10 luglio 2008

sospensione della carcerazione: errata-corrige

Cari amici,
Davide Petrini, che insegna diritto penale
all'Universita' del Piemonte Orientale, corregge
l'affermazione contenuta nel mio messaggio di
ieri sulla sospensione condizionale della pena.

Lo ringrazio e vi giro il suo messaggio.

Cordiali saluti
sergio briguglio


>L'art. 656 c.p.p. non riguarda la sospensione condizionale della pena
>disposta dal giudice all'esito della sentenza di condnna sino a due anni,
>ma la sospensione dell'ordine di carcerazione, disposto dal pubblico
>ministero, per le condanne definitive sino a tre anni (l. Simeone), per
>consentire di applicare l'affidamento in prova o le altre misure
>alternative, da liberi. Non che cambi molto nella sostanza: in realtà,
>quando condannati a pena sino a tre anni, i soggetti in situazione di
>irregolarità vedranno eseguita nei loro confronti la sentenza di condanna,
>e potranno richiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa
>solo da dentro il carcere stesso, con l'inevitabile aumento della
>popolazione carceraria che tu paventi. Aumento che, ovviamente, ancora una
>volta, colpirà persone ai margini, prive di quegli aiuti sociali
>indispensabili per avere una misura alternativa. Non solo, pertanto, ci
>andranno di più, in carcere, ma continueranno a restarci di più.

7 luglio 2008

decreti legislativi correttivi: ricongiungimento a rischio

Cari amici,
provo a fare il punto sulle proposte di riforma in materia di immigrazione all'esame del Parlamento. Mi limito qui agli schemi di decreto legislativo in materia di ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei comunitari.


1) D. Lgs. ricongiungimento


La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo "ricongiungimento". Col parere, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunita' di apportare ulteriori restrizioni alla disciplina. La piu' grave di queste riguarda la soglia di reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento. Si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.


Ricordo che la soglia fissata dalla normativa attuale corrisponde all'importo dell'assegno sociale quando il nucleo e' costituito da due persone; al doppio dell'assegno sociale per nuclei di tre o quattro persone; al triplo, per nuclei piu' numerosi.


L'invito della Commissione e' frutto dello sforzo congiunto delle intelligenze dell'On. Bertolini e dell'On. Zeller (ma ignoro chi dei due sia deputato a leggere e chi a scrivere). Se il Governo lo accogliera', potranno godere del diritto all'unita' familiare solo pochi immigrati agiati.


Per di piu', la limitazione rendera' impossibile il rinnovo del permesso per le famiglie che gia' si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di questa fascia agiata. Ai fini del rinnovo del permesso, infatti, lo straniero deve dimostrare di disporre di un reddito, per se' e per i propri familiari, di entita' pari a quello fissato dalle norme sul ricongiungimento. Inutile dire che la nascita di un figlio in Italia aggravera' la condizione di soggiorno dello straniero in modo drammatico (piu' di quanto non lo faccia gia' oggi). Questo fatto, a sua volta, fara' crescere di molto il numero degli aborti tra le donne immigrate.


Effetti negativi analoghi si avranno infine sull'accesso al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sul godimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi per residenza elettiva o per studio dei cittadini comunitari e dei loro familiari (anche in questi casi, rileva la soglia di reddito prevista per il ricongiungimento dello straniero).


Osservo come queste restrizioni creerebbero altrettanti situazioni di incompatibilita' tra la normativa italiana e quella comunitaria. Piu' precisamente, le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la disponibilita' di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza pubblica.




Otre alla questione della soglia di reddito per il ricongiungimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera invita il Governo


- ad estendere a sei mesi (dagli attuali tre) la durata del periodo al termine del quale, in mancanza di risposta sulla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento, tale nulla-osta non e' piu' necessario ai fini della richiesta di visto;


- a prevedere che ai fini del ricongiungimento con il genitore a carico lo straniero debba stipulare un'assicurazione sanitaria;


- a riformare le norme che oggi consentono l'ingresso per ricongiungimento del genitore naturale di minore soggiornante in Italia (norme che, in particolare, fanno salvo, nei casi di matrimonio poligamico, il diritto all'unita' familiare dell'incolpevole minore senza recare danno al nostro ordine pubblico).




Mi auguro che il Governo tenga i suggerimenti partoriti dagli On. Bertolini e Zeller nella considerazione che essi (i suggerimenti e gli onorevoli) meritano. Mi auguro anche che istituzioni tradizionalmente attente alla difesa dei deboli, della vita e della famiglia (la Chiesa cattolica, per esempio) si muovano in base ai principi per cui sono nate.




2) D. Lgs. asilo


Nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo "asilo", anche a seguito delle istanze presentate dall'ACNUR e dalle associazioni, il Governo si e' detto disposto a rivedere la questione piu' delicata: quella dell'effetto sospensivo del ricorso. Il sottosegretario Mantovano ha affermato che tale effetto potrebbe essere salvato (con opportuna revisione dello schema di decreto legislativo), escludendolo solo nei casi di domande presentate da persone gia' destinatarie di provvedimento di espulsione o respingimento o di domande rigettate perche' giudicate dalla Commissione territoriale "manifestamente infondate".


Il fatto che il Governo intenda rivedere lo schema di decreto legislativo e' senz'altro positivo. Quanto alla soluzione prospettata da Mantovano vedo due problemi:


- non c'e' modo, per lo straniero che si presenti alla frontiera, di costringere la polizia a ricevere la domanda di asilo prima dell'adozione di un provvedimento di respingimento (lo straniero che, essendo gia' sul territorio dello Stato, intenda presentarsi in questura per presentare domanda potrebbe, al limite, per evitare analoga impossibilita', farsi accompagnare da un avvocato o da un semplice testimone);


- la nozione di "manifesta infondatezza" e' assai critica e puo', tutt'al piu', essere utilizzata allo scopo di applicare una procedura d'urgenza in fase di esame. Mi sembra di problematica applicazione in relazione all'esito di una domanda. La Commissione territoriale, infatti, non assegna un voto alla domanda di asilo. Decide solo se e' fondata o infondata. Guai se la Commissione respingesse due domande di asilo infondate definendone una "infondata" e l'altra
"manifestamente infondata". Cosa dovremmo intendere? che la prima forse e' fondata, ma la Commissione non ha tanta voglia di esaminarla con cura e rinvia la decisione effettiva al giudice del ricorso? E' un po' come ammonire che un'azione e' "severamente vietata"...




3) D. Lgs. comunitari


Riguardo allo schema di decreto legislativo "comunitari" - il peggiore dei tre - osservo, con piacere, come la relatrice, On. Souad Sbai (PdL), abbia avanzato dubbi sulla compatibilita' di alcune delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con la Direttiva 38/2004 (in particolare, la disposizione che tratta, ai fini dell'allontanamento, la mancata richiesta di iscrizione anagrafica o di carta di soggiorno alla stregua di motivo imperativo di pubblica sicurezza).


Il sottosegretario Mantovano ha promesso che il Governo approfondira' i punti critici messi in evidenza dalla relatrice.


Mi auguro che la relatrice e la Commissione non si accontentino delle risposte "pulitine" e insipide che il Governo da' di solito in questi casi ed evitino che sia varato un provvedimento destinato ad essere censurato dalla Corte di Giustizia CE.




Cordiali saluti
sergio briguglio




p.s.: Evito, per non eccedere in lunghezza, di affrontare in questo messaggio altre questioni importanti; in particolare, l'esame del decreto-legge 92/2008 alla Camera e del ddl "sicurezza" al Senato e il problema, sollevato dall'On. Zaccaria, della legittimita' di decreti legislativi "correttivi e integrativi" di contenuto tale da alterare profondamente l'orientamento di quelli emanati sulla base della delega primaria. Conto di affrontare questi punti in successivi messaggi.

27 giugno 2008

decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Friday, June 27, 2008 6:50 PM
Subject: decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria


Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del decreto-legge 112/2008 (recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria).


Alemno due disposizioni hanno un effetto diretto sugli stranieri e/o i cittadini comunitari:


1) l'art. 37, co. 2:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».





2) l'art. 20, co. 10:


10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel

territorio nazionale.






Della prima disposizione vi ho gia' detto in un precedente messaggio. E' finalizzata in primo luogo a negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Si trattera' di vedere se il trattamento meno favorevole riservato in questo modo ai cittadini comunitari rispetto a quello (codice STP) previsto per cittadini stranieri in condizioni soggettivamente analoghe sia costituzionalmente legittimo.


La seconda disposizione e' mirata in primo luogo ad evitare che i genitori a carico ricongiunti con il cittadino straniero che chieda il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (slp) possano ottenere da subito l'assegno sociale.


Paradossalmente, questa disposizione potrebbe evitare un'altra (piu' dannosa) restrizione: il D. Lgs. 5/2007, infatti, ha soppresso la disposizione che prevedeva esplicitamente che in caso di ricongiungimento con straniero gia' titolare di permesso CE slp (al tempo, "carta di soggiorno") al familiare appena entrato fosse rilasciato analogo permesso. L'ambiguita' creatasi a seguito di tale soppressione sta inducendo molte questure a negare il rilascio del permesso CE slp al familiare appena entrato, imponendogli una autonoma attesa di cinque anni. La ragione di questa scelta (legittima, ma oggettivamente dannosa) e' proprio quella di evitare che lo Stato debba da subito sobbarcarsi un onere assistenziale. Il fatto che ora l'assegno sociale sia esplicitamente negato per tutti i primi cinque anni di soggiorno potrebbe indurre le questure a rilasciare comunque il permesso CE slp, non comportando questo fatto oneri particolari per lo Stato.


(Rileggendo queste ultime righe alla luce dei comportamenti del Governo di questi ultimi tempi resto commosso dalla mia ingenuita'...)


Ringrazio, in ogni caso, Francesca Colecchia e Silvia Canciani per avermi segnalato la disposizione di cui al punto 2).


Osservo infine come l'applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari con diritto di soggiorno in Italia sia in contraddizione con l'art. 10 bis del Regolamento CEE 1408/71 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/reg-cee-1408-1971.pdf), che garantisce la parita' di trattamento anche con riferimento ad alcune prestazioni a carattere non contributivo. Tra queste, per quanto riguarda l'Italia, e' incluso l'assegno sociale (All. II bis al Regolamento). La stessa disposizione dovrebbe quindi essere immediatamente disapplicata con riferimento ai cittadini comunitari e ai loro familiari.


Su queste mie affermazioni chiedo ovviamente il conforto degli esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio






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Regolamento CEE 1408/71:




Articolo 10 bis (10)
Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico.






Allegato II bis
...
J. Italia
...
h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)

















26 giugno 2008

pacchetto sicurezza

Cari amici,


1) alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo aggiornato al 25/6/2008 delle modifiche in materia di condizione dei cittadini stranieri e comunitari apportate dal pacchetto sicurezza. Nel documento si tiene conto delle modifiche al decreto-legge 92/2008 approvate dal Senato.


2) Riporto qui sotto un messaggio che ho inviato ad alcuni membri della Commissione Affari costituzionali del Senato in merito allo schema di decreto legislativo "comunitari".


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Egregi Senatori,
desidero proporVi alcune osservazioni in relazione allo schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".


Mi sembra che vi siano alcune disposizioni in insanabile contrasto con quelle della Direttiva 38/2004. In particolare, l'art. 1, co. 1 dello schema di decreto legislativo apporta, tra le altre, le seguenti modifiche al vigente d. lgs. 30/2007:


"b) l'articolo 9, comma 2, è sostituito dal seguente : "Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.";


...


e) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente : "1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ";


...


h) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica o alla moralita' pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il buon costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere. ";"




Ritengo che queste disposizioni violino le seguenti della Direttiva 38/2004:


I) art. 8, co. 2:


"2. ... L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato
passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie."




II) art. 9, co. 3:


"3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di
soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate
e non discriminatorie.
"




III) art. 27, co. 2:


"2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento

personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
...
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non

sono prese in considerazione."






La misura dell'allontanamento, benche' formalmente presentata dallo schema di decreto legislativo quale misura a tutela della sicurezza pubblica, non puo' essere infatti ritenuta una "misura proporzionata", dato che l'allontanamento e' la misura piu' grave che puo' essere adottata nei confronti del cittadino comunitario o dei suoi familiari.


Inoltre, la sanzione e' evidentemente discriminatoria, dato che il cittadino italiano che ometta di adempiere agli obblighi in materia anagrafica e' soggetto al piu' ad una sanzione pecuniaria (vedi art. 11, Legge 1228/1954, riportato qui sotto).


Mi auguro che la Commissione Affari costituzionali del Senato condizioni il proprio parere favorevole alla correzione di tali disposizioni, evitando cosi' che si apra, a carico dell'Italia, un procedimento di infrazione di cui all'art. 226 Trattato CE.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio






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Art. 11, Legge 1228/1954

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (1).

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (1).

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (2).

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (3) per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 27, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in l. 26 aprile 1983, n. 131.

(2) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) In origine «ammenda».

19 giugno 2008

decreto-legge in materia economico-finanziaria: modifica al T.U.

Cari amici,
la bozza di decreto-legge varato ieri dal Governo contiene una disposizione che modifica pesantemente l'art. 1, co. 2 T.U.:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".


Questa modifica cancella l'automatica applicabilita' ai comunitari delle norme applicabili agli stranieri non-UE in quanto norme piu' favorevoli. La cosa potrebbe riguardare le disposizioni sull'assistenza sanitaria a chi soggiorni illegalmente.


Dubito che sia legittima, dal momento che rende possibile la discriminazione del cittadino comunitario rispetto a quello di un paese non appartenente all'Unione europea. Su questo punto, pero', aspetto il contributo degli esperti di diritto costituzionale o di diritto comunitario.


Cordiali saluti
sergio briguglio

12 giugno 2008

schema d. lgs. comunitari

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dello
schema di decreto legislativo che modifica il d. lgs. 30/2007 in
materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro
familiari.

Ci sono alcune differenze rispetto al testo presentato in Consiglio
dei ministri (relative alla possibilita' di iscrizione facoltativa al
SSN).

Ho aggiornato corrispondentemente il documento
(pacch-sicur-stranieri.pdf) che vi avevo segnalato ieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio


decreto-legge 92/2008 (senato)

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un documento
(as-692-stranieri-senato.html), contenente le disposizioni del
decreto-legge 92/2008 (A.S. 692) relative agli stranieri, cosi' come
modificate dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite del
Senato.

Due novita' importanti:

1) il reato relativo alla cessione a titolo oneroso di un alloggio
allo straniero illegalmente soggiornante e' stato ridimensionato al
caso in cui la cessione sia mirata a trarne un ingiusto profitto.
Questo riporta positivamente la fattispecie considerata nell'ambito
gia' contemplato dall'art. 12, co. 5 T.U.

2) viene introdotto l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali
in frontiera per tutti gli ingressi sottoposti a obbligo di visto.

Questa seconda modifica rappresenta di per se' una misura efficace a
contrastare l'overstaying.

La cosa non desterebbe preoccupazione se l'Italia fosse un paese
normale. L'Italia, pero', non lo e', almeno riguardo
all'immigrazione. E l'overstaying ha rappresentato negli ultimi venti
anni il modo con cui l'immigrazione ha potuto utilmente inserirsi nel
nostro mercato del lavoro.

Varare misure di questo genere (su proposta, tra l'altro, del PD) ha
senso se in questa fase di riforma vengono introdotti dei correttivi
tali da consentire all'immigrazione di fluire per canali legali,
cosi' da rendere inutile l'overstaying.

Non sono molto ottimista sulla possibilita' che questi correttivi
possano essere presentati e accolti con lo stesso spirito di
collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Ad ogni modo, metto sul mio sito un documento contenente proposte
tecniche in materia:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/giugno/proposte-riforma.html

Mi auguro che venga utilizzato.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 giugno 2008

norme pacchetto sicurezza

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un documento contenente tutte le disposizioni del pacchetto sicurezza relative agli stranieri (e ai cittadini comunitari).
Ho ipotizzato che lo schema di decreto legislativo di modifica del d. lgs. 30/2007 sia lo stesso che era stato diffuso a fine maggio (non e' ancora arrivato in Parlamento).
Cordiali saluti
sergio briguglio

10 giugno 2008

schemi decreti legislativi

Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo degli
schemi di decreto legislativo in materia di ricongiungimento
familiare e di asilo.

Questi due schemi, che fanno parte del pacchetto sicurezza, sono ora
all'esame delle commissioni parlamentari competenti.

Non risulta ancora depositato quello in materia di libera
circolazione dei cittadini comunitari.

Cordiali saluti
sergio briguglio


manuale normativa

Cari amici,
alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/giugno/manuale-normativa.html
troverete un'edizione aggiornata delle mie dispense sulla normativa,
aggiornate al 30 aprile 2008 (al termine quindi della XV legislatura).

Ho arricchito il documento, con uno sforzo che richiede una buona
dose di malattia mentale, inserendo per (quasi) tutti i documenti
citati (circolari, sentenze, leggi, etc.) il link alla corrispondente
pagina del mio sito.

In questo modo, l'utente puo' avere, per ciascun argomento, un quadro
ragionevolmente completo delle disposizioni vigenti, senza dover
impazzire (a sua volta) in una ricerca delle fonti.

Non ho introdotto invece link espliciti alle leggi o ai regolamenti
gia' contenuti nel documento sinottico-normativa-16.html, per il
quale e' presente un unico link all'inizio delle dispense.

Sicuramente in questa operazione avro' commesso errori. Vi saro'
grato se me li segnalerete.

Cordiali saluti
sergio briguglio