alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre cose, un documento contenente gli ordini del giorno della Camera accettati dal Governo in relazione alle disposizioni, di cui vi avevo dato notizia, sull'assegno sociale (art. 20, co. 10 D.L. 112/2008). Ho riportato il testo degli odg nella forma accettata dal Governo.
Osservo quanto segue:
1) Il Governo si e' accorto di aver preso una cantonata enorme nei confronti degli italiani (carino levare a un ottantenne l'assegno sociale e dargli in cambio un buono da spendere nei negozi di mazze da golf). Ha quindi accettato gli ordini del giorno che mettevano in salvo gli italiani medesimi.
2) Il Governo ha accettato un odg dell'On. Marinello, contenente una summa del pensiero (qui mi allargo un po') dominante. Mi aspetto che l'art. 20, co. 10 sara' riscritto o reinterpretato, salvaguardandone il carattere restrittivo per gli stranieri e per i cittadini comunitari.
Quanto all'altra disposizione critica (in relazione all'immigrazione) del D.L. 112/2008 (l'art. 37, co. 2), il Governo ha accettato come raccomandazione l'odg presentato dagli On. Zaccaria, Gozi, Amici e Bressa. Lo riporto qui sotto.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: Silvia Canciani mi fa notare come oggi il Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) compia dieci anni. E' rimasto testo unico; avrebbe voluto avere un fratellino...
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La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 37, comma 2, prevede una modifica dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, ossia del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, prevedendo la non applicazione del testo unico medesimo ai cittadini comunitari, anche nel caso in cui questo preveda norme più favorevoli;
tale norma rischia di creare un inammissibile paradosso, in base al quale il regime giuridico applicabile ai cittadini comunitari potrebbe essere meno favorevole di quello concesso ai cittadini extra-comunitari, in un settore sensibile e delicato quale quello delle prestazioni sociali e sanitarie, determinando un vero e proprio rovesciamento della ratio sottesa alle numerose direttive comunitarie in materia di riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza europea, tutte volte a ravvicinare il più possibile i diritti connessi alla cittadinanza europea a quelli riconosciuti con l'istituto della cittadinanza nei singoli stati europei;
la norma in esame potrebbe determinare l'inammissibile situazione che cittadini dell'Unione, non titolari presso il paese di origine di diritti a fruire di prestazioni sociali, in particolare sanitarie, possano subire un trattamento meno favorevole di quello di cittadini extra-comunitari, e tale situazione appare particolarmente grave per i cittadini neo-comunitari;
appare in ogni caso discutibile che le norme applicabili ai cittadini comunitari - la cui fonte è ravvisabile nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo di recepimento, attualmente, peraltro, oggetto di modifica - vengano cambiate in occasione della conversione in legge di un decreto in materia di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e non attraverso i provvedimenti adottati per il recepimento della direttiva comunitaria e deputati in modo organico e sistematico a disciplinare i diritti dei cittadini comunitari,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire che i cittadinicomunitari non vengano in alcun modo discriminati sul sensibile terreno delle prestazioni sociali e sanitarie, e a valutare, in tale sede, di ripristinare quanto prima una la coerenza organica e di sistema rispetto alla normativa interna di recepimento di attuazione della direttiva comunitaria in materia diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 37, comma 2, prevede una modifica dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, ossia del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, prevedendo la non applicazione del testo unico medesimo ai cittadini comunitari, anche nel caso in cui questo preveda norme più favorevoli;
tale norma rischia di creare un inammissibile paradosso, in base al quale il regime giuridico applicabile ai cittadini comunitari potrebbe essere meno favorevole di quello concesso ai cittadini extra-comunitari, in un settore sensibile e delicato quale quello delle prestazioni sociali e sanitarie, determinando un vero e proprio rovesciamento della ratio sottesa alle numerose direttive comunitarie in materia di riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza europea, tutte volte a ravvicinare il più possibile i diritti connessi alla cittadinanza europea a quelli riconosciuti con l'istituto della cittadinanza nei singoli stati europei;
la norma in esame potrebbe determinare l'inammissibile situazione che cittadini dell'Unione, non titolari presso il paese di origine di diritti a fruire di prestazioni sociali, in particolare sanitarie, possano subire un trattamento meno favorevole di quello di cittadini extra-comunitari, e tale situazione appare particolarmente grave per i cittadini neo-comunitari;
appare in ogni caso discutibile che le norme applicabili ai cittadini comunitari - la cui fonte è ravvisabile nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo di recepimento, attualmente, peraltro, oggetto di modifica - vengano cambiate in occasione della conversione in legge di un decreto in materia di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e non attraverso i provvedimenti adottati per il recepimento della direttiva comunitaria e deputati in modo organico e sistematico a disciplinare i diritti dei cittadini comunitari,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire che i cittadinicomunitari non vengano in alcun modo discriminati sul sensibile terreno delle prestazioni sociali e sanitarie, e a valutare, in tale sede, di ripristinare quanto prima una la coerenza organica e di sistema rispetto alla normativa interna di recepimento di attuazione della direttiva comunitaria in materia diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.
9/1386/230. Zaccaria, Gozi, Amici, Bressa.
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