31 luglio 2008

assegno sociale; imbecillita'; indennita' di accompagnamento; uscita e reingresso


1) la Commissione Bilancio del Senato ha approvato ieri un emendamento del Relatore (20.1000) che da' all'art. 20, co. 10 d.l. 112/2008 la seguente forma:

"10. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente (...), in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale."

Rinvio alla nota di ieri per considerazioni relative alle interazioni di questa disposizione con il diritto comunitario.

Propongo, pero', un'osservazione: trovo irritante che si parli - come ha fatto perfino il Sen. Morando (PD) - di "necessità di un'azione di contrasto al fenomeno dei ricongiungimenti fittizi, da parte di cittadini extracomunitari, al fine di fruire indebitamente delle prestazioni di carattere assistenziale come l'assegno sociale".

Se il ricongiungimento e' fittizio, l'assegno non e' erogato (vedi Mess. INPS N. 012886 del 04/06/2008, alla pagina di luglio 2008 del mio sito http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Se non lo e', e se lo straniero ricongiunto rientra nello sparutissimo novero di coloro che, da stranieri, possono beneficiare per legge dell'assegno sociale, perche' quella fruizione dovrebbe essere considerata indebita? E' forse lo straniero a stabilire - come oggi fanno i parlamentari - cio' che lo Stato gli deve?

E per quale motivo dovrebbe dire: "No, signori: vi chiedo di devolvere quello che la vostra legge mi assegna in favore del Sen. Morando"?

Mi e' sempre difficile capire se i nostri politici siano guidati dalla malafede o, piu' semplicemente, da un'arrogante imbecillita'.


2) Nel frattempo, la Corte Costituzionale ha stabilito, con la Sentenza n. 306/2008 (sul mio sito),

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo."

Vi raccomando la lettura della sentenza (una sentenza in materia di stranieri finalmente affidata a un giudice costituzionale vero...). Da' una lezione ai nostri uomini politici.


3) Il Mininterno ha emanato una circolare (28/7/2008) con cui si conferma il regime di uscita e reingresso per quanti si trovino in attesa di rinnovo del permesso o di rilascio del primo permesso per lavoro o per motivi familiari.


Cordiali saluti
sergio briguglio
Cari amici,

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