Cari amici,
Davide Petrini, che insegna diritto penale
all'Universita' del Piemonte Orientale, corregge
l'affermazione contenuta nel mio messaggio di
ieri sulla sospensione condizionale della pena.
Lo ringrazio e vi giro il suo messaggio.
Cordiali saluti
sergio briguglio
>L'art. 656 c.p.p. non riguarda la sospensione condizionale della pena
>disposta dal giudice all'esito della sentenza di condnna sino a due anni,
>ma la sospensione dell'ordine di carcerazione, disposto dal pubblico
>ministero, per le condanne definitive sino a tre anni (l. Simeone), per
>consentire di applicare l'affidamento in prova o le altre misure
>alternative, da liberi. Non che cambi molto nella sostanza: in realtà,
>quando condannati a pena sino a tre anni, i soggetti in situazione di
>irregolarità vedranno eseguita nei loro confronti la sentenza di condanna,
>e potranno richiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa
>solo da dentro il carcere stesso, con l'inevitabile aumento della
>popolazione carceraria che tu paventi. Aumento che, ovviamente, ancora una
>volta, colpirà persone ai margini, prive di quegli aiuti sociali
>indispensabili per avere una misura alternativa. Non solo, pertanto, ci
>andranno di più, in carcere, ma continueranno a restarci di più.
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