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15 maggio 2009

sul reato di ingresso e soggiorno illegale

Cari amici,
vi propongo una breve considerazione sulle conseguenze
dell'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale in
Italia. E' in gran parte frutto di osservazioni di Simona Moscarelli,
che ringrazio.

Il nuovo art. 10-bis introdotto nel D. Lgs. 286/1998 da art. 1, co.
16 A.C. 2180 (nel testo approvato dalla Camera) prevede che si
proceda anche contro lo straniero che deve essere respinto, ai sensi
di art. 10, co. 2 dello stesso D. Lgs. 286/1998, per aver fatto
ingresso in elusione dei controlli di frontiera ed essere stato
fermato in prossimita' di tale ingresso.

Ovviamente, competente per l'accertamento del reato e' l'autorita'
giudiziaria del luogo in cui viene commesso.

Nel caso in cui, a dispetto degli auspici del Governo e dei
provvedimenti di "respingimento in mare" da esso adottati, dovessero
proseguire a un ritmo intenso gli sbarchi a Lampedusa, il
procedimento penale dovrebbe essere aperto - credo - dalla Procura
di Agrigento.

Il fatto che venga avviato il procedimento penale non blocca il
provvedimento amministrativo di respingimento. Anzi, qualora il
questore riesca ad adottarlo, da' comunicazione al giudice (di pace)
competente per il procedimento penale avviato, e questi pronuncia
sentenza di non luogo a procedere.

Il procedimento penale va invece avanti nel caso in cui non si riesca
a respingere effettivamente lo straniero, ma lo si debba trattenere
in CIE, in attesa di effettuarne l'allontanamento. Va avanti,
altresi', nel caso in cui lo straniero debba essere dimesso dal CIE
per scadenza dei termini (o non possa esservi trattenuto per mancanza
di posto): l'ordine del questore di allontanarsi entro 5 giorni - in
altri termini - non e' assimilabile all'esecuzione del respingimento.

Non ho cognizione esatta della percentuale di stranieri sbarcati a
Lampedusa per i quali il respingimento sia stato eseguito in tempi
brevi, ne' di quella degli stranieri per i quali il questore abbia
emanato l'ordine di allontanamento entro 5 giorni. Immagino, pero',
che quest'ultima sia molto piu' alta della prima, che', altrimenti,
non si vedrebbe la necessita' di adottare i respingimenti in mare (i
non meritevoli di protezione risulterebbero respinti senza
difficolta').

Se questa e' la situazione, e se gli sbarchi proseguiranno in
quantita' rilevante, la Procura di Agrigento sara' travolta da un
carico di lavoro enorme. Il carico di lavoro sarebbe comunque grande
(per il semplice avvio del procedimento) anche se i procedimenti
penali fossero tutti interrotti da sentenza di non luogo a procedere
per avvenuto respingimento (sempre che gli sbarchi proseguano).

Provate allora a rispondere a questo quiz: quale dei seguenti
organismi ha interesse a che gli sbarchi proseguano numerosi e si
adoperera' con ogni mezzo perche' questo avvenga?

a) la Premiata Forneria Marconi;

b) le Giovani Marmotte di Conegliano Veneto;

c) la Stidda.

Se avete risposto a) o b), datevi da fare: le elezioni europee sono
alle porte e voi siete stati candidati dalla Lega.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 maggio 2009

a.c. 2180: odg

Cari amici,


come certamente sapete, la Camera ha approvato ieri i tre maxi-emendamenti del Governo. Il ddl sicurezza verra' approvato oggi dall'Assemblea e sara' trasmesso al Senato per la seconda lettura.



Nella seduta di ieri, il Governo ha anche formulato il parere sugli ordini del giorno presentati. Riporto qui sotto alcuni di quelli di carattere positivo accettati (a condizione di riformulazione, anch'essa riportata).


Di particolare interesse, l'ordine del giorno 60, relativo a registrazione della nascita e riconoscimento del figlio naturale. Il Governo lo accetta a condizione che il dispositivo assuma la seguente forma (notate che articoli e commi sono stati rinumerati):


"impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f), nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso".



Se alla posizione del Governo seguiranno circolari coerenti, sara' in parte attenuato uno dei pericoli derivanti da questo sciagurato ddl.



Certo, varare una disposizione per poi spiegare che il suo significato non e' quello corrispondente al testo approvato e' cosa che richiede una dose di imbecillita' straordinaria. Ma non sembra che questa maggioranza abbia problemi di approvvigionamento.



Cordiali saluti


sergio briguglio




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La Camera,
premesso che:
dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera f) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;
è necessario altresì rilevare che a causa dell'introduzione della fattispecie relativa al reato di immigrazione clandestina - di cui all'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 362 del c.p., ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni;
pertanto gli operatori della scuola, in quanto incaricati di pubblico servizio, rischierebbero di incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 362 c.p. qualora omettessero di denunciare la presenza nella scuola di minori immigrati privi di documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;
il combinato disposto delle nuove norme introdotte dal provvedimento con le disposizioni già vigenti è fortemente lesivo dell'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, poiché indurrebbe gli stranieri privi di permesso di soggiorno a non iscrivere i minori - irresponsabili della propria condizione - alla scuola pubblica al fine di non correre il rischio di essere denunciati e conseguentemente rimpatriati nel proprio Paese d'origine,
impegna il Governo
a garantire effettivamente con al massima urgenza e comunque prima delle prossime iscrizioni scolastiche il diritto allo studio a tutti i minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione giuridica dei propri genitori, e altresì a mettere gli operatori della scuola nelle condizioni di svolgere la propria missione educativa senza il rischio di incorrere in sanzioni.
9/2180/7.Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, De Torre, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, De Blasi, Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais.




Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 9/2180-A/7, a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo a garantire effettivamente, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, il diritto allo studio ai minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione giuridica dei propri genitori».




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La Camera,
premesso che:
dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera f) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;


la modifica apportata, tuttavia, esclude di fatto le scuole d'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, in quanto non rientranti nelle prestazioni scolastiche obbligatorie;
il diritto all'istruzione, sancito dalla Carta dell'Onu del 1989 e ratificato dall'Italia nel 1991, è un diritto precedente la cittadinanza, riguarda il singolo essere umano, ovvero la persona, il soggetto e il minore in particolare,
impegna il Governo
ad adottare con la massima urgenza, e comunque prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative normative al fine di far sì che che la norma citata in premessa includa tutti i percorsi scolastici di ogni ordine e grado.


9/2180/8.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, De Biasi, Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais.





Il Governo accetta l'ordine del giorno Coscia n. 9/2180-A/8 a condizione che sia riformulato come segue: nella parte narrativa si elimina il secondo e il terzo capoverso; la parte dispositiva è così riformulata: «impegna il Governo ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far sì che la norma citata in premessa includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado».




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La Camera,
premesso che:
la norma che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, deve essere considerata, ad avviso dei presentatori, negativamente; si ritiene quantomeno opportuno fornire agli immigrati strumenti che facilitino l'apprendimento e quindi il superamento dei test,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a reperire risorse necessarie a finanziare in tutto il territorio nazionale corsi di lingua italiana al fine di consentire agli immigrati il superamento dei test necessario al rilascio del permesso di soggiorno.
9/2180/9.Sarubbi, De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, De Biasi, Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais





Il Governo accetta l'ordine del giorno Sarubbi n. 9/2180-A/9 a condizione che sia riformulato come segue: nella parte narrativa va precisato che il permesso di soggiorno CE riguarda i soggiornanti di lungo periodo; nella parte dispositiva sostituire le parole: «ad adottare le opportune iniziative normative volte a reperire» con le seguenti: «a valutare le opportune iniziative volte a reperire...».





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La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 22, lettera f), del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, impedisce di compiere atti dello stato civile e di accedere ai servizi pubblici agli stranieri che non siano in possesso del titolo di soggiorno. La norma, che tra le sue conseguenze impedisce la registrazione della nascita, si configura come una misura che ostacola la protezione del minore e della maternità. Peraltro la possibilità della donna in gravidanza di ottenere un permesso per cure mediche per il tempo attestato dal certificato sanitario non riconosce espressamente il diritto al riconoscimento e si presta a dubbi interpretativi. In ogni caso, per poter ottenere il permesso, la madre dovrebbe autodenunziarsi al questore del reato di ingresso illegale nello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16, del disegno di legge in esame. Inoltre, verrebbe poi privato del diritto al riconoscimento del figlio il padre naturale. Ciò nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 2000, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;
una simile norma comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (articolo 31, secondo comma, Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (articolo 30, primo comma, Cost.);


la stessa legge «Bossi-Fini» obbliga la Repubblica italiana a garantire allo straniero i diritti fondamentali della persona ed il rispetto delle Convenzioni internazionali;


la norma è invece in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza ed a crescere nella sua famiglia e a non essere allontanato da essa, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari»;
il rischio di questa grave violazione dei diritti della persona e del minore è stata evidenziata durante le audizioni da molte associazioni e da documenti dell'associazione nazionale dei magistrati minorili e della famiglia, dall'associazione studi giuridici sull'immigrazione, da «Save the children» e da moltissime associazioni cattoliche come le Acli e la Comunità di S. Egidio, eccetera;
la norma è altresì in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce il diritto a formare una famiglia come diritto inviolabile di ogni persona;
tale norma non trova corrispondenza in nessuna politica di altri Paesi europei impegnati nella gestione dei flussi migratori, come ad esempio Germania, Francia, Inghilterra e Spagna;
le conseguenze di tale modifica normativa potrebbero essere gravissime: i bambini non registrati alla nascita resterebbero senza identità, completamente invisibili; vi è inoltre il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano dichiarati dai genitori privi di permesso di soggiorno e siano dichiarati in stato d'abbandono e così avviati alle procedure di adottabilità; per evitare questo rischio è probabile che molte donne in condizione irregolare decidano di non partorire in ospedale, con serissimi rischi per la salute della madre e del bambino, consegnando i bambini ed i loro genitori alla clandestinità, con conseguente rafforzamento delle organizzazione criminali,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f), sia interpretata nel senso indicato dal sottosegretario Mantovano il 28 aprile nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II in sede referente, cioè che la «disposizione in esame ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma.», a tal fine adottando circolari interpretative da diramare a tutti gli uffici di stato civile in cui si esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno per tutti gli atti relativi all'iscrizione della nascita e per la dichiarazione di riconoscimento del figlio, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
9/2180/60.Capano, Zampa, De Biasi, Ferranti, Rossomando, Codurelli, Lenzi, Schirru, Concia.





Il Governo accetta l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60, a condizione che, eliminando tutto il resto, venga riformulato sostituendo il dispositivo come segue: impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f), nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso.




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La Camera,
premesso che:
le politiche dell'immigrazione del Governo, con particolare riferimento all'impatto dirompente che deriverà dall'approvazione del disegno di legge in esame, sono sempre più incentrate sull'ordine pubblico inteso solo e unicamente in termini di mera repressione, esclusione ed espulsione dei migranti, senza prendere in considerazione il fatto che le politiche dell'immigrazione per essere davvero efficaci, devono anche necessariamente comprendere le politiche di integrazione, solidarietà, e accoglienza verso il più bisognoso, avuto particolare riguardo a chi arriva in fuga da paesi devastati da guerre e carestie;


la nostra Costituzione prevede uno statuto fondamentale della persona umana, senza distinzioni di religione, sesso, razza e cittadinanza, che tocca la tutela della salute, il diritto all'istruzione, il diritto-dovere di mantenere i figli, il dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, valori inerenti la persona umana che prescindono dalla distinzione tra cittadino e immigrato;
le soluzioni proposte dal disegno di legge in esame appaiono inoltre del tutto inefficaci ed anzi controproducenti, rispetto alla necessità di governare il fenomeno dell'immigrazione, per sua natura estremamente complesso, poiché si tratta unicamente di misure «manifesto», di contenuto prettamente vessatorio, volte unicamente ad impedire ed ostacolare l'inclusione e l'integrazione dello straniero;
in particolare il disegno di legge introduce un'unica fattispecie di reato, comprensiva sia dell'ingresso illegale che della permanenza oltre il consentito sul territorio dello Stato, il cosiddetto «reato di clandestinità» che uniforma in un unico trattamento sanzionatorio le posizioni di chi è entrato clandestinamente e di chi, pur entrato regolarmente, si sia trattenuto in Italia più del consentito, pur senza mai aver disobbedito ad un provvedimento di espulsione;
una volta accomunate tutte le situazioni di soggiorno irregolare, diverrà giuridicamente impossibile trattare in modo differente la badante che lavora onestamente nelle nostre famiglie da coloro che costituiscono davvero un problema per la sicurezza dei cittadini;
l'introduzione del «reato di clandestinità» produrrà, al contrario, nuova insicurezza per i cittadini: inoltre, lo Stato sarà costretto a celebrare con inutile spesa decine di migliaia di processi che si concluderanno, in caso di condanna, con una sostanziosa pena pecuniaria di fatto inesigibile a carico di persone non abbienti che non di rado sono giunte nel nostro Paese sospinte da necessità gravi, spesso anche a rischio della loro stessa vita;
l'introduzione del reato di soggiorno illegale rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (articolo 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (articolo 362 c.p.) che venga a conoscenza del reato: avremo dunque intere categorie di «spie» loro malgrado;
l'introduzione del reato di immigrazione clandestina certifica il fallimento del Governo in materia di immigrazione: la cooperazione con i Paesi di provenienza per ridurre in loco i problemi che spingono le persone ad emigrare, una delle soluzioni serie che dovrebbe essere adottata, è resa di fatto impossibile, poiché l' l'Italia ha ridotto i fondi per questa finalità e di fatto non si adopera per la cooperazione,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, sul numero delle denunce effettuate da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con riferimento anche al personale sanitario e scolastico, in relazione all'introduzione del nuovo reato di immigrazione clandestina, nonché sull'impatto delle suddette norme sull'organizzazione giudiziaria e sull'aumento delle pendenze presso i giudici di pace.
9/2180/65.Rossomando, Ferranti.




Il Governo accetta l'ordine del giorno Rossomando n. 9/2180-A/65, a condizione che venga riformulato modificando integralmente la parte motiva e sostituendo il dispositivo come segue: «impegna il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a riferire compiutamente in Parlamento su tutti gli effetti conseguenti all'introduzione nell'ordinamento del reato di ingresso clandestino».



7 maggio 2009

Lettera aperta ai deputati sui maxi-emendamenti al DDL sicurezza

Cari amici,

vi giro il testo di una lettera aperta che ho mandato ad un gruppo di deputati.

Cordiali saluti

sergio briguglio


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Egregi Onorevoli,

in attesa di conoscere il testo dei maxi-emendamenti al ddl sicurezza (A.C. 2180) sui quali il Governo intende porre la fiducia, richiamo alcuni punti su cui occorre una riflessione adeguata:


1) La modifica attualmente apportata da art. 45, co. 1, lettera f) A.C. 2180 rende obbligatoria la dimostrazione della regolarita' del soggiorno per il perfezionamento degli atti di stato civile.

Sotto questo profilo, si tenga presente che la registrazione della nascita da parte della madre resterebbe preclusa in tutti i casi in cui questa sia non solo irregolare, ma anche priva di passaporto in corso di validita'. Si noti come, in queste condizioni, l'unica chance della donna per ottenere un permesso di soggiorno (temporaneo) e registrare la nascita del figlio consisterebbe nella presentazione di una (infondata) domanda di asilo (il permesso, in questo caso, le sarebbe rilasciato anche in mancanza di un passaporto valido). Chiedo: e' quello che si vuole?

Riguardo poi al riconoscimento del figlio naturale, questo sarebbe irrimediabilmente precluso allo straniero irregolare. Immaginate che la madre muoia di parto: il padre naturale del neonato non avra' modo di riconoscerlo, a meno, ancora una volta, che non chieda strumentalmente asilo. Chiedo ancora: e' quello che si vuole?

Considerazioni simili potrebbero essere svolte con riferimento ad altri atti di stato civile (matrimonio - vedi anche punto successivo - e registrazione della morte).

Si noti come tutti gli atti di stato civile sono effettuati anche nell'interesse della collettivita' (tant'e' che gli individui sono tenuti, nelle opportune situazioni, ad effettuarli). Se non e' reale intenzione del Governo ostacolare o rendere impossibile il perfezionamento di tali atti nei casi in cui sia coinvolto uno straniero irregolarmente soggiornante, si ripristini l'esonero dalla dimostrazione di regolarita' del soggiorno ai fini di tale perfezionamento (cosi' come e' attualmente previsto da art. 6, co. 1 D. Lgs. 286/1998).


2) La modifica apportata da art. 6, co. 1 A.C. 2180 all'art. 116 c.c. rende impossibile la celebrazione in Italia del matrimonio con uno straniero irregolarmente soggiornante. Questa disposizione viola non tanto il diritto dello straniero stesso (almeno nel caso generale), quanto il diritto del cittadino italiano di sposare, nel proprio Paese, persona che potrebbe legititmamente sposare all'estero. Sarebbe singolare che il cittadino italiano dovesse ricorrere all'ospitalita' di altro paese per veder tutelato un proprio diritto fondamentale!

Puo' altresi' risultare violato il diritto al matrimonio dello straniero rifugiato: qualora intendesse sposare un connazionale irregolarmente presente in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo!

Come nei casi precedenti, la disposizione potrebbe essere aggirata mediante una richiesta strumentale di asilo da parte dello straniero irregolarmente soggiornante. E' questo quello che si vuole ottenere?

Se non e' questo, si modifichi la disposizione in esame, esonerando dalla dimostrazione di regolarita' del soggiorno almeno i casi in cui uno dei coniugi sia cittadino italiano o cittadino straniero destinatario di protezione internazionale.


3) L'introduzione del reato di soggiorno illegale (art. 21 A.C: 2180) ha come unico obiettivo la possibilita' di ricorrere a quanto stabilito da art. 2, co. 2 della Direttiva 2008/115/CE (sui rimpatri). Tale disposizione consente di non applicare la Direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, del reato di soggiorno illegale si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni della Direttiva che privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e senza ricorso alla detenzione.



Lo stesso risultato potrebbe pero' essere raggiunto, senza bisogno di assimilare a reato il soggiorno illegale, in base alla disposizione, assai generale, di cui all'art. 15, co. 1 lettera a) della stessa Direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo in tutti i casi in cui vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre essere legittimamente ravvisato dall'Amministrazione.



Per contro, l'introduzione del reato espone lo straniero irregolarmente soggiornante ad un continuo rischio di denuncia (obbligatoria, se a rilevare la condizione di soggiorno illegale e' un qualsiasi incaricato di pubblico servizio o un pubblico ufficiale). Per effetto di questa situazione, l'immigrato irregolare sara' indotto a vivere piu' lontano possibile dal circuito della legalita' e sara', comunque, continuamente ricattabile.

Se l'immigrazione irregolare fosse una anomalia nel nostro paese, questa forma di separazione tra la societa' normale e lo straniero irregolare potrebbe anche apparire sensata. Dal momento, pero', che - come tutti sanno - una fase di soggiorno irregolare ha caratterizzato l'esperienza migratoria di oltre il novanta per cento degli stranieri oggi legalmente soggiornanti, un effetto di questo genere finisce per rendere irreversibilmente patologico un percorso che, fino ad oggi, e' risultato nei fatti fisiologico.

Un'ultima osservazione: la disposizione di cui all'art. 45, co. 1, lettera t), che sopprimeva art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, destinata ora ad essere rimossa, era nata - stando alle dichiarazioni del Ministro Maroni - per dare agli operatori sanitari una maggior liberta' nel segnalare, col referto, situazioni legate alla commissione di delitti. Si noti come l'introduzione del reato di soggiorno illegale tratterra' i medici dal presentare referto anche quando - poniamo - si trovino di fronte ad una straniera irregolare vittima di stupro. L'art. 365 c.p., infatti, stabilisce che non vi e' obbligo di referto quando possa conseguirne un procedimento penale a carico dell'assistito. E in un caso come quello ipotizzato, paradossalmente, si aprirebbero due procedimenti penali: uno, per stupro, a carico di ignoti; l'altro, per soggiorno illegale, a carico della vittima di stupro!

E' questo che si vuole? Se la risposta e' negativa, si sopprima l'art. 21 A.C. 2180.

Cordiali saluti

sergio briguglio

5 maggio 2009

a.c. 2180: altre notizie

Cari amici,


terminata la riunione del Comitato dei 18 (le commissioni in gioco sono due), il quadro sembra essere - se capisco bene - il seguente:



a) verrebbe soppressa la disposizione di cui all'art. 42 A.C. 2180, che imponeva la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica;



b) verrebbe modificato art. 45, co. 1, lettera f) A.C. 2180, in modo da lasciare in vita la deroga all'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno in relazione all'accesso ai servizi scolastici.



Resterebbero intatte le disposizioni assolutamente negative, vecchie e nuove, di questo disegno di legge:



1) preclusione, per l'irregolare, della celebrazione del matrimonio;



2) preclusione del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita e riconoscimento del figlio naturale, in primo luogo);



3) reato di ingresso e/o soggiorno illegale;



4) contratto di integrazione (permesso a punti);



5) tassa su rilascio e rinnovo del permesso;



6) obbligo di certificazione dell'idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento;



7) condizionamento del rilascio della carta di soggiorno al superamento di un test di lingua italiana;



8) condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale;



9) prolungamento del periodo necessario per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e (forse) declassamento di tale acquisto a "concessione";



10) prolungamento dei termini per la detenzione in CIE;



11) limitazione al caso di convivenza con parenti entro il secondo grado dell'inespellibilita' del familiare straniero di cittadino italiano;



12) introduzione delle ronde.



Notate come, permanendo l'introduzione del reato di soggiorno illegale, il problema della denuncia da parte degli operatori della struttura sanitaria o scolastica e' solo attenuato. Gli artt. 361 e 362 c.p. continuerebbero ad obbligare tali operatori, se pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a denunciare lo straniero della cui condizione di irregolarita' vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.



Il ministro Maroni conferma questo punto (vedi, sul mio sito, un articolo del Corriere), dopo aver impiegato l'intera mattinata per capire che i presidi della lettera di Fini erano sdruccioli.



Resta molto alto il rischio che il Governo ponga la fiducia su maxi-emendamenti, in modo tale da blindare il testo e da non lasciare spazio a votazioni a scrutinio segreto.



Cordiali saluti


sergio briguglio


   

29 aprile 2009

a.c. 2180: emendamenti approvati dalle commissioni

Cari amici,
ieri le Commissioni I e II della Camera hanno esaminato tutti gli emendamenti al ddl sicurezza (A.C. 2180).


Trovate resoconto ed emendamenti sul mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio)


Riporto qui sotto quelli approvati in relazione alla condizione degli stranieri.


Con l'eccezione della soppressione della disposizione che cancellava il divieto di segnalazione dello straniero irregolare che ricorra alle prestazioni sanitarie, il quadro e' sconfortante.


Riporto in coda il resoconto del dibattito sull'art. 45. Vi prego di apprezzare quanto detto da Mantovano in relazione alla modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (obbligo di esibizione del permesso anche per il perfezionamento degli atti di stato civile). Mi auguro che l'Italia sappia restituire presto un giurista di questo calibro all'allevamento dei maiali.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, dopo le parole: figli nati aggiungere le seguenti: o adottati.
4. 7. Bucchino, Miotto, Binetti, Murer, Grassi, Bossa, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi.
(Approvato)





Nota: Rilevano i figli adottati ai fini del dimezzamento dei tempi per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio


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Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Articolo 9-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi: 1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.».
4. 14.Il Governo.
(Approvato)





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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione detto straniera, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine dei trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
5. 01. (Nuova Formulazione) I Relatori.
(Approvato)





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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».

6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.
(Approvato)


Nota: sostituzione, in alcuni casi, del nulla-osta al matrimonio con dichiarazione.




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Al comma 1, lettera b), capoverso Art 602-bis, sostituire le parole: articoli 600, 601 e 602, con le seguenti: articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.
13. 4.Cosenza.

(Approvato)




Nota: estensione del novero dei reati a seguito dei quali si perde la potesta' genitoriale.




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Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
45. 102. Governo.
(Approvato)



Nota: unificazione dei termini per la richiesta di rinnovo del permesso.


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Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. II periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
e conseguentemente sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in curo 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in curo 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 por l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella 1

(articolo 66, comma 1, lettera a)

2009
2010
2011
Ministero dell'economia e delle finanze
7.582.000
3.403.000
3.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
36.475.000
30.029.000
23.374.000
Ministero della giustizia
911.000

805.000
Ministero degli affari esteri
2.386.000
26.455.000
20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
499.000
2.417.000
2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
22.000
521.000
514.000
Ministero per i beni e le attività culturali
526.000
1.971.000
1.947.000

Totale . . .
48.401.000
64.796.000
52.912.000
Tabella 2

(articolo 66, comma 1, lettera b)

2010
Ministero dell'economia e delle finanze
500.000
Ministero degli affari esteri
3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali
80.000

Totale . . .
3.580.000
45. 100.Governo.

(Approvato)



Nota: prolungamento dei termini per la detenzione in CIE.


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Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c) le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado».
45. 101.Governo.
(Approvato)



Nota: limitazione al caso di convivenza con parenti entro il secondo grado dell'inespellibilita' del familiare straniero di cittadino italiano


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Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 2.I Relatori.

(Approvato)




Nota: soppressione della disposizione che cancellava il divieto di segnalazione.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).
1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi i e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 10.(Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)




Nota: ronde.




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Sull'art. 45




Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 45 ad esclusione degli emendamenti del Governo 45.102, 45.100 e 45.101, nonché degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21, Turco 45.44, Narducci 45.35, Zaccaria 45.66, Contento 45.37, Di Biagio 45.18, Capano 45.10, Vietti 45.29, Bernardini 45.8 e Palomba 45.51.
Roberto ZACCARIA (PD), premesso che tutti gli emendamenti all'articolo 45 sono importanti in quanto tutte le disposizioni dell'articolo limitano diritti fondamentali della persona, si soffermerà soltanto sull'emendamento Ferranti 45.59, soppressivo della lettera f) del comma 1. La disposizione tende infatti ad impedire il riconoscimento dei figli da parte degli immigrati irregolari, colpendo in questo modo la persona direttamente alla nascita e in qualche misura negandole l'esistenza, ed è pertanto la più grave ed incivile tra le disposizioni del provvedimento.
Guido MELIS (PD) rileva che l'articolo 45 è il cuore del provvedimento, quello nel quale si concentra il maggior numero di disposizioni inique: dal contributo per il permesso di soggiorno all'arresto per chi non esibisce il documento di identità; dal test di conoscenza della lingua italiana, di per sé condivisibile ma del quale non si specificano le modalità rimettendolo alla discrezionalità della pubblica amministrazione, all'obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici. A quest'ultimo riguardo, è infatti vero che i relatori hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera t) del comma 1, ma è altresì vero che, nel momento in cui l'immigrazione clandestina è configurata come reato, è obbligo di ogni pubblico ufficiale procedere alla sua denuncia all'autorità giudiziaria.
Cinzia CAPANO (PD) si sofferma in particolare sulla lettera f) del comma 1, la quale, se letta in combinato disposto con il resto dell'ordinamento, comporta effetti che ritiene non siano voluti dalla maggioranza: di certo infatti nessuno intende vietare il riconoscimento del figlio agli immigrati irregolari, il che, oltre che ai più elementari principi etici, sarebbe contrario alle convenzioni internazionali in materia di infanzia. Eppure l'effetto che deriva dalla disposizione citata è appunto che gli immigrati clandestini, non essendo in condizione di esibire il permesso di soggiorno, non potranno procedere al riconoscimento del figlio, con la conseguenza che il minore sarà dichiarato automaticamente non riconosciuto e adottabile.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che durante la gestazione e per i sei mesi successivi al parto non possa procedersi all'espulsione della madre e che il questore debba rilasciare a quest'ultima, per tale periodo, un permesso di soggiorno. Tale diritto è stato esteso dalla Corte costituzionale al marito convivente della donna che partorisce. Alla



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nascita del bambino, pertanto, i genitori risulteranno in regola con il permesso di soggiorno e sarà pertanto loro consentita non soltanto la dichiarazione di nascita ma anche la richiesta di qualunque provvedimento che abbia come presupposto il regolare soggiorno sul territorio nazionale. Si aggiunga che il testo in esame preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino.
Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la precisazione resa dal rappresentante del Governo non sia convincente. In ogni caso, nel prendere atto con soddisfazione che il Governo nega di voler perseguire l'obiettivo di impedire ai genitori che siano immigrati irregolari di poter riconoscere i propri figli, ritiene che non dovrebbero esserci allora obiezioni ad una riformulazione della norma che eviti ogni possibile equivoco interpretativo che porti alle conseguenze illustrate.
Mario TASSONE (UdC) ritiene che, considerata l'estrema delicatezza della questione, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sul punto in vista della discussione in Assemblea.

Giovanni CUPERLO (PD) ricorda che, nell'ambito delle audizioni svoltesi la scorsa settimana, l'organizzazione Save the children ha manifestato una forte preoccupazione sulla disposizione in esame, esprimendo il timore che essa possa indurre le donne a non recarsi in ospedale per il parto, con gravi rischi conseguenti di aumento della mortalità neonatale e per la salute pubblica. Ritiene che, di fronte a tali rischi, sarebbe saggio che il Governo e la maggioranza si assumessero la responsabilità di riformulare la disposizione in esame per evitare che sorgano equivoci in sede di interpretazione.
Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, considerato il limpido e convincente chiarimento fornito dal sottosegretario Mantovano e sottolineato che nessuno della maggioranza ha mai inteso impedire l'iscrizione dei nuovi nati all'anagrafe, non ritiene necessaria alcuna modifica alla norma in esame.
Federico PALOMBA (IdV) rileva la sussistenza di una evidente discrasia tra l'interpretazione letterale dell'articolo 45, comma 1, lettera f), con effetti fortemente discriminatori e preoccupanti, e l'interpretazione che della norma viene fornita dal Governo e dalla maggioranza. Invita quindi il Governo a risolvere tale questione interpretativa.
Anna Paola CONCIA (PD) nel replicare al relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, precisa che il collega Cuperlo non ha fatto riferimento a polemiche giornalistiche, bensì alle audizioni svoltesi dinanzi a queste Commissioni.
Donatella FERRANTI (PD) rileva che il sottosegretario Mantovano ha dato dell'articolo 45, comma 1, lettera f) un'interpretazione che dimostra come il significato letterale della stessa diverga da quella che sembra essere l'intenzione del Governo. Ritiene pertanto assolutamente indispensabile riformulare o sopprimere la norma, per evitare ambiguità interpretative.
Roberto ZACCARIA (PD) rileva come dal dibattito siano emersi tutti i possibili, gravi ed inquietanti equivoci interpretativi e applicativi insiti nella formulazione dell'articolo 45, comma 1, lettera f), che costituisce una norma assolutamente qualificante del provvedimento in esame. Chiede quindi al Governo e ai relatori di chiarire se vi sia la disponibilità a sopprimere tale disposizione, eventualmente con l'impegno a verificare la possibilità di addivenire in Assemblea ad una formulazione maggiormente condivisa che non susciti dubbi interpretativi. Avverte che, in mancanza di tale disponibilità, i deputati del gruppo del Partito democratico saranno costretti a prendere atto dell'inutilità della prosecuzione del dibattito e ad abbandonare i lavori delle Commissioni.



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Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che, pur sussistendo la massima disponibilità del Governo al dialogo e all'approfondimento, nel caso di specie, come già chiarito, non esistono i rischi paventati dall'opposizione. Ribadisce, infatti, che la disposizione in esame ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma. Non ritiene, pertanto, che sussistano motivi per sopprimere o modificare la disposizione in esame.
Roberto ZACCARIA (PD), alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, annuncia che i deputati del gruppo del PD abbandoneranno i lavori delle Commissioni.
I deputati del gruppo del Partito democratico abbandonano i lavori delle Commissioni.
Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che la norma in esame presenta oggettivi profili di ambiguità interpretativa e invita il Governo ad una maggiore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.54, 45.5, 45.17, 45.38, 45.56 e 45.16, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zeller 45.33 e approvano l'emendamento 45.102 del Governo.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.57, 45.58, 45.59, 45.36, 45.22, 45.13, 45.11, 45.4 e 45.47, si intende che essi vi abbiano rinunziato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Palomba 45.53 e Vietti 45.28.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.48, 45.25, 45.60, 45.6, 45.61 e 45.27, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 45.30, volto a prevedere che il test di conoscenza della lingua di cui all'articolo 45, comma 1, lettera h), debba avere ad oggetto la lingua italiana o la lingua tedesca nella provincia di Bolzano. Raccomanda l'approvazione di tale emendamento ritenendo che altrimenti la norma sarebbe affetta da un vizio di costituzionalità.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento Zeller 45.30.
Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Zeller 45.30, ritenendo che esso stesso, introducendo un trattamento differenziato non per tutte le zone caratterizzate da bilinguismo ma per la sola provincia di Bolzano, possa introdurre nella disposizione un elemento di incostituzionalità.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 45.30, invitando il Governo e i relatori ad un approfondimento della questione in vista dell'esame in Assemblea.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.34 e 45.49, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.100.
Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Dussin 45.9. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.3, 45.62, 45.63 e 45.64, si intende che essi vi abbiano rinunziato.



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Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.101.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.40, 45.19, 45.1, 45.46, e 45.20, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira i propri emendamenti 45.32 e 45.31.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.41, 45.12, 45.52, 45.65, 45.43, 45.15, 45.26, 45.7, 45.42, 45.44, 45.35, 45.66, 45.18, 45.10, 45.8 e 45.51, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29, non saranno posti in votazione gli emendamenti Mussolini 45.23 e 45.24. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.39, 45.45 e degli articoli aggiuntivi 45.01, si intende che essi vi abbiano rinunziato.

lettera aperta ai deputati sul ddl sicurezza

Cari amici,
appendo qui sotto la lettera aperta che ho inviato a un gruppo di deputati su alcuni aspetti estremamente critici del ddl sicurezza (a.c. 2180).

Mi auguro che su questi (e su altri) punti, si levino nei prossimi giorni (il ddl va probabilmente in Aula domani) voci piu' autorevoli della mia (es.: Chiesa Cattolica).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Egregi Onorevoli,

in seguito all'approvazione, da parte delle Commissioni I e II della Camera, delle disposizioni di cui all'art. 21, all'art. 45, co. 1, lettera f) e all'art. 6, co. 1 del Progetto di legge in materia di sicurezza pubblica (PDL 2180), desidero fare osservare quanto segue:


1) L'introduzione del reato di soggiorno illegale (art. 21 PDL 2180) rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) che venga a conoscenza di una situazione di irregolarita' del soggiorno.

In particolare, i direttori di scuole elementari e i presidi saranno costretti a denunciare il genitore del minore iscritto a scuola, ove ne rilevino la condizione di soggiorno illegale.

Si noti come al minore straniero, quale che sia la condizione di soggiorno, si applichi (art. 38 D. Lgs. 286/1998 e art. 45 DPR 394/1999) il diritto/dovere di istruzione scolastica. L'esistenza di un rischio/certezza di denuncia indurrebbe i genitori in condizioni di soggiorno illegale a non mandare i figli a scuola.

Per di piu', producendosi il reato in questione, non appena entrata in vigore la legge, col semplice perdurare della condizione di irregolarita', presidi e direttori sarebbero tenuti a denunciare i genitori dei minori gia' iscritti per i quali sia nota la condizione di soggiorno illegale.

E' opportuno osservare come motivazione dichiarata dell'introduzione del reato di soggiorno illegale sia l'intento di avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE (sui rimpatri). Tale disposizione consente di non applicare la Direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, del reato di soggiorno illegale si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni della Direttiva che privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e senza ricorso alla detenzione.

Lo stesso risultato potrebbe pero' essere raggiunto, senza bisogno di assimilare a reato il soggiorno illegale, in base alla disposizione, assai generale, di cui all'art. 15, co. 1 lettera a) della stessa Direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo in tutti i casi in cui vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre essere legittimamente ravvisato dall'Amministrazione.



2) La modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 introdotta da art. 45, co. 1 lettera f) PDL 2180, sopprimendo la deroga relativa al perfezionamento degli atti di stato civile, rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno a tale fine. Le diverse tesi, emerse nel dibattito, secondo le quali l'obbligo sussisterebbe solo ai fini del rilascio di licenze e simili, o solo quando si tratti di atto nell'interesse esclusivo dello straniero, richiederebbero, per avere fondamento, una opportuna riformulazione della disposizione in questione.

Risulta colpita da questa modifica, in particolare, la possibilita' per l'immigrato irregolare, di perfezionare gli atti relativi alla registrazione della nascita, al riconoscimento del figlio naturale e al matrimonio.


2.a) Ai fini della registrazione della nascita, la possibilita' per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno (art. 28, co. 1 DPR 394/1999), piu' volte richiamata nel dibattito, non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso puo' essere rilasciato solo in presenza di passaporto valido (art. 9 DPR 394/1999).


2.b) Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre irregolarmente soggiornante sarebbe invece precluso in modo assoluto, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale. La Corte Costituzionale, infatti, con Sent. 376/2000, ha esteso la condizione di inespellibilita' al marito della donna incinta o che abbia partorito da poco (purche' con essa convivente), ma ha escluso, con Ord. 192/2006, che tale condizione si estenda anche al padre naturale del bambino.


2.c) Risulterebbe preclusa, allo straniero irregolarmente soggiornante, anche la celebrazione del matrimonio in Italia, non solo dalla disposizione di cui all'art. 45, co. 1, lettera f) PDL 2180, ma anche dalla modifica dell'art. 116 c.c. apportata da art. 6, co. 1 PDL 2180 (necessita' di dimostrare la regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione di matrimonio in Italia da parte di straniero).

Obiettivo implicito di queste modifiche e', evidentemente, quello di impedire che lo straniero irregolarmente soggiornante possa guadagnare una condizione di soggiorno legale dalla celebrazione del matrimonio. Si noti pero' come questa possibilita' sia prevista dalla normativa vigente solo quando lo straniero sposi un cittadino italiano o un cittadino dell'Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o un rifugiato; non lo e', invece, quando il coniuge sia uno straniero soggiornante in Italia per motivi diversi dall'asilo.

Impedire la celebrazione del matrimonio si configura quindi come mera lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dalle convenzioni internazionali (e, quindi, da art. 117 Cost.), quando si tratti di matrimonio col generico straniero. Negli altri tre casi, la disposizione, pur non risultando incongrua con la finalita' implicita, si tradurrebbe in una intollerabile lesione di quel diritto anche per un soggetto terzo cui l'ordinamento riserva la massima tutela (il cittadino italiano) o, comunque, una tutela rafforzata dal diritto comunitario (il cittadino dell'Unione Europea) o dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (il rifugiato).

Vi chiedo, in vista dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera, di tenere nella dovuta considerazione gli argomenti qui esposti e di operare perche' non vengano varate norme lesive di diritti fondamentali e del tutto estranee al bisogno di sicurezza dei cittadini.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

28 aprile 2009

punti gravi del ddl sicurezza

Cari amici,
oggi riprende nelle Commissioni I e II della Camera l'esame del ddl sicurezza (A.C. 2180).

Riporto di seguito l'elenco delle questioni piu' gravi poste dal ddl.

1) Soppressione del divieto di denuncia dell'irregolare che si rivolga alla struttura sanitaria (art. 35, co. 5 T.U.). La maggioranza avrebbe deciso di eliminare dal ddl questa modifica.

2) Reato di soggiorno illegale. L'introduzione del reato creera' problemi, anche nell'ipotesi di cancellazione della modifica dell'art. 35, co. 5 T.U., con riferimento alla situazione dei genitori irregolari di minore iscritto a scuola: il preside sara' sottoposto all'obbligo di denuncia nei loro confronti.

Si noti come la motivazione dell'introduzione del reato non sia peregrina, dal punto di vista di Maroni: art. 2, co. 2 della Direttiva 115/2008 (sui rimpatri) consente di non applicare la direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio e' sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione del reato si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni garantiste della direttiva (rimpatrio volontario, senza detenzione, etc.).

Notate pero' che lo stesso risultato Maroni potrebbe ottenerlo in base al generalissimo art. 15, co. 1 lettera a) della stessa direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo ove vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre essere legittimamente ravvisato dall'amministrazione.

3) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai fini dell'accesso ai servizi (sanita' esclusa) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, rileva soprattutto la questione dei servizi scolastici: se il genitore dovra' esibire il permesso, il preside sara' messo di fronte all'eventuale condizione di soggiorno illegale (del genitore, non del figlio), e non potra' fare altro che sporgere denuncia, trattandosi di un reato perseguibile d'ufficio (vedi punto 1).

Per quanto riguarda la registrazione della nascita, la possibilita' per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso puo' essere rilasciato solo in presenza di pasaporto valido.

Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre clandestino sarebbe semplicemente impossibile, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale.

4) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia. Concorre con il punto precedente a violare, anche per il cittadino italiano, il diritto di costituire una famiglia legititma, quando si voglia sposare una persona irregolarmente soggiornante.

5) Obbligo di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica. Vale per tutti (anche italiani e comunitari) e viola il diritto alla liberta' di circolazione dei cittadini (italiani, in primo luogo). Notate che, in base alla legge, la persona che abbia un alloggio non idoneo dovrebbe comunque essere iscritta all'anagrafe come "senza fissa dimora". Non si vede quale effetto positivo possa avere la modifica.

6) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento. Moltissimi edifici nei centri storici sono privi di tale idoneita', eppure sono normalmente abitati da cittadini italiani. La normativa europea prescrive che si possa imporre solo la disponibilita' di un alloggio considerato "normale" nella regione dove lo straniero vive.

7) Introduzione del permesso a punti. Da' luogo ad un appesantimento intollerabile del lavoro dell'amministrazione, gia' in difficolta' cronica con il rispetto dei tempi di legge per rilascio e rinnovo dei permessi.

8) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. Si noti come il possesso di tale permesso e' condizione necessaria, oggi, per l'accesso a misure di assistenza sociale per invalidi. La persona con invalidita' psichica rischierebbe di restare esclusa dal godimento di tali misure per il fatto di non essere in grado di superare il test.

9) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Si colpisce, in un momento di crisi economica, la parte piu' fragile della popolazione.

10) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore eta', alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale. Vanifica l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in questi anni, rischia di incentivare un'immigrazione di infra-quindicenni e induce all'abbandono dei progetti di inserimento i minori non accompagnati per i quali la conversione dovesse risultare inevitabilmente preclusa.

Cordiali saluti
sergio briguglio