1 ottobre 2007

aggiornamento quadro normativo

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un
aggiornamento (sinottico-normativa-13.html) del quadro normativo in
materia di immigrazione, asilo, cittadinanza e tratta.

Da domani saranno in vigore le modifiche apportate dal D. Lgs. 154/2007.

Saro' grato a chi mi segnalera' eventuali lacune o errori.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 settembre 2007

sommario decreto legislativo "status"; ddl riforma

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/somm-d-lgs-status.html
troverete un sommario ragionato (con le mie osservazioni in nota a
pie' di pagina) dello schema di decreto legislativo che recepisce la
Direttiva 2004/83/CE (relativa allo status di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale).

Oggi, come probabilmente gia' sapete, dovrebbe cominciare l'esame del
ddl Amato-Ferrero da parte della Commisisone affari costituzionali
della Camera.

Cordiali saluti
sergio briguglio

17 settembre 2007

sommario schemi di decreto legislativo

Cari amici,
alla pagina di settembre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il sommario di
due schemi di decreto legislativo varati nel luglio scorso dal
Governo.

Il primo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo che
disciplina ingresso e soggiorno di ricercatori
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/schema-d-lgs-dir-71-05.html),

in recepimento della Direttiva 2005/71/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/ottobre/direttiva-71-2005.pdf).

Il secondo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo
che disciplina ingresso e soggiorno di studenti, alunni, tirocinanti e volontari
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/schema-d-lgs-dir-114-04.html),
in recepimento della Direttiva 2004/114/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/direttiva-114-2004.pdf).

Nelle note a pie' di pagina di ciascun documento troverete le mie
osservazioni.

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 settembre 2007

sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


----- Original Message ----- Sent: Thursday, September 06, 2007 12:36 PM
Subject: sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero portare alla Vostra attenzione una questione di cui si sta discutendo molto in questi giorni, e in modo a mio parere non del tutto preciso.


La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che i cittadini comunitari e i loro familiari stranieri beneficiano comunque, a prescindere dalla loro capacita' reddituale, del diritto di soggiorno per periodi di durata inferiore a tre mesi.


Per soggiorni di tale durata non sono previsti adempimenti amministrativi, e l'art. 14 della Direttiva garantisce che
"1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante."


Il D. Lgs. 30/2007 ha recepito in modo inappropriato questa disposizione, stabilendo, all'art. 13, che
"1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica."


Dico che il modo e' inappropriato perche' in nessun momento, in base all'art. 6 (quello sul soggiorno breve), e' richiesto all'interessato di dimostrare il possesso delle risorse di cui all'art. 9, comma 3 (che concerne invece l'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata superiore a tre mesi).


Mi si puo' obiettare che la disposizione e' applicabile in sede di controllo sul territorio. Tuttavia, dovendo dimostrare la disponibilita' di risorse per il periodo di soggiorno residuo, e non essendo la durata di questo quantificabile se non da parte dell'interessato, questi potra' agevolmente superare il controllo dichiarando che intende proprio lasciare l'Italia in serata...


L'unica condizione che l'Italia puo' imporre legittimamente e ragionevolmente e' - conformemente con la Direttiva - che l'interessato non diventi un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, ma la violazione di questa condizione e' dimostrabile solo a seguito di una concreta erogazione di tale assistenza (che non sembra in cima alle priorita' dei nostri sindaci...).


Ho l'impressione che un'applicazione severa dell'art. 13, co. 1 D.Lgs. 30/2007, sempre che risulti praticabile, potrebbe provocare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per recepimento inadeguato della Direttiva.


Ritengo, allo stesso tempo, che perfino un'applicazione severa di quella disposizione finirebbe per essere priva di effetti significativi. L'art. 21 D. Lgs. 30/2007, coerentemente con gli artt. 15, 30 e 31 della Direttiva, dispone, riguardo al provvedimento di allontanamento, che


"Il provvedimento (...) riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."


Salvo quindi che vi sia pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (nel qual caso il provvedimento, adottato dal Ministro dell'interno, puo' comportare un divieto di reingresso), l'allontanamento di persone prive di risorse adeguate potrebe essere seguito dal loro immediato e legittimo reingresso in Italia.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio

31 luglio 2007

circolari e sommario delle disposizioni sui comunitari

Cari amici,
alla pagina di agosto 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, tra gli
altri documenti, diverse circolari importanti:

1)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-2-8-2007.html,
su Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di
soggiorno per motivi familiari.

2)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007.pdf,
su Dichiarazione di presenza per soggiorni brevi.

3)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007-2.pdf,
su Uscita e reingresso nelle more del rinnovo o, per alcuni permessi,
del primo rilascio.

4)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-8-8-2007.html,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007.

5)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-salute-3-8-2007.pdf,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007 in materia di assistenza
sanitaria.


Potrete anche trovare un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/somm-applic-d-lgs-30-07.html),
da me preparato, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/2007
(sulla libera circolazione dei cittadini comunitari) e nelle varie
circolari applicative.

Vi saro' grato se mi fare avere osservazioni in proposito.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 luglio 2007

rinnovo del permesso per motivi familiari ai 18 anni

Cari Ministri,
si sta discutendo, da un po' di tempo, sulla possibilita' di garantire stabilita' di soggiorno ai figli di cittadini stranieri che compiano la maggiore eta' senza essere in possesso degli specifici requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per studio o per lavoro. Della cosa - per inciso - si e' occupato ieri anche il Sole 24 ore.

Fermo restando che il punto e' ben affrontato dal ddl Amato-Ferrero, ritengo che sia legittima una lettura delle disposizioni vigenti tale da consentire una soluzione puramente amministrativa del problema. Espongo qui sotto alcuni argomenti a sostegno di questa tesi.


Le disposizioni rilevanti sono quelle contenute in art. 30, co. 3 e 5, e in art. 31, co. 2 D. Lgs. 286/1998:

Art. 30
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Art. 31
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Si possono leggere queste disposizioni nel modo seguente:
- al figlio minore infra-diciottenne e' rilasciato un permesso valido fino ai 18 anni (art. 31, co. 2);
- al compimento dei 18 anni, il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio (art. 30, co. 5), ovvero, in alternativa, puo' essere rinnovato, anche piu' volte, con durata vincolata a quella del permesso del familiare (art. 30, co. 3).

A questo argomento si puo' aggiungere il seguente: l'art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, coma modificato dal D. Lgs. 5/2007, recita:

Art. 5
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

L'applicazione del secondo periodo (quello introdotto dal D. Lgs. 5/2007) al caso del figlio che compia la maggiore eta' puo' consistere proprio nella decisione di astenersi dal rigettare la richiesta di rinnovo del permesso (accogliendola, quindi), a dispetto del fatto che non sussistano piu' i requisiti per l'ingresso e il soggiorno per motivi familiari (il figlio non essendo piu' minorenne).

E' evidente infatti che, se al compimento della maggiore eta' il figlio vive ancora a carico dei genitori, l'effettivita' dei vincoli familiari non puo' essere messa in discussione, e che tali legami sono per definizione prevalenti su quelli - familiari e sociali - con il paese d'origine.

Mi sembra quindi che, sia alla luce della lettura delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 D. Lgs. 286/1998, sia alla luce di questo ulteriore argomento, una circolare o una direttiva che dispongano il rinnovo del permesso per motivi familiari a vantaggio di ultra-diciottenni a carico dei genitori (o a carico di coloro che, durante la minore eta', ne erano affidatari) non contrastino con la normativa vigente.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

19 giugno 2007

iniziative in ricordo di Dino Frisullo

Cari amici,

domani alle 11, a Roma, Veltroni intitolera' a Dino Frisullo il largo
davanti alla sede di Senzaconfine, a Campo Boario.

Alle 16, poi, alla Sala S. Rita, a Largo Montanara 8 (Piazza
Campitelli, Campidoglio), avra' luogo la premiazione del concorso per
tesi di laurea e di dottorato intitolato a Dino.

Il programma di entrambe le iniziative e' alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/giugno/premio-frisullo-20-6-07.pdf.
Cordiali saluti
sergio briguglio

18 giugno 2007

circolare mininterno iscrizione anagrafica per riacquisto cittadinanza

Cari amici,

alla pagina di giugno 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della
circolare del Ministero dell'interno del 13/6/2007, con la quale si
stabilisce che

a) la ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa ai sensi
dell'art. 1 L.68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata)
costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro
che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento
della cittadinanza "jure sanguinis";

b) per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo,
presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione
della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo
documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al
riacquisto della cittadinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2007

quadro normativo

Cari amici,

alla pagina di Giugo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare il file
sinottico-normativa-12.html, contenente la normativa vigente in
materia di stranieri.

L'ho aggiornato tenendo conto dell'entrata in vigore dell L. 68/2007.

Saro' grato a chi mi segnalera' imprecisioni o lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 giugno 2007

legge 68/2007, sui permessi brevi

Cari amici,
e' stata pubblicata sulla G.U. di venerdi' scorso la Legge 68/2007, sull'abolizione dei permessi per soggiorno di breve durata. Potete trovarne il testo anche alla pagina di Giugno 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

La legge e' in vigore dal 2 Giugno e riprende, sul punto dei permessi brevi, i contenuti del decreto-legge n. 10/2007.

Desidero sottolineare due aspetti - il primo formale, il secondo sostanziale.

Sul piano formale, e' frutto di scarsissimo acume modificare norme in materia di soggiorno degli stranieri senza emendare esplicitamente il Testo Unico. I nostri parlamentari dovrebbero essere restituiti a un piu' acconcio lavoro nei campi.

Sul piano sostanziale, la soppressione del permesso per turismo produce conseguenze negative per i discendenti di italiani. Le ragioni sono spiegate nel messaggio che riporto qui sotto, da me inviato ai Ministri dell'interno e della Solidarieta' sociale (e ai Sottosegretari competenti) nei giorni in cui era in vigore il decreto-legge n.10/2007. Gli argomenti continuano ad essere validi, e continua a risultare necessaria ed urgente una circolare che chiarisca la situazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero segnalarvi un problema derivante dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007.

In mancanza di una circolare esplicativa, sara' sostanzialmente impossibile, per i discendenti di italiani, maturare il requisito di prolungata residenza legale in Italia, necessario per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Fino ad oggi tale requisito poteva essere maturato, in modo relativamente agevole, attraverso i seguenti passi:
a) ingresso per turismo;
b) ottenimento di un permesso di soggiorno per turismo;
c) iscrizione anagrafica (a condizioni facilitate dalla circ. Mininterno 23/12/2002) e avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;
d) ottenimento, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, "attesa riacquisto cittadinanza"), che consentiva il prolungamento legale del soggiorno in Italia e, quindi, la maturazione del requisito in questione.

L'ultima disposizione citata (art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999) richiede, per il rilascio del permesso per acquisto cittadinanza, che lo straniero sia gia' in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo. La stessa condizione, d'altra parte, e' imposta per l'iscrizione anagrafica e per l'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza.

Il fatto di poter ottenere un permesso per soggiorno breve (con requisiti, quindi, non troppo onerosi) era pertanto un tassello fondamentale della procedura.

Con le nuove norme, i discendenti di italiani si vedranno privati di questa via facilitata, a meno che non venga chiarito, con circolare,

1) che l'attestazione di avvenuta dichiarazione di presenza per soggiorno breve e' da considerare, ai fini del rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza, equivalente al "permesso di soggiorno ad altro titolo";

2) che la stessa attestazione e' utilizzabile anche ai fini dell'iscrizione anagrafica e dell'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;

3) che, per persone che abbiano fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007 e che abbiano gia' presentato, tramite le poste, la richiesta di permesso di soggiorno per turismo (o per altro soggiorno breve), e' utilizzabie agli stessi fini (iscrizione anagrafica, avvio del procedimento di concessione della cittadinanza e rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza) la ricevuta dell'avvenuta spedizione della richiesta di permesso.

Mi permetto di sottolineare l'urgenza di una simile circolare, soprattutto in relazione al punto 3), dato che le persone interessate vedranno presto scadere il periodo di soggiorno breve legale e rischiano di vedere preclusa irreparabilmente la via dell'acquisto della cittadinanza.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio