Cari amici,
1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/manuale-normativa-7.html troverete una versione aggiornata delle mie dispense sulla normativa.
L'aggiornamento e' stato completato in giornate con temperatura e umidita' da foresta equatoriale. Per di piu', e' relativo (anche) alle profonde modifiche apportate dall'entrata in vigore della Legge 94/2009. E' facile quindi che ci siano molte lacune e imprecisioni. Saro' grato a chi vorra' segnalarmele.
Allo scopo di rendere evidenti le modifiche intervenute con la suddetta legge, ho messo, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/manuale-normativa-6.html, una versione parzialmente aggiornata (alla data del 7/8/2009; subito prima, cioe', dell'entrata in vigore della legge). Si tratta, ovviamente, di una curiosita' da collezionisti. Se qualcuno fosse interessato alla cosa, potrei consigliargli un bravo psichiatra (lo stesso da cui mi servo personalmente).
2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-1-9.pdf, troverete la versione piu' recente delle risposte del Mininterno alle FAQ in materia di regolarizzazione. Richiamo la vostra attenzione sulla risposta alla domanda n. 26:
"26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell'istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?
Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S. e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto."
Immagino che analoga risposta valga per tutte le situazioni in cui il cattivo esito della procedura dipenda da fatti verificatisi a dispetto della diligenza del datore di lavoro (es.: mancata presentazione del lavoratore a seguito di convocazione presso lo Sportello Unico).
3) Riguardo alla regolarizzazione, una considerazione sulla situazione del rapporto di lavoro nel lasso di tempo che va dalla presentazione dell'istanza alla stipulazione del contratto di lavoro. Mi chiedo: il datore di lavoro sara' tenuto a versare contributi anche per tale lasso di tempo?
Mi pare valgano le seguenti affermazioni:
a) la posizione contributiva viene aperta dall'INPS solo a seguito della comunicazione di assunzione (da effettuarsi entro 24 ore dalla stipulazione del rapporto di lavoro);
b) qualora la procedura di regolarizzazione vada a buon fine, tra i reati e gli illeciti amministrativi estinti rientra anche l'eventuale omessa contribuzione per il periodo in questione, ove il rapporto sia proseguito;
c) nulla osta a che il rapporto possa essere sospeso nel periodo in questione. Nessuna delle disposizioni di cui all'art. 1-ter L. 102/2009 impone, infatti, che il rapporto prosegua durante questa fase intermedia. Per di piu', ci troviamo di fronte a un tipico caso di inefficacia del rapporto di lavoro: la mancanza del titolo di soggiorno non fa venir meno la validita' del contratto (in questo caso, della proposta di contratto), ma solo l'efficacia dello stesso. La situazione e' analoga a quella considerata dalla Cassazione (sent. 9407/2001) in tempi in cui il lavoratore straniero non era abilitato a svolgere attivita' lavorativa nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (prima, cioe', della modifica ad art. 22, co. 12 T.U. introdotta dalla L. 189/2002).
Su questi punti sarebbe opportuno un chiarimento da parte dei ministeri competenti e/o il conforto del parere di esperti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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