25 febbraio 2009

decreto-legge 11/2009

Cari amici,
e' stato pubblicato il decreto-legge 11/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori".

Per quanto riguarda i due punti citati nel messaggio di ieri, osservo quanto segue.

1) Il trattenimento in CIE dello straniero espellendo puo' essere prolungato fino a sei mesi anche a prescindere dal comportamento dello straniero stesso . E' infatti motivo sufficiente per tale prolungamento il semplice ritardo nell'ottenimento della documentazione dal paese d'origine dello straniero.

Non era cosi' nel testo a suo tempo inserito nel ddl sicurezza: rilevava, in quel testo, solo la mancata o incompleta collaborazione dello straniero. Qusto insegna che non bisogna mai maledire il presente: un giorno, forse, rimpiangeremo la sagacia di Bricolo e le magliette di Calderoli (purche' lavate).

La disposizione varata appare comunque in linea con la Direttiva "rimpatri".

E' stabilito anche che il prolungamento e' applicabile anche in caso di cittadino straniero gia' trattenuto in CIE alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Non sono un giurista, ma trovo che questo aspetto contrasti in modo macroscopico con l'art. 25, co. 2 della Costituzione - uno dei commi meno stalinisti della Costituzione medesima... Quel comma stabilisce che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ora, dal momento che la detenzione e' comunque una sanzione (ossia una punizione, sia pure finalizzata all'esecuzione di altra sanzione: l'espulsione) per un fatto gia' commesso (il soggiorno illegale), e che il prolungamento puo' applicarsi anche per solo ritardo nell'acquisizione della documentazione (cosa su cui lo straniero non ha modo di influire con nuovi comportamenti), ritengo che sia difficile sostenere la legittimita' della disposizione appena introdotta.


2) I sindaci potranno avvalersi di associazioni di cittadini non armati per la segnalazione, alle Forze di polizia dello Stato o locali, di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero di situazioni di disagio sociale. Le associazioni dovranno essere iscritte in un elenco presso la prefettura.

Che possibili danni alla sicurezza urbana vengano segnalati alle forze di polizia non mi turba: tenta di farlo gia' qualunque cittadino telefonando piu' e piu' volte al 113 in trepida attesa dell'arrivo di una volante. Che pero' si ricorra alla polizia anche per le situazioni di disagio sociale puo' essere, in molti casi, da idioti. Sarebbe opportuno prevedere che tra i destinatari delle segnalazioni siano inclusi, per esempio, i servizi sociali.

I requisiti per l'iscrizione nell'elenco saranno determinati da un decreto del Ministro dell'interno. L'unico criterio disciplinato esplicitamente dal decreto-legge e' il seguente: i sindaci dovranno avvalersi in via prioritaria di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato, potendo accedere agli elenchi altre associazioni solo a condizione che non ricevano finanziamenti pubblici. Nulla quaestio, pero', se queste ultime ne ricevono dalla sezione trevigiana del Ku Klux Klan.


Cordiali saluti
sergio briguglio

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