Cari amici,
la Commissione affari costituzionali della Camera ha completato l'esame del testo del decreto-legge 89/2011.
Merita attenzione particolare un emendamento della relatrice Bertolini, che allenta i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore eta', per gli stranieri originariamente individuati come "minori non accompagnati".
La modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 32 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 (*) fa si' che le condizioni di
a) esistenza di un provvedimento di affidamento o sottoposizione a tutela, e
b) completamento di un periodo di soggiorno triennale in Italia e del percorso biennale di integrazione gestito da un ente autorizzato
siano da considerare entrambe necessarie (in precedenza, ciascuna delle due era stata considerata sufficiente dalla giurisprudenza).
Il testo risultante dall'emendamento approvato (**) tornerebbe a rendere sufficiente ciascuna delle condizioni, limitandosi a richiedere, ove valga la prima, l'aggiunta di un parere positivo del Comitato per i minori stranieri.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*) Testo vigente, dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
(**) Testo risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
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