31 luglio 2007

circolari e sommario delle disposizioni sui comunitari

Cari amici,
alla pagina di agosto 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, tra gli
altri documenti, diverse circolari importanti:

1)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-2-8-2007.html,
su Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di
soggiorno per motivi familiari.

2)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007.pdf,
su Dichiarazione di presenza per soggiorni brevi.

3)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007-2.pdf,
su Uscita e reingresso nelle more del rinnovo o, per alcuni permessi,
del primo rilascio.

4)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-8-8-2007.html,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007.

5)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-salute-3-8-2007.pdf,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007 in materia di assistenza
sanitaria.


Potrete anche trovare un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/somm-applic-d-lgs-30-07.html),
da me preparato, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/2007
(sulla libera circolazione dei cittadini comunitari) e nelle varie
circolari applicative.

Vi saro' grato se mi fare avere osservazioni in proposito.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 luglio 2007

rinnovo del permesso per motivi familiari ai 18 anni

Cari Ministri,
si sta discutendo, da un po' di tempo, sulla possibilita' di garantire stabilita' di soggiorno ai figli di cittadini stranieri che compiano la maggiore eta' senza essere in possesso degli specifici requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per studio o per lavoro. Della cosa - per inciso - si e' occupato ieri anche il Sole 24 ore.

Fermo restando che il punto e' ben affrontato dal ddl Amato-Ferrero, ritengo che sia legittima una lettura delle disposizioni vigenti tale da consentire una soluzione puramente amministrativa del problema. Espongo qui sotto alcuni argomenti a sostegno di questa tesi.


Le disposizioni rilevanti sono quelle contenute in art. 30, co. 3 e 5, e in art. 31, co. 2 D. Lgs. 286/1998:

Art. 30
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Art. 31
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Si possono leggere queste disposizioni nel modo seguente:
- al figlio minore infra-diciottenne e' rilasciato un permesso valido fino ai 18 anni (art. 31, co. 2);
- al compimento dei 18 anni, il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio (art. 30, co. 5), ovvero, in alternativa, puo' essere rinnovato, anche piu' volte, con durata vincolata a quella del permesso del familiare (art. 30, co. 3).

A questo argomento si puo' aggiungere il seguente: l'art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, coma modificato dal D. Lgs. 5/2007, recita:

Art. 5
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

L'applicazione del secondo periodo (quello introdotto dal D. Lgs. 5/2007) al caso del figlio che compia la maggiore eta' puo' consistere proprio nella decisione di astenersi dal rigettare la richiesta di rinnovo del permesso (accogliendola, quindi), a dispetto del fatto che non sussistano piu' i requisiti per l'ingresso e il soggiorno per motivi familiari (il figlio non essendo piu' minorenne).

E' evidente infatti che, se al compimento della maggiore eta' il figlio vive ancora a carico dei genitori, l'effettivita' dei vincoli familiari non puo' essere messa in discussione, e che tali legami sono per definizione prevalenti su quelli - familiari e sociali - con il paese d'origine.

Mi sembra quindi che, sia alla luce della lettura delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 D. Lgs. 286/1998, sia alla luce di questo ulteriore argomento, una circolare o una direttiva che dispongano il rinnovo del permesso per motivi familiari a vantaggio di ultra-diciottenni a carico dei genitori (o a carico di coloro che, durante la minore eta', ne erano affidatari) non contrastino con la normativa vigente.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

19 giugno 2007

iniziative in ricordo di Dino Frisullo

Cari amici,

domani alle 11, a Roma, Veltroni intitolera' a Dino Frisullo il largo
davanti alla sede di Senzaconfine, a Campo Boario.

Alle 16, poi, alla Sala S. Rita, a Largo Montanara 8 (Piazza
Campitelli, Campidoglio), avra' luogo la premiazione del concorso per
tesi di laurea e di dottorato intitolato a Dino.

Il programma di entrambe le iniziative e' alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/giugno/premio-frisullo-20-6-07.pdf.
Cordiali saluti
sergio briguglio

18 giugno 2007

circolare mininterno iscrizione anagrafica per riacquisto cittadinanza

Cari amici,

alla pagina di giugno 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della
circolare del Ministero dell'interno del 13/6/2007, con la quale si
stabilisce che

a) la ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa ai sensi
dell'art. 1 L.68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata)
costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro
che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento
della cittadinanza "jure sanguinis";

b) per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo,
presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione
della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo
documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al
riacquisto della cittadinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2007

quadro normativo

Cari amici,

alla pagina di Giugo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare il file
sinottico-normativa-12.html, contenente la normativa vigente in
materia di stranieri.

L'ho aggiornato tenendo conto dell'entrata in vigore dell L. 68/2007.

Saro' grato a chi mi segnalera' imprecisioni o lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 giugno 2007

legge 68/2007, sui permessi brevi

Cari amici,
e' stata pubblicata sulla G.U. di venerdi' scorso la Legge 68/2007, sull'abolizione dei permessi per soggiorno di breve durata. Potete trovarne il testo anche alla pagina di Giugno 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

La legge e' in vigore dal 2 Giugno e riprende, sul punto dei permessi brevi, i contenuti del decreto-legge n. 10/2007.

Desidero sottolineare due aspetti - il primo formale, il secondo sostanziale.

Sul piano formale, e' frutto di scarsissimo acume modificare norme in materia di soggiorno degli stranieri senza emendare esplicitamente il Testo Unico. I nostri parlamentari dovrebbero essere restituiti a un piu' acconcio lavoro nei campi.

Sul piano sostanziale, la soppressione del permesso per turismo produce conseguenze negative per i discendenti di italiani. Le ragioni sono spiegate nel messaggio che riporto qui sotto, da me inviato ai Ministri dell'interno e della Solidarieta' sociale (e ai Sottosegretari competenti) nei giorni in cui era in vigore il decreto-legge n.10/2007. Gli argomenti continuano ad essere validi, e continua a risultare necessaria ed urgente una circolare che chiarisca la situazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero segnalarvi un problema derivante dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007.

In mancanza di una circolare esplicativa, sara' sostanzialmente impossibile, per i discendenti di italiani, maturare il requisito di prolungata residenza legale in Italia, necessario per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Fino ad oggi tale requisito poteva essere maturato, in modo relativamente agevole, attraverso i seguenti passi:
a) ingresso per turismo;
b) ottenimento di un permesso di soggiorno per turismo;
c) iscrizione anagrafica (a condizioni facilitate dalla circ. Mininterno 23/12/2002) e avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;
d) ottenimento, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, "attesa riacquisto cittadinanza"), che consentiva il prolungamento legale del soggiorno in Italia e, quindi, la maturazione del requisito in questione.

L'ultima disposizione citata (art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999) richiede, per il rilascio del permesso per acquisto cittadinanza, che lo straniero sia gia' in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo. La stessa condizione, d'altra parte, e' imposta per l'iscrizione anagrafica e per l'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza.

Il fatto di poter ottenere un permesso per soggiorno breve (con requisiti, quindi, non troppo onerosi) era pertanto un tassello fondamentale della procedura.

Con le nuove norme, i discendenti di italiani si vedranno privati di questa via facilitata, a meno che non venga chiarito, con circolare,

1) che l'attestazione di avvenuta dichiarazione di presenza per soggiorno breve e' da considerare, ai fini del rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza, equivalente al "permesso di soggiorno ad altro titolo";

2) che la stessa attestazione e' utilizzabile anche ai fini dell'iscrizione anagrafica e dell'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;

3) che, per persone che abbiano fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007 e che abbiano gia' presentato, tramite le poste, la richiesta di permesso di soggiorno per turismo (o per altro soggiorno breve), e' utilizzabie agli stessi fini (iscrizione anagrafica, avvio del procedimento di concessione della cittadinanza e rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza) la ricevuta dell'avvenuta spedizione della richiesta di permesso.

Mi permetto di sottolineare l'urgenza di una simile circolare, soprattutto in relazione al punto 3), dato che le persone interessate vedranno presto scadere il periodo di soggiorno breve legale e rischiano di vedere preclusa irreparabilmente la via dell'acquisto della cittadinanza.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

17 maggio 2007

ddl Immigrazione - Conferenza Stato-Regioni

Cari amici,

giro un messaggio di Elena Rozzi, di Save the Children, relativo a
documenti inviati alla Conferenza Stato-Regioni in vista dell'esame
dello schema di ddl delega in materia di immigrazione.

Potrete trovare i documenti in questione (la lettera e la nota) alla
pagina di maggio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Carissime/i,
vi inviamo la lettera e la nota che abbiamo mandato oggi alla Conferenza
Stato-Regioni riguardo al disegno di legge delega di modifica del T.U.
Immigrazione, con riferimento ai diritti dei minori stranieri.
La Conferenza si riunirà all'inizio della prossima settimana per discutere e
successivamente emanare il parere sul ddl.
Nella prima parte della nota abbiamo analizzato gli aspetti positivi delle
disposizioni previste dal ddl, mentre nella seconda parte abbiamo delineato
alcune proposte di integrazione.
Se ritenete che possa essere un utile contributo alla discussione che si
terrà all'interno della Conferenza, vi prego di girare questi documenti a
eventuali contatti con rappresentanti in Conferenza Stato-Regioni.
Grazie e a presto,
Elena

26 aprile 2007

ddl delega: testo e sommario

Cari amici,

alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo del ddl delega approvato nel Consiglio dei Ministri del
24/4/2007;

b) un sommario (con note) dello stesso ddl;

c) un elenco delle principali differenze tra il testo approvato il 24
e quello diffuso a meta' marzo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

12 aprile 2007

L'autosponsorizzazione, Frattini e il bidet: lettera aperta ad Amato e Ferrero

Cari Ministri,
dal giorno in cui e' stata resa pubblica la bozza di disegno di legge delega in materia di immigrazione, abbiamo assistito ad attacchi sistematici contro l'istituto della sponsorizzazione e, piu' ancora, contro la cosiddetta autosponsorizzazione. Tra i critici piu' accesi, alcuni esponenti del mondo imprenditoriale e il Vicepresidente della Commissione europea Frattini.
Non ho modo di interloquire direttamente ne' con gli imprenditori, ne' con Frattini. Affido allora a voi alcune domande per questi autorevolissimi critici: le loro risposte ci consentirebbero di capire se dietro le critiche vi siano, o meno, argomenti di un qualche spessore.


1) Dal 2004 a oggi hanno fatto ingresso nell'Unione europea dodici nuovi Stati membri. Molti di questi Stati (es.: Polonia e Romania) erano e continuano ad essere tra i principali paesi di origine dell'immigrazione in Italia. I lavoratori di quei paesi possono, come tutti gli altri lavoratori europei, soggiornare in Italia per cercare lavoro senza dover rispettare alcun limite numerico. Nella maggior parte dei casi lo fanno autosponsorizzandosi - dimostrando cioe' di avere mezzi sufficienti per non rappresentare un onere per l'assistenza pubblica. Se l'Italia ostacolasse questi lavoratori, Frattini in persona scriverebbe al nostro ministro degli affari esteri per sollecitare una immediata rimozione degli ostacoli. E il Sole 24 Ore - presumo - ne darebbe compiaciuta notizia.

Se l'istituto dell'autosponsorizzazione, usato a piacimento dai lavoratori di questi paesi (fino a ieri extracomunitari), non desta preoccupazione, perche' preoccupa la prospettiva che possa essere utilizzato, nei limiti numerici stabiliti dal Governo, anche per gli stranieri? Status giuridico a parte, un moldavo differisce forse in modo intollerabile da un rumeno?


2) Nell'ambito dell'ultimo decreto-flussi sono state presentate 520.000 domande. Tutti sappiamo che si tratta di domande presentate da stranieri gia' inseriti nel nostro mercato del lavoro, per lo piu' grazie a un prolungamento illegale di un soggiorno originariamente legale per turismo.

Il fatto che, in futuro, situazioni analoghe possano configurarsi fin dall'inizio, alla luce del sole, come ingressi di sponsorizzati o di autosponsorizzati piuttosto che spacciarsi per ingressi per turismo rappresenta una minaccia per la nostra societa'?

Il fatto che a sponsorizzati e autosponsorizzati possano essere, senza eccessiva difficolta', rilevate le impronte digitali PRIMA dell'ingresso, diversamente da quanto avviene nel caso dei turisti (cui le impronte non vengono proprio rilevate) non renderebbe forse inutile il ricorso alla distruzione dei documenti di viaggio da parte di chi voglia illegalmente cautelarsi dal rischio di espulsione?


3) Si obietta che la richiesta, ai fini dell'ingresso per autosponsorizzazione, di dimostrare la disponibilita' di un certo ammontare di risorse indurrebbe gli aspiranti autosponsorizzati a mettersi nelle mani degli strozzini.

La disponibilita' di risorse per il proprio sostentamento nella fase di ricerca di lavoro non e' stata forse necessaria, nei fatti, anche per i 520.000 overstayers del 2006? Che questa disponibilita' provenisse da investimenti propri o della propria famiglia ovvero dal ricorso agli strozzini e' questione difficile da dirimere; ma e' credibile che la percentuale di ricorso agli strozzini sarebbe risultata maggiore se invece dell'overstaying i 520.000, o parte di loro, avessero potuto fare ingresso per autosponsorizzazione?


4) Le associazioni imprenditoriali sono certamente in grado di curare al meglio gli interessi dei propri membri. Se ritengono che il canale di ingresso attualmente previsto dalla normativa (chiamata da parte del datore di lavoro) sia capace di favorire un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, nulla quaestio. L'inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri non ha luogo pero' solo nelle imprese, ma anche, in modo rilevante, nel settore del lavoro domestico e dei servizi di cura (nella regolarizzazione del 2002, 360.000 domande per lavoro subordinato, 340.000 per lavoro domestico).

Detengono forse le associazioni imprenditoriali una qualche forma di competenza in materia di lavoro domestico?


5) La bozza di riforma prevede che sia il Governo a fissare, col decreto-flussi, la quota per sponsorizzazione e quella per autosponsorizzazione. Per come e' scritta la disposizione relativa, nulla impedisce che si affidi al Governo anche la possibilita' di determinare, nell'ambito dello stesso decreto-flussi, l'ammontare delle risorse necessarie o l'entita' della garanzia. Si tratta di uno strumento che il legislatore - ove il testo sia approvato - offre all'esecutivo per una regolazione flessibile dei flussi in ingresso. L'esecutivo XXX potrebbe decidere di non avvalersene (o di fissare requisiti molto restrittivi); l'esecutivo YYY potrebbe utilizzarlo moderatamente, in forma sperimentale; l'esecutivo ZZZ potrebbe eleggerlo a meccanismo preferito. Nessuno dei tre avrebbe bisogno, per questo, di far approvare dal Parlamento una ulteriore riforma.

Non e' forse utile che la legge metta a disposizione del Governo uno strumento in piu', lasciando a chi non lo apprezza la possibilita' di non utilizzarlo? Chi di noi farebbe smantellare il bidet dal proprio bagno sol perche' aspetta l'arrivo di un ospite inglese?

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

aggiornamenti ulteriori

Cari amici,

alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) una seconda circolare del Ministero dell'interno (10 aprile 2007)
sul Decreto Legislativo 30/2007 (comunitari);

b) il testo della Legge 46/2007 (Conversione con modificazioni del
decreto-legge 10/2007), in vigore da oggi. Decade cosi', in attesa
che il parlamento approvi un provvedimento apposito (A.C. 2427), la
disposizione, contenuta nel decreto-legge 10/2007, che sopprimeva
l'obbligo di richiesta di permesso per soggiorni brevi. L'obbligo e'
quindi ripristinato;

c) il comunicato del Ministero dell'interno 11 aprile 2007, con cui
si segnala che i nulla-osta all'ingresso per lavoro giacenti da oltre
un anno presso i consolati per mancata presentazione della richiesta
di visto di ingresso saranno archiviati.

Cordiali saluti
sergio briguglio