4 aprile 2008

circolare mininterno applicazione d. lgs. 25/2008

Cari amici,
alla pagina di aprile 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 13/3/2008, relativa all'applicazione
del d. lgs. 25/2008 sulle procedure per riconoscimento e revoca dello
status di protezione internazionale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 aprile 2008

circolare sui minori stranieri

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/circ-interno-28-3-2008-2.html del mio sito troverete una circolare del Ministro dell'interno che risolve positivamente alcune questioni relative


a) al rilascio del permesso per motivi familiari al compimento dei 14 anni;


b) alla conversione del permesso per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al compimento dei 18 anni;


c) alla possibilita' di rinnovare il permesso per motivi familiari anche dopo il compimento dei 18 anni per i figli che restino a carico del genitore.




Complessivamente si tratta di un ottimo provvedimento.


Resta qualche perplessita' in merito all'interpretazione dei suoi contenuti con riferimento ai due punti seguenti:




1) Conversione del permesso per il minore affidato de facto.


La sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 recita, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998 (il grassetto e' mio)


"Questa disposizione viene pacificamente interpretata, secondo quanto riconosce anche l'organo remittente, come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge.".


Il testo della circolare sembra trascurare le situazioni di affidamento di fatto (a familiari entro il IV grado) del minore, dato che si fa riferimento solo a provvedimenti formali di affidamento.




2) Rinnovo del permesso per motivi familiari dopo i 18 anni.


La circolare sembra consentire solo UN rinnovo, al compimento dei 18 anni, per motivi familiari (fino alla successiva scadenza del permesso per motivi familiari del genitore). Sembra cosi' esclusa la possibilita' di ulteriori rinnovi per motivo familiare, anche nelle situazioni in cui la condizione di figlio a carico permanga.




E' auspicabile che intervengano, su questi punti, ulteriori chiarimenti del Ministero dell'interno.


Cordiali saluti
sergio briguglio

1 aprile 2008

lettera sul sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati

Cari amici,
ricevo da Gianfranco Schiavone e da altri la segnalazione di una
lettera, aperta ad ulteriori adesioni, nella quale si esprime
preoccupazione per la situazione del sistema nazionale di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati.

Il testo della lettera e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/lett-ong-sprar.html

Cordiali saluti sergio briguglio

14 marzo 2008

sito di Pietro Ichino

Cari amici,
vi giro volentieri la segnalazione inviatami da
Pietro Ichino, candidato per il PD al Senato.

Cordiali saluti
sergio briguglio

Cari Amici,

ringrazio tutti voi dei messaggi di sostegno che mi avete inviato>nelle scorse settimane. E vi informo che, in funzione della campagna>elettorale e della futura attività parlamentare, ma soprattutto al fine di>poter instaurare con tutti voi (sempre più numerosi) un rapporto continuo e>fruttuoso, ho aperto un nuovo sito: http://www.pietroichino.it> E' ancora in fase di completamento e di perfezionamento; ma potrete>già trovarvi alcuni materiali che forse vi interessano e alcuni miei >scritti>recenti. Nella home page compare, tra l'altro, l'importante manifesto "Per>dare valore al lavoro", alla cui stesura ho partecipato in prima persona, >di>cui danno notizia la Repubblica e il Corriere di oggi. Entro un mese conto>anche di riuscire a rendere accessibile la sezione "Archivio", dove saranno>reperibili facilmente tutti i miei saggi e articoli dell'ultimo decennio.> *> Molti di voi mi chiedono come possono dare una mano, contribuire al>lavoro politico a cui mi accingo. Il modo migliore, possibile per tutti,>consiste nel far conoscere l'esistenza di questo sito al maggior numero>possibile delle persone che possano esservi interessate oppure - dove voi>lo riteniate opportuno - nell'inviare loro gli scritti o i documenti che>sono proposti nella sezione "Argomenti" e saranno tra breve reperibili in>modo più sistematico e completo nella sezione "Archivio".> *> Aggiungo che l'attività politica costa. Costa, per esempio, la>creazione di questo nuovo sito, la sua manutenzione; costa anche una>campagna elettorale, quale sarà la mia, condotta all'insegna della massima>sobrietà. Non provo dunque imbarazzo nel segnalarVi la possibilità di>contribuire a sostenere questo costo: in una democrazia moderna la>partecipazione politica si esprime anche in questo modo. A norma della >legge>vigente, tutti i contributi dovranno affluire sul conto corrente intestato>al mio mandatario elettorale, il dott. Federico Picinali, presso Banca>Intesa (piazza della Scala 6, Milano):> codice Iban IT25N0306909444615313956167>Lo stesso mio mandatario renderà conto puntualmente e analiticamente alla>Corte d'Appello di Milano dell'uso che di questo denaro verrà fatto; e il>rendiconto verrà riprodotto nella Newsletter pubblicata per mezzo del sito>web.> *> Ringrazio fin d'ora di tutto cuore coloro che vorranno sostenere il>mio impegno, in questo modo o in qualsiasi altro

Pietro Ichino

3 marzo 2008

novita' legislative

Cari amici,
alla pagina di marzo 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo del d. lgs. 32/2008
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/d-lgs-32-2008.html),
che modifica il d. lgs. 30/2007 sulla diritto di circolazione e
soggiorno dei cittadini comunitari (in vigore da ieri);

b) il testo del d. lgs. 30/2007 coordinato con le modifiche apportate
dal d. lgs. 32/2008
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/d-lgs-30-2007-modificato.html);

c) il quadro completo della normativa
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/sinottico-normativa-16.html),
aggiornato alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti e
dell'entrata in vigore del d. lgs. 25/2008 (procedure protezione
internazionale).


Con riferimento al d. lgs. 32/2008, osservo, con piacere, che e'
saltata una delle disposizioni che piu' mi trovavano critico: quella
relativa alla necessita' di dimostrare la liceita' delle risorse ai
fini del diritto di soggiorno per motivi diversi dal lavoro.

Resta invece (ed e' ora pienamente in vigore) la disposizione in base
alla quale il cittadino comunitario e il suo familiare "possono"
effettuare dichiarazione di presenza. In mancanza di tale
dichiarazione, pero', si presume, fino a prova contraria, che il loro
soggiorno si sia protratto per piu' di tre mesi.

Riporto qui sotto alcune osservazioni (tratte da un messaggio di
qualche tempo fa) su questa disposizione - a mio parere assai
censurabile.

Cordiali saluti
sergio briguglio


-----------


1) In mancanza della dichiarazione (apparentemente facoltativa), il
provare che - poniamo - da due settimane sono registrato in albergo
non prova che io non sia in Italia da oltre tre mesi. Per provare
questo, dovrei dimostrare che meno di tre mesi fa ero all'estero; il
che e' molto piu' difficile.

2) Se e' giusto quanto affermo nel punto 1), allora la dichiarazione
diventa in realta' obbligatoria. La cosa e' legittima in base alla
Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo
sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni
sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata
dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la
negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e'
assolutamente sproporzionata.

3) Nel caso in esame, per giunta, la sanzione deriverebbe solo
dall'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si
trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di
dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!

4) Se deve esservi sanzione, deve esservi, quindi, quanto meno
l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo
deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la
dichiarazione deve essere presentata (non meno di otto giorni, stante
la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto
di vista pratico, pero', se il comunitario viene intercettato e
interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben
dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare
la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto,
che il comunitario non e' arrivato ieri, se non assumendosi egli
stesso l'onere della prova?

5) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero
turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei
confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama
applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la
discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di
apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia
di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno
breve. E questo e' contro la Direttiva 38.

21 febbraio 2008

quadro normativo aggiornato; circ. minsalute comunitari

----- Original Message -----
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: "Recipient List Suppressed:"
Sent: Thursday, February 21, 2008 7:06 PM
Subject: quadro normativo aggiornato; circ. minsalute comunitari


Cari amici,
alla pagina di febbraio 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il quadro della
normativa (sinottico-normativa-15.html) aggiornato a seguito
dell'entrata in vigore del d. lgs. 17/2008 (ingresso e soggiorno di
ricercatori).

Troverete anche la circolare del Ministero della salute 19/2/2008, in
materia di assistenza sanitaria per i cittadini comunitari.

Cordiali saluti
sergio briguglio

>

18 febbraio 2008

d. lgs. 25/2008

Cari amici,
alla pagina di febbraio 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del D.
Lgs. 25/2008, di recepimento della direttiva 2005/85/CE, che
stabilisce standard minimi per le procedure di riconoscimento e di
revoca dello status di persona bisognosa di protezione internazionale
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/febbraio/d-lgs-25-2008.html).

Alla stessa pagina troverete anche un sommario
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/febbraio/somm-d-lgs-25-2008.html)
delle principali disposizioni contenute nel decreto legislativo, con
osservazioni critiche nelle note a pie' di pagina.

Coardiali saluti
sergio briguglio

14 febbraio 2008

d. lgs. 17/2008


Cari amici,
alla pagina di Febbraio 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre
cose, il testo del d. lgs. 17/2008 su ingresso e soggiorno per motivi
di ricerca scientifica, e un sommario delle principali disposizioni
contenute nello stesso decreto (somm-d-lgs-17-2008.html).

Il decreto legislativo entra in vigore il 21 Febbraio, ma richiede,
per la sua applicazione l'emanazione di un decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica. Mi auguro che questo
decreto, dai contenuti piuttosto semplici, sia emanato al piu' presto.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 febbraio 2008

cose fattibili con circolare o direttiva

Cara Marcella, caro Paolo,
provo a elencare, a seguito del seminario di ieri alla CGIL, un po' di cose, in ordine sparso, che si potrebbero fare con circolare o con direttiva.




Minori


1) Adeguare la prassi in materia di conversione del pds per i minori non accompagnati ai 18 anni all'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente:


a) i requisiti per il rilascio del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007);


b) il permesso e' rilasciabile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della Sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004 e n. 564/2007).




2) Consentire il rinnovo del pds per motivi familiari anche dopo i 18 anni. Un testo possibile e' questo:


Oltre a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, allo straniero titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, puo' essere concesso, successivamente al compimento della maggiore eta', il rinnovo del medesimo permesso di soggiorno per motivi familiari, purche' sia a carico di uno o di entrambi i genitori o di colui che, prima del compimento della maggiore eta', ne era affidatario o tutore, e siano soddisfatte, ove applicabili, le condizioni di reddito e alloggio previste dalla normativa per il ricongiungimento familiare.






Flussi


3) Emanare di un DPCM di programmazione transitoria dei flussi per il 2008 di 250.000 posti ulteriori (la quota fissata complessivamente per il 2007, entro cui occorre mantenere un decreto con programmazione transitoria). Nota che per il 2007 sono stati emanati due decreti-flussi: uno per 80.000 stagionali, l'altro per 170.000 non stagionali. E' vero che per il 2008 e' stato gia' emanato un decreto di programmazione transitoria per 80.000 stagionali. Questo pero' non intacca la quota ulteriormente autorizzabile con programmazione transitoria, grazie a quanto stabilito dall'art. 1 ter L. 80/2005:


Art. 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.


In altri termini, il decreto transitorio per 80.000 stagionali gia' emanato per il 2008 puo' essere considerato come sforamento fondato su questa disposizione.




4) Disporre fin da ora che le domande per i flussi possono essere presentate durante tutto l'anno. In questo modo, i futuri decreti-flussi potrebbero essere emanati conoscendo gia' il numero di domande pendenti, senza over ricorrere a stime sul fabbisogno prodotte da un trust di nullafacenti.






Lavoro


5) Stabilire, coerentemente con la miglior giurisprudenza, che lo straniero autorizzato a lavorare in Italia puo' accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a parita' con il cittadino comunitario (esclusi cioe' posti che comportino esercizio di pubblici poteri, etc.).






Permesso di soggiorno


6) Stabilire che e' possibile svolgere attivita' lavorativa per coloro che hanno ricevuto un pds su base diversa da quella della disponibilita' di reddito (es.: motivi di giustizia, gravidanza, etc.).




7) Disciplinare il rinnovo del pds per lavoro in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento, nonche', in caso di gravidanza recente (nota: le colf incinte sono licenziabili). Questo costituirebbe uno strumento realmente efficace contro il lavoro nero.




8) Raccomandare l'applicazione di art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998, che prevede la convertibilita' dei permessi in presenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso a titolo diverso da quello del permesso originale.




9) Dare attuazione alle disposizioni del Testo unico che impongono, in certi casi, di bilanciare la valutazione sulla effettiva pericolosita' del soggetto con quella relativa alle condizioni di effettivo inserimento in Italia, in sede di adozione dei provvedimenti negativi in materia di ingresso e permesso di soggiorno.




10) Applicare l'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999, che prevede la possibilita' di rilasciare un pds per motivi umanitari (anche) a seguito di acquisizione dall'interessato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento.


Notate che queste ultime due disposizioni consentirebbero di dar vita ad una "regolarizzazione a regime" in casi meritevoli di tutela.






Comunitari


11) Raccomandare l'applicazione dell'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (le norme del Testo unico sull'immigrazione si applicano anche ai comunitari se piu' favorevoli).






Cordiali saluti
sergio

21 gennaio 2008

d. lgs. 251/2007 e quadro normativo aggiornato

Cari amici,
alla pagina di gennaio 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete

a) un sommario del d. lgs. 251/2007, che da' attuazione alla
Direttiva 2004/83/CE, in materia di qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e che e'
in vigore dal 19/1/2008:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/gennaio/somm-d-lgs-251-2007.html

b) un quadro aggiornato della normativa vigente (oltre al d. lgs.
251/2007, e' entrato in vigore, rispetto all'ultimo aggiornamento,
anche il d. lgs. 206/2007, in materia di riconoscimento dei titoli
professionali, che impatta, tra l'altro, sull'art. 49 comma2 DPR
394/1999):
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/gennaio/sinottico-normativa-14.html

Faccio notare come le norme transitorie incluse nel d. lgs. 251/2007
prevedano l'estensione dei benefici della protezione sussidiaria
(incluso il diritto al ricongiungimento familiare) allo straniero che
abbia ricevuto il permesso per motivi umanitari a seguito della
decisione della Commissione per il riconoscimento dello status di
rifugiato.

Cordiali saluti
sergio briguglio