Cari amici,
ieri la Camera ha votato la fiducia al maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto-legge 112/2008 (disposizioni urgenti in materia economica).
Se capisco bene (grato, come sempre, a chi mi correggera'), l'emendamento apportato all'art. 20, co. 10 del decreto-legge (del testo originale vi avevo parlato in altro messaggio) stabilisce che dall'inizio del 2009 l'assegno sociale sara' corrisposto agli aventi diritto (ultra-sessantacinquenni privi di reddito sufficiente, residenti in Italia e cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso CE slp) solo a condizione che abbiano anche soggiornato e lavorato legalmente, in modo continuativo, per almeno dieci anni, traendone un reddito non inferiore all'assegno sociale.
Una disposizione che, come avevo esposto nel precedente messaggio, era mirata a limitare l'accesso di anziani stranieri o comunitari al godimento dell'assegno sociale (si chiedeva il requisito di soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno cinque anni) ora capovolge il significato stesso dello stesso assegno sociale. Questo, infatti, nasce come misura di carattere assistenziale - sganciata, cioe', da una pregressa contribuzione: una misura destinata a soccorrere l'indigenza delle persone in quanto tali (art. 38, co. 1 Cost.), non in quanto ex lavoratori (art. 38, co. 2 Cost.).
Se non sto prendendo lucciole per lanterne e se non sono state introdotte altre misure compensative, si deve ritenere che l'assegno sociale sara' revocato, col nuovo anno, in tutti i casi in cui il beneficiario non soddisfi ai requisiti aggiuntivi (cioe', proprio nei casi di massimo bisogno).
Ci saranno reazioni, almeno a questa nuova alzata d'ingegno?
Cordiali saluti
sergio briguglio
ieri la Camera ha votato la fiducia al maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto-legge 112/2008 (disposizioni urgenti in materia economica).
Se capisco bene (grato, come sempre, a chi mi correggera'), l'emendamento apportato all'art. 20, co. 10 del decreto-legge (del testo originale vi avevo parlato in altro messaggio) stabilisce che dall'inizio del 2009 l'assegno sociale sara' corrisposto agli aventi diritto (ultra-sessantacinquenni privi di reddito sufficiente, residenti in Italia e cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso CE slp) solo a condizione che abbiano anche soggiornato e lavorato legalmente, in modo continuativo, per almeno dieci anni, traendone un reddito non inferiore all'assegno sociale.
Una disposizione che, come avevo esposto nel precedente messaggio, era mirata a limitare l'accesso di anziani stranieri o comunitari al godimento dell'assegno sociale (si chiedeva il requisito di soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno cinque anni) ora capovolge il significato stesso dello stesso assegno sociale. Questo, infatti, nasce come misura di carattere assistenziale - sganciata, cioe', da una pregressa contribuzione: una misura destinata a soccorrere l'indigenza delle persone in quanto tali (art. 38, co. 1 Cost.), non in quanto ex lavoratori (art. 38, co. 2 Cost.).
Se non sto prendendo lucciole per lanterne e se non sono state introdotte altre misure compensative, si deve ritenere che l'assegno sociale sara' revocato, col nuovo anno, in tutti i casi in cui il beneficiario non soddisfi ai requisiti aggiuntivi (cioe', proprio nei casi di massimo bisogno).
Ci saranno reazioni, almeno a questa nuova alzata d'ingegno?
Cordiali saluti
sergio briguglio
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