Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/circ-interno-29-6-2011.pdf potete trovare la circolare del 29/6/2011 del Capo della Polizia, Manganelli, nella quale si danno alcune istruzioni operative sull'applicazione del decreto-legge 89/2011 e sulle sue conseguenze del decreto rispetto alla regolarizzazione ex L. 102/2009.
Dafne Marzoli, che ringrazio, mi fa osservare come la circolare affermi, a proposito dei procedimenti di regolarizzazione rigettati, quanto segue (il grassetto e' mio):
"Nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dalla legge n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.
A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un'apposita istanza prodotta dall'interessato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti dalla norma."
Da una lettura piana di questi due paragrafi non si puo' che identificare l'interessato del secondo paragrafo con lo straniero al quale il permesso e' stato negato o revocato del primo paragrafo. Ma questa lettura si pone in contraddizione con quanto affermato nella circolare 23/6/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/circ-interno-23-6-2011.pdf) dello stesso Ministero (a firma, "d'ordine del Ministro", del Capo di Gabinetto), nella quale si afferma che l'unico soggetto legittimato a chiedere la revisione del provvedimento negativo sia il datore di lavoro.
A fine maggio, i vertici politici del Ministero avevano fatto una tremenda lavata di capo al povero prefetto Malandrino, colpevole di aver diramato, il 24/5/2011, una inappuntabile circolare (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/circ-interno-24-5-2011.pdf), in cui si diceva che non andavano piu' adottati dinieghi della regolarizzazione basati sulla sola condanna per art. 14 co. 5-ter, e che quelli gia' adottati potevano essere rivisti su istanza dello straniero. Il prefetto Malandrino era stato costretto, due giorni dopo, a pubblica autodafe' (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/circ-interno-26-5-2011-2.pdf).
Ora, sul punto, la sola differenza tra la circolare del 23/6/2011 (Capo del Gabinetto) e quella del 24/5/2011 (Malandrino) risiede nel soggetto legittimato a presentare istanza di revisione (datore di lavoro invece che lavoratore straniero). La circolare Manganelli azzera anche questa differenza.
Mi chiedo: verra' fatta una lavata di Capo della Polizia o siamo di fronte a un remake dei 4 cc di placibio (http://www.youtube.com/watch?v=RePBOTT6HVE)?
Cordiali saluti
sergio briguglio
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