9 agosto 2011
versione aggiornata del manuale; corretto un errore nel quadro sinottico
8 agosto 2011
quadro sinottico della normativa; aggiornamento del manuale (?)
a) un generale miglioramento della disciplina delle espulsioni;
b) un peggioramento grave dato dall'estensione a diciotto mesi della durata assima del trattenimento in CIE.
26 luglio 2011
ancora sulla sentenza della corte costituzionale n. 245/2011
molti giornali hanno dato notizia della sentenza della Corte
Costituzionale n. 245/2011 sintetizzandola come dichiarazione di
illegittimita' del divieto di contrarre matrimonio per lo straniero
irregolare nel solo caso in cui l'altro nubendo sia un cittadino
italiano.
Si tratta di una sintesi errata.
La Corte ha dichiarato l'illegittimita' del requisito di regolarita'
del soggiorno dello straniero, ai fini della celebrazione del
matrimonio, in tutti i casi. E questo perche' il diritto di sposarsi
e' un diritto fondamentale, di fronte al quale la condizione
giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa
ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi (v. anche
sentenza n. 249/2010).
La Corte ha osservato come, benche' una ratio dell'imposizione di
quel requisito possa essere rinvenuta nella legittima volonta' di
contrastare i matrimoni di comodo (tra straniero ed italiano o -
aggiungo io - tra straniero e cittadino UE), la preclusione della
celebrazione del matrimonio per qualunque straniero irregolare non e'
proporzionata (altri essendo gli strumenti appropriati per
contrastare i matrimoni di comodo) e lede il diritto di cui all'art.
12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (incluso il
diritto di un cittadino italiano, quando tale sia l'altro nubendo).
Da quest'ultima considerazione in parentesi e' derivato l'equivoco in
cui son caduti gli organi di stampa.
Cordiali saluti
sergio briguglio
25 luglio 2011
divieto di matrimonio: illegittimita' costituzionale
a) il fatto che lo straniero venga trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili
b) il fatto che dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 derivi una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante
c) la volazione dell'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom, della Corte di Strasburgo.
conversione ai 18 anni: ordinanza della corte costituzionale
... quanto al merito della questione, ... non si configura alcun contrasto con gli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., perche' le disposizioni in argomento non hanno introdotto una nuova definizione di "minore non accompagnato", ma hanno esteso i requisiti richiesti per la conversione del permesso di soggiorno dei minori non accompagnati anche ai minori in stato di affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983 o sottoposti a tutela
... la scelta operata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalita' e' stata quella di richiedere, come condizione per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore eta', l'ammissione ad un progetto di integrazione, sia per i minori in stato di affidamento familiare sia per quelli sottoposti a tutela, cosi' come gia' anteriormente previsto per i "minori non accompagnati", sul presupposto incontestabile che in tutte le suddette ipotesi si tratta di minori che non convivono con i relativi genitori
... il legislatore ha innovato il comma 1, richiamando nello stesso il contenuto precettivo del comma 1-bis, e ha modificato quest'ultimo stabilendo, come gia' previsto per i minori non accompagnati, che per i minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposti a tutela, il rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 1, e' subordinato all'essere stati gli stessi ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nell'apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
... pertanto, dal combinato disposto dei suddetti due commi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo, lo status del minore affidato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 183 del 1984, non si differenzia rispetto a quello del minore non accompagnato, ed agli stessi e' equiparato quello del minore sottoposto a tutela (sentenza n. 198 del 2003)
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
a) i minori stranieri non accompagnati;
b) i minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) i minori stranieri sottoposti a tutela.
"La lettera s) modifica l'articolo 32, comma 1-bis, concernente il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore eta', prevedendo che questi per avere diritto al permesso di soggiorno debbano risultare affidati ad una famiglia, ovvero sottoposti a tutela."
a) i minori stranieri che abbiano soggiornato per motivi familiari o che siano stati affidati (purche' la loro prima identificazione non sia stata da minori non accompagnati) convertono il permesso alla maggiore eta' senza imposizione di ulteriori requisiti;
b) i minori stranieri che siano stati inizialmente identificati come minori non accompagnati convertono il permesso se sono soddisfatti i requisiti di durata e se e' stato adottato un provvedimento di affidamento o di sottoposizione a tutela (salva l'applicazione delle vecchie disposizioni, piu' favorevoli, in caso di compimento della maggiore eta' troppo vicino all'entrata in vigore della L. 94/2009).
b) i minori stranieri che siano stati inizialmente identificati come minori non accompagnati convertono il permesso
b.1) se sono soddisfatti i requisiti di durata, oppureb.2) se e' stato adottato un provvedimento di affidamento o di sottoposizione a tutela, a condizione che vi sia un parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.
13 luglio 2011
proposte di emendamento al decreto-legge 89/2011
", con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis"
Motivazione: si esclude che l'eventuale condanna per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale comporti automaticamente l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.
2) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 4), nuovo comma 4-bis , lettera a), sopprimere le seguenti parole:
", in corso di validita'"
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera c), punto 5), nuovo comma 5.2 , le parole "in corso di validita'" sono soppresse.
Motivazione: si esclude il caso in cui di possesso di passaporto scaduto dal novero degli indicatori di sussistenza di un rischio di fuga. Un passaporto scaduto e' infatti comunque idoneo a provare l'appartenenza nazionale e rende concretamente effettuabile il rimpatrio.
3) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 4), nuovo comma 4-bis , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) mancanza di un alloggio idoneo ove possa essere agevomente rintracciato"
Motivazione: per uno straniero illegalmente soggiornante e' quasi impossibile procurarsi documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' di alloggio. Deve considerarsi sufficiente l'indicazione di tale alloggio da parte dello straniero, spettando poi all'autorita' di P.S. il compito di accertare la veridicita' dell'indicazione.
4) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 5), nuovo comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:
"Qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni."
e, infine, e' aggiunto il seguente periodo:
"In ogni caso, lo straniero puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione del rimpatrio o dell'espulsione, l'ammisisone a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter.".
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera c), punto 6), il nuovo comma 5.1, e' sostituito dal seguente:
"5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter, mediante schede informative plurilingue."
Motivazione: se non ricorrono i presupposti dell'accompagnamento coattivo, deve essere senz'altro concesso il termine per il rimpatrio volontario, a prescindere da una esplicita richiesta dello straniero (che potrebbe non comprendere appieno i termini della questione). La richiesta esplicita deve invece riguardare l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, che, in base ad art. 14-ter co. 6, puo' applicarsi anche a soggetti altrimenti destinati all'accompagnamento coattivo.
5) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 6), nuovo comma 5.2 , il primo periodo e' sostituito dai seguenti
" Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per un importo proporzionato al termine concesso, nella misura di una mensilità dell'assegno sociale annuo per trenta giorni di soggiorno. In mancanza di tale disponibilita', il questore puo' disporre l'obbligo di dimora dello straniero presso un centro di accoglienza o altra struttura idonea."
Motivazione: trattandosi tipicamente di redditi da lavoro nero, e' estremamente difficile dimostrare la provenienza lecita delle risorse. Tale liceita' va presunta, in mancanza di elementi contrari. Si ridefinisce poi in modo ragionevole l'importo delle risorse da considerare sufficiente (in misura proporzionale all'importo dell'assegno sociale). Infine, il testo attuale della disposizione non indica alcuna conseguenza dell'accertamento di mancanza di disponibilita' di risorse; l'emendamento proposto colma tale lacuna.
6) All'art. 3, co. 1, lettera d), punto 1), nuovo comma 1, dopo le parole "il questore" sono inserite le seguenti:
", qualora non sia possibile adottare misure sufficienti ma meno coercitive"
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera d), punto 2), nuovo comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, se l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente."
Motivazione: si adegua la disposizione al dettato della Direttiva 2008/115/CE (art. 15, paragrafo 1). Si rimuove il riferimento alla validita' in corso del passaporto, ritenendosi ugualmente utile, ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento, la consegna del passaporto scaduto.
7) All'art. 3, co. 1, lettera d), punto 3), nuovo comma 5, le parole: "a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi," sono soprresse, ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Le proroghe previste dal presente comma possono essere disposte solo qualora il ritardo nel rimpatrio sia dovuto alla mancata collaborazione del cittadino straniero o il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi degli articoli 15 o 16, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi, il questore dispone una o piu' delle misure di cui al comma 1-bis."
Motivazione: si consente il prolungamento del trattenimento solo nei casi in cui lo straniero sia da considerare socialmente pericoloso e nei casi in cui il ritardo nel rimpatrio sia ascrivibile al comportamento ostruzionistico dello straniero stesso. Si evita cosi' di penalizzare in modo sproporzionato lo straniero il cui rimpatrio sia ostacolato da comportamenti ostruzionistici di terzi (ad esempio, delle autorita' dello Stato di appartenenza).
8) All'art. 3, co. 1, lettera e), punto 3), nuovo art. 14-ter, co. 1, le parole: "programmi di rimpatrio volontario ed assistito" sono sotituite dalle seguenti:
"programmi di rimpatrio assistito".
Motivazione: dal comma 6 si evince come a tali programmi possano essere ammessi, seppure con alcune esclusioni, anche stranieri destinati all'accompagnamento coattivo. Si modifica la definizione dei programmi, per evitare che la definizione "rimpatrio volontario ed assistito" venga fatta valere, in sede interpretativa, per escludere quegli stranieri.
9) All'art. 3, co. 1, lettera e), punto 3), nuovo art. 14-ter, co. 5, lettera c), sono aggiunte, infine, le parole seguenti:
", con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis"
Motivazione: si esclude che l'eventuale condanna per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale comporti automaticamente l'esclusione dai programmi di rimpatrio assistito.
12 luglio 2011
circolare mininterno: regolarizzazione e placibio
"Nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dalla legge n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.
A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un'apposita istanza prodotta dall'interessato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti dalla norma."
8 luglio 2011
decreto-legge 89/2011: emendamento conversione ai 18 anni
a) esistenza di un provvedimento di affidamento o sottoposizione a tutela, e
b) completamento di un periodo di soggiorno triennale in Italia e del percorso biennale di integrazione gestito da un ente autorizzato
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
4 luglio 2011
aggiornamento manuale; decreto-legge 89/2011
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/manuale-normativa-15.html
potrete trovare la versione del manuale sulla normativa aggiornata al
30 Aprile 2011.
A quest'ultimo aggiornamento hanno collaborato Paola Donati, Maria
Grazia Krawczyk e Chiara Valeri, che ringrazio.
Saro' grato anche a chi mi segnalera' errori e lacune.
Vi segnalo, infine, che in Commissione affari costituzionali, alla
Camera, e' iniziato l'esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 89/2011 (a.c. 4449).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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27 giugno 2011
circolare mininterno; regolarizzazione
a) di accogliere d'ufficio le istanze non ancora definite (in attesa di decisione o di giudizio);
b) di valutare caso per caso le istanze gia' definite (termini per il ricorso scaduti o impugnazione respinta in sede di giudizio), qualora cio' venga richiesto dal datore di lavoro interessato (unico soggetto legittimato ad agire in base alla L. 102/2009).