26 agosto 2009

faq mininterno su regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di agosto 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete le risposte alle FAQ in materia di regolarizzazione pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Segnalo alcuni elementi di rilievo:

1) Il reddito rilevante per la regolarizzazione di collaboratori domestici e' il reddito imponibile (al lordo, cioe', delle imposte).

2) In caso di morte del "badato" e' consentito il subentro di un familiare in qualita' di datore di lavoro.

3) La regolarizzazione di stranieri gia' espulsi per semplice soggiorno illegale e' consentita.

4) Fonti di reddito non soggette a dichiarazione, quali gli assegni di invalidita', sono computabili ai fini del raggiungimento della soglia per la regolarizzazione di colf.

5) Lo straniero che abbia chiesto il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sia ancora in attesa di rilascio puo' agire come datore di lavoro nella procedura di emersione.

6) Al momento della stipulazione del contratto di soggiorno e' necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto (o documento equipollente) in corso di validita'. Qualora la domanda sia stata presentata indicando un passaporto scaduto (o che scada prima della stipulazione del contratto di soggiorno) occorrera' esibire allo Sportello Unico anche copia del documento scaduto.

7) La domanda di emersione puo' riguardare anche un lavoratore che sia regolarmente soggiornante (ma non abilitato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa denunciata) o un lavoratore il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza che ne venisse chiesto per tempo il rinnovo (entro i 60 giorni successivi alla scadenza).

Appendo qui sotto alcune osservazioni inviate al Ministero dell'interno (in parte ripetizione di cose gia' esposte in precedenti messaggi).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) Al punto 4, in parentesi, appare
"2° semestre 2009".
Si tratta invece di
"2° trimestre 2009".


2) Al punto 6 sarebbe opportuno elencare i documenti equipollenti al passaporto. Es.:
- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

Ce ne sono altri?


3) Al punto 12, nella domanda, appare:
"non mi e' stata rilasciata".
Dovrebbe leggersi, invece:
"non mi e' stata ancora rilasciata".


4) La risposta data al punto 16 e' pericolosa: la morte del "badato" rischia di esporre a condanna ed espulsione lo straniero per fatti totalmente indipendenti dalla volonta' di questi. E' facile ravvisare una violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso trattamento riservato a stranieri in situazione soggettiva identica. Basterebbe ampliare la risposta, prevedendo la possibilita' di subentro di altro (qualsiasi) datore di lavoro.


5) La risposta al punto 19 e' positiva, ma non ancora libera da ambiguita'. Si afferma che e' regolarizzabile lo straniero espulso per semplice irregolarita' del soggiorno, ma si ribadisce che e' escluso il caso di straniero segnalato per la non ammissione. In questa seconda categoria - osservo con preoccupazione - cade anche l'intera prima categoria (trattandosi comunque di espulsioni gravate da divieto di reingresso).

Che la cosa non sia irrilevante e' confermato da una recente decisione del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzazione del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Per scongiurare il rischio derivante dall'ambiguita' della norma, occorrerebbe limitare la risposta al punto 19 alla prima parte e dare disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale.

Faccio osservare come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera' in casi del genere.


6) Ua questione di rilievo non viene affronata nelle FAQ: e' necessario che il rapporto si estenda con continuita' fino alla data della stipulazione del contratto di soggiorno (e non solo fino alla data di presentazione dell'istanza), che, se le istanze di regolarizzazione saranno numerose, avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere negativa. E' vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarita' amministrative si estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico.
Su questo, istruzioni chiare da parte dei Ministeri competenti sarebbero benvenute.

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