaiati anche i clandestini che autori di delitti non sono, ne' mai si sognerebbero di diventarlo. In particolare, paradossalmente, finirebbero inguaiati anche i clandestini vittime di delitti. L'introduzione del reato di soggiorno illegale espone infatti l'immigrato irregolare ad un altissimo rischio di denuncia. E questo non in base al citato art. 365 c.p. (il soggiorno illegale non e' un delitto), ma al meno severo, ma piu' generale, art. 362 c.p. (applicabile anche ai reati contravvenzionali perseguibili d'ufficio):

"362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ne' si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio - riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico."


7) Notate come, trasferito il problema dall'art. 365 c.p. all'art. 362 c.p., le dichiarazioni di non disponibilita' alla denuncia dei medici, ancorche' benemerite e cariche di forza simbolica, rischino di risultare, in caso di approvazione delle disposizioni in esame, assolutamente insufficienti. La denuncia verrebbe infatti, inevitabilmente, dalle amministrazioni delle ASL.

Tali amministrazioni sono tenute, infatti, a fini di rendicontazione a comunicare al Ministero dell'interno le prestazioni erogate ai titolari di codice STP rimaste insolute (art. 43, co. 4 DPR 394/1999). Oggi, vigendo l'art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, vige anche art. 43, co. 5 DPR 394/1999, che impone la comunicazione in forma tale da garantire l'anonimato dell'utente. Una volta soppresso l'art. 35, co. 5, pero', l'amministrazione sanitaria che non provveda tempestivamente ad adempiere all'obbligo di denuncia di cui all'art. 362 c.p., finira' con l'autodenunciarsi all'atto della rendicontazione al Ministero dell'interno.

Non riesco ad immaginare un direttore di ASL (nominato, in genere, per meriti politici piu' che per spirito missionario) che metta a repentaglio la propria carriera (e il proprio portafoglio) in nome dell'obiezione di coscienza. Dovessi sbagliarmi, sarei felice di fare ammenda.


8) Come uscirne? Vedo due soluzioni.

La prima (Soluzione A) assume che la maggioranza, grazie anche alle sacrosante e coraggiose prese di posizione di Fini, non sia cosi' convinta di dover varare il ddl nella forma approvata dal Senato. In fondo, essere piu' intelligenti del Sen. Bricolo e' condizione consentita dal nostro ordinamento e, nei fatti, largamente diffusa in tutto il regno animale.

In questa ipotesi, si potrebbe dire a Maroni: vuoi ottenere (giustamente) la parita' di trattamento tra delinquente clandestino e delinquente qualsivoglia? Bene: limitati a modificare l'art. 35, co. 5 nel modo seguente:

"5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvi i casi di referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano."

In questo modo, l'eccezione al divieto di segnalazione si estenderebbe ai casi in cui il referto sia possibile, anche se non obbligatorio. Si otterrebbe cosi' la parita' di trattamento per gli autori di delitti perseguibili d'ufficio, senza danno per la salute degli altri clandestini e di noi tutti.


9) La seconda soluzione (Soluzione B) assume invece che il ddl sicurezza diventi legge, per i profili che ci interessano, nella forma approvata dal Senato.

Come sapete, al clandestino sono garantite le prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali. Tali prestazioni sono definite dalla circolare del Ministro della Sanita' 24/3/2000 nel modo seguente:

a) "cure urgenti": le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;

b) "cure essenziali": le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Mi sembra evidente che negare cure urgenti o essenziali a un clandestino, o anche solo metterlo nella condizione psicologica di doverle rifiutare, corrisponda ad arrecargli un danno grave.

Viene allora in soccorso l'art. 54 c.p., che si applica a qualunque reato:

"54 Stato di necessita'
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."

Le Regioni potrebbero allora diramare direttive con le quali vietano la denuncia di cui all'art. 362 c.p. sulla base del fatto che la semplice possibilita' che tale denuncia sia effettuata costringerebbe il clandestino a sottrarsi alle cure, sortendone un danno grave per la propria salute (e, in diversi casi, per la salute del resto della popolazione: pensate, per esempio, a un caso di meningite non curata). Potrebbero, le Regioni, in altri termini, rassicurare i dipendenti delle ASL che l'art. 54 c.p. li solleva da qualunque obbligo di denuncia, stante il carattere particolarissimo del servizio da loro erogato.

Che questa visione non sia lontana da quella del legislatore e' testimoniato dal fatto che l'obbligo di denuncia non si applica (secondo periodo dell'art. 362 c.p.; vedi sopra) ai responsabili delle comunita' terapeutiche per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate a tali comunita'.


Fermo restando che il mantenimento dell'art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998 rappresenta la soluzione migliore, credo sia importante prepararsi a prospettare soluzioni che salvino l'accesso dei clandestini alle cure e permettano, allo stesso tempo, alla maggioranza (che deve decidere) di salvare la faccia.

Vi sarei grato se mi faceste avere osservazioni critiche o proposte alternative sull'argomento, in vista di un possibile dialogo con Parlamento e Istituzioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 marzo 2009

a.c. 2180

Cari amici,
e' iniziato ieri, nelle Commissioni riunite I e II della Camera, l'esame del ddl sicurezza (A.C. 2180).

All'inizio della settimana prossima l'ufficio di presidenza valutera' le richieste di audizione pervenute.

In questa settimana non sono previste altre sedute dedicate al provvedimento.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 marzo 2009

urgente: ddl sicurezza / registrazione alla nascita

Cari amici,
giro un messaggio urgente e importantissimo di Elena Rozzi, relativo alla disposizione del ddl sicurezza (A.S. 733, ora A.C. 2180) che impedisce il perfezionamento degli atti di stato civile agli immigrati irregolari.

In particolare, risultano impediti la registrazione del neonato e, in modo insuperabile, il riconoscimento del figlio naturale.

La lettera segnalata dal messaggio di Elena e' alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/marzo/lett-asgi-registr-nascita.html.

Le adesioni (da parte delle associazioni) vanno inviate all'indirizzo info@asgi.it entro domani sera (l'esame del ddl da parte delle Commissioni della Camera comincia domani).

Cordiali saluti
sergio briguglio




Date: Mon, 9 Mar 2009 09:43:55 +0100
Subject: urgente: ddl sicurezza / registrazione alla nascita
From: Elena Rozzi <elena.rozzi@gmail.com>
Care/i,
il ddl sicurezza prevede una norma, passata quasi inosservata, che impedisce la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari, in palese violazione della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le conseguenze di tale modifica normativa sarebbero gravissime: i bambini non registrati alla nascita resterebbero senza identità, completamente invisibili; vi è inoltre il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno e siano dichiarati in stato d'abbandono; per evitare questo, è probabile che molte donne in condizione irregolare decidano di non partorire in ospedale, con serissimi rischi per la salute della madre e del bambino.

Vi inviamo in allegato una lettera che intendiamo inviare (a firma di ASGI e di tutte le altre organizzazioni che vorranno aderire) alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, alla Commissione Infanzia e ai capigruppo.
Preghiamo tutte le organizzazioni che volessero aderire, di inviare l'adesione all'indirizzo info@asgi.it entro martedì sera 10 marzo.
Ci scusiamo con il brevissimo tempo a disposizione, ma l'esame del ddl inizia martedì e dunque i tempi sono strettissimi.

Grazie e a presto,
Elena Rozzi

6 marzo 2009

ddl sicurezza (a.c. 2180)

Cari amici,
e' previsto per martedi' prossimo l'inizio dell'esame del ddl sicurezza (A.C. 2180, approvato dal Senato come A.S. 733) da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera.

Ricordo solo alcune delle porcherie inserite in questo disegno di legge:

- la soppressione del divieto di segnalazione dell'immigrato irregolare che ricorra a prestazioni sanitarie;

- l'imposizione del requisito di regolarita' del soggiorno per poter contrarre matrimonio in Italia;

- l'esibizione del titolo di soggiorno per il perfezionamento degli atti di stato civile (es.: la registrazione della nascita o il riconoscimento del figlio naturale);

- l'imposizione del requisito di idoneita' abitativa certificata dal Comune ai fini del ricongiungimento familiare;

- la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica;

- l'istituzione di un accordo di integrazione ai fini del rilascio e rinnovo dei permessi (permesso a punti);

- l'istituzione di un test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);

- l'imposizione di un contributo da 80 a 200 euro per ogni rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;

- il prolungamento del periodo di convivenza in Italia necessario per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio (nonche' - se leggo bene la disposizione - il degrado di tale acquisto dal rango di diritto soggettivo a quello di interesse legittimo).

Spero (contra spem in spem credidit...) che gli organismi della Chiesa cattolica, con un mutamento di stile epocale, ricorrano pubblicamente al turpiloquio di fronte alla prospettiva che al clandestino possa essere precluso l'accesso alle cure, la celebrazione del matrimonio, la registrazione della nascita di un figlio e il suo riconoscimento.

Questo e' un attentato ai diritti delle persone, dei minori e della famiglia. Altro che PACS...

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 febbraio 2009

decreto-legge 11/2009

Cari amici,
e' stato pubblicato il decreto-legge 11/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori".

Per quanto riguarda i due punti citati nel messaggio di ieri, osservo quanto segue.

1) Il trattenimento in CIE dello straniero espellendo puo' essere prolungato fino a sei mesi anche a prescindere dal comportamento dello straniero stesso . E' infatti motivo sufficiente per tale prolungamento il semplice ritardo nell'ottenimento della documentazione dal paese d'origine dello straniero.

Non era cosi' nel testo a suo tempo inserito nel ddl sicurezza: rilevava, in quel testo, solo la mancata o incompleta collaborazione dello straniero. Qusto insegna che non bisogna mai maledire il presente: un giorno, forse, rimpiangeremo la sagacia di Bricolo e le magliette di Calderoli (purche' lavate).

La disposizione varata appare comunque in linea con la Direttiva "rimpatri".

E' stabilito anche che il prolungamento e' applicabile anche in caso di cittadino straniero gia' trattenuto in CIE alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Non sono un giurista, ma trovo che questo aspetto contrasti in modo macroscopico con l'art. 25, co. 2 della Costituzione - uno dei commi meno stalinisti della Costituzione medesima... Quel comma stabilisce che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ora, dal momento che la detenzione e' comunque una sanzione (ossia una punizione, sia pure finalizzata all'esecuzione di altra sanzione: l'espulsione) per un fatto gia' commesso (il soggiorno illegale), e che il prolungamento puo' applicarsi anche per solo ritardo nell'acquisizione della documentazione (cosa su cui lo straniero non ha modo di influire con nuovi comportamenti), ritengo che sia difficile sostenere la legittimita' della disposizione appena introdotta.


2) I sindaci potranno avvalersi di associazioni di cittadini non armati per la segnalazione, alle Forze di polizia dello Stato o locali, di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero di situazioni di disagio sociale. Le associazioni dovranno essere iscritte in un elenco presso la prefettura.

Che possibili danni alla sicurezza urbana vengano segnalati alle forze di polizia non mi turba: tenta di farlo gia' qualunque cittadino telefonando piu' e piu' volte al 113 in trepida attesa dell'arrivo di una volante. Che pero' si ricorra alla polizia anche per le situazioni di disagio sociale puo' essere, in molti casi, da idioti. Sarebbe opportuno prevedere che tra i destinatari delle segnalazioni siano inclusi, per esempio, i servizi sociali.

I requisiti per l'iscrizione nell'elenco saranno determinati da un decreto del Ministro dell'interno. L'unico criterio disciplinato esplicitamente dal decreto-legge e' il seguente: i sindaci dovranno avvalersi in via prioritaria di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato, potendo accedere agli elenchi altre associazioni solo a condizione che non ricevano finanziamenti pubblici. Nulla quaestio, pero', se queste ultime ne ricevono dalla sezione trevigiana del Ku Klux Klan.


Cordiali saluti
sergio briguglio

24 febbraio 2009

circolare minlavoro; ddl sicurezza; decreto-legge

Cari amici,

1) alla pagina di Febbraio 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare del Ministero del lavoro 16/2/2009, relativa agli adempimenti in materia di comunicazioni da effettuare per instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico. Tali adempimenti sono stati modificati dal decreto-legge 185/2008 (Legge 2/2009);

2) non e' stato ancora calendarizzato, nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera l'esame del ddl sicurezza (A.C. 2180, gia' A.S. 733);

3) ne' e' stato ancora pubblicato il decreto-legge, approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri, in materia di violenza sessuale. Come e' noto, tale decreto prevede, all'art. 5, il prolungamento (sei mesi invece di due) dei termini massimi di detenzione in un CIE (Centro di identificazione ed espulsione) dello straniero espellendo; all'art. 6, la possibilita' per i Comuni di avvalersi della collaborazione di ronde di cittadini, armati solo - per fortuna - della loro sparuta intelligenza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 febbraio 2009

bonus famiglie

Cari amici,
alla pagina di Febbraio 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare la circolare dell'Agenzia delle entrate 3 Febbraio 2009, relativa alla richiesta del cosiddetto bonus famiglie (art. 1, d.l. 185/2008, come modificato dalla legge di conversione).

La cosa riguarda tutti i soggetti residenti in Italia (non e' invece necessario che i familiari a carico siano residenti in Italia).

Sembra prevalere - se capisco bene - l'interpretazione della disposizione in questione in base alla quale il richiedente deve essere comunque percettore di un reddito, ancorche' basso. Viene considerato tale anche quello associato a indennita' di disoccupazione o trattamento di mobilita'.

Mi sembra un'interpretazione infondata e costituzionalmente inaccettabile (ma, di questi tempi, dubito che la cosa possa dar vita ad un intenso dibattito in prima serata TV), trattandosi evidentemente di misura assistenziale.

Notate che i termini per la presentazione della domanda sono stati prorogati dalla legge di conversione del decreto.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 febbraio 2009

maroni e divieto di segnalazione

Cari amici,
in un comunicato del Mininterno si legge la seguente dichiarazione del Ministro Maroni:


"Nel 1998 - ha precisato il Ministro - è stato introdotto il divieto per i medici di segnalare i clandestini. Si arrivava così all'aberrazione che un medico che voleva segnalare un clandestino commetteva un reato. Se il medico non vuole denunciarlo non lo fa, ma non è giusto punire un medico che magari vuole segnalare alla polizia un clandestino ferito da una ragazza che ha stuprato."


Il Ministro e' di un'incompetenza vasta e profonda. La disposizione che vieta la segnalazione del clandestino che ricorra alla struttura sanitaria fa salvo l'obbligo di referto, rispetto al quale la struttura sanitaria deve comportarsi cosi' come si comporta per il cittadino italiano. L'obbligo di referto scatta quando vi siano elementi che indichino la commissione di un delitto per il quale si possa procedere d'ufficio. Non vi e' obbligo quando il referto possa esporre la persona cui si sono prestate cure a procedimento penale. E questo si applica anche al caso in cui lo stupratore ferito sia italiano.


Sotto il profilo storico, poi, e' bene che Maroni sappia che la disposizione fu introdotta per la prima volta dall'art. 13 del Decreto Dini (n. 489/1995) - decreto preteso dalla Lega quale condizione per accordare la fiducia a quel governo, e dalla Lega (Maroni incluso) ovviamente votato. Riporto l'articolo 13 in coda.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e' sostituito dal seguente:
"Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello
Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorche' continuative,
per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina
preventiva. E' altresi' garantita la tutela sociale della maternita'
responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme
applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle
strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di
partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la
tutela della maternita' e della gravidanza, nonche' le altre
prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanita',
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del
fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte
delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei

livelli assistenziali.".

9 febbraio 2009

documenti vari sul dl sicurezza

Cari amici,
alla pagina di febbraio 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) il testo (non ufficiale e solo in piccola parte frutto di mio lavoro) del ddl sicurezza (A.S. 733) da poco approvato dal Senato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/febbraio/as-733-approvato.html);

2) un estratto, da tale testo, delle sole disposizioni relative allo straniero o al cittadino dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/febbraio/testo-as-733-approv-stran.html)

3) un sommario di queste ultime disposizioni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/febbraio/somm-as-733-approv-stran.html).

Saro' grato a chiunque vorra' segnalarmi imprecisioni o lacune.


In questi giorni si e' discusso a lungo su cosa sia lecito o illecito fare in materia di conclusione della vita. L'argomento e' cosi' complesso da far si' che, liberata la discussione dagli interventi in mala fede, persone tutte genuinamente convinte della sacralita' e indisponibilita' della vita umana giungano a conclusioni diametralmente opposte.

Mi auguro che, cessata la fase di agitazione sulla questione e ripreso, piu' modestamente, il dibattito parlamentare (alla Camera) sul ddl sicurezza, parlamentari dei diversi schieramenti possano ritrovarsi uniti, proprio in nome della sacralita' della vita, sulla necessita' di modificare radicalmente questo provvedimento. Mi sembra infatti che, fermo restando il valore specifico del momento conclusivo di una vita, non si debbano trascurare gli ottanta-novant'anni successivi alla nascita che precedono quel momento. E non si puo' accettare che le paure irrazionali della societa' o, peggio, la ricerca di voti inducano a caricare la vita (sacra!) di alcuni di noi di pesi insopportabili.

Cerchiamo di coordinare le scarse forze per favorire un ripensamento nella maggioranza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 febbraio 2009

ddl sicurezza; ronde padane e loro incolumita'

Cari amici,
del ddl sicurezza e della sua approvazione sapete gia' tutto.


Riporto in coda al messaggio alcuni degli emendamenti approvati e alcuni ordini del giorno accolti dal Governo (contano quanto la mia opinione in Botswana, ma indicano con chiarezza come si conquisti il favore dell'elettorato in Italia).


Il primo degli emendamenti fa giustizia di un'intemperanza sintattica dei senatori leghisti - intemperanza che impedirebbe loro di ottenere la carta di soggiorno, se solo non avessero genitori putativi italiani.


Il secondo limita un po' i danni relativi al fantasioso accordo di integrazione.


Il terzo rende piu' ardua la vita dei senza fissa dimora e degli ufficiali anagrafici. Evito qui motti di spirito, perche' la vita dei senza fissa dimora e' gia' troppo dura per chiederle di fare da sfondo all'umorismo di chi la dimora fissa ce l'ha.


Il quarto emendamento (riporto, per quello, il testo dell'articolo approvato) ci assicura che le ronde padane saranno armate solo della loro proverbiale arguzia e che non avranno funzioni di presidio del territorio. Spero si imbattano ogni sera in bande, armate fino ai denti, di stupratori bisessuali in crisi da astinenza.


Degli ordini del giorno, vi segnalo soprattutto il primo, che riguarda ancora le cure agli irregolari, ed e' in controtendenza rispetto a un recente decreto del Ministro dell'economia (si veda, in particolare, l'allegato 12 alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/dicembre/all12-decr-economia-17-3.html )


Cordiali saluti
sergio briguglio